14.2017.144
Azione di rivendicazione, nel fallimento, della proprietà di una Ferrari stazionata presso un garage. Onere della prova. Insufficienza di prove atte a dimostrare il trapasso del possesso
20 aprile 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.144
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rivendicazione nel
fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con
petizione del 25 settembre 2014 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1,)
contro
CO 1
(rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti,
Viganello)
a sostegno della quale è intervenuta in lite
la
CONV2 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sull’appello del 22 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore;
in fatto: A. Con decreto del 6 febbraio 2014, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della CO 1 a far
tempo dal giorno successivo alle ore 10:00. Dopo aver proceduto, il 19 febbraio
2014, all’interrogatorio dell’amministratrice unica della società fallita PINT3
1, l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano, cui è stata affidata l’amministrazione
del fallimento, ha provveduto alla formazione dell’inventario dei beni
appartenenti alla massa, includendo tra gli stessi la vettura modello “F__________ __________, telaio
n. __________”,
a quel momento stazionata presso la PI 1
a __________.
Fatti
B. Su
invito dell’UF di Lugano, con scritto del 18 marzo 2014 RE 1 ha rivendicato la
proprietà della vettura in questione. Avendo l’amministrazione del fallimento
ritenuto tale rivendicazione infondata, il 4 settembre 2014, conformemente a
quanto previsto dall’art. 242 cpv. 2 LEF, essa ha quindi impartito al rivendicante
un termine di venti giorni per promuovere azione contro la società fallita
dinanzi al giudice del luogo del fallimento, avvertendolo che se non l’avesse
fatto la sua rivendicazione sarebbe stata definitivamente respinta facendo
divenire caduca la sua pretesa.
C. Il
25 settembre 2014 RE 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, una petizione volta a far accertare il suo diritto di proprietà sulla F__________,
chiedendo che la stessa venisse estromessa dalla massa del fallimento della CO
1. In sintesi, il rivendicante ha allegato che la vettura gli sarebbe stata
ceduta da PINT1 1, ex amministratore unico della società fallita, a seguito
della mancata corresponsione dell’importo che quest’ultimo gli doveva per
prestazioni di consulenza e intermediazione fornite nell’ambito di una vendita
immobiliare. A suo dire, PINT1 1 avrebbe utilizzato la somma dovutagli per acquistare
– tramite la società fallita – la F__________, per poi trasferirgliene la proprietà
non riuscendo altrimenti a corrispondergli il dovuto, compensando così il
proprio debito.
D. Avendo
nel frattempo il procuratore pubblico __________ G__________, nell’ambito di
un procedimento penale volto a chiarire le modalità di acquisizione della
vettura rivendicata, ordinato il sequestro della stessa presso la garage PI 1
di __________, il 31 ottobre 2014 l’UF ha chiesto al Pretore che la procedura
di rivendicazione venisse sospesa o, in subordine, che gli fosse accordata una
proroga per presentare l’allegato di risposta. Con disposizione del 9 gennaio
2015, il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e concesso all’UF la
proroga richiesta. Con risposta del 30 gennaio 2015, la CO 1 si è opposta alla
domanda di RE 1, postulando la reiezione della petizione. Con replica e duplica
inoltrate rispettivamente il 6 marzo e l’8 giugno 2015, le parti si sono poi
riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.
E. All’udienza
di dibattimento per le prime arringhe del 10 luglio 2015, il Pretore ha ammesso le prove richieste da RE 1,
citando pertanto le parti a comparire nuovamente davanti a lui il 21 ottobre
2015 per l’audizione testimoniale di PINT1 1 e PINT2 1, anch’egli ex
amministratore della CO 1. Quel giorno, solo il primo teste citato è comparso,
mentre il secondo è risultato irreperibile.
F. Il 4 novembre 2015 la PI 1 ha presentato alla
stessa Pretura un’istanza d’intervento adesivo, chiedendo
di essere “ammessa ad
intervenire, ex art. 74 e segg. CPC, a sostegno delle pretese della Massa
fallimentare CO 1 nella lite di rivendicazione della proprietà promossa da RE 1”. Con decisione processuale del 22 aprile 2016 il Pretore ha ammesso l’intervento
in lite della PI 1 a favore della società fallita convenuta. Esperita l’istruttoria, le parti sono state infine convocate al
dibattimento per le arringhe finali del 5 settembre 2016, durante il quale
hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, confermandosi nelle loro
precedenti domande e allegazioni.
G. Statuendo con sentenza del 19
giugno 2017, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese
processuali di fr. 3'000.– a carico
dell’attore, senza assegnare ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22
agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione,
protestate tasse, spese e ripetibili. Su richiesta dell’appellante, con ordinanza
5 settembre 2017 il presidente della Camera ha ridotto a fr. 5'000.– la richiesta
d’anticipo precedentemente stabilita in fr. 8'500.–, ritenendo che sulla
base della quotazione Eurotax per una F__________ come quella in oggetto, il
suo valore non supera fr. 100'000.–. Invitati a esprimersi sull’appello,
con osservazioni del 15 febbraio 2018 la CONV2 1 ne ha chiesto la reiezione,
mentre la CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata
in materia di rivendicazione di un terzo nel fallimento (art. 242 cpv. 2 LEF) –
è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello
(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c
[massima]). Nella fattispecie il
valore di stima della Ferrari rivendicata si avvicina a fr. 100'000.–
(sopra ad H). Il ricorso in esame è quindi ammissibile
quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1
Avendo la procedura carattere ordinario (art.
198.
lett. e n. 5 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica
avvenuta alla patrocinatrice di RE 1 il 21 giugno 2017, il termine di 30 giorni,
sospeso durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto, cfr. art. 145
cpv. 1 lett. b CPC), è venuto a scadere martedì 22 agosto 2017. Presentato l’ultimo
giorno del termine, l’appello è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli
atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il
suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello
(DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono
ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente
addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 197 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al
momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica
massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Non possono pertanto
soggiacere alla procedura di fallimento quei beni che, pur trovandosi presso il
fallito, non gli appartengono (Handschin/Hunkeler, in: Basler Kommentar, SchKG II,
2a ed. 2010, n. 66 ad art. 197 LEF). L’Ufficio dei fallimenti è
pertanto tenuto ad allestire l’inventario, iscrivendovi tutto quanto a suo
giudizio risulta di spettanza del fallito e quanto da quest’ultimo detenuto al
momento del suo fallimento. Tale misura tuttavia non fissa ancora
definitivamente quali sono i beni appartenenti alla massa, l’inventario
estendendosi anche a quegli oggetti detenuti dalla fallita ma di proprietà di
terzi o da quest’ultimi rivendicati (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1826; Hunkeler in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 1 ad art. 225 LEF).
2.1
Qualora
un terzo rivendichi la proprietà di beni mobili che sono detenuti esclusivamente
dal debitore o che sono stati inclusi tra quelli della massa, l’amministrazione
del fallimento ne fa menzione nell’inventario (Handschin/Hunkeler,
op. cit., n. 66 e 103 ad art. 197; cfr. sentenza della CEF 15.2003.85 del
25.
luglio 2003, consid. 2), decidendo se le cose rivendicate dal terzo devono
essergli restituite (art. 242 cpv. 1 LEF). Al contrario, nel caso in cui
dovesse ritenere infondata la pretesa del terzo, essa impartirà a quest’ultimo un
termine di venti giorni per promuovere l’azione davanti al giudice del luogo
del fallimento, dando così avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall’art.
242.
cpv. 2 LEF.
2.2
La
natura giuridica della procedura di rivendicazione nel fallimento, così come la
nozione di “possesso”, sono le
stesse di quelle previste dalla rivendicazione nell’ambito del pignoramento. La
procedura prevista dall’art. 242 cpv. 2 LEF si applica pertanto quando gli
oggetti rivendicati sono in possesso esclusivo del fallito o della massa (Gilliéron, op. cit., n. 1931; Hunkeler, op. cit., n. 3 ad art.
242; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 25 e seg. ad §
40). Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo
delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua
a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC
(DTF 131 III 599, consid. 2.3.3; Jean-Luc Tschumy,
La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, BlSchK 2016, pag. 188, consid. B/5 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto la petizione dopo aver considerato,
sulla base della documentazione agli atti, che l’attore non aveva dimostrato di
essere proprietario della vettura inventariata nella massa attiva del
fallimento della CO 1. In particolare, per il primo giudice RE 1 non ha mai
avuto il possesso della F__________, né risulta che disponesse dei mezzi per
poterlo esercitare. Oltre a ciò, egli ha rilevato l’assenza di un documento che
attesti la conclusione di un contratto fiduciario tra PINT1 1 e la convenuta
per l’acquisto della vettura in oggetto. Al proposito il Pretore non ha
ritenuto determinanti, poiché ritrattate in almeno due occasioni, le
dichiarazioni dell’allora amministratore unico della società fallita, mettendo
inoltre in dubbio che PINT1 1 avesse potuto trasferire la proprietà di una vettura che nemmeno
risultava di sua pertinenza.
Al contrario, ha osservato il magistrato, dai documenti si evince che la F__________ è stata acquistata per € 130'000.– dalla fallita, la quale, oltre ad aver provveduto al
pagamento tramite il proprio conto bancario, ha sdoganato la vettura
utilizzandola poi conformemente ai propri scopi sociali (in particolare il
noleggio di autoveicoli).
4.
Nell’appello,
RE 1 contesta a uno a uno i motivi evidenziati dal Pretore per respingere
la sua petizione, rimproverandogli di non aver valutato la modalità di acquisto
della vettura (sotto consid. 5), di aver escluso l’avvenuto trasferimento della
proprietà nei suoi confronti, ammettendolo invece per la convenuta (consid. 6),
di aver considerato di rilievo l’assenza di un contratto fiduciario, per l’acquisto
della F__________, tra PINT1 1 e la società fallita, attribuendo a quest’ultima
la proprietà della stessa senza aver tenuto conto della sua reale situazione
finanziaria sulla scorta dei documenti bancari da lui prodotti (consid. 7), e
di non aver preso in considerazione le dichiarazioni di PINT2 1, ex amministratore
unico della convenuta (consid. 8).
5.
RE
1.
si duole anzitutto della mancata valutazione, da parte del Pretore, delle modalità
di acquisto della vettura rivendicata. A suo dire, il giudice di prime cure ha
dato valenza alle dichiarazioni dell’amministratrice unica della società
fallita (e quindi a una persona interessata in causa che detiene il 75% delle
azioni) senza considerare che il conto della società era vuoto prima dell’acquisto
della F__________. Sottolinea come la convenuta non abbia fornito spiegazioni
in merito alla provenienza della somma usata per comprare la vettura, a
differenza di lui che, al contrario, ha giustificato la propria argomentazione
sulla scorta dei documenti prodotti e con la testimonianza di PINT1 1, a suo dire
non contestata dalle controparti.
La
censura è priva di pregio. In primo luogo non risulta che il Pretore abbia fondato
la propria motivazione sulle dichiarazioni rilasciate dall’amministratrice unica
della società fallita per ritenere quest’ultima proprietaria della vettura
rivendicata. Invero, l’unico accenno all’interrogatorio di PINT3 1 si evince
dal riassunto dei fatti riportati nella decisione, mentre la conclusione cui è
giunto il primo giudice, come si vedrà (sotto, consid. 6.2), è fondata sul
mancato trasferimento della proprietà. In merito poi alle critiche avanzate nei
confronti della convenuta e del Pretore per non avere, la prima, giustificato e
registrato in contabilità la provenienza del denaro mentre, il secondo, per non
aver valutato la reale possibilità finanziaria della CO 1 per acquistare la
vettura, l’appellante sembra dimenticare che spetta a lui – e non alla società
fallita – dimostrare il proprio diritto sulla vettura rivendicata (sopra,
consid. 2/b). Sotto questo aspetto, la prima censura dell’appello va respinta.
6.
Secondariamente,
l’appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la petizione per il solo
motivo che non gli erano stati forniti i mezzi necessari per entrare in
possesso della Ferrari (che al momento dell’inventario si trovava, “per questioni di prestigio”, presso il garage della società interveniente), senza
però approfondire i motivi per cui il trasferimento non è mai avvenuto. Al
proposito, egli addebita la colpa alla CONV2 1, che si è rifiutata di
consegnargli la F__________ dopo il perfezionamento del contratto con PINT1 1
(quindi del titolo di acquisizione), ciò che l’ha costretto a ricorrere alla
giustizia penale. Ritiene al proposito “scorretto
e fuorviante” che il primo giudice
non abbia ammesso il trasferimento della proprietà per la mancata immissione
del possesso dell’oggetto, dal momento che – a suo dire – la volontà in tal
senso è stata manifestata e PINT1 1 ha messo a disposizione la vettura.
6.1
La
trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre
condizioni (Paul-Henri Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di
acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di
donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima
volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione
(contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art.
714.
cpv. 1 CC). Se la cosa non è consegnata al nuovo proprietario, ma egli ne
acquisisce solo il possesso originario, mentre l’alienante ne conserva il possesso
effettivo (derivato) in virtù di un cosiddetto “costituto possessorio” (art.
924.
cpv. 1 CC), sono inoltre necessari due atti giuridici supplementari: un
titolo speciale stante il quale l’alienante conserva il possesso (usufrutto,
pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.) e un contratto possessorio
secondo cui l’alienante riconosce che l’acquirente è possessore originario e
dichiara di possedere la cosa per conto di lui
(Staehelin, op. cit., n. 2020 seg.). In tale ipotesi, il trasferimento
di proprietà non è però opponibile ai terzi se è stato fatto nell’intenzione di
pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717
cpv. 1 CC), ovvero se le parti non mirano in realtà a trasferire la proprietà
bensì a garantire un credito dell’acquirente nei confronti dell’alienante
aggirando l’esigenza di spossesso prescritta dall’art. 884 cpv. 3 CC (Staehelin, op. cit., n. 2025).
6.2
Nella
fattispecie, la circostanza principale che ha spinto il Pretore a respingere la
petizione è il fatto che RE 1 non ha dimostrato
il trasferimento, a suo favore, del possesso della vettura inventariata nella
massa fallimentare. Nell’appello egli non contesta tale assunto, anzi ammette
espressamente di non essere mai entrato in possesso della F__________ (appello,
pag. 6 ad 3/b), attribuendo però la colpa del mancato trasferimento a chi
deteneva a quel momento la vettura nel frattempo sequestrata penalmente (doc. I accluso alla risposta). Sennonché in assenza della prova del trapasso del possesso, e quindi di una
delle tre condizioni cumulative previste dall’art. 714 cpv. 1 CC (sopra consid.
6.
), il Pretore non poteva riconoscere a RE 1 la proprietà della vettura.
Non
è d’altronde di rilievo il fatto che il garage abbia rifiutato di consegnare la
F__________ all’appellante, dal momento ch’egli non ha dimostrato che l’interveniente
la detenesse per conto di lui o di PINT1 1. Al contrario, la fattura del garage
del 18 novembre 2011 è indirizzata alla CO 1 (doc. VI) e il 12 luglio 2012 l’allora amministratore unico di
quest’ultima, PINT2 1, ne ha chiesto alla PI 1 la messa a disposizione a nome
della società (doc. S). Del resto, come si vedrà (sotto consid. 7), né dal “contratto di trasferimento di proprietà a pagamento” sottoscritto il 5 giugno 2012 (doc. I) – unico titolo
di acquisizione di cui si avvale il rivendicante – né dagli altri documenti
agli atti risulta che la F__________ sia mai stata di proprietà di PINT1 1 o
che la CO 1 abbia trasferito la proprietà a quest’ultimo autorizzandolo in tal
modo a cederla a sua volta all’appellante. Sotto questo aspetto, l’appello va
disatteso.
7.
In
terzo (e quarto) luogo, per l’appellante l’assenza di un contratto fiduciario
tra PINT1 1 e la società fallita non è di rilievo, anzi dimostra come quest’ultima
non sia mai stata proprietaria della F__________ né abbia mai avuto la pretesa
di esserlo, non avendo d’altronde sufficiente disponibilità economica per
poterla acquistare. A mente del rivendicante, la CO 1 era addirittura all’oscuro
dell’agire di PINT1 1, tant’è che pure il proprietario della fallita e padre
dell’amministratrice unica, PI 2, gli ha riconosciuto la proprietà della
vettura, come si evince dalla email 6 marzo 2012 da lui prodotta in prima sede
(doc. R). RE 1 ribadisce che la società fallita è stata “utilizzata”
da PINT1 1 unicamente per importare la vettura che aveva comperato per sé
stesso, occupandosi personalmente di sbrigare tutte le pratiche necessarie al
suo acquisto.
7.1
Una volta ancora l’appellante pare misconoscere che incombe a lui
dimostrare di essere proprietario dell’oggetto rivendicato. Ciò presuppone da
parte sua la prova che il proprietario e possessore della F__________ era, al
momento della firma del contratto del 5
giugno 2012, PINT1 1 e non la CO
1, contrariamente alle apparenze – la fattura del prezzo di compravendita
della F__________ è indirizzata alla società (doc. III), che figura come importatrice e destinataria
sulla documentazione doganale (doc. V), e al momento dell’apertura del suo fallimento risultava detenuta
dalla PI 1 per conto della fallita (sopra
6.
), motivo per cui l’UF, in virtù dell’art. 242 cpv. 2 LEF, ha impartito a RE
1, senza contestazione da parte sua, il termine per promuovere azione di
rivendicazione. O perlomeno l’appellante avrebbe dovuto dimostrare il carattere
simulato della compravendita (adombrato nella replica, a pag. 3), ciò che
invero avrebbe richiesto la prova che la venditrice era d’accordo di trasferire
la F__________ a PINT1 1 – e non, come risulta invece dalla sua fattura (doc. III), alla CO 1 –,
rendendosi complice di un’elusione dell’IVA. In alternativa il rivendicante
avrebbe dovuto provare l’esistenza di un accordo fiduciario tra PINT1 1 e la CO 1
(allegato nella dubbia dichiarazione del 14 dicembre 2012, doc. G) tale da
legittimare il primo a rivendicare il veicolo nel fallimento della seconda in
virtù dell’art. 401 cpv. 3 CO.
a) Ora
la sola testimonianza di PINT1 1, a prescindere dalla sua dubbia affidabilità
stante il manifesto interesse personale del teste nell’esito della lite (ovvero
la sua liberazione nei confronti dell’attore in caso di accoglimento della
rivendicazione, v. doc. I patto n. 2), non dimostra che la venditrice fosse
consapevole del preteso carattere simulato della compravendita né consenziente.
Ad ogni buon conto, in virtù del diritto sia italiano (art. 1416 cpv. 1 CCit.) che svizzero (art. 2
cpv. 2 CC e 18 cpv. 2 CO per analogia, DTF 72 II 362 consid. 3), l’eccezione di simulazione non sarebbe stata
opponibile ai creditori della proprietaria apparente, la CO 1. E un’acquisizione
fiduciaria non entra in considerazione, non solo perché lo stesso appellante la
esclude, ma anche perché PINT1 1 non era
più amministratore della CO 1 (a contare dal 30 ottobre 2010, doc. F) in occasione dell’acquisto dell’automobile
nell’agosto del 2011 (doc. P e IV), mentre la dichiarazione 14 dicembre 2012 dell’allora
amministratore unico, PINT2 1 (doc. G), non può essere presa in considerazione
(sotto consid. 8).
b) Pure
la email 6 marzo 2012 di PI 2 (doc. R) non consente di giungere a un’altra
conclusione. Quale sia il suo ruolo nella vertenza e su quali informazioni egli
fonda le sue allegazioni non è dato di sapere, per tacere del fatto che il
passo della email citato dall’appellante (“La
F__________ non la conteggio ne come noleggio ne come leasing e’ tua non entro
in merito a cose tue ovvio che assicurazione e targhe non incidono su CO 1”) è relativizzato da un altro passo in cui egli si
rimette alla valutazione dello stesso PINT1 1 (“Se consideri tua la F__________ sarebbe consono che CO 1 ci guadagni
il giusto per tenerla immatricolata a suo nome”). Fatto sta ch’egli non risultava abilitato a
rappresentare la CO 1.
c) Sia
come sia, in ogni ipotesi si evince dal “contratto di trasferimento di proprietà a pagamento” (doc. I) che PINT1 1 non è stato in grado di
trasferire il possesso della vettura all’appellante, perché lo stesso PINT1 1
non ne aveva il possesso (“2. PINT1
1.
e la PI 3 saranno liberati dal debito verso RE 1 solo al momento in cui RE 1
avrà preso pieno e libero possesso e proprietà dell’auto con chiavi e documenti
così da poterla liberamente immatricolare e/o vendere”). E la sola volontà di trasferire il possesso
della vettura all’appellante non è sufficiente per riconoscere a quest’ultimo
la proprietà della stessa mancando la prova del trapasso concreto (sopra
consid. 7.1).
7.2
Vano è inoltre il tentativo di RE 1 di
giustificare la propria pretesa facendo leva sul fatto che la convenuta non ha
mai avuto la disponibilità economica per acquistare la F__________ in oggetto.
L’origine dei fondi utilizzati per pagare il prezzo di compravendita non è
infatti un criterio pertinente per stabilire i rapporti di proprietà (art. 922 e 1376 CCit.). D’altra parte, sarà pur verosimile (ma non certo in
ragione del fatto che parte dei trasferimenti sono avvenuti a contanti) che l’accredito
sul conto della PI 3 presso la Banca __________ (doc. O) del prezzo della
compravendita del fondo n. __________ RFD di __________, pari a fr. 265'000.–,
di cui la metà spettava all’appellante quale mercede di mediazione (doc. C, D,
H e I), sia all’origine del prelievo a contanti di fr. 115'000.–
(convertiti in € 105'243.89), versati lo stesso giorno (il 5 agosto 2011) sul
conto della CO 1, dal quale sono poi
stati addebitati il successivo 8 agosto gli € 100'024.63 serviti a saldare il
prezzo di vendita della Ferrari (doc. P). La somma non proviene però da un
conto di PINT1 1, bensì da uno della PI 3, ch’egli non era autorizzato a adoperare per scopi personali, pur
essendone amministratore unico (doc. E). Anche sotto questo profilo la censura
cade dunque nel vuoto.
7.3
La
sentenza impugnata resiste pertanto alle critiche sotto il profilo dell’apprezzamento
delle prove assunte agli atti, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto che
la F__________ non è mai entrata nel patrimonio dell’appellante, a fronte della
fattura del 2 maggio 2011 trasmessa dalla venditrice alla CO 1 (doc. III), del documento relativo allo sdoganamento della vettura operato dalla stessa fallita (doc. V), del suo uso conforme allo scopo della società (doc.
IX.1-3) – curiosa al riguardo la censura dell’appellante
sui prezzi di noleggio “assolutamente
assurdi”, dato ch’egli è stato fino
al 17 settembre 2012 socio gerente della __________ Sagl, per il cui tramite la
F__________ è stata noleggiata a terzi, società poi radiata dal registro di
commercio, il 27 gennaio 2015, in seguito alla chiusura del suo fallimento per
mancanza di attivo –, e dell’assenza di prova del trasferimento di proprietà a RE
1.
8.
Irrilevanti risultano infine le dichiarazioni
scritte rilasciate dall’ex amministratore unico della fallita, PINT2 1 (doc. G,
doc. VII e VIII).
Da un lato perché simili attestazioni non hanno di principio valore probatorio
nelle procedure ordinarie, in cui il dichiarante dev’essere sentito quale teste
(sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017, consid. 5.3/b; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 19 e 20
ad art. 157 CPC, con rinvii) ciò che nel
caso concreto non è avvenuto, PINT2 1 non essendo comparso all’audizione prevista
per il 21 ottobre 2015 (inc. __________); dall’altro poiché, come correttamente
ritenuto dal Pretore, PINT2 1 ha ritrattato ben due volte la sua dichiarazione
del 14 dicembre 2012 (doc. G), a suo dire ottenuta da PINT1 1 dietro il
pagamento di un compenso di fr. 6'000.– (doc. VIII). Scegliere tra le due versioni contrastanti risulta
impossibile sicché l’accertamento del Pretore secondo cui le dichiarazioni in
questione non hanno valore probatorio non è sicuramente errato.
9.
In definitiva, l’appello è infondato e quindi da
respingere, il Pretore avendo giustamente ritenuto che RE 1, su cui grava l’onere
della prova, non è riuscito a dimostrare di essersi fatto trasferire
validamente il possesso e il diritto di proprietà della F__________ da lui
rivendicata e inventariata nella massa fallimentare della CO 1. Tutt’al più, RE
1.
potrebbe semmai vantare un credito nei confronti di PINT1 1 (ma non più della
PI 3, anch’essa radiata dal registro di commercio, il 23 settembre 2014, in
seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo) sulla base
della “convenzione e riconoscimento di
debito” (doc. H), questione che, per
il suo contenuto e per le parti interessate, esula però dalla presente procedura.
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei
combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si assegnano invece ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni all’appello,
mentre la CONV2 1, nella sua qualità di interveniente adesivo, non ha di regola
diritto ad alcuna indennità, neppure in virtù dell’art. 106 cpv. 3 CPC, salvo particolari
ragioni di equità (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2014 del 5 novembre
2015.
consid. 4.3 con i rinvii; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 106), che però nel caso concreto non s’intravvedono.
11.
Circa i rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
che si avvicina a fr. 100'000.– (sopra ad H), supera agevolmente la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 5'000.– relative al presente giudizio, già
anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).