14.2017.138
Rigetto definitivo dell’opposizione. Credito per ripetibili. Interessi di mora. Eccezione di compensazione parziale
15 gennaio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.138
Lugano
15 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. S17-015 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa
con istanza 26 gennaio 2017 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 17 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 agosto 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 1'200.– oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto
2016, indicando quale titolo di credito le “indennità ripetibili assegnate con sentenza della
Camera di protezione del Tribunale d’Appello del 05.08.2016” .
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 gennaio
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte
del 20 febbraio 2017. Con replica del 20 marzo l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente
opposta con una duplica del 21 aprile 2017. Su invito del primo giudice, il 27
giugno e il 28 luglio 2017 CO 1 e RE 1 hanno inoltrato rispettivamente le loro “contro osservazioni”
e “conclusioni finali”.
C. Statuendo con decisione del 4 agosto 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 175.– e un’indennità
di fr. 110.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2017 per ottenerne la
riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 390.–
(anziché fr. 1'200.–), oltre agli interessi di mora dal 24 gennaio 2017
(in luogo del 5 agosto 2016). Chiamata a esprimersi limitatamente alla
censura relativa alla data di decorrenza degli interessi di mora, nelle sue
osservazioni del 4 gennaio 2018 CO 1 ha postulato l’integrale
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 17 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 agosto,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha (implicitamente) ritenuto che la
decisione del 5 agosto 2016 emessa dalla Camera di protezione del Tribunale d’appello,
poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. Egli non ha d’altronde
accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso, ritenendo che
dalla documentazione da lui prodotta si evince semplicemente il pagamento di “alcune fatture”, ma
non uno scritto da cui risulti la sua volontà di compensarle con le proprie pretese.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’eccezione di compensazione
da lui sollevata senza considerare “tutte le condizioni dell’esistenza del credito” da lui vantato, con particolare riferimento alla causale e alla data
del pagamento delle fatture da lui prodotte. Al proposito il reclamante
sottolinea che l’accordo transattivo concluso con l’istante l’11 maggio 2016
dinanzi all’Autorità di protezione di __________ – da cui risulta che gli
onorari dello psicologo per il figlio L__________ erano posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno – costituisce una transazione giudiziaria nel
senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Posto come la cassa malati del figlio rimborsi
il 75% delle fatture dello psicologo direttamente sul conto dell’istante quale
detentrice della custodia, RE 1 sostiene che la metà delle prestazioni del
medico da lui sostenute debba essere detratta dall’importo posto in esecuzione.
In merito agli interessi di mora, il reclamante ribadisce che non decorrono
dalla data della sentenza, bensì dal giorno in cui è stato apposto il timbro
del passaggio in giudicato della stessa. Tenuto conto del credito che pone in
compensazione, in conclusione RE 1 chiede pertanto che l’istanza di CO 1 sia
respinta in via definitiva limitatamente a fr. 390.–, oltre agli interessi
del 5% dal 24 gennaio 2017.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla
decisione del 5 agosto 2016 (doc. C e doc. E, inc. n. __________), con cui il
presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello ha riconosciuto,
tra le altre cose, un importo di fr. 1'200.– per ripetibili a favore di CO
1.
Poiché esecutiva e addirittura passata in giudicato – come si evince dal
timbro apposto sull’ultima pagina – è pacifico che la menzionata decisione
costituisca un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art.
80.
cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione.
5.2
Contrariamente
poi a quanto sostiene il reclamante (pag. 7 ad 2), gli interessi di mora non
iniziano a decorrere dal giorno in cui è stato apposto il timbro di “crescita in giudicato” (il 24 gennaio 2017), poiché con esso viene unicamente accertato, a
posteriori, il carattere definitivo della decisione e non la data in cui essa è
diventata esecutiva.
a) Di principio, le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in
giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet
in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pagg. 192 segg.). La
decorrenza degli interessi applicabili alle ripetibili non è disciplinata da
una norma specifica. Il Tribunale federale ritiene che in assenza di altri elementi
pertinenti l’interesse di mora decorra dal giorno successivo alla notifica del
precetto esecutivo (sentenza 5D_13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3).
Contrariamente a quanto scrive Abbet
(op. cit., n. 43 ad art. 80), non si può dedurre da tale precedente che il dies a quo non possa
essere il passaggio in giudicato della decisione, poiché in quel caso la data
del passaggio in giudicato non era certa.
b) Sul
tema la dottrina è tutto tranne che unanime. Le opinioni divergono già sul diritto
applicabile, tra coloro che sostengono l’applicabilità, per analogia, della
norma relativa alle spese giudiziarie, ossia l’art. 112 CPC (Tappy in: CPC commenté, 2011, n.
23.
ad art. 112 CPC), e quelli che invece rinviano
direttamente alle disposizioni topiche (art. 102 e segg.) del codice delle obbligazioni
(tra altri: Schmid in: Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13c ad art. 112 CPC; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed.
2016, n. 9 ad art. 112 CPC; Mohs in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [curatori], ZPO Kommentar,
2a ed. 2015, n. 3 ad art. 112 CPC; Zotsang
in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht n. 178/2015, pag. 246;
non si pronuncia: Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 5 ad art. 112 CPC). La controversia
non è invero decisiva poiché né l’art. 112 CPC né l’art. 104 CO definiscono il
giorno di decorrenza degli interessi moratori per i crediti stabiliti in una
decisione giudiziaria.
c) È
in particolare controversa la questione di sapere se la mora qualificata presuppone
una preventiva interpellazione (così: Abbet, op. cit., n. 43 ad art. 80; Mohs, op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
I, 2012, n. 8 ad art. 112 CPC; sentenza del Tribunale cantonale vodese del 10
febbraio 1972 in JdT 1973 II 95) o se la stessa sorge ex lege con il passaggio in giudicato della
sentenza (Staehelin, op. cit.,
n. 49 ad art. 80;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed.
2013, n. 47 ad § 16; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a
ed. 2012, n. 10 ad art. 104 CO, in merito a una condanna a pagare un capitale
in caso di divorzio; sentenza
del Tribunale cantonale vallesano del 22 agosto 2005 in RVJ 2005, 296 seg.
consid. 3/a e 3(b).
Sta
di fatto che qualora la decisione precisi esplicitamente una scadenza o un
termine entro il quale la parte deve rifondere le ripetibili, gli interessi di
mora decorreranno da tale scadenza o dalla fine del termine. Il giudice
potrebbe persino stabilire una data anteriore a quella del suo giudizio se
ritiene, analogamente a quanto vale per le pretese di risarcimento, che le
ripetibili devono compensare il costo del patrocinio già dal momento in cui la
nota d’onorario del patrocinatore è esigibile. Se invece la decisione non
contiene al riguardo alcuna indicazione esplicita o implicita, la parte
obbligata a pagare le ripetibili è da considerare in mora non appena la
decisione è esecutiva, poiché non può non essere chiara alla parte soccombente
la necessità di pagare senza indugio da quel momento, giacché la controparte
potrebbe procedere immediatamente in via esecutiva. La data di esecutività
della decisione va quindi considerata quale scadenza fissa nel senso dell’art.
102.
cpv. 2 CO. La decorrenza degli interessi di mora non richiede perciò alcuna
preventiva interpellazione, tranne nei casi particolari previsti dalla legge,
come ad esempio per i debiti d’interessi, le rendite o le donazioni (art. 105
cpv. 1 CO; Abbet, op. cit., n. 43
ad art. 80).
d) È
d’altronde pure discusso se, ove la decisione possa essere impugnata solo con
un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo automatico (alla stregua del
reclamo [art. 325 CPC] o del ricorso in materia civile al Tribunale federale
[art. 103 cpv. 1 LTF]), essa passi in giudicato alla data in cui è stata
emanata o intimata (Rohner/Mohs in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische
ZPO, Kommentar, vol. II, 2a ed. 2016, n. 2 ad art. 336 CPC; Fabienne Hohl,
Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 2296; Droese
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 8 e 10 ad art. 336 CPC; Weber in: Berner Kommentar, vol. VI, 2000, n. 45 ad
art. 104 CO, che però indica quale momento decisivo la data della sentenza,
“rispettivamente” il passaggio in giudicato, senza spiegare a quali diverse ipotesi
egli si riferisca) oppure solo al momento della sua notifica alla parte tenuta
a rifondere le ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 8
ad art. 336; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 12 e 13 ad art. 336 CPC; Staehelin/ Staehelin/Grolimund,
op. cit., n. 7 ad § 24, 1° trattino; Kellerhals
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 5 e 9 ad art. 336
CPC, il quale, tuttavia, sostiene che il ricorso in materia civile sospende di
per sé il passaggio in giudicato – ma non l’esecutività – della decisione
cantonale impugnata, al contrario di questa Camera nella sentenza 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid.
5.
-5.5).
Orbene,
finché non è notificata, una sentenza non può dispiegare effetti giuridici nei
confronti delle parti – non ha esistenza giuridica (“Nichturteil”, DTF 142 II 413 consid. 4.2 e 122 I 99 consid. 3/a/bb)
– e quindi non è esecutiva né definitiva. Ciò vale anche per le sentenze del
Tribunale federale malgrado il testo fallace dell’art. 61 LTF (Heimgartner/Wiprächtiger in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a
ed. 2011, n. 14 ad art. 61, con rinvio alla citata DTF 122 I 97). Del resto alcuni degli autori (Rohner/Mohs e Droese) che non
ritengono pertinente la data della notifica della decisione non paiono
realizzare che il momento dell’Eröffnung
da loro indicato come decisivo in realtà si confonde, se la comunicazione non è
orale, con la notificazione giusta gli art. 136 segg. CPC (v. il titolo
marginale dell’art. 239 CPC nelle tre lingue nazionali e Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,
vol. II, 2a ed.
2016, n. 1, 3 e 4 ad art. 239 CPC; Steck in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 239 CPC; Killias in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II,
2012, n. 4 ad art. 239 CPC). E gli
stessi autori subordinano il rilascio dell’attestazione di esecutività dell’art.
336.
cpv. 2 CPC alla verifica della regolare notifica della decisione alle parti
(Rohner/Mohs, op. cit., n. 8 ad
art. 336 e Droese, op. cit., n. 20 e 22 ad art. 336).
Se
ne deduce che, salvo indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la
pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della
decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione.
Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora) è contestata o non risulta
dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (Stücheli, op. cit., pagg. 112 seg. e
193). Dal 2011 basta al riguardo la dimostrazione del carattere
esecutivo della decisione invocata quale titolo, anche se non è ancora passata
in giudicato (sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 975
n. 48c, consid. 4.3).
e) Per
quanto attiene alla fattispecie in rassegna, la decisione di concedere il
rigetto dell’opposizione per gli interessi di mora dalla data della sentenza del 5 agosto 2016 è quindi giuridicamente errata. Andava
concesso dalla data di notifica della sentenza all’escusso. Data, però, che
non si evince dagli atti. Ricordato che spettava all’istante recarne la prova,
in assenza di altri elementi pertinenti gli interessi di mora vanno limitatati
a quelli maturati dal giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo
(sopra consid. 5.2/a), ovvero dal 17 gennaio 2017 (doc. B), al tasso legale del
5% (art. 104 cpv. 1 CO), rimasto incontestato. Su questo punto il
reclamo merita pertanto parziale accoglimento.
6.
Accertato
il carattere esecutivo della decisione prodotta dall’istante, l’unica questione
ancora da risolvere in questa sede è quella di sapere se la decisione del
Pretore di respingere l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso – e
riproposta col reclamo – resiste alla critica.
6.1
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.2
Nel
caso specifico, RE 1 ripropone l’argomentazione secondo cui vanterebbe nei
confronti della procedente un credito di fr. 810.–, pari alla percentuale
del 75% rimborsabile dalla cassa malati del figlio L__________ per le tre
fatture – da lui già saldate – relative agli onorari dello psicoterapeuta del
bambino. A sostegno della sua allegazione il reclamante richiama l’accordo raggiunto
l’11 maggio 2016 con l’istante in occasione dell’udienza davanti all’Autorità
regionale di protezione __________, sede di __________ (doc. F), per la ripresa
del trattamento terapeutico del figlio presso lo psicologo P__________ P__________,
di cui i genitori si erano impegnati ad assumere gli onorari in ragione di metà
ciascuno. Dato che il rimborso da parte della cassa malati del figlio avviene
direttamente sul conto personale di CO 1 in quanto detentrice della custodia
dell’assicurato, l’escusso – che ha sempre sostenuto trattarsi di prestazioni a
carico della LaMal – pretende la compensazione del credito posto in esecuzione
con la parte rimborsata dalla cassa malati sul conto dell’escutente per le tre
fatture da lui già corrisposte.
a) L’escusso che invoca l’estinzione parziale per compensazione
del credito posto in esecuzione deve
dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito
compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto.
Quale prova entrano in considerazione solo documenti che costituiscono almeno
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, purché non sia contestato giudizialmente dall’escusso (DTF 136 III
627.
consid. 4.2.3; sentenze della CEF 14.2016.2019 del 2 marzo 2017, consid.
5.
; 14.2014.62 dell’8 agosto 2014 consid. 4.1/b).
b) Orbene,
seppure ciò non si evinca espressamente dal verbale dell’11 maggio 2016 (doc.
F), non è contestato che le parti si siano assunte le spese per il trattamento
psicoterapeutico del figlio in ragione di metà ciascuno, come ricordato d’altronde
su ogni fattura a loro trasmessa dallo psicologo e già suddivisa equamente per quanto concerne gli importi
dovuti da ognuno. Nemmeno è messo in discussione che la cassa malati del figlio
L__________ si sia assunta il 75% dei costi dello psicoterapeuta e che per
quanto concerne i pagamenti effettuati personalmente da CO 1 quest’ultima abbia
già beneficiato dei relativi rimborsi.
c) Il problema è che in quel verbale CO 1 non si è impegnata a versare un
importo determinato al reclamante e non risulta da nessuna parte – né egli lo
dimostra – ch’ella potesse pretendere (e così ottenere) dalla cassa malati pure
il rimborso delle fatture relative alla quota a carico del reclamante, a lui
trasmesse direttamente dallo psicoterapeuta __________ e da lui stesso pagate.
Nemmeno egli prova di avergliele inviate così da poterne esigere – per il suo
tramite – il rimborso.
D’altronde
le uniche tre fatture (del 22 ottobre 2015, del 3/27 giugno
e del 5 novembre 2016) che
l’escusso ha dimostrato di aver pagato rispettivamente
il 21 aprile, l’11 agosto e il 13 dicembre 2016 (v. doc. 6.1-6.3 acclusi alla
duplica del 21 aprile 2017), per un totale di fr. 1'080.–,
non risultano corrispondere con ogni evidenza ai trattamenti elencati sul
conteggio delle partecipazioni che la cassa malati __________ ha inviato il 2
gennaio 2017 all’istante (doc. G accluso alla
replica del 20 marzo 2017). Tale estratto, infatti, non precisa il destinatario
delle fatture cui si riferisce né rinvia ad altri documenti – in particolare
alle fatture saldate da RE 1 – che consentano di specificare e di quantificare
il debito di CO 1 nei suoi confronti.
6.3
In
definitiva, non avendo RE 1 provato l’esistenza di un credito compensante nei
confronti di CO 1, l’eccezione da lui sollevata non può ch’essere respinta,
ciò che segna la sorte del reclamo. Ad ogni modo, l’odierno
pronunciato non preclude al reclamante di far eventualmente valere il credito
che pretende vantare nei confronti della controparte in una causa giudiziaria
separata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC),
cui la controparte deve rifondere ripetibili commisurate all’esiguo successo conseguito
sulla questione degli interessi di mora (che si traduce in un risparmio di fr. 27.50),
alla quale la Camera ha limitato la sua risposta.
Il
Dispositivo
dispositivo relativo a spese e ripetibili di primo grado può invece rimanere immutato.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 810.–
(pari alla somma posta in compensazione), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'200.– oltre agli
interessi del 5% dal 17 gennaio 2017.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. CO 1 gli rifonderà fr. 50.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).