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Decisione

14.2017.138

Rigetto definitivo dell’opposizione. Credito per ripetibili. Interessi di mora. Eccezione di compensazione parziale

15 gennaio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 gennaio

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte

del 20 febbraio 2017. Con replica del 20 marzo l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente

opposta con una duplica del 21 aprile 2017. Su invito del primo giudice, il 27

giugno e il 28 luglio 2017 CO 1 e RE 1 hanno inoltrato rispettivamente le loro “contro osservazioni”

e “conclusioni finali”.

C. Statuendo con decisione del 4 agosto 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo

a suo carico le spese proces­suali di fr. 175.– e un’indennità

di fr. 110.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2017 per ottenerne la

riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 390.–

(anziché fr. 1'200.–), oltre agli interessi di mora dal 24 gennaio 2017

(in luogo del 5 agosto 2016). Chiamata a esprimersi limitatamente alla

censura relativa alla data di decorrenza degli interessi di mora, nelle sue

osservazioni del 4 gennaio 2018 CO 1 ha postulato l’integrale

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 17 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 agosto,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha (implicitamente) ritenuto che la

decisione del 5 agosto 2016 emessa dalla Camera di protezione del Tribunale d’appello,

poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposi­­zione per l’importo posto in esecuzione. Egli non ha d’altronde

accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso, ritenendo che

dalla documentazione da lui prodotta si evince semplicemente il pagamento di “alcune fatture”, ma

non uno scritto da cui risulti la sua volontà di compensarle con le proprie pretese.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver respinto l’eccezione di compensazione

da lui sollevata senza considerare “tutte le condizioni dell’esistenza del credito” da lui vantato, con particolare riferimento alla causale e alla data

del pagamento delle fatture da lui prodotte. Al proposito il reclamante

sottolinea che l’accordo transattivo concluso con l’istante l’11 maggio 2016

dinanzi all’Autorità di protezione di __________ – da cui risulta che gli

onorari dello psicologo per il figlio L__________ erano posti a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno – costituisce una transazione giudiziaria nel

senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Posto come la cassa malati del figlio rimborsi

il 75% delle fatture dello psicologo direttamente sul conto dell’istante quale

detentrice della custodia, RE 1 sostiene che la metà delle prestazioni del

medico da lui sostenute debba essere detratta dall’importo posto in esecuzione.

In merito agli interessi di mora, il reclamante ribadisce che non decorrono

dalla data della sentenza, bensì dal giorno in cui è stato apposto il timbro

del passaggio in giudicato della stessa. Tenuto conto del credito che pone in

compensazione, in conclusione RE 1 chiede pertanto che l’istanza di CO 1 sia

respinta in via definitiva limitatamente a fr. 390.–, oltre agli interessi

del 5% dal 24 gennaio 2017.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto sulla

decisione del 5 agosto 2016 (doc. C e doc. E, inc. n. __________), con cui il

presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello ha riconosciuto,

tra le altre cose, un importo di fr. 1'200.– per ripetibili a favore di CO

1.

Poiché esecutiva e addirittura passata in giudicato – come si evince dal

timbro apposto sull’ultima pagina – è pacifico che la menzionata decisione

costituisca un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art.

80.

cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione.

5.2

Contrariamente

poi a quanto sostiene il reclamante (pag. 7 ad 2), gli interessi di mora non

iniziano a decorrere dal giorno in cui è stato apposto il timbro di “crescita in giudicato” (il 24 gennaio 2017), poiché con esso viene unicamente accertato, a

posteriori, il carattere definitivo della decisione e non la data in cui essa è

diventata esecutiva.

a) Di principio, le

decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto

definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in

giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet

in: La mainlevée d’op­­position, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF; Peter

Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pagg. 192 segg.). La

decorrenza degli interessi applicabili alle ripetibili non è disciplinata da

una norma specifica. Il Tribunale federale ritiene che in assenza di altri elementi

pertinenti l’interesse di mora decorra dal giorno successivo alla notifica del

precetto esecutivo (sentenza 5D_13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3).

Contrariamente a quanto scrive Ab­bet

(op. cit., n. 43 ad art. 80), non si può dedurre da tale precedente che il dies a quo non possa

essere il passaggio in giudicato della decisione, poiché in quel caso la data

del passaggio in giudicato non era certa.

b) Sul

tema la dottrina è tutto tranne che unanime. Le opinioni divergono già sul diritto

applicabile, tra coloro che sostengono l’ap­­plicabilità, per analogia, della

norma relativa alle spese giudiziarie, ossia l’art. 112 CPC (Tappy in: CPC commenté, 2011, n.

23.

ad art. 112 CPC), e quelli che invece rinviano

direttamente alle disposizioni topiche (art. 102 e segg.) del codice delle obbligazioni

(tra altri: Schmid in: Schweizerische

ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 13c ad art. 112 CPC; Jenny in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed.

2016, n. 9 ad art. 112 CPC; Mohs in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [curatori], ZPO Kommentar,

2a ed. 2015, n. 3 ad art. 112 CPC; Zotsang

in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht n. 178/2015, pag. 246;

non si pronuncia: Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 5 ad art. 112 CPC). La controversia

non è invero decisiva poiché né l’art. 112 CPC né l’art. 104 CO definiscono il

giorno di decorrenza degli interessi moratori per i crediti stabiliti in una

decisione giudiziaria.

c) È

in particolare controversa la questione di sapere se la mora qualificata presuppone

una preventiva interpellazione (così: Ab­bet, op. cit., n. 43 ad art. 80; Mohs, op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

I, 2012, n. 8 ad art. 112 CPC; sentenza del Tribunale cantonale vodese del 10

febbraio 1972 in JdT 1973 II 95) o se la stessa sorge ex lege con il passaggio in giudicato della

sentenza (Staehelin, op. cit.,

n. 49 ad art. 80;

Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed.

2013, n. 47 ad § 16; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a

ed. 2012, n. 10 ad art. 104 CO, in merito a una condanna a pagare un capitale

in caso di divorzio; sentenza

del Tribunale cantonale vallesano del 22 agosto 2005 in RVJ 2005, 296 seg.

consid. 3/a e 3(b).

Sta

di fatto che qualora la decisione precisi esplicitamente una scadenza o un

termine entro il quale la parte deve rifondere le ripetibili, gli interessi di

mora decorreranno da tale scadenza o dalla fine del termine. Il giudice

potrebbe persino stabilire una data anteriore a quella del suo giudizio se

ritiene, analogamente a quanto vale per le pretese di risarcimento, che le

ripetibili devono compensare il costo del patrocinio già dal momento in cui la

nota d’o­­norario del patrocinatore è esigibile. Se invece la decisione non

contiene al riguardo alcuna indicazione esplicita o implicita, la parte

obbligata a pagare le ripetibili è da considerare in mora non appena la

decisione è esecutiva, poiché non può non essere chiara alla parte soccombente

la necessità di pagare senza indugio da quel momento, giacché la controparte

potrebbe procedere immediatamente in via esecutiva. La data di esecutività

della decisione va quindi considerata quale scadenza fissa nel senso dell’art.

102.

cpv. 2 CO. La decorrenza degli interessi di mora non richiede perciò alcuna

preventiva interpellazione, tranne nei casi particolari previsti dalla legge,

come ad esempio per i debiti d’interessi, le rendite o le donazioni (art. 105

cpv. 1 CO; Abbet, op. cit., n. 43

ad art. 80).

d) È

d’altronde pure discusso se, ove la decisione possa essere impugnata solo con

un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo automatico (alla stregua del

reclamo [art. 325 CPC] o del ricorso in materia civile al Tribunale federale

[art. 103 cpv. 1 LTF]), essa passi in giudicato alla data in cui è stata

emanata o intimata (Rohner/Mohs in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische

ZPO, Kommentar, vol. II, 2a ed. 2016, n. 2 ad art. 336 CPC; Fabienne Hohl,

Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 2296; Droese

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 8 e 10 ad art. 336 CPC; Weber in: Berner Kommentar, vol. VI, 2000, n. 45 ad

art. 104 CO, che però indica quale momento decisivo la data della sentenza,

“rispettivamente” il passaggio in giudicato, senza spiegare a quali diverse ipotesi

egli si riferisca) oppure solo al momento della sua notifica alla parte tenuta

a rifondere le ripetibili (Trezzini, op. cit., n. 8

ad art. 336; Staehelin in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 12 e 13 ad art. 336 CPC; Staehelin/ Staehelin/Grolimund,

op. cit., n. 7 ad § 24, 1° trattino; Keller­hals

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 5 e 9 ad art. 336

CPC, il quale, tuttavia, sostiene che il ricorso in materia civile sospende di

per sé il passaggio in giudicato – ma non l’esecutività – della decisione

cantonale impugnata, al contrario di questa Camera nella sentenza 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid.

5.

-5.5).

Orbene,

finché non è notificata, una sentenza non può dispiegare effetti giuridici nei

confronti delle parti – non ha esistenza giuridica (“Nichturteil”, DTF 142 II 413 consid. 4.2 e 122 I 99 consid. 3/a/bb)

– e quindi non è esecutiva né definitiva. Ciò vale anche per le sentenze del

Tribunale federale malgrado il testo fallace dell’art. 61 LTF (Heimgartner/Wiprächtiger in: Basler Kommentar, Bun­desgerichtsgesetz, 2a

ed. 2011, n. 14 ad art. 61, con rinvio alla citata DTF 122 I 97). Del resto alcuni degli autori (Rohner/Mohs e Droese) che non

ritengono pertinente la data della notifica della decisione non paiono

realizzare che il momento dell’Eröffnung

da loro indicato come decisivo in realtà si confonde, se la comunicazione non è

orale, con la notificazione giusta gli art. 136 segg. CPC (v. il titolo

marginale dell’art. 239 CPC nelle tre lingue nazionali e Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar,

vol. II, 2a ed.

2016, n. 1, 3 e 4 ad art. 239 CPC; Steck in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 7 ad art. 239 CPC; Killias in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II,

2012, n. 4 ad art. 239 CPC). E gli

stessi autori subordinano il rilascio dell’attestazione di esecutività dell’art.

336.

cpv. 2 CPC alla verifica della regolare notifica della decisione alle parti

(Roh­ner/Mohs, op. cit., n. 8 ad

art. 336 e Droese, op. cit., n. 20 e 22 ad art. 336).

Se

ne deduce che, salvo indicazioni contrarie nella sentenza o nella legge, la

pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della

decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione.

Se tale data (o il tasso dell’in­­teresse di mora) è contestata o non risulta

dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (Stücheli, op. cit., pagg. 112 seg. e

193). Dal 2011 basta al riguardo la dimostrazione del carattere

esecutivo della decisione invocata quale titolo, anche se non è ancora passata

in giudicato (sentenza della CEF 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 975

n. 48c, consid. 4.3).

e) Per

quanto attiene alla fattispecie in rassegna, la decisione di concedere il

rigetto dell’opposizione per gli interessi di mora dalla data della sentenza del 5 agosto 2016 è quindi giuridicamente errata. Andava

concesso dalla data di notifica della sentenza al­l’escusso. Data, però, che

non si evince dagli atti. Ricordato che spettava all’istante recarne la prova,

in assenza di altri elementi pertinenti gli interessi di mora vanno limitatati

a quelli maturati dal giorno successivo alla notifica del precetto esecutivo

(sopra consid. 5.2/a), ovvero dal 17 gennaio 2017 (doc. B), al tasso legale del

5% (art. 104 cpv. 1 CO), rimasto incontestato. Su questo punto il

reclamo merita pertanto parziale accoglimento.

6.

Accertato

il carattere esecutivo della decisione prodotta dall’i­­stante, l’unica questione

ancora da risolvere in questa sede è quella di sapere se la decisione del

Pretore di respingere l’ecce­­zione di compensazione sollevata dall’escusso – e

riproposta col reclamo – resiste alla critica.

6.1

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.2

Nel

caso specifico, RE 1 ripropone l’argomentazione secondo cui vanterebbe nei

confronti della procedente un credito di fr. 810.–, pari alla percentuale

del 75% rimborsabile dalla cassa malati del figlio L__________ per le tre

fatture – da lui già saldate – relative agli onorari dello psicoterapeuta del

bambino. A sostegno della sua allegazione il reclamante richiama l’accordo raggiunto

l’11 maggio 2016 con l’istante in occasione dell’udienza davanti all’Autorità

regionale di protezione __________, sede di __________ (doc. F), per la ripresa

del trattamento terapeutico del figlio presso lo psicologo P__________ P__________,

di cui i genitori si erano impegnati ad assumere gli onorari in ragione di metà

ciascuno. Dato che il rimborso da parte della cassa malati del figlio avviene

direttamente sul conto personale di CO 1 in quanto detentrice della custodia

dell’assicurato, l’escusso – che ha sempre sostenuto trattarsi di prestazioni a

carico della LaMal – pretende la compensazione del credito posto in esecuzione

con la parte rimborsata dalla cassa malati sul conto dell’escutente per le tre

fatture da lui già corrisposte.

a) L’escusso che invoca l’estinzione parziale per compensazione

del credito posto in esecuzione deve

dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito

compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto.

Quale prova entrano in considerazione solo documenti che costituiscono almeno

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, purché non sia contestato giudizialmente dall’escusso (DTF 136 III

627.

consid. 4.2.3; sentenze della CEF 14.2016.2019 del 2 marzo 2017, consid.

5.

; 14.2014.62 dell’8 agosto 2014 consid. 4.1/b).

b) Orbene,

seppure ciò non si evinca espressamente dal verbale dell’11 maggio 2016 (doc.

F), non è contestato che le parti si siano assunte le spese per il trattamento

psicoterapeutico del figlio in ragione di metà ciascuno, come ricordato d’altronde

su ogni fattura a loro trasmessa dallo psicologo e già suddivisa equamente per quanto concerne gli importi

dovuti da ognuno. Nemmeno è messo in discussione che la cassa malati del figlio

L__________ si sia assunta il 75% dei costi dello psicoterapeuta e che per

quanto concerne i pagamenti effettuati personalmente da CO 1 quest’ultima abbia

già beneficiato dei relativi rimborsi.

c) Il problema è che in quel verbale CO 1 non si è impegnata a versare un

importo determinato al reclamante e non risulta da nessuna parte – né egli lo

dimostra – ch’ella potesse pretendere (e così ottenere) dalla cassa malati pure

il rimborso delle fatture relative alla quota a carico del reclamante, a lui

trasmesse direttamente dallo psicoterapeuta __________ e da lui stesso pagate.

Nemmeno egli prova di avergliele inviate così da poterne esigere – per il suo

tramite – il rimborso.

D’altronde

le uniche tre fatture (del 22 ottobre 2015, del 3/27 giugno

e del 5 novembre 2016) che

l’escusso ha dimostrato di aver pagato rispettivamente

il 21 aprile, l’11 agosto e il 13 dicembre 2016 (v. doc. 6.1-6.3 acclusi alla

duplica del 21 aprile 2017), per un totale di fr. 1'080.–,

non risultano corrispondere con ogni evidenza ai trattamenti elencati sul

conteggio delle partecipazioni che la cassa malati __________ ha inviato il 2

gennaio 2017 all’istante (doc. G accluso alla

replica del 20 marzo 2017). Tale estratto, infatti, non precisa il destinatario

delle fatture cui si riferisce né rinvia ad altri documenti – in particolare

alle fatture saldate da RE 1 – che consentano di specificare e di quantificare

il debito di CO 1 nei suoi confronti.

6.3

In

definitiva, non avendo RE 1 provato l’esistenza di un credito compensante nei

confronti di CO 1, l’ec­­cezione da lui sollevata non può ch’essere respinta,

ciò che segna la sorte del reclamo. Ad ogni modo, l’odierno

pronunciato non preclude al reclamante di far eventualmente valere il credito

che pretende vantare nei confronti della controparte in una causa giudiziaria

separata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC),

cui la controparte deve rifondere ripetibili commisurate all’esiguo successo conseguito

sulla questione degli interessi di mora (che si traduce in un risparmio di fr. 27.50),

alla quale la Camera ha limitato la sua risposta.

Il

Dispositivo

dispositivo relativo a spese e ripetibili di primo grado può invece rimanere immutato.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 810.–

(pari alla somma posta in compensazione), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'200.– oltre agli

interessi del 5% dal 17 gennaio 2017.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 180.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. CO 1 gli rifonderà fr. 50.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).