14.2017.137
Fallimento. Reclamo non motivato. Irricevibilità
14 agosto 2017Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2017.137
Lugano
14 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, il 28 aprile 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
Considerandi
pagamento di fr. 6'256.10 più spese;
che
la convenuta si è opposta all’istanza, dicendosi intenzionata a trovare un
accordo di pagamento con i suoi creditori;
che
statuendo con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento
della RE 1 dal 4 agosto 2017 alle ore 09:00;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 agosto 2017;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
secondo l’art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo dev’essere “scritto e motivato”;
che
nel caso in esame la reclamante non ha indicato alcun motivo di contestazione
della decisione impugnata;
che
il reclamo è pertanto irricevibile e non può quindi essere esaminato nel merito;
che
le spese della presente decisione seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il rappresentante
dell’istante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza
il patrocinio di un avvocato;
che
del resto la riscossione di una tassa nella fattispecie rischierebbe verosimilmente
di tradursi in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico siccome a carico
della reclamante sono già stati emessi sei attestati di carenza di beni;
che
alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).