14.2017.145
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa di circolazione
11 dicembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.145
Lugano
11 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 2 maggio
2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 settembre 2016
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 80.–, indicando quale titolo di credito il “decreto 12/02/2016 n. __________6 dip. delle
istituzioni uff. giuridico della circolazione < multa”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 maggio
2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo della Melezza. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 27 maggio 2017.
C. Statuendo con decisione dell’11 luglio 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e
un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante. Il successivo 20 luglio il
Giudice di pace ha trasmesso alle parti la motivazione scritta della sua
decisione.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non
alla Camera civile dei reclami, come invece erroneamente indicato nella
sentenza impugnata – senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) – e non trenta, come
invece erratamente menzionato nella decisione emanata senza motivazione scritta
l’11 luglio 2017.
a) Nel
caso in cui, come nella fattispecie, la decisione è stata emessa senza motivazione
scritta in virtù dell’art. 239 cpv. 1 CPC, qualora una parte ne abbia chiesto
la motivazione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione non
motivata, il termine di reclamo decorre dalla notificazione di tale motivazione,
mentre se la motivazione scritta non è stata (tempestivamente) postulata, si considera
che le parti hanno rinunciato a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC).
Ragione per cui i rimedi giuridici devono essere menzionati unicamente nella
motivazione scritta e non nella decisione resa senza motivazione (sentenza
della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014 consid. 3).
b) Nella
fattispecie in esame, RE 1, cui la motivazione della decisione impugnata è
stata notificata al più presto il 21 luglio 2017, ha presentato il reclamo il
31 luglio, ossia entro il termine di legge. Sotto questo profilo è ricevibile.
1.2 Ciò
posto, occorre nuovamente invitare il Giudice di pace a modificare i suoi modelli
di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici
(dispositivo n. 4 nella fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione
decorre solo a partire dalla notificazione della sentenza motivata. Si ricorda
inoltre che la motivazione scritta non è una nuova decisione ma, appunto, la
motivazione di una decisione già emessa. Di conseguenza sia la data figurante
sulla decisione motivata che il dispositivo devono essere identici alla data e
al dispositivo della decisione emessa senza motivazione scritta, tranne su due
punti: 1) il dispositivo della decisione motivata ovviamente non menziona la
facoltà per le parti di chiedere la motivazione scritta; 2) la decisione
motivata menziona i rimedi giuridici, che devono però figurare non nel
dispositivo, ma in calce alla stessa (è un requisito di legge, non una
decisione del tribunale).
Come
detto, infine, le sentenze di rigetto dell’opposizione (e più generalmente
tutte le sentenze a procedura sommaria della LEF menzionate all’art. 251 CPC)
sono impugnabili con reclamo alla CEF e non alla Camera civile dei reclami (sopra
consid. 1), entro il termine di dieci giorni e non di trenta (sopra consid.
1.1), come peraltro già ricordato in una precedente procedura (sentenza della
CEF 14.2015.76 del 16 aprile 2015).
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
motivazione della decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto prive di
fondamento le osservazioni del convenuto all’istanza, poiché il decreto di abbandono
n. __________1 del 13 maggio 2016 da lui citato non riguarda la multa posta in
esecuzione, fondata sul decreto n. __________6 del 12 febbraio 2016. Onde l’accoglimento
dell’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 qualifica la sentenza impugnata come arbitraria, sostenendo che il
Giudice di pace non ha tenuto minimamente conto delle sue osservazioni all’istanza.
A suo parere il decreto d’abbandono n. __________1 del 13 maggio 2016 concerne la multa del 19 novembre 2015
oggetto del precetto esecutivo.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie lo Stato del Canton
Ticino fonda la propria pretesa sul decreto d’accusa n. __________6/__________
emesso il 12 febbraio 2016, con cui la Sezione della
circolazione ha proposto la condanna di RE 1 al pagamento di una multa di fr. 40.–,
oltre a una tassa di giustizia di fr. 30.– e a spese di fr. 10.–, per
Fatti
i fatti accertati il 2
novembre 2015 dalla Polizia comunale di Locarno. Come
si evince dal timbro appostovi, questo decreto è passato in giudicato.
Costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per fr. 80.– nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.
5.2 RE
1 sostiene invero che la multa sarebbe oggetto del decreto di abbandono n. __________1
del 13 maggio 2016, misconoscendo tuttavia che il decreto di abbandono concerne
un’altra multa, successiva, inflitta in merito ai fatti accertati il 19 novembre
Considerandi
2015.
– e non il 2 novembre 2015 –, ciò che trova conferma nel fatto che il
decreto d’accusa annullato reca il n. __________7/__________ del 1° aprile
2016, non il n. __________6/__________ del 12 febbraio 2016 indicato sul
precetto esecutivo e figurante sul decreto accluso all’istanza. Il reclamo si
rivela di conseguenza infondato.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).