14.2017.140
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non firmate dall’escusso. Contratti di fornitura di personale prodotti solo con il reclamo
20 novembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.140
Lugano
20 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.569 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 luglio
2017 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 21 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 8'878.80
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016, indicando quale titolo di
credito il “mancato pagamento
fatture: nr. __________ / nr. __________ / nr. __________ / nr. __________”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 luglio
2017 RE 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine
impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 26 luglio 2017.
C. Statuendo con decisione del 10 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 320.–
e un’indennità di fr. 450.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11
agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, di conseguenza, i
documenti allegati al reclamo (verbale d’udienza, contratti fornitura di
personale e di missione e buste paga) sono inammissibili, poiché la reclamante
non li ha prodotti in prima sede, sicché non possono essere presi in considerazione.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha giustificato la reiezione dell’istanza
con l’assenza nei documenti prodotti dalla RE 1 (il precetto esecutivo e
quattro fatture) di un
titolo di rigetto dell’opposizione, ovvero di un riconoscimento di debito scritto firmato dalla convenuta nel senso dell’art. 82 LEF.
4.
Nel
reclamo la RE 1 allega per la prima volta che l’art. 12 delle condizioni generali
dei loro contratti di fornitura di personale a prestito prevedono un’indennità a carico dell’azienda acquisitrice qualora l’impiego del lavoratore temporaneo sia durato
meno di tre mesi ed essa lo abbia assunto o impiegato tramite un’altra agenzia
di collocamento meno di tre mesi dopo il termine dell’impiego temporaneo.
Siccome la CO 1 avrebbe
confessato, in un verbale d’udienza (di cui però sono state prodotte solo la terza e quarta pagina), di avere assunto tramite la __________
diversi suoi collaboratori, le indennità in questione sarebbero dovute.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Come giustamente
rilevato dal primo giudice, le fatture prodotte dalla RE 1 con l’istanza
non sono firmate dalla CO 1 e non costituiscono pertanto un valido titolo di
rigetto dell’opposizione. Quanto alle allegazioni di fatto contenute nel
reclamo (sopra ad 4) e ai documenti acclusi sono tutti nuovi e pertanto
inammissibili (sopra doc. 1.2). Il reclamo, nelle predette circostanze, non può
ch’essere respinto. Rimane comunque salva la facoltà per la RE 1 di
ripresentare una nuova istanza di rigetto (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD
2016.
II 651 n. 42c) accludendovi tutti i documenti (completi) idonei a dimostrare
che la convenuta ha riconosciuto per scritto le indennità poste in esecuzione,
che le condizioni dell’art. 12 sono riunite e l’importo delle stesse è
determinabile. In alternativa essa potrebbe chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione
in una causa ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa procedura. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'878.80, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).