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Decisione

14.2017.156

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di giustizia e spese. Diritto di essere sentito (diritto a una decisione motivata). Assunzione da un terzo del debito posto in esecuzione

14 settembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 febbraio

2017 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 2 giugno 2017.

C. Statuendo con decisione del 17 agosto 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo

a suo carico le spese pro­cessuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 25.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2017 per ottenere,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza

di sospensione della causa, l’annullamento della sentenza impugnata e, in via

subordinata, la sua riforma nel senso dell’accoglimento della domanda di “sostituzione della debitrice”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25

agosto 2017, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione, acclusa

all’istanza, emanata il 14 luglio 2016 dalla Corte dei reclami penali (CRP) del

Tribunale d’appello costituisca un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Il primo giudice ha d’altronde considerato che la convenzione di “accollo del debito”,

invocata ma non prodotta dall’escussa, con cui sua figlia e patrocinatrice, PA

1, avrebbe ripreso a suo carico il debito posto in esecuzione per poterlo poi

compensare con l’in­­dennità che avrebbe chiesto al Cantone nel procedimento

penale pendente contro di lei, non rientra nelle poche eccezioni ammissibili

(secondo l’art. 81 LEF) nella procedura di rigetto dell’op­­posizione, quali l’estinzione,

la proroga e la prescrizione del credito posto in esecuzione. Ad ogni modo,

egli ha precisato che la proposta di compensare un credito accertato in una

sentenza definitiva e passata in giudicato con un’ipotetica indennità non

ancora stabilita non poteva in alcun modo essere tenuta in considerazione.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole di una violazione del proprio diritto di essere sentita

nella misura in cui il Giudice di pace avrebbe “circuito, ignorato e negato”

il fulcro della questione espo­sto nelle proprie osservazioni all’istanza. Con

l’accollo – o assunzione – del debito posto in esecuzione da parte di sua

figlia, la reclamante ritiene di essere stata liberata da ogni obbligo nei

confronti dell’istante. RE 1 chiede inoltre la sospensione della causa in attesa

della definizione dei diritti e dei doveri reciproci dello Stato e della figlia,

la quale ha eccepito la compensazione del debito posto in esecuzione con l’indennità

fatta valere contro lo Stato in ambito penale. La reclamante sostiene infine

che il ricorso da lei promosso alla Camera di diritto tributario (CRT) del

Tribunale d’appello contro la reiezione della sua domanda di revisione delle

tassazioni fiscali degli anni dal 2008 al 2014 abbia carattere pregiudiziale

rispetto alla causa di rigetto e imponga di conseguenza la sospensione di quest’ultima.

5.

Ora,

nella sentenza impugnata il Giudice di pace si è sinteticamente determinato

sulle osservazioni di RE 1 all’istan­­za. Che non abbia condiviso la sua tesi

non significa che ne abbia violato il diritto di essere sentita. Anzi, la

motivazione esposta dal primo giudice ha indubbiamente permesso all’interessata

di capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa

se deferire il litigio all’autorità superiore, come si evince dalla lettura del

reclamo. La censura va pertanto respinta (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).

6.

Che

la decisione del 14 luglio 2016 della Corte dei reclami penali (CRP) del Tribunale

d’appello prodotta dall’istante costituisca una decisione esecutiva e di

conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso

dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le tasse di giudizio, spese e

oneri di complessivi fr. 750.– poste in esecuzione è

pacifico e non è contestato neppure dalla reclamante, la quale anzi lo ha

implicitamente riconosciuto nell’eccepire la compensazione.

7.

In virtù dell’art.

81.

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi).

7.1

Nel

caso specifico, la reclamante eccepisce l’estinzione del credito posto in esecuzione

in seguito al suo “accollo” da parte della figlia. Come rettamente rilevato dal Giudice di pace,

essa non ha però dimostrato l’esistenza dell’allegata convenzione di “accollo del debito”.

Anzi, nel reclamo RE 1 sottolinea come sua figlia abbia agito motu proprio senza

alcuna delega da parte sua. Ora, in assenza di accordo della debitrice non può

esserci assunzione convenzionale del debito posto in esecuzione. Una surrogazione

legale è ipotizzabile solo nelle ipotesi contemplate al­l’art. 110 CO, che non

appaiono realizzate nel caso in esame. Ad ogni modo, anche volendo presumere un

accordo – implicito – tra madre e figlia, tale convenzione avrebbe solo valore

di assunzione di debito interna, che senza il consenso del creditore non gli è opponibile (art. 175

cpv. 1 CO). Infatti, la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e

con liberazione del debitore precedente (assunzione detta esterna) presuppone

un contratto fra l’assuntore e il creditore (art. 176 cpv. 1 CO; DTF 121 III

258.

consid. 3/b). Ebbene la reclamante non ha provato che un simile contratto

tra la figlia e lo Stato esista. Bene ha fatto, quindi, il Giudice di pace a

respingere la sua eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione.

7.2

In

assenza di assunzione di debito, l’eccezione di compensazione, peraltro sollevata

dalla figlia e non dalla reclamante, cade nel vuoto, come pure la connessa

istanza di sospensione della causa in attesa della chiarificazione dei rapporti

di dare e avere tra PA 1 e lo Stato.

8.

La

domanda di sospensione della causa di rigetto va respinta anche con riferimento

al ricorso promosso dalla reclamante alla CRT. Non solo il credito posto in

esecuzione non ha carattere fiscale, ma per di più la sospensione del carattere definitivo delle

decisioni fiscali di cui è chiesta la revisione interviene solo dopo che sia

stata emessa una decisione definitiva sulla domanda di revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano

federale 149 cpv. 2, 165 cpv. 3 LIFD; Looser

in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 3a

ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD; sentenza della CEF 14.2017.129/130 del 12

settembre 2017 consid. 7). Orbene,

la reclamante non dimostra che sia il caso nella fattispecie. La domanda di

sospensione, e con essa l’intero reclamo, vanno dunque respinti.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 750.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).