Lexipedia

Decisione

14.2017.137

Fallimento. Reclamo non motivato. Irricevibilità

14 agosto 2017Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2017.137

Lugano

14 agosto 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 2017 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, il 28 aprile 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato

Considerandi

pagamento di fr. 6'256.10 più spese;

che

la convenuta si è opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a trovare un

accordo di pagamento con i suoi creditori;

che

statuendo con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento

della RE 1 dal 4 agosto 2017 alle ore 09:00;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 agosto 2017;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che

secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere “scritto e motivato”;

che

nel caso in esame la reclamante non ha indicato alcun motivo di contestazione

della decisione impugnata;

che

il reclamo è pertanto irricevibile e non può quindi essere esaminato nel merito;

che

le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il rappresentante

dell’istante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza

il patrocinio di un avvocato;

che

del resto la riscossione di una tassa nella fattispecie rischierebbe verosimilmente

di tradursi in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico siccome a carico

della reclamante sono già stati emessi sei attestati di carenza di beni;

che

alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).