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Decisione

14.2017.155

Fallimento. Pagamento prima della pronuncia

9 ottobre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 28 giugno 2017 è comparso solo il convenuto, che si è opposto

all’istanza, dichiarandosi intenzionato a far fronte al pagamento del dovuto nei

giorni seguenti.

C. Statuendo

con decisione del 31 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal 1° settembre 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, facendo valere di avere saldato il credito posto in esecuzione

già il 28 luglio 2017, “come accordato

col Pretore”. L’in­­domani il presidente della Camera

ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 4 settembre

2017.

contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 settembre, in concreto il

reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi

annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima

della sua apertura, il credito posto in esecuzione è stato estinto (art. 172 n.

3.

LEF).

Orbene, nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 28 luglio 2017, ovvero prima della

pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 1'163.10 a saldo dell’esecuzione

promossa dall’istante. Circostanza che, fosse stata nota al

Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF).

Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla notifica

della comminatoria di fallimento del 30 gennaio 2017, ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 31 agosto 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).