Lexipedia

Decisione

14.2017.139

Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziale. Alimenti. Deposito di garanzia non quantificato. Compensazione

11 gennaio 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 maggio

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, il convenuto

si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14

luglio 2017.

C. Statuendo con decisione del 7 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'000.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2017, CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 agosto 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

l’8 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico RE 1 in prima sede non ha eccepito la qualità di titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione della documentazione prodotta dall’istante,

limitandosi ad affermare di aver già pagato gli importi posti in esecuzione.

Nondimeno, contrariamente a quanto sostiene CO 1 nelle

osservazioni al reclamo, le contestazioni espresse dal reclamante al riguardo

per la prima volta con l’impugnazione non possono essere considerate tardive e

inammissibili, siccome in virtù del­l’art. 326 cpv. 1 CPC lo sono solo le

allegazioni di fatto e non quelle di diritto. E comunque sia la Camera è tenuta a verificare d’ufficio

se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 4).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore rileva che l’accordo “provvisorio” raggiunto dalle

parti il 22 febbraio 2016, con il quale il marito si è impegnato a versare alla

moglie anticipatamente un contributo alimentare di fr. 4'300.– mensili dal

momento in cui essa avrebbe lasciato l’abitazione coniugale e “entro 10 giorni da quando ne avrà formulato

richiesta, l’importo che alla stessa verrà richiesto quale deposito di garanzia

nell’ambito della nuova locazione”, è stato confermato

come accordo cautelare all’udienza del 23 maggio 2016 e di conseguenza

costituisce una decisione giudiziaria ese­cutiva in forza della quale il

rigetto definitivo dell’opposizione può essere concesso

per l’intero importo posto in esecuzione, com­preso il

deposito di garanzia di fr. 4'000.– relativo all’apparta­­mento preso in

locazione dalla moglie dal 6 aprile 2016, di cui l’escusso del resto non

contesta espressamente né l’importo né l’esigibilità.

Il

primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione formulata da RE

1.

con il credito da lui vantato contro la moglie per avere la stessa trattenuto

per sé il prezzo di fr. 80'000.– ottenuto dalla vendita, nell’aprile del

2017, dell’auto­­mobile Bentley allora in suo possesso, ma a suo tempo da lui

acquistata. Infatti, l’accordo provvisorio prevedeva che il provento della

vendita della Bentley sarebbe stato depositato sul conto della patrocinatrice

della moglie, avv. PA 2, poiché “in

Pretura non si era ancora stabilito il destino dell’importo”. E a mente del Pretore RE 1 non ha dimostrato con altri documenti che

tale provento sia per certo un suo credito nei confronti della moglie.

3.1

Nel

reclamo RE 1 afferma che l’accordo provvisorio del 22 febbraio 2016 non risulta

essere stato confermato dal verbale del 23 maggio 2016, il quale si limita a

indicare che la procedura cautelare è da “ritenersi evasa”. A mente

del reclamante, d’altron­­de, l’accordo provvisorio non mette fine alla

procedura e verte ad ogni modo su una tematica – alimenti per la figlia

minorenne – che soggiace alla massima ufficiale e come tale non può essere

oggetto di transazione giudiziaria, motivo per il quale l’accordo provvisorio

non può essere considerato un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Senza contare che, per quanto riguarda l’importo rivendicato a titolo di

deposito di garanzia, la prestazione non era determinabile al momento della

firma dell’accordo e pertanto lo stesso non è al riguardo assimilabile a un

titolo di rigetto.

RE

1.

asserisce poi di non aver richiesto la compensazione di un proprio credito,

ma di aver eccepito il pagamento dell’importo richiesto, avendo di fatto

lasciato a disposizione della moglie i fr. 80'000.– derivanti dalla

vendita della Bentley di sua proprietà. In sede d’interrogatorio penale – egli

ricorda – la moglie ha infatti confermato di aver venduto la vettura a fr. 80'000.–

e di aver utilizzato parte della somma a copertura delle spese non rifuse da

lui, motivo per il quale egli considera di aver già ottemperato all’obbligo di

pagamento degli importi posti in esecuzione, che risulta perciò estinto.

3.2

Nelle

osservazioni al reclamo CO 1 evidenzia come secondo l’accordo provvisorio il

marito fosse tenuto a corrisponderle senza limitazioni la somma necessaria al

deposito di garanzia. Ora, essa osserva, l’importo di fr. 4'000.– posto in

esecuzione è ben deducibile dagli atti e il marito in prima sede non ha

contestato né l’importo né l’esigibilità di detto credito, per cui le sue eccezioni

al riguardo sono tardive.

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,

sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art.

208.

cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione

giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza

firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1). Nel

caso di specie l’intesa raggiunta dalle parti all’udienza del 22 feb­braio

2016, debitamente verbalizzata dal Pretore, soddisfa i requisiti di una

transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, da

valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le mensilità di fr. 4'300.–

convenute a titolo di contributo alimentare per la moglie (doc. A, dispositivo

n. 7).

Il

fatto che l’accordo sia qualificato come “provvisorio”

non osta al suo carattere esecutivo, i contributi essendo esigibili, secondo la

stessa volontà delle parti, non appena la moglie si fosse trasferita

nella propria (nuova) abitazione, ponendo così fine alla procedura cautelare

in merito all’assetto provvisorio. Incombeva semmai al marito di dimostrare che

tale assetto non era stato confermato al termine dell’istruttoria cautelare o

che il contributo era poi stato soppresso (art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del

Tribunale federale 5A_487/2011 del 2 settembre 2011 consid. 3.2 e 5P.514/2006

del 13 aprile 2007 consid. 3.1; Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 52 ad art. 80 LEF e i rinvii). Ora egli non ha allegato né

provato nulla di simile. Al contrario, si evince dal verbale dell’udienza del

23.

maggio 2016 (doc. C pag. 7) che dopo il contraddittorio la procedura

cautelare è stata chiusa senza modifica di quanto stabilito nel­l’accordo

provvisorio. E contrariamente a quanto pretende il reclamante in modo

temerario, il contributo di fr. 4'300.– mensili è stato stabilito a favore

non della figlia __________ (doc. A, disp. n. 8) bensì della moglie (disp. n.

7), sicché non sottostà al principio di non vincolatività delle conclusioni

delle parti applicabile nei procedimenti del diritto di famiglia per quanto

attiene agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3 CPC), per tacere del fatto

che il Pretore ha comunque implicitamente omologato la convenzione. Al limite

del pretesto, le censure vanno recisamente respinte.

4.2

Relativamente

alla pretesa di rimborso della somma di fr. 4'000.– depositata in garanzia

dalla moglie in base al contratto di locazione del 7 aprile 2016, l’accordo

provvisorio del 22 febbraio 2016 fissa solo l’obbligo di

principio del marito senza specificarne l’importo preciso (doc. A, disp. n. 3).

Vero è che il giudice del rigetto, onde determinare il senso del dispositivo

della decisione invocata quale titolo di rigetto, può anche prendere in

considerazione altri documenti, nella misura in cui il giudizio vi rinvia (DTF

138.

III 585 consid. 6.1.1, 135 III 319 consid. 2.3), in particolare per quanto

concerne la quantificazione della somma dovuta (DTF 135 III 319 consid. 2.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 80 LEF; Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 80 LEF). Sennonché

nella fattispecie la transazione non rinvia esplicitamente alla clausola

relativa al deposito di garanzia contenuta nel (nuovo) contratto di locazione,

e non poteva rinviarvi siccome il contratto è stato concluso successivamente il

7.

aprile 2016 (doc. M). In altre parole, la somma che il marito si è impegnato

a versare alla moglie non era determinata né determinabile al momento in cui

hanno sottoscritto l’accordo provvisorio. Ancorché un impegno del genere sia

ammissibile dal profilo del diritto civile, non costituisce un titolo di

rigetto dell’opposizio­­ne né provvisorio (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15, 26, e 37 ad

art. 82; Veuillet, op.

cit., n. 48 ad art. 82) né definitivo (già citata DTF 138 III 585

consid. 6.1.1). Giuridicamente

errata, la sentenza impugnata va dunque riformata su que­sto punto,

escludendo dal rigetto il deposito di garanzia.

5.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

5.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

5.2

Nel

caso specifico, il reclamante reputa di avere estinto il suo debito per

alimenti lasciando di fatto a disposizione della moglie i fr. 80'000.–

derivanti dalla vendita della Bentley di sua proprietà. Come correttamente

rilevato dal Pretore, tuttavia, l’accordo prov­visorio prevedeva che il

provento di vendita della Bentley fosse depositato sul conto della

patrocinatrice della moglie, avv. PA 2, poiché, come affermato dallo stesso

escusso durante l’interrogatorio dell’11 luglio 2017 presso il Ministero pubblico, “in Pretura non si era ancora

stabilito il destino”

della som­ma (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza,

pag. 3). Così stando le cose, RE 1 non ha dimostrato, come gli incombeva (art.

81.

cpv. 1 LEF), che la moglie sia tenuta a riversargli l’importo in questione,

e pertanto non ha provato di aver estinto il proprio debito nei suoi confronti.

Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se gli alimenti posti in

esecuzione erano assolutamente necessari al sostentamento della moglie e non

potevano estinguersi mediante compensazione contro la sua volontà (art. 125

cpv. 1 n. 2 CO). Sotto questo profilo, la sentenza impugnata resiste

quindi alla critica.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'900.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via

definitiva limitatamente a fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% su fr. 4'300.–

dal 6 febbraio 2017, su fr. 4'300.– dal 6 marzo 2017 e su fr. 4'300.–

dal 6 aprile 2017.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico

di CO 1 in ragione di 1/4 e per i restanti 3/4

a carico di RE 1, che le rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/4

e per il restante 1/4 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 300.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).