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Decisione

14.2017.14

Fallimento. Pretesa dilazione non comprovata

24 febbraio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 18 gennaio 2017 l’istante ha confermato la propria domanda

mentre la convenuta ha chiesto la sospensione della causa. Preso atto dell’opposizione

dell’istante, il Pretore aggiunto ha respinto seduta stante l’istanza di sospensione.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 18 gennaio 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento dell’RE 1 a far tempo dal medesimo giorno alle ore 10.00, ponendo a

carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto

di fr. 800.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 28 gennaio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via

principale l’annullamento del fallimento e in via sussidiaria l’accertamento

della propria legittimazione processuale attiva “al fine di consentirle di agire in via surrogatoria

contro l’università slovena __________ per il recupero integrale delle somme di

competenza di __________ e di conseguenza di sé stessa”. Il 2 febbraio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda

di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 28 gennaio 2017 contro la sentenza notificata all’RE 1 il

27.

gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame la reclamante non ha dimostrato di avere adempiuto, dopo la

pronuncia del fallimento, uno dei

motivi di revoca appena evocati (art. 174 cpv. 2 LEF) né di avere provato l’esistenza,

al momento in cui il primo giudice ha statuito, di una causa di reiezione della

domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento (art. 173-173a

LEF). In particolare, essa non ha addotto alcuna prova sulla pretesa accettazione

verbale da parte di CO 1 di una proposta di dilazione del debito in rate mensili

di fr. 2'000.–. Lo scritto unilaterale allegato dalla reclamante alla sua email

del 18 gennaio 2017 alle ore 11.02 (doc. 3 accluso al reclamo), peraltro

successivo all’udienza e alla pronuncia del fallimento, non costituisce

ovviamente una prova in tal senso. Si evince piuttosto con ogni chiarezza dal

verbale d’udi­­enza che l’istante ha rifiutato la proposta di sospensione della

causa avanzata dalla convenuta (sopra ad B). Nelle predette circostanze, la

sentenza impugnata, pur motivata in modo sintetico con un rinvio agli art. 171

segg. LEF, sufficiente tuttavia a far capire alla convenuta la ratio

decidendi, non può ch’essere confermata.

2.2

Stante

ciò, non è necessario verificare se la reclamante sia solvibile né se possa

vantare pretese contro l’istituto __________. La legge prevede infatti tale

esame solo qualora il debitore abbia dimostrato

uno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF. La domanda subordinata esula d’altronde

dal potere di cognizione di questa Camera, l’oggetto della causa essendo

limitato alla questione della pronuncia del fallimento.

Eventuali pretese della fallita contro terzi verranno fatte valere, se del

caso, dall’amministra­zione del fallimento (art. 240 LEF). Nella misura in cui

è ricevibile, il reclamo va quindi respinto e il fallimento dell’RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non essendo la stessa, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, incorsa in spese in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e di conseguenza

il fallimento dell’RE 1 pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud a far tempo dal 18 gennaio 2017 alle ore 10:00 è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono

poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).