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Decisione

14.2017.145

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa di circolazione

11 dicembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti accertati il 2

novembre 2015 dalla Polizia comunale di Locarno. Come

si evince dal timbro appostovi, questo decreto è passato in giudicato.

Costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per fr. 80.– nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

5.2 RE

1 sostiene invero che la multa sarebbe oggetto del decreto di abbandono n. __________1

del 13 maggio 2016, misconoscendo tuttavia che il decreto di abbandono concerne

un’altra multa, successiva, inflitta in merito ai fatti accertati il 19 novembre

Considerandi

2015.

– e non il 2 novembre 2015 –, ciò che trova conferma nel fatto che il

decreto d’accusa annullato reca il n. __________7/__________ del 1° aprile

2016, non il n. __________6/__________ del 12 febbraio 2016 indicato sul

precetto esecutivo e figurante sul decreto accluso al­l’istanza. Il reclamo si

rivela di conseguenza infondato.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).