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Decisione

14.2017.140

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non firmate dall’escusso. Contratti di fornitura di personale prodotti solo con il reclamo

20 novembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 luglio

2017 RE 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine

impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 26 luglio 2017.

C. Statuendo con decisione del 10 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 320.–

e un’indennità di fr. 450.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 21 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’e­­sito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, di conseguenza, i

documenti allegati al reclamo (verbale d’udienza, contratti fornitura di

personale e di missione e buste paga) sono inammissibili, poiché la reclamante

non li ha prodotti in prima sede, sicché non possono essere presi in considerazione.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha giustificato la reiezione dell’istanza

con l’assenza nei documenti prodotti dalla RE 1 (il precetto esecutivo e

quattro fatture) di un

titolo di rigetto dell’opposizione, ovvero di un riconoscimento di debito scritto firmato dalla convenuta nel senso dell’art. 82 LEF.

4.

Nel

reclamo la RE 1 allega per la prima volta che l’art. 12 delle condizioni generali

dei loro contratti di fornitura di personale a prestito prevedono un’indennità a carico dell’azien­­da acquisitrice qualora l’impiego del lavoratore temporaneo sia durato

meno di tre mesi ed essa lo abbia assunto o impiegato tramite un’altra agenzia

di collocamento meno di tre mesi dopo il termine dell’impiego temporaneo.

Siccome la CO 1 avrebbe

confessato, in un verbale d’udienza (di cui però sono state prodotte solo la terza e quarta pagina), di avere assunto tramite la __________

diversi suoi collaboratori, le indennità in que­stione sarebbero dovute.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Come giustamente

rilevato dal primo giudice, le fatture prodotte dalla RE 1 con l’istanza

non sono firmate dalla CO 1 e non costituiscono pertanto un valido titolo di

rigetto dell’opposizione. Quanto alle allegazioni di fatto contenute nel

reclamo (sopra ad 4) e ai documenti acclusi sono tutti nuovi e pertanto

inammissibili (sopra doc. 1.2). Il reclamo, nelle predette circostanze, non può

ch’essere respinto. Rimane comunque salva la facoltà per la RE 1 di

ripresentare una nuova istanza di rigetto (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD

2016.

II 651 n. 42c) accludendovi tutti i documenti (completi) idonei a dimostrare

che la convenuta ha riconosciuto per scritto le indennità poste in esecuzione,

che le condizioni dell’art. 12 sono riunite e l’importo delle stesse è

determinabile. In alternativa essa potrebbe chiedere il rigetto definitivo dell’op­posizione

in una causa ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa procedura. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'878.80, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).