14.2017.148
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità
19 settembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.148
Lugano
19 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.561 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 26 giugno 2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 26 giugno
2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'913.40
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 16 agosto 2017 è comparsa la sola parte istante, che ha
confermato la propria domanda.
C. Statuendo
con decisione del 16 agosto 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal 17 agosto 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 24 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
18.
agosto in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure lo scritto
28.
agosto 2017, con cui la reclamante ha prodotto altre ricevute di pagamento e
una fattura.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 agosto
2017.
dall’UE di Locarno relativa al versamento di fr. 1'912.50 a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – la reclamante ha prodotto altre due ricevute rilasciate il 28
agosto 2017 dall’UE di Locarno attestanti l’estinzione delle esecuzioni n. __________
e __________ menzionate nel decreto di effetto sospensivo. La Camera ha inoltre
accertato d’ufficio che nei suoi confronti sono tuttora pendenti solo tre esecuzioni
allo stadio della notifica del precetto esecutivo volte all’incasso di meno di fr. 4'500.–
complessivi, ma nessun attestato di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che
la sua situazione finanziaria non possa dirsi seriamente né durevolmente minacciata.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
La
reclamante va però sin d’ora resa attenta che se le esecuzioni ancora in corso
dovessero giungere a un altro fallimento la Camera non potrà dimostrare la stessa
indulgenza odierna in caso di reclamo.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 16 agosto 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).