14.2017.155
Fallimento. Pagamento prima della pronuncia
9 ottobre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.155
Lugano
9 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza del 5 maggio 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 31 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 maggio 2017 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 870.20 più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 28 giugno 2017 è comparso solo il convenuto, che si è opposto
all’istanza, dichiarandosi intenzionato a far fronte al pagamento del dovuto nei
giorni seguenti.
C. Statuendo
con decisione del 31 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 1° settembre 2017 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, facendo valere di avere saldato il credito posto in esecuzione
già il 28 luglio 2017, “come accordato
col Pretore”. L’indomani il presidente della Camera
ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 4 settembre
2017.
contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 settembre, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi
annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima
della sua apertura, il credito posto in esecuzione è stato estinto (art. 172 n.
3.
LEF).
Orbene, nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il 28 luglio 2017, ovvero prima della
pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 1'163.10 a saldo dell’esecuzione
promossa dall’istante. Circostanza che, fosse stata nota al
Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF).
Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla notifica
della comminatoria di fallimento del 30 gennaio 2017, ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 31 agosto 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
–
–
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).