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Decisione

14.2017.146

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi alimentari fondati su una decisione a tutela dell’unione coniugale. Effetti della sentenza di divorzio, il cui dispositivo sugli alimenti è oggetto di a

11 dicembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2017

CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

della Melezza. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6

aprile 2017, cui è seguita una replica scritta dell’istante del 26 aprile 2016.

C. Statuendo con decisione dell’11 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 120.–

a favore dell’istante. A quanto sembra, il successivo 20 luglio il Giudice di pace ha modificato la sua

decisione (il nuovo dispositivo non figura però nel­l’incarto trasmesso alla

Camera) e il 25 luglio ne ha trasmesso alle parti la motivazione scritta, con

cui ha annullato la decisione del 20 luglio e cambiato il dispositivo,

precisando che oltre al capitale di fr. 3'000.– il rigetto dell’opposizione

si estende agli interessi del 5% su fr. 1'000.– dal 1° dicembre 2016, dal

1° gennaio 2017 e dal 1° febbraio 2017 (e non, come chiesto dall’istante, agli

interessi del 5% su fr. 3'000.– dal 1° dicembre 2016).

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) – e non trenta, come

invece erratamente menzionato nella decisione emanata senza motivazione scritta

l’11 luglio 2017. A scanso di equivoci, l’art. 321 cpv. 2 CPC è tuttora in

vigore. Infatti, il termine “ex” anteposto dal Giudice di pace a tale norma si riferisce, con un

trattino di troppo, al vocabolo

latino che significa “secondo” e non all’aggettivo italiano usa­to per indicare che la norma non sarebbe più attuale.

a) Nel

caso in cui, come nella fattispecie, la decisione è stata emessa senza motivazione

scritta in virtù dell’art. 239 cpv. 1 CPC, qualora una parte ne abbia chiesto

la motivazione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione non

motivata, il termine di reclamo decorre dalla notificazione di tale motivazione,

mentre se la motivazione scritta non è stata (tempestivamente) postulata, si considera

che le parti hanno rinunciato a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC).

Ragione per cui i rimedi giuridici devono essere menzionati unicamente nella

motivazione scritta e non nella decisione resa senza motivazione (sentenza

della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014 consid. 3).

b) Poiché,

nel caso concreto, la notifica della motivazione della sentenza impugnata è avvenuta

al più presto il 26 luglio 2017 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il

termine di dieci giorni, iniziato il 2 agosto 2017 (DTF 96 III 50 consid. 3), è

scaduto sabato 12 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14

agosto 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il

7.

agosto, il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Ciò

posto, occorre nuovamente invitare il Giudice di pace a modificare i suoi modelli

di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici

(dispositivo n. 4 nella fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione

decorre solo a partire dalla notificazione della sentenza motivata. Si ricorda

inoltre che la motivazione scritta non è una nuova decisione ma, appunto, la

motivazione di una decisione già emessa. Di conseguenza sia la data figurante

sulla decisione motivata che il dispositivo devono essere identici alla data e

al dispositivo della decisione emessa senza motivazione scritta, tranne su due

punti: 1) il dispositivo della decisione motivata ovviamente non menziona la

facoltà per le parti di chiedere la motivazione scritta; 2) la decisione

motivata menziona i rimedi giuridici, che devono però figurare non nel dispositivo,

ma in calce alla stessa (è un requisito di legge, non una decisione del

tribunale). Fatte salve queste due riserve, in linea di massima il dispositivo

della sentenze emessa senza motivazione scritta non può più essere modificato.

Come

detto, infine, le sentenze di rigetto dell’opposizione (e più generalmente

tutte le sentenze a procedura sommaria della LEF menzionate all’art. 251 CPC)

sono impugnabili con reclamo alla CEF e non alla Camera civile dei reclami (sopra

consid. 1), entro il termine di dieci giorni e non di trenta (sopra consid.

1.

), come peraltro già ricordato in una precedente procedura (sentenza della

CEF 14.2015.76 del 16 aprile 2015).

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Il reclamante è così tenuto

a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti

contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua

critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e

non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte

in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del

ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo

grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

Nel

caso specifico, RE 1 si è limitato in gran parte a riprodurre integralmente nel

reclamo le osservazioni inoltrate in prima sede il 6 aprile 2017. Ciò non è

ammissibile. L’impugna­­zione è però ricevibile laddove RE 1 rimprovera al

primo giudice di non avere tenuto conto della sentenza di divorzio senz’addurre

alcuna motivazione. Su questa censura è dunque il caso di entrare nel merito

(v. sotto consid. 6.1 e 6.2).

1.4

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

motivazione della decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la

sentenza emessa il 29 ottobre 2010 dalla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

nella procedura a tutela dell’unione coniugale formata dalle parti costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo per i contributi alimentari posti in

esecuzione (da dicembre 2016 a febbraio 2017), nessun tribunale avendone

sancito l’annullamento o la dilazione.

4.

Nel

reclamo RE 1, oltre alla censura relativa al termine d’impugnazione (già trattata

sopra al consid. 1.1), sostiene che la sentenza di divorzio emessa il 7 settembre

2016.

ha posto fine al proprio obbligo di mantenimento nei confronti della

moglie giusta l’art. 163 CC, “non

essendoci più unione coniugale”. Allega inoltre che il

suo reddito si è ridotto “sotto

zero” dopo che il suo inquilino ha dato la disdetta.

5.

La decisione del 29 ottobre 2010 (__________),

allegata all’istan­­za (quale doc. B), con cui il Pretore

della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha obbligato RE 1 a versare alla moglie

un contributo alimentare di fr. 1'000.– anticipatamente ogni mese dal 1°

luglio 2010, siccome incontestabilmente esecutiva (e pure passata in giudicato)

costituisce in sé un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso

dell’art. 80 LEF per i tre contributi di fr. 1'000.– posti in esecuzione

per il periodo dal dicembre del 2016 al febbraio del 2017, oltre agli interessi

di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) su ogni singolo contributo dalle scadenze

(anticipate) previste dalla decisione, ossia il 1° dicembre 2016, il 1° gennaio

2017.

e il 1° febbraio 2017.

Ancorché

discutibile (v. sopra consid. 1.3), in effetti, la modifica della scadenza indicata

sul precetto esecutivo e nella decisione dell’11 luglio 2017, operata d’ufficio

dal Giudice di pace nella motivazione

(e verosimilmente già nella sentenza del 20 luglio 2017),

è da considerare vincolante per le parti e dell’ufficio d’esecuzio­ne siccome

non è stata contestata dall’istante ed è favorevole al convenuto.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115 III 100; sentenza della CEF

14.2004.101

del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il

rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione

del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81

cpv. 1 LEF) creando la presunzione

che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa

del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni

giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un

ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona

fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124

III 503 consid. 3/a).

6.1

Nel

caso specifico, il reclamante sostiene che il divorzio ha posto fine all’unione

coniugale e con essa al proprio dovere di mantenere la moglie giusta l’art. 163

CC. Sennonché egli non ha prodotto la sentenza di divorzio, sicché non è possibile

verificare se la stessa abbia davvero revocato la decisione del 29 ottobre 2010 sulla quale l’istante

fonda la sua pretesa. Corretta, quindi, la decisione del Giudice di pace di

attenersi al contributo mensile di fr. 1'000.– stabilito in quest’ultima

decisione.

6.2

Ad ogni modo, il divorzio

in sé non annulla automaticamente le precedenti decisioni cautelari o di tutela

dell’unione coniugale, anzi se il debitore è già stato condannato a

erogare contributi di mantenimento in una decisione a tutela dell’unione

coniugale o in un decreto cautelare, il giudice del divorzio non può fissare la

decorrenza dei contributi prima del passaggio in giudicato della pronuncia del

divorzio (DTF 142 III 195 consid. 5.3). E finché la sentenza di divorzio non è

passata in giudicato sulla questione degli alimenti, rimane in vigore la regolamentazione

precedente adottata nella procedura di tutela dell’unione coniugale o in via

cautelare (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami;

sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 5.2/a).

Orbene,

nel caso di specie RE 1 risulta aver impugnato la sentenza di divorzio anche

sulla questione degli alimenti (perlomeno egli non contesta l’allegazione

formulata dalla moglie al punto 2 dell’istanza), perciò tale sentenza non ha

per ora effetti al riguardo, dal momento che l’appello preclude, limitatamente

alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art.

315.

cpv. 1 CPC). Essa non osta, in altre parole, la riscossione degli alimenti

stabiliti con la decisione

del 29 ottobre 2010. Il reclamo sarebbe di conseguenza infondato anche sotto

questo punto di vista. Se la decisione sull’appello contro la sentenza di divorzio

ridurrà o sopprimerà gli alimenti per il periodo dal dicembre del 2016 al

febbraio 2017, rimarrà sempre al convenuto la facoltà di chiedere all’ex moglie

la restituzione del­l’indebito arricchimento.

6.3

Poco importa poi, sempre

per abbondanza, che l’Istituto delle assicurazioni sociali abbia rifiutato di

trattenere gli alimenti sulla rendita AVS del marito dopo lo scioglimento del

matrimonio (scritto del 14 novembre 2016), poiché ciò concerne la questione

della diffida nel senso dell’art. 132 CC (e della sua relazione con l’art. 20

LPGA), e non dell’esistenza stessa del contributo alimentare.

6.4

Quanto

alla pretesa riduzione dei redditi del reclamante in seguito al mancato introito

locativo, non si tratta di un’eccezione che l’escusso può sollevare in virtù

dell’art. 81 LEF, per tacere del fatto che poggia su un’allegazione nuova, e pertanto

inammissibile (sopra consid. 1.4). Incombe semmai a RE 1 chiedere al Pretore di

adattare i contributi correnti alla sua nuova situazione finanziaria. Finché la

decisione del 29 ottobre 2010 non è

mutata, comunque sia, essa continua a vincolare il giudice del rigetto secondo

il suo tenore attuale. Ciò posto, il reclamo va respinto nella misura in cui è

ricevibile.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).