14.2017.139
Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziale. Alimenti. Deposito di garanzia non quantificato. Compensazione
11 gennaio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.139
Lugano
11 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.425 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 11 maggio 2017 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di 1) fr. 4'300.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 febbraio 2017, di 2) fr. 4'300.– oltre
agli interessi del 5% dal 6 marzo 2017, di 3) fr. 4'300.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 aprile 2017 e di 4) fr. 4'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° maggio 2016, indicando quali titoli di credito: “1. Contributo alimentare febbraio 2017
(verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città), 2. Contributo
alimentare marzo 2017 (verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di
Locarno-Città), 3. Contributo alimentare aprile 2017 (verbale di udienza 22
febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città), 4. Deposito di garanzia affitto
(verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 maggio
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, il convenuto
si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14
luglio 2017.
C. Statuendo con decisione del 7 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2017, CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 agosto 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
l’8 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico RE 1 in prima sede non ha eccepito la qualità di titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione della documentazione prodotta dall’istante,
limitandosi ad affermare di aver già pagato gli importi posti in esecuzione.
Nondimeno, contrariamente a quanto sostiene CO 1 nelle
osservazioni al reclamo, le contestazioni espresse dal reclamante al riguardo
per la prima volta con l’impugnazione non possono essere considerate tardive e
inammissibili, siccome in virtù dell’art. 326 cpv. 1 CPC lo sono solo le
allegazioni di fatto e non quelle di diritto. E comunque sia la Camera è tenuta a verificare d’ufficio
se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 4).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore rileva che l’accordo “provvisorio” raggiunto dalle
parti il 22 febbraio 2016, con il quale il marito si è impegnato a versare alla
moglie anticipatamente un contributo alimentare di fr. 4'300.– mensili dal
momento in cui essa avrebbe lasciato l’abitazione coniugale e “entro 10 giorni da quando ne avrà formulato
richiesta, l’importo che alla stessa verrà richiesto quale deposito di garanzia
nell’ambito della nuova locazione”, è stato confermato
come accordo cautelare all’udienza del 23 maggio 2016 e di conseguenza
costituisce una decisione giudiziaria esecutiva in forza della quale il
rigetto definitivo dell’opposizione può essere concesso
per l’intero importo posto in esecuzione, compreso il
deposito di garanzia di fr. 4'000.– relativo all’appartamento preso in
locazione dalla moglie dal 6 aprile 2016, di cui l’escusso del resto non
contesta espressamente né l’importo né l’esigibilità.
Il
primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione formulata da RE
1.
con il credito da lui vantato contro la moglie per avere la stessa trattenuto
per sé il prezzo di fr. 80'000.– ottenuto dalla vendita, nell’aprile del
2017, dell’automobile Bentley allora in suo possesso, ma a suo tempo da lui
acquistata. Infatti, l’accordo provvisorio prevedeva che il provento della
vendita della Bentley sarebbe stato depositato sul conto della patrocinatrice
della moglie, avv. PA 2, poiché “in
Pretura non si era ancora stabilito il destino dell’importo”. E a mente del Pretore RE 1 non ha dimostrato con altri documenti che
tale provento sia per certo un suo credito nei confronti della moglie.
3.1
Nel
reclamo RE 1 afferma che l’accordo provvisorio del 22 febbraio 2016 non risulta
essere stato confermato dal verbale del 23 maggio 2016, il quale si limita a
indicare che la procedura cautelare è da “ritenersi evasa”. A mente
del reclamante, d’altronde, l’accordo provvisorio non mette fine alla
procedura e verte ad ogni modo su una tematica – alimenti per la figlia
minorenne – che soggiace alla massima ufficiale e come tale non può essere
oggetto di transazione giudiziaria, motivo per il quale l’accordo provvisorio
non può essere considerato un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Senza contare che, per quanto riguarda l’importo rivendicato a titolo di
deposito di garanzia, la prestazione non era determinabile al momento della
firma dell’accordo e pertanto lo stesso non è al riguardo assimilabile a un
titolo di rigetto.
RE
1.
asserisce poi di non aver richiesto la compensazione di un proprio credito,
ma di aver eccepito il pagamento dell’importo richiesto, avendo di fatto
lasciato a disposizione della moglie i fr. 80'000.– derivanti dalla
vendita della Bentley di sua proprietà. In sede d’interrogatorio penale – egli
ricorda – la moglie ha infatti confermato di aver venduto la vettura a fr. 80'000.–
e di aver utilizzato parte della somma a copertura delle spese non rifuse da
lui, motivo per il quale egli considera di aver già ottemperato all’obbligo di
pagamento degli importi posti in esecuzione, che risulta perciò estinto.
3.2
Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 evidenzia come secondo l’accordo provvisorio il
marito fosse tenuto a corrisponderle senza limitazioni la somma necessaria al
deposito di garanzia. Ora, essa osserva, l’importo di fr. 4'000.– posto in
esecuzione è ben deducibile dagli atti e il marito in prima sede non ha
contestato né l’importo né l’esigibilità di detto credito, per cui le sue eccezioni
al riguardo sono tardive.
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,
sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art.
208.
cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione
giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza
firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1). Nel
caso di specie l’intesa raggiunta dalle parti all’udienza del 22 febbraio
2016, debitamente verbalizzata dal Pretore, soddisfa i requisiti di una
transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, da
valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le mensilità di fr. 4'300.–
convenute a titolo di contributo alimentare per la moglie (doc. A, dispositivo
n. 7).
Il
fatto che l’accordo sia qualificato come “provvisorio”
non osta al suo carattere esecutivo, i contributi essendo esigibili, secondo la
stessa volontà delle parti, non appena la moglie si fosse trasferita
nella propria (nuova) abitazione, ponendo così fine alla procedura cautelare
in merito all’assetto provvisorio. Incombeva semmai al marito di dimostrare che
tale assetto non era stato confermato al termine dell’istruttoria cautelare o
che il contributo era poi stato soppresso (art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del
Tribunale federale 5A_487/2011 del 2 settembre 2011 consid. 3.2 e 5P.514/2006
del 13 aprile 2007 consid. 3.1; Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 52 ad art. 80 LEF e i rinvii). Ora egli non ha allegato né
provato nulla di simile. Al contrario, si evince dal verbale dell’udienza del
23.
maggio 2016 (doc. C pag. 7) che dopo il contraddittorio la procedura
cautelare è stata chiusa senza modifica di quanto stabilito nell’accordo
provvisorio. E contrariamente a quanto pretende il reclamante in modo
temerario, il contributo di fr. 4'300.– mensili è stato stabilito a favore
non della figlia __________ (doc. A, disp. n. 8) bensì della moglie (disp. n.
7), sicché non sottostà al principio di non vincolatività delle conclusioni
delle parti applicabile nei procedimenti del diritto di famiglia per quanto
attiene agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3 CPC), per tacere del fatto
che il Pretore ha comunque implicitamente omologato la convenzione. Al limite
del pretesto, le censure vanno recisamente respinte.
4.2
Relativamente
alla pretesa di rimborso della somma di fr. 4'000.– depositata in garanzia
dalla moglie in base al contratto di locazione del 7 aprile 2016, l’accordo
provvisorio del 22 febbraio 2016 fissa solo l’obbligo di
principio del marito senza specificarne l’importo preciso (doc. A, disp. n. 3).
Vero è che il giudice del rigetto, onde determinare il senso del dispositivo
della decisione invocata quale titolo di rigetto, può anche prendere in
considerazione altri documenti, nella misura in cui il giudizio vi rinvia (DTF
138.
III 585 consid. 6.1.1, 135 III 319 consid. 2.3), in particolare per quanto
concerne la quantificazione della somma dovuta (DTF 135 III 319 consid. 2.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 80 LEF; Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 80 LEF). Sennonché
nella fattispecie la transazione non rinvia esplicitamente alla clausola
relativa al deposito di garanzia contenuta nel (nuovo) contratto di locazione,
e non poteva rinviarvi siccome il contratto è stato concluso successivamente il
7.
aprile 2016 (doc. M). In altre parole, la somma che il marito si è impegnato
a versare alla moglie non era determinata né determinabile al momento in cui
hanno sottoscritto l’accordo provvisorio. Ancorché un impegno del genere sia
ammissibile dal profilo del diritto civile, non costituisce un titolo di
rigetto dell’opposizione né provvisorio (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15, 26, e 37 ad
art. 82; Veuillet, op.
cit., n. 48 ad art. 82) né definitivo (già citata DTF 138 III 585
consid. 6.1.1). Giuridicamente
errata, la sentenza impugnata va dunque riformata su questo punto,
escludendo dal rigetto il deposito di garanzia.
5.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
5.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
5.2
Nel
caso specifico, il reclamante reputa di avere estinto il suo debito per
alimenti lasciando di fatto a disposizione della moglie i fr. 80'000.–
derivanti dalla vendita della Bentley di sua proprietà. Come correttamente
rilevato dal Pretore, tuttavia, l’accordo provvisorio prevedeva che il
provento di vendita della Bentley fosse depositato sul conto della
patrocinatrice della moglie, avv. PA 2, poiché, come affermato dallo stesso
escusso durante l’interrogatorio dell’11 luglio 2017 presso il Ministero pubblico, “in Pretura non si era ancora
stabilito il destino”
della somma (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza,
pag. 3). Così stando le cose, RE 1 non ha dimostrato, come gli incombeva (art.
81.
cpv. 1 LEF), che la moglie sia tenuta a riversargli l’importo in questione,
e pertanto non ha provato di aver estinto il proprio debito nei suoi confronti.
Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se gli alimenti posti in
esecuzione erano assolutamente necessari al sostentamento della moglie e non
potevano estinguersi mediante compensazione contro la sua volontà (art. 125
cpv. 1 n. 2 CO). Sotto questo profilo, la sentenza impugnata resiste
quindi alla critica.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza parziale
reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'900.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via
definitiva limitatamente a fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% su fr. 4'300.–
dal 6 febbraio 2017, su fr. 4'300.– dal 6 marzo 2017 e su fr. 4'300.–
dal 6 aprile 2017.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico
di CO 1 in ragione di 1/4 e per i restanti 3/4
a carico di RE 1, che le rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/4
e per il restante 1/4 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 300.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).