14.2017.14
Fallimento. Pretesa dilazione non comprovata
24 febbraio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.14
Lugano
24 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 16 dicembre
2016 da
CO 1
(rappr. da RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 gennaio 2017 presentato dall’RE 1 in liquidazione
contro la decisione emessa il 18 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 16 dicembre 2016
CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 30'200.– più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 18 gennaio 2017 l’istante ha confermato la propria domanda
mentre la convenuta ha chiesto la sospensione della causa. Preso atto dell’opposizione
dell’istante, il Pretore aggiunto ha respinto seduta stante l’istanza di sospensione.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 18 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento dell’RE 1 a far tempo dal medesimo giorno alle ore 10.00, ponendo a
carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto
di fr. 800.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 28 gennaio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via
principale l’annullamento del fallimento e in via sussidiaria l’accertamento
della propria legittimazione processuale attiva “al fine di consentirle di agire in via surrogatoria
contro l’università slovena __________ per il recupero integrale delle somme di
competenza di __________ e di conseguenza di sé stessa”. Il 2 febbraio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda
di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 28 gennaio 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il
27.
gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame la reclamante non ha dimostrato di avere adempiuto, dopo la
pronuncia del fallimento, uno dei
motivi di revoca appena evocati (art. 174 cpv. 2 LEF) né di avere provato l’esistenza,
al momento in cui il primo giudice ha statuito, di una causa di reiezione della
domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento (art. 173-173a
LEF). In particolare, essa non ha addotto alcuna prova sulla pretesa accettazione
verbale da parte di CO 1 di una proposta di dilazione del debito in rate mensili
di fr. 2'000.–. Lo scritto unilaterale allegato dalla reclamante alla sua email
del 18 gennaio 2017 alle ore 11.02 (doc. 3 accluso al reclamo), peraltro
successivo all’udienza e alla pronuncia del fallimento, non costituisce
ovviamente una prova in tal senso. Si evince piuttosto con ogni chiarezza dal
verbale d’udienza che l’istante ha rifiutato la proposta di sospensione della
causa avanzata dalla convenuta (sopra ad B). Nelle predette circostanze, la
sentenza impugnata, pur motivata in modo sintetico con un rinvio agli art. 171
segg. LEF, sufficiente tuttavia a far capire alla convenuta la ratio
decidendi, non può ch’essere confermata.
2.2
Stante
ciò, non è necessario verificare se la reclamante sia solvibile né se possa
vantare pretese contro l’istituto __________. La legge prevede infatti tale
esame solo qualora il debitore abbia dimostrato
uno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. La domanda subordinata esula d’altronde
dal potere di cognizione di questa Camera, l’oggetto della causa essendo
limitato alla questione della pronuncia del fallimento.
Eventuali pretese della fallita contro terzi verranno fatte valere, se del
caso, dall’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF). Nella misura in cui
è ricevibile, il reclamo va quindi respinto e il fallimento dell’RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento
non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non essendo la stessa, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, incorsa in spese in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e di conseguenza
il fallimento dell’RE 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud a far tempo dal 18 gennaio 2017 alle ore 10:00 è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono
poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).