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Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS/AI. Irricevibilità del reclamo non motivato e fondato su documenti nuovi
13 ottobre 2017Italiano8 min
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Incarti n.
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14.2017.153
14.2017.154
Lugano
13 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________, __________, __________ e __________ (rigetti
definitivi dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
promosse con istanze 20 giugno 2017 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo unico del 1° settembre 2017 presentato da RE 1
contro le decisioni emesse il 23 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con quattro precetti esecutivi n. __________, __________, __________
e __________, emessi dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio il primo il 16
gennaio e gli altri tre il 17 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di “contributi personali” oltre
agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e agli “interessi di mora”, di fr. 5'206.80
e fr. 1'243.85 per l’anno 2011, di fr. 5'807.40 e fr. 516.20 per
l’anno 2014, di fr. 6'244.20 e fr. 867.25 per l’anno 2013 e di fr. 5'206.80
e fr. 983.50 per l’anno 2012;
che
l’istante ha indicato quali titoli di credito per ognuno di essi due decisioni emesse
il 10 ottobre 2016 dall’istituto delle assicurazioni sociali;
che avendo RE 1 interposto opposizione a
tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze del 20 giugno 2017 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che
nel termine impartito, con uno scritto unico del 7 luglio 2017 valido per tutte
le istanze, la parte convenuta ha chiesto “un incontro presso la Pretura per poter
chiarire la [sua]
posizione”;
che
all’udienza di discussione tenutasi il 21 agosto 2017, l’istante ha confermato
le sue domande, mentre la parte convenuta vi si è opposta;
che
statuendo con quattro decisioni separate del 23 agosto 2017, il Pretore ha
accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.–
in ciascuna delle cause, tranne nella n. __________ in cui le ha stabilite in fr. 230.–,
senza assegnare indennità;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 1°
settembre 2017, formulando la sua “opposizione totale” alle richieste di
pagamento dell’istante;
che,
stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC),
sicché presentato il 1° settembre 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 il
25 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
siccome il reclamo in esame è diretto contro quattro decisioni simili che oppongono
le stesse parti e vertono sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, si
giustifica, per economia di procedura, di congiungere i quattro incarti e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico, RE 1 non si confronta minimamente con
le motivazioni delle sentenze impugnate, limitandosi a formulare “formale opposizione”
contro le stesse con allegazioni peraltro di difficile comprensione e a produrre
tre documenti (un contratto di lavoro indeterminato e due lettere di disdetta) i
quali, poiché presentati per la prima col reclamo, non possono essere presi in
considerazione da questa Camera (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
già solo per questi motivi il reclamo si rivela irricevibile;
che
ad ogni modo RE 1 non contesta – ed è pacifico – che le
decisioni del 10 ottobre 2016 prodotte dall’istante e relative alla fissazione
dei contributi personali per indipendenti per gli anni dal 2011 al 2014
compresi e ai relativi interessi di mora, sono esecutive nel senso dell’art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF e giustificano di conseguenza il rigetto definitivo delle sue
opposizioni per gli importi posti in esecuzione;
che,
d’altronde, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto
o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto;
che
invece motivi di estinzione verificatisi prima o altre eccezioni che sarebbero
potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza
prodotta quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che
la procedura di rigetto, infatti, è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, il
giudice verificando solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva ove l’escusso non provi
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
Fatti
4.1.1);
che,
detto altrimenti, le motivazioni che RE 1 ha esposto in prima sede – e indirettamente
con la produzione dei documenti annessi al reclamo – andavano semmai fatte
valere davanti all’Istituto delle assicurazioni sociali, interponendo opposizione
alle decisioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG entro il
termine di 30 giorni indicato nelle medesime e non possono pertanto più essere
esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente
Considerandi
difficili in cui versa il reclamante (contro cui sono pendenti 89 attestati di
carenza di beni per oltre fr. 300'000.–, di cui 8 del 2017) inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art.
112.
cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi,
di fr. 6'323.60 nella causa __________), di fr. 7'111.45 nella causa __________, di fr. 6'190.30
nella causa __________ e di fr. 6'450.65 nella causa __________, non raggiungono la
soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ è
irricevibile.
2. Il reclamo nella causa __________ è
irricevibile.
3. Il
reclamo nella causa __________ è irricevibile.
4. Il
reclamo nella causa __________ è irricevibile.
5. Non
si riscuotono spese processuali.
6. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).