14.2017.143
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo interposto dopo il ritiro dell’opposizione
4 settembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2017.143
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.560 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 28 giugno
2017 dalla
RE 1
(rappresentata dal fiduciario,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 11'700.70 complessivi oltre agli interessi, indicando quali titoli
di credito le pigioni di aprile e maggio 2017 così come altri costi connessi al
contratto di locazione;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28
giugno 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud;
che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria
Considerandi
limitatamente a fr. 2'800.–, oltre agli interessi del 5% dal 4 giugno
2017, ponendo a carico dell’escutente i tre quarti delle spese processuali di fr. 370.–
complessivi e la rimanenza a carico della convenuto, senza assegnare
ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” (recte: reclamo) del
22.
agosto 2017 per ottenerne l’annullamento;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
nella convenzione del 13 luglio 2017 acclusa al reclamo quale doc. D le parti
si danno atto che l’escusso ha ritirato l’opposizione al precetto esecutivo
oggetto della lite, ciò che risulta anche dal registro delle esecuzioni;
che
il ritiro dell’opposizione è avvenuto il 6 luglio 2017;
che
la causa di rigetto dell’opposizione è quindi diventata senza oggetto già prima
dell’emanazione, l’8 agosto 2017, della sentenza impugnata, mentre il reclamo
in esame è irricevibile, siccome sin dall’inizio la RE 1 non aveva alcun interesse
degno di protezione a far modificare la sentenza impugnata, essendo legittimata,
giusta l’art. 88 LEF, a chiedere la continuazione dell’esecuzione, ormai non
più sospesa dall’opposizione, già dal 6 luglio 2017;
che le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
la ripartizione della tassa
di prima sede effettuata dal Pretore aggiunto può rimanere immutata, giacché la
RE 1 non l’ha esplicitamente contestata e la decisione impugnata pare a prima
vista in ogni caso corretta, l’unico riconoscimento di debito firmato manualmente
da CO 1 (come richiesto dall’art. 82 cpv. 1 LEF) presente negli atti del primo
giudice essendo il contratto di locazione (doc. A), che permette di
quantificare solo le pigioni di aprile e maggio 2017 (di fr. 2'800.–),
mentre fatture non firmate dall’escusso o pagamenti d’acconto non sono titoli
di rigetto (sentenza della CEF 14.2016.141 del 17 novembre
2016.
consid. 5);
che
la produzione di nuovi documenti non è poi ammessa in seconda sede (art. 326
cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'900.70
(fr. 11'700.70 ./. 2'800.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).