14.2017.146
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari fondati su una decisione a tutela dell’unione coniugale. Effetti della sentenza di divorzio, il cui dispositivo sugli alimenti è oggetto di a
11 dicembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.146
Lugano
11 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 2 marzo 2017
da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 7 febbraio 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2016, indicando quale
titolo di credito il “contributo
alimentare per la moglie (fr. 1'000.00 mensili) di dicembre 2016, di gennaio
2017 e di febbraio 2017. Sentenza 29.10.2010 della Pretura di Locarno-Campagna
(causa inc. __________)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2017
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
della Melezza. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6
aprile 2017, cui è seguita una replica scritta dell’istante del 26 aprile 2016.
C. Statuendo con decisione dell’11 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 120.–
a favore dell’istante. A quanto sembra, il successivo 20 luglio il Giudice di pace ha modificato la sua
decisione (il nuovo dispositivo non figura però nell’incarto trasmesso alla
Camera) e il 25 luglio ne ha trasmesso alle parti la motivazione scritta, con
cui ha annullato la decisione del 20 luglio e cambiato il dispositivo,
precisando che oltre al capitale di fr. 3'000.– il rigetto dell’opposizione
si estende agli interessi del 5% su fr. 1'000.– dal 1° dicembre 2016, dal
1° gennaio 2017 e dal 1° febbraio 2017 (e non, come chiesto dall’istante, agli
interessi del 5% su fr. 3'000.– dal 1° dicembre 2016).
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) – e non trenta, come
invece erratamente menzionato nella decisione emanata senza motivazione scritta
l’11 luglio 2017. A scanso di equivoci, l’art. 321 cpv. 2 CPC è tuttora in
vigore. Infatti, il termine “ex” anteposto dal Giudice di pace a tale norma si riferisce, con un
trattino di troppo, al vocabolo
latino che significa “secondo” e non all’aggettivo italiano usato per indicare che la norma non sarebbe più attuale.
a) Nel
caso in cui, come nella fattispecie, la decisione è stata emessa senza motivazione
scritta in virtù dell’art. 239 cpv. 1 CPC, qualora una parte ne abbia chiesto
la motivazione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione non
motivata, il termine di reclamo decorre dalla notificazione di tale motivazione,
mentre se la motivazione scritta non è stata (tempestivamente) postulata, si considera
che le parti hanno rinunciato a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC).
Ragione per cui i rimedi giuridici devono essere menzionati unicamente nella
motivazione scritta e non nella decisione resa senza motivazione (sentenza
della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014 consid. 3).
b) Poiché,
nel caso concreto, la notifica della motivazione della sentenza impugnata è avvenuta
al più presto il 26 luglio 2017 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il
termine di dieci giorni, iniziato il 2 agosto 2017 (DTF 96 III 50 consid. 3), è
scaduto sabato 12 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14
agosto 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il
7.
agosto, il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Ciò
posto, occorre nuovamente invitare il Giudice di pace a modificare i suoi modelli
di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici
(dispositivo n. 4 nella fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione
decorre solo a partire dalla notificazione della sentenza motivata. Si ricorda
inoltre che la motivazione scritta non è una nuova decisione ma, appunto, la
motivazione di una decisione già emessa. Di conseguenza sia la data figurante
sulla decisione motivata che il dispositivo devono essere identici alla data e
al dispositivo della decisione emessa senza motivazione scritta, tranne su due
punti: 1) il dispositivo della decisione motivata ovviamente non menziona la
facoltà per le parti di chiedere la motivazione scritta; 2) la decisione
motivata menziona i rimedi giuridici, che devono però figurare non nel dispositivo,
ma in calce alla stessa (è un requisito di legge, non una decisione del
tribunale). Fatte salve queste due riserve, in linea di massima il dispositivo
della sentenze emessa senza motivazione scritta non può più essere modificato.
Come
detto, infine, le sentenze di rigetto dell’opposizione (e più generalmente
tutte le sentenze a procedura sommaria della LEF menzionate all’art. 251 CPC)
sono impugnabili con reclamo alla CEF e non alla Camera civile dei reclami (sopra
consid. 1), entro il termine di dieci giorni e non di trenta (sopra consid.
1.
), come peraltro già ricordato in una precedente procedura (sentenza della
CEF 14.2015.76 del 16 aprile 2015).
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Il reclamante è così tenuto
a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti
contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua
critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e
non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non
sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte
in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del
ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo
grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
Nel
caso specifico, RE 1 si è limitato in gran parte a riprodurre integralmente nel
reclamo le osservazioni inoltrate in prima sede il 6 aprile 2017. Ciò non è
ammissibile. L’impugnazione è però ricevibile laddove RE 1 rimprovera al
primo giudice di non avere tenuto conto della sentenza di divorzio senz’addurre
alcuna motivazione. Su questa censura è dunque il caso di entrare nel merito
(v. sotto consid. 6.1 e 6.2).
1.4
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
motivazione della decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la
sentenza emessa il 29 ottobre 2010 dalla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella procedura a tutela dell’unione coniugale formata dalle parti costituisce
un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari posti in
esecuzione (da dicembre 2016 a febbraio 2017), nessun tribunale avendone
sancito l’annullamento o la dilazione.
4.
Nel
reclamo RE 1, oltre alla censura relativa al termine d’impugnazione (già trattata
sopra al consid. 1.1), sostiene che la sentenza di divorzio emessa il 7 settembre
2016.
ha posto fine al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della
moglie giusta l’art. 163 CC, “non
essendoci più unione coniugale”. Allega inoltre che il
suo reddito si è ridotto “sotto
zero” dopo che il suo inquilino ha dato la disdetta.
5.
La decisione del 29 ottobre 2010 (__________),
allegata all’istanza (quale doc. B), con cui il Pretore
della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha obbligato RE 1 a versare alla moglie
un contributo alimentare di fr. 1'000.– anticipatamente ogni mese dal 1°
luglio 2010, siccome incontestabilmente esecutiva (e pure passata in giudicato)
costituisce in sé un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso
dell’art. 80 LEF per i tre contributi di fr. 1'000.– posti in esecuzione
per il periodo dal dicembre del 2016 al febbraio del 2017, oltre agli interessi
di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su ogni singolo contributo dalle scadenze
(anticipate) previste dalla decisione, ossia il 1° dicembre 2016, il 1° gennaio
2017.
e il 1° febbraio 2017.
Ancorché
discutibile (v. sopra consid. 1.3), in effetti, la modifica della scadenza indicata
sul precetto esecutivo e nella decisione dell’11 luglio 2017, operata d’ufficio
dal Giudice di pace nella motivazione
(e verosimilmente già nella sentenza del 20 luglio 2017),
è da considerare vincolante per le parti e dell’ufficio d’esecuzione siccome
non è stata contestata dall’istante ed è favorevole al convenuto.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115 III 100; sentenza della CEF
14.2004.101
del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il
rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione
del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81
cpv. 1 LEF) creando la presunzione
che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa
del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni
giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un
ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona
fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124
III 503 consid. 3/a).
6.1
Nel
caso specifico, il reclamante sostiene che il divorzio ha posto fine all’unione
coniugale e con essa al proprio dovere di mantenere la moglie giusta l’art. 163
CC. Sennonché egli non ha prodotto la sentenza di divorzio, sicché non è possibile
verificare se la stessa abbia davvero revocato la decisione del 29 ottobre 2010 sulla quale l’istante
fonda la sua pretesa. Corretta, quindi, la decisione del Giudice di pace di
attenersi al contributo mensile di fr. 1'000.– stabilito in quest’ultima
decisione.
6.2
Ad ogni modo, il divorzio
in sé non annulla automaticamente le precedenti decisioni cautelari o di tutela
dell’unione coniugale, anzi se il debitore è già stato condannato a
erogare contributi di mantenimento in una decisione a tutela dell’unione
coniugale o in un decreto cautelare, il giudice del divorzio non può fissare la
decorrenza dei contributi prima del passaggio in giudicato della pronuncia del
divorzio (DTF 142 III 195 consid. 5.3). E finché la sentenza di divorzio non è
passata in giudicato sulla questione degli alimenti, rimane in vigore la regolamentazione
precedente adottata nella procedura di tutela dell’unione coniugale o in via
cautelare (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami;
sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 5.2/a).
Orbene,
nel caso di specie RE 1 risulta aver impugnato la sentenza di divorzio anche
sulla questione degli alimenti (perlomeno egli non contesta l’allegazione
formulata dalla moglie al punto 2 dell’istanza), perciò tale sentenza non ha
per ora effetti al riguardo, dal momento che l’appello preclude, limitatamente
alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art.
315.
cpv. 1 CPC). Essa non osta, in altre parole, la riscossione degli alimenti
stabiliti con la decisione
del 29 ottobre 2010. Il reclamo sarebbe di conseguenza infondato anche sotto
questo punto di vista. Se la decisione sull’appello contro la sentenza di divorzio
ridurrà o sopprimerà gli alimenti per il periodo dal dicembre del 2016 al
febbraio 2017, rimarrà sempre al convenuto la facoltà di chiedere all’ex moglie
la restituzione dell’indebito arricchimento.
6.3
Poco importa poi, sempre
per abbondanza, che l’Istituto delle assicurazioni sociali abbia rifiutato di
trattenere gli alimenti sulla rendita AVS del marito dopo lo scioglimento del
matrimonio (scritto del 14 novembre 2016), poiché ciò concerne la questione
della diffida nel senso dell’art. 132 CC (e della sua relazione con l’art. 20
LPGA), e non dell’esistenza stessa del contributo alimentare.
6.4
Quanto
alla pretesa riduzione dei redditi del reclamante in seguito al mancato introito
locativo, non si tratta di un’eccezione che l’escusso può sollevare in virtù
dell’art. 81 LEF, per tacere del fatto che poggia su un’allegazione nuova, e pertanto
inammissibile (sopra consid. 1.4). Incombe semmai a RE 1 chiedere al Pretore di
adattare i contributi correnti alla sua nuova situazione finanziaria. Finché la
decisione del 29 ottobre 2010 non è
mutata, comunque sia, essa continua a vincolare il giudice del rigetto secondo
il suo tenore attuale. Ciò posto, il reclamo va respinto nella misura in cui è
ricevibile.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).