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Decisione

14.2017.144

Azione di rivendicazione, nel fallimento, della proprietà di una Ferrari stazionata presso un garage. Onere della prova. Insufficienza di prove atte a dimostrare il trapasso del possesso

20 aprile 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Su

invito dell’UF di Lugano, con scritto del 18 marzo 2014 RE 1 ha rivendicato la

proprietà della vettura in questione. Avendo l’amministrazione del fallimento

ritenuto tale rivendicazione infondata, il 4 settembre 2014, conformemente a

quanto previsto dall’art. 242 cpv. 2 LEF, essa ha quindi impartito al rivendicante

un termine di venti giorni per promuovere azione contro la società fallita

dinanzi al giudice del luogo del fallimento, avvertendolo che se non l’avesse

fatto la sua rivendicazione sarebbe stata definitivamente respinta facendo

divenire caduca la sua pretesa.

C. Il

25 settembre 2014 RE 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, una petizione volta a far accertare il suo diritto di proprietà sulla F__________,

chiedendo che la stessa venisse estromessa dalla massa del fallimento della CO

1. In sintesi, il rivendicante ha allegato che la vettura gli sarebbe stata

ceduta da PINT1 1, ex amministratore unico della società fallita, a seguito

della mancata corresponsione dell’importo che quest’ultimo gli doveva per

prestazioni di consulenza e intermediazione fornite nell’ambito di una vendita

immobiliare. A suo dire, PINT1 1 avrebbe utilizzato la somma dovutagli per acquistare

– tramite la società fallita – la F__________, per poi trasferirgliene la proprietà

non riuscendo altrimenti a corrispondergli il dovuto, compensando così il

proprio debito.

D. Avendo

nel frattempo il procuratore pubblico __________ G__________, nel­l’ambito di

un procedimento penale volto a chiarire le modalità di acquisizione della

vettura rivendicata, ordinato il sequestro della stessa presso la garage PI 1

di __________, il 31 ottobre 2014 l’UF ha chiesto al Pretore che la procedura

di rivendicazione venisse sospesa o, in subordine, che gli fosse accordata una

proroga per presentare l’allegato di risposta. Con disposizione del 9 gennaio

2015, il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e concesso all’UF la

proroga richiesta. Con risposta del 30 gennaio 2015, la CO 1 si è opposta alla

domanda di RE 1, postulando la reiezione della petizione. Con replica e duplica

inoltrate rispettivamente il 6 marzo e l’8 giugno 2015, le parti si sono poi

riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.

E. All’udienza

di dibattimento per le prime arringhe del 10 luglio 2015, il Pretore ha ammesso le prove richieste da RE 1,

citando pertanto le parti a comparire nuovamente davanti a lui il 21 ottobre

2015 per l’audizione testimoniale di PINT1 1 e PINT2 1, anch’egli ex

amministratore della CO 1. Quel giorno, solo il primo teste citato è comparso,

mentre il secondo è risultato irreperibile.

F. Il 4 novembre 2015 la PI 1 ha presentato alla

stes­sa Pretura un’istanza d’intervento adesivo, chiedendo

di essere “ammessa ad

intervenire, ex art. 74 e segg. CPC, a sostegno delle pretese della Massa

fallimentare CO 1 nella lite di rivendicazione della proprietà promossa da RE 1”. Con decisione processuale del 22 aprile 2016 il Pretore ha ammesso l’intervento

in lite della PI 1 a favore della società fallita convenuta. Esperita l’istruttoria, le parti sono state infine convocate al

dibattimento per le arringhe finali del 5 settembre 2016, durante il quale

hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, confermandosi nelle loro

precedenti domande e allegazioni.

G. Statuendo con sentenza del 19

giugno 2017, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese

processuali di fr. 3'000.– a carico

dell’attore, senza assegnare ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22

agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione,

protestate tasse, spese e ripetibili. Su richiesta dell’appellante, con ordinanza

5 settembre 2017 il presidente della Camera ha ridotto a fr. 5'000.– la richiesta

d’anticipo precedentemente stabilita in fr. 8'500.–, ritenendo che sulla

base della quotazione Eurotax per una F__________ come quella in oggetto, il

suo valore non supera fr. 100'000.–. Invitati a esprimersi sull’appello,

con osservazioni del 15 febbraio 2018 la CONV2 1 ne ha chiesto la reiezione,

mentre la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata

in materia di rivendicazione di un terzo nel fallimento (art. 242 cpv. 2 LEF) –

è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello

(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c

[massima]). Nella fattispecie il

valore di stima della Ferrari rivendicata si avvicina a fr. 100'000.–

(sopra ad H). Il ricorso in esame è quindi ammissibile

quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.

1.1

Avendo la procedura carattere ordinario (art.

198.

lett. e n. 5 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica

avvenuta alla patrocinatrice di RE 1 il 21 giugno 2017, il termine di 30 giorni,

sospeso durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto, cfr. art. 145

cpv. 1 lett. b CPC), è venuto a scadere martedì 22 agosto 2017. Presentato l’ultimo

giorno del termine, l’appello è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli

atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il

suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello

(DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono

ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente

addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al

momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica

massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Non possono pertanto

soggiacere alla procedura di fallimento quei beni che, pur trovandosi presso il

fallito, non gli appartengono (Handschin/Hunkeler, in: Basler Kommentar, SchKG II,

2a ed. 2010, n. 66 ad art. 197 LEF). L’Ufficio dei fallimenti è

pertanto tenuto ad allestire l’inventario, iscrivendovi tutto quanto a suo

giudizio risulta di spettanza del fallito e quanto da quest’ultimo detenuto al

momento del suo fallimento. Tale misura tuttavia non fissa ancora

definitivamente quali sono i beni appartenenti alla massa, l’inventario

estendendosi anche a quegli oggetti detenuti dalla fallita ma di proprietà di

terzi o da quest’ultimi rivendicati (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1826; Hunkeler in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 225 LEF).

2.1

Qualora

un terzo rivendichi la proprietà di beni mobili che sono detenuti esclusivamente

dal debitore o che sono stati inclusi tra quelli della massa, l’amministrazione

del fallimento ne fa menzione nell’inventario (Handschin/Hunkeler,

op. cit., n. 66 e 103 ad art. 197; cfr. sentenza della CEF 15.2003.85 del

25.

luglio 2003, consid. 2), decidendo se le cose rivendicate dal terzo devono

essergli restituite (art. 242 cpv. 1 LEF). Al contrario, nel caso in cui

dovesse ritenere infondata la pretesa del terzo, essa impartirà a quest’ultimo un

termine di venti giorni per promuovere l’azione davanti al giudice del luogo

del fallimento, dando così avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall’art.

242.

cpv. 2 LEF.

2.2

La

natura giuridica della procedura di rivendicazione nel fallimento, così come la

nozione di “possesso”, sono le

stesse di quelle previste dalla rivendicazione nell’ambito del pignoramento. La

procedura prevista dall’art. 242 cpv. 2 LEF si applica pertanto quando gli

oggetti rivendicati sono in possesso esclusivo del fallito o della massa (Gilliéron, op. cit., n. 1931; Hunkeler, op. cit., n. 3 ad art.

242; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 25 e seg. ad §

40). Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo

delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua

a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC

(DTF 131 III 599, consid. 2.3.3; Jean-Luc Tschumy,

La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, BlSchK 2016, pag. 188, consid. B/5 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto la petizione dopo aver considerato,

sulla base della documentazione agli atti, che l’attore non aveva dimostrato di

essere proprietario della vettura inventariata nella massa attiva del

fallimento della CO 1. In particolare, per il primo giudice RE 1 non ha mai

avuto il possesso della F__________, né risulta che disponesse dei mezzi per

poterlo esercitare. Oltre a ciò, egli ha rilevato l’assenza di un documento che

attesti la conclusione di un contratto fiduciario tra PINT1 1 e la convenuta

per l’acquisto della vettura in oggetto. Al proposito il Pretore non ha

ritenuto determinanti, poiché ritrattate in almeno due occasioni, le

dichiarazioni dell’allora amministratore unico della società fallita, mettendo

inoltre in dubbio che PINT1 1 avesse potuto trasferire la proprietà di una vettura che nemmeno

risultava di sua pertinenza.

Al contrario, ha osservato il magistrato, dai documenti si evince che la F__________ è stata acquistata per € 130'000.– dalla fallita, la quale, oltre ad aver provveduto al

pagamento tramite il proprio conto bancario, ha sdoganato la vettura

utilizzandola poi conformemente ai propri scopi sociali (in particolare il

noleggio di autoveicoli).

4.

Nell’appello,

RE 1 contesta a uno a uno i motivi evidenziati dal Pretore per respingere

la sua petizione, rimproverandogli di non aver valutato la modalità di acquisto

della vettura (sotto consid. 5), di aver escluso l’avvenuto trasferimento della

proprietà nei suoi confronti, ammettendolo invece per la convenuta (consid. 6),

di aver considerato di rilievo l’assenza di un contratto fiduciario, per l’acquisto

della F__________, tra PINT1 1 e la società fallita, attribuendo a quest’ultima

la proprietà della stessa senza aver tenuto conto della sua reale situazione

finanziaria sulla scorta dei documenti bancari da lui prodotti (consid. 7), e

di non aver preso in considerazione le dichiarazioni di PINT2 1, ex amministratore

unico della convenuta (consid. 8).

5.

RE

1.

si duole anzitutto della mancata valutazione, da parte del Pretore, delle modalità

di acquisto della vettura rivendicata. A suo dire, il giudice di prime cure ha

dato valenza alle dichiarazioni dell’amministratrice unica della società

fallita (e quindi a una persona interessata in causa che detiene il 75% delle

azioni) senza considerare che il conto della società era vuoto prima dell’acquisto

della F__________. Sottolinea come la convenuta non abbia fornito spiegazioni

in merito alla provenienza della somma usata per comprare la vettura, a

differenza di lui che, al contrario, ha giustificato la propria argomentazione

sulla scorta dei documenti prodotti e con la testimonianza di PINT1 1, a suo dire

non contestata dalle controparti.

La

censura è priva di pregio. In primo luogo non risulta che il Pretore abbia fondato

la propria motivazione sulle dichiarazioni rilasciate dall’amministratrice unica

della società fallita per ritenere quest’ultima proprietaria della vettura

rivendicata. Invero, l’uni­­co accenno all’interrogatorio di PINT3 1 si evince

dal riassunto dei fatti riportati nella decisione, mentre la conclusione cui è

giunto il primo giudice, come si vedrà (sotto, consid. 6.2), è fondata sul

mancato trasferimento della proprietà. In merito poi alle critiche avanzate nei

confronti della convenuta e del Pretore per non avere, la prima, giustificato e

registrato in contabilità la provenienza del denaro mentre, il secondo, per non

aver valutato la reale possibilità finanziaria della CO 1 per acquistare la

vettura, l’appellante sembra dimenticare che spetta a lui – e non alla società

fallita – dimostrare il proprio diritto sulla vettura rivendicata (sopra,

consid. 2/b). Sotto questo aspetto, la prima censura dell’appello va respinta.

6.

Secondariamente,

l’appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la petizione per il solo

motivo che non gli erano stati forniti i mezzi necessari per entrare in

possesso della Ferrari (che al momento dell’inventario si trovava, “per questioni di prestigio”, presso il garage della società interveniente), senza

però approfondire i motivi per cui il trasferimento non è mai avvenuto. Al

proposito, egli addebita la colpa alla CONV2 1, che si è rifiutata di

consegnargli la F__________ dopo il perfezionamento del contratto con PINT1 1

(quindi del titolo di acquisizione), ciò che l’ha costretto a ricorrere alla

giustizia penale. Ritiene al proposito “scorretto

e fuorviante” che il primo giudice

non abbia ammesso il trasferimento della proprietà per la mancata immissione

del possesso dell’oggetto, dal momento che – a suo dire – la volontà in tal

senso è stata manifestata e PINT1 1 ha messo a disposizione la vettura.

6.1

La

trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre

condizioni (Paul-Henri Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di

acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di

donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima

volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione

(contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art.

714.

cpv. 1 CC). Se la cosa non è consegnata al nuovo proprietario, ma egli ne

acquisisce solo il possesso originario, mentre l’alienante ne conserva il possesso

effettivo (derivato) in virtù di un cosiddetto “costituto possessorio” (art.

924.

cpv. 1 CC), sono inoltre necessari due atti giuridici supplementari: un

titolo speciale stante il quale l’alienan­­te conserva il possesso (usufrutto,

pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.) e un contratto possessorio

secondo cui l’alienante riconosce che l’acquirente è possessore originario e

dichiara di possedere la cosa per conto di lui

(Staehelin, op. cit., n. 2020 seg.). In tale ipotesi, il trasferimento

di proprietà non è però opponibile ai terzi se è stato fatto nell’intenzione di

pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717

cpv. 1 CC), ovvero se le parti non mirano in realtà a trasferire la proprietà

bensì a garantire un credito dell’acquirente nei confronti dell’alienante

aggirando l’esigenza di spossesso prescritta dall’art. 884 cpv. 3 CC (Staehelin, op. cit., n. 2025).

6.2

Nella

fattispecie, la circostanza principale che ha spinto il Pretore a respingere la

petizione è il fatto che RE 1 non ha dimostrato

il trasferimento, a suo favore, del possesso della vettura inventariata nella

massa fallimentare. Nell’appello egli non contesta tale assunto, anzi ammette

espressamente di non essere mai entrato in possesso della F__________ (appello,

pag. 6 ad 3/b), attribuendo però la colpa del mancato trasferimento a chi

deteneva a quel momento la vettura nel frattempo sequestrata penalmente (doc. I accluso alla risposta). Sennonché in assenza della prova del trapasso del possesso, e quindi di una

delle tre condizioni cumulative previste dall’art. 714 cpv. 1 CC (sopra consid.

6.

), il Pretore non poteva riconoscere a RE 1 la proprietà della vettura.

Non

è d’altronde di rilievo il fatto che il garage abbia rifiutato di consegnare la

F__________ all’appellante, dal momento ch’egli non ha dimostrato che l’interveniente

la detenesse per conto di lui o di PINT1 1. Al contrario, la fattura del garage

del 18 novembre 2011 è indirizzata alla CO 1 (doc. VI) e il 12 luglio 2012 l’allora amministratore unico di

quest’ultima, PINT2 1, ne ha chiesto alla PI 1 la messa a disposizione a nome

della società (doc. S). Del resto, come si vedrà (sotto consid. 7), né dal “contratto di trasferimento di proprietà a pagamento” sottoscritto il 5 giugno 2012 (doc. I) – unico titolo

di acquisizione di cui si avvale il rivendicante – né dagli altri documenti

agli atti risulta che la F__________ sia mai stata di proprietà di PINT1 1 o

che la CO 1 abbia trasferito la proprietà a quest’ultimo autorizzandolo in tal

modo a cederla a sua volta al­l’appellante. Sotto questo aspetto, l’appello va

disatteso.

7.

In

terzo (e quarto) luogo, per l’appellante l’assenza di un contratto fiduciario

tra PINT1 1 e la società fallita non è di rilievo, anzi dimostra come quest’ultima

non sia mai stata proprietaria della F__________ né abbia mai avuto la pretesa

di esserlo, non avendo d’altronde sufficiente disponibilità economica per

poterla acquistare. A mente del rivendicante, la CO 1 era addirittura all’oscuro

dell’agire di PINT1 1, tant’è che pure il proprietario della fallita e padre

dell’amministratrice unica, PI 2, gli ha riconosciuto la proprietà della

vettura, come si evince dalla email 6 marzo 2012 da lui prodotta in prima sede

(doc. R). RE 1 ribadisce che la società fallita è stata “utilizzata”

da PINT1 1 unicamente per importare la vettura che aveva comperato per sé

stesso, occupandosi personalmente di sbrigare tutte le pratiche necessarie al

suo acquisto.

7.1

Una volta ancora l’appellante pare misconoscere che incombe a lui

dimostrare di essere proprietario dell’oggetto rivendicato. Ciò presuppone da

parte sua la prova che il proprietario e possessore della F__________ era, al

momento della firma del contratto del 5

giugno 2012, PINT1 1 e non la CO

1, contrariamente alle apparenze – la fattura del prezzo di compravendita

della F__________ è indirizzata alla società (doc. III), che figura come importatrice e destinataria

sulla documentazione doganale (doc. V), e al momento dell’apertura del suo fallimento risultava detenuta

dalla PI 1 per conto della fallita (sopra

6.

), motivo per cui l’UF, in virtù dell’art. 242 cpv. 2 LEF, ha impartito a RE

1, senza contestazione da parte sua, il termine per promuovere azione di

rivendicazione. O perlomeno l’appellante avrebbe dovuto dimostrare il carattere

simulato della compravendita (adombrato nella replica, a pag. 3), ciò che

invero avrebbe richiesto la prova che la venditrice era d’accordo di trasferire

la F__________ a PINT1 1 – e non, come risulta invece dalla sua fattura (doc. III), alla CO 1 –,

rendendosi complice di un’elusione dell’IVA. In alternativa il rivendicante

avrebbe dovuto provare l’esistenza di un accordo fiduciario tra PINT1 1 e la CO 1

(allegato nella dubbia dichiarazione del 14 dicembre 2012, doc. G) tale da

legittimare il primo a rivendicare il veicolo nel fallimento della seconda in

virtù dell’art. 401 cpv. 3 CO.

a) Ora

la sola testimonianza di PINT1 1, a prescindere dalla sua dubbia affidabilità

stante il manifesto interesse personale del teste nell’esito della lite (ovvero

la sua liberazione nei confronti dell’attore in caso di accoglimento della

rivendicazione, v. doc. I patto n. 2), non dimostra che la venditrice fosse

consapevole del preteso carattere simulato della compravendita né consenziente.

Ad ogni buon conto, in virtù del diritto sia italiano (art. 1416 cpv. 1 CCit.) che svizzero (art. 2

cpv. 2 CC e 18 cpv. 2 CO per analogia, DTF 72 II 362 consid. 3), l’eccezione di simulazione non sarebbe stata

opponibile ai creditori della proprietaria apparente, la CO 1. E un’acquisizione

fiduciaria non entra in considerazione, non solo perché lo stesso appellante la

esclude, ma anche perché PINT1 1 non era

più amministratore della CO 1 (a contare dal 30 ottobre 2010, doc. F) in occasione dell’acquisto dell’automobile

nell’agosto del 2011 (doc. P e IV), mentre la dichiarazione 14 dicembre 2012 dell’allora

amministratore unico, PINT2 1 (doc. G), non può essere presa in considerazione

(sotto consid. 8).

b) Pure

la email 6 marzo 2012 di PI 2 (doc. R) non consente di giungere a un’altra

conclusione. Quale sia il suo ruolo nella vertenza e su quali informazioni egli

fonda le sue allegazioni non è dato di sapere, per tacere del fatto che il

passo della email citato dall’appellante (“La

F__________ non la conteggio ne come noleggio ne come leasing e’ tua non entro

in merito a cose tue ovvio che assicurazione e targhe non incidono su CO 1”) è relativizzato da un altro passo in cui egli si

rimette alla valutazione dello stesso PINT1 1 (“Se consideri tua la F__________ sarebbe consono che CO 1 ci guadagni

il giusto per tenerla immatricolata a suo nome”). Fatto sta ch’egli non risultava abilitato a

rappresentare la CO 1.

c) Sia

come sia, in ogni ipotesi si evince dal “contratto di trasferimento di proprietà a pagamento” (doc. I) che PINT1 1 non è stato in grado di

trasferire il possesso della vettura all’appellante, perché lo stesso PINT1 1

non ne aveva il possesso (“2. PINT1

1.

e la PI 3 saranno liberati dal debito verso RE 1 solo al momento in cui RE 1

avrà preso pieno e libero possesso e proprietà dell’auto con chiavi e documenti

così da poterla liberamente immatricolare e/o vendere”). E la sola volontà di trasferire il possesso

della vettura all’appellante non è sufficiente per riconoscere a quest’ultimo

la proprietà della stessa mancando la prova del trapasso concreto (sopra

consid. 7.1).

7.2

Vano è inoltre il tentativo di RE 1 di

giustificare la propria pretesa facendo leva sul fatto che la convenuta non ha

mai avuto la disponibilità economica per acquistare la F__________ in oggetto.

L’origine dei fondi utilizzati per pagare il prezzo di compravendita non è

infatti un criterio pertinente per stabilire i rapporti di proprietà (art. 922 e 1376 CCit.). D’altra parte, sarà pur verosimile (ma non certo in

ragione del fatto che parte dei trasferimenti sono avvenuti a contanti) che l’accredito

sul conto della PI 3 presso la Banca __________ (doc. O) del prezzo della

compravendita del fondo n. __________ RFD di __________, pari a fr. 265'000.–,

di cui la metà spettava all’appellante quale mercede di mediazione (doc. C, D,

H e I), sia all’origine del prelievo a contanti di fr. 115'000.–

(convertiti in € 105'243.89), versati lo stesso giorno (il 5 agosto 2011) sul

conto della CO 1, dal quale sono poi

stati addebitati il successivo 8 agosto gli € 100'024.63 serviti a saldare il

prezzo di vendita della Ferrari (doc. P). La somma non proviene però da un

conto di PINT1 1, bensì da uno della PI 3, ch’egli non era autorizzato a adoperare per scopi personali, pur

essendone am­ministratore unico (doc. E). Anche sotto questo profilo la censura

cade dunque nel vuoto.

7.3

La

sentenza impugnata resiste pertanto alle critiche sotto il profilo dell’apprezzamento

delle prove assunte agli atti, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto che

la F__________ non è mai entrata nel patrimonio dell’appellante, a fronte della

fattura del 2 maggio 2011 trasmessa dalla venditrice alla CO 1 (doc. III), del documento relativo allo sdoganamento della vettura ope­rato dalla stessa fallita (doc. V), del suo uso conforme allo scopo della società (doc.

IX.1-3) – curiosa al riguardo la censura del­l’appellante

sui prezzi di noleggio “assolutamente

assurdi”, dato ch’egli è stato fino

al 17 settembre 2012 socio gerente della __________ Sagl, per il cui tramite la

F__________ è stata noleggiata a terzi, società poi radiata dal registro di

commercio, il 27 gennaio 2015, in seguito alla chiusura del suo fallimento per

mancanza di attivo –, e dell’assenza di prova del trasferimento di proprietà a RE

1.

8.

Irrilevanti risultano infine le dichiarazioni

scritte rilasciate dall’ex amministratore unico della fallita, PINT2 1 (doc. G,

doc. VII e VIII).

Da un lato perché simili attestazioni non hanno di principio valore probatorio

nelle procedure ordinarie, in cui il dichiarante dev’essere sentito quale teste

(sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017, consid. 5.3/b; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 19 e 20

ad art. 157 CPC, con rinvii) ciò che nel

caso concreto non è avvenuto, PINT2 1 non essendo comparso all’audizione prevista

per il 21 ottobre 2015 (inc. __________); dall’altro poiché, come correttamente

ritenuto dal Pretore, PINT2 1 ha ritrattato ben due volte la sua dichiarazione

del 14 dicembre 2012 (doc. G), a suo dire ottenuta da PINT1 1 dietro il

pagamento di un compenso di fr. 6'000.– (doc. VIII). Scegliere tra le due versioni contrastanti risulta

impossibile sicché l’accertamento del Pretore secondo cui le dichiarazioni in

questione non hanno valore probatorio non è sicuramente errato.

9.

In definitiva, l’appello è infondato e quindi da

respingere, il Pretore avendo giustamente ritenuto che RE 1, su cui grava l’onere

della prova, non è riuscito a dimostrare di essersi fatto trasferire

validamente il possesso e il diritto di proprietà della F__________ da lui

rivendicata e inventariata nella massa fallimentare della CO 1. Tutt’al più, RE

1.

potrebbe semmai vantare un credito nei confronti di PINT1 1 (ma non più della

PI 3, anch’essa radiata dal registro di commercio, il 23 settembre 2014, in

seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo) sulla base

della “convenzione e riconoscimento di

debito” (doc. H), questione che, per

il suo contenuto e per le parti interessate, esula però dalla presente procedura.

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei

combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si assegnano invece ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni all’appello,

mentre la CONV2 1, nella sua qualità di interveniente adesivo, non ha di regola

diritto ad alcuna indennità, neppure in virtù dell’art. 106 cpv. 3 CPC, salvo particolari

ragioni di equità (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2014 del 5 novembre

2015.

consid. 4.3 con i rinvii; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 106), che però nel caso concreto non s’intravvedono.

11.

Circa i rimedi esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

che si avvicina a fr. 100'000.– (sopra ad H), supera agevolmente la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 5'000.– relative al presente giudizio, già

anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).