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Decisione

14.2017.143

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interposto dopo il ritiro dell’opposizione

4 settembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2017.143

Lugano

4 settembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2017.560 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 giugno

2017 dalla

RE 1

(rappresentata dal fiduciario,)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2017

dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 11'700.70 complessivi oltre agli interessi, indicando quali titoli

di credito le pigioni di aprile e maggio 2017 così come altri costi connessi al

contratto di locazione;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28

giugno 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud;

che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria

Considerandi

limitatamente a fr. 2'800.–, oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno

2017, ponendo a carico dell’escutente i tre quarti delle spese processuali di fr. 370.–

complessivi e la rimanenza a carico della convenuto, senza assegnare

ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” (recte: reclamo) del

22.

ago­sto 2017 per ottenerne l’annullamento;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

nella convenzione del 13 luglio 2017 acclusa al reclamo quale doc. D le parti

si danno atto che l’escusso ha ritirato l’op­­posizione al precetto esecutivo

oggetto della lite, ciò che risulta anche dal registro delle esecuzioni;

che

il ritiro dell’opposizione è avvenuto il 6 luglio 2017;

che

la causa di rigetto dell’opposizione è quindi diventata senza oggetto già prima

dell’emanazione, l’8 agosto 2017, della sentenza impugnata, mentre il reclamo

in esame è irricevibile, siccome sin dall’inizio la RE 1 non aveva alcun interesse

degno di protezione a far modificare la sentenza impugnata, essendo legittimata,

giusta l’art. 88 LEF, a chiedere la continuazione dell’esecuzione, ormai non

più sospesa dall’opposizione, già dal 6 luglio 2017;

che le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

la ripartizione della tassa

di prima sede effettuata dal Pretore aggiunto può rimanere immutata, giacché la

RE 1 non l’ha esplicitamente contestata e la decisione impugnata pare a prima

vista in ogni caso corretta, l’unico riconoscimento di debito firmato manualmente

da CO 1 (come richiesto dall’art. 82 cpv. 1 LEF) presente negli atti del primo

giudice essendo il contratto di locazione (doc. A), che permette di

quantificare solo le pigioni di aprile e maggio 2017 (di fr. 2'800.–),

mentre fatture non firmate dall’escusso o pagamenti d’acconto non sono titoli

di rigetto (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre

2016.

consid. 5);

che

la produzione di nuovi documenti non è poi ammessa in seconda sede (art. 326

cpv. 1 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'900.70

(fr. 11'700.70 ./. 2'800.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).