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Decisione

14.2017.157

Rigetto definitivo dell’opposizione. Crediti fiscali. Tempestività delle osservazioni all’istanza di rigetto. Sospensione dell’esecuzione in attesa di una decisione sulla domanda di revisione fiscale

14 settembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 22 e il 6 settembre

2016 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha

escusso RE 1 per l’incas­­so di fr. 413.25 e fr. 429.10, oltre agli interessi del 3% dal 7 agosto 2016,

indicando quali titoli di credito le imposte federali dirette del 2012 e del

2013. Sono inoltre stati richiesti fr. 41.50 e fr. 26.95 per

interessi aggiornati sino al 6 agosto 2016.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, sia lo

Stato del Canton Ticino, con due istanze separate del 15 febbraio 2017 (inc.

137/2017 e 139/2017), sia la Confederazione Svizzera, con due istanze distinte

del 1° e del 15 febbraio 2017 (inc. 48/2017 e 138/2017), ne hanno chiesto il rigetto

definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Scaduto il

termine prorogato al 2 maggio 2017, la parte convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 2, 6, 11 maggio e 4

giugno 2017.

D. Statuendo con quattro decisioni separate del 17 agosto 2017, il Giudice

di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le

opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ciascuna

delle cause promosse dallo Stato del Canton Ticino le spese processuali di

fr. 200.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante, e in

ognuna delle cause promosse dalla Confederazione Svizzera le spese processuali

di fr. 90.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

E. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorta a que­sta Camera con un unico reclamo del 3 settembre 2017 per

ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la

sospensione delle quattro cause di rigetto. Stante l’esi­­to del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Il

reclamo in esame è diretto contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le

medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di

congiungere le quattro procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati

e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 settembre 2017 contro le sentenze notificate alla

patrocinatrice di RE 1 il 25 agosto, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle decisioni impugnate, tutte motivate

allo stesso modo, il Giu­dice di pace ha considerato che i

quattro allegati di risposta presentati dall’escussa erano tardivi, poiché

inoltrati dopo la scadenza inderogabile del 2 maggio 2017 fissata con la decisione

di proroga del termine emessa il 4 aprile 2017. Ciò valeva anche per l’allegato

del 2 maggio 2017, poiché sulla busta di trasmissione figura il timbro postale

del 3 maggio 2017. A prescindere dall’intempestività delle risposte, il primo

giudice ha comunque ritenuto infondate le argomentazioni proposte dalla

convenuta. Per quanto riguarda l’eccezione di pagamento, il Giudice di pace ha

rilevato che ricevute di pagamento o estratti conto anteriori all’emanazione

della prima rata d’acconto non sono di rilievo. Per quanto attiene invece

all’istanza di revisione delle tassazioni per gli anni dal 2008 al 2014, il

giudice di prime cure ha precisato che tale procedimento potrà eventualmente

influire sull’esazione solo dopo il passaggio in giudicato di una decisione di

revisione, ma che nel frattempo è esclusa un’eventuale compensazione dei

crediti degli istanti, già attualmente esigibili, con crediti eventuali e

futuri della contribuente. Onde l’accoglimento di tutte e quattro le istanze.

4.

Nel

reclamo RE 1 evidenzia anzitutto che tutte le comparse e memorie da lei presentate

sono tempestive, a cominciare dalle osservazioni del 2 maggio 2017, che sono

state imbucate dopo le ore 22:30 di quel giorno nella buca lettere della Posta

centrale di __________, ciò che è confermato dal fatto che le stesse sono state

anticipate via fax il medesimo 2 maggio. Anche i suoi successivi scritti sono

tempestivi, a suo parere, poiché di fatto rappresentano l’apertura di una sorta

d’istruttoria da lei postulata, che il Giudice di pace ha tollerato senza

prendere posizione, anziché organizzare un’udienza personale, ledendo così i

suoi diritti di difesa (art. 6 CEDU) e di essere sentita (art. 29 cpv. 1

Cost.). Inoltre, essa gli rimprovera di avere erroneamente omesso di

considerare la sua richiesta del 4 giugno 2017 volta a sospendere le procedure

di rigetto in attesa dell’esito della domanda di revisione delle imposte per

gli anni 2008-2014, da lei sottoposta all’autorità fiscale il 31 maggio 2017.

La reclamante chiede dunque che le sentenze impugnate siano annullate e che le

procedure di rigetto siano sospese giusta l’art. 126 CPC.

5.

La

reclamante non contesta che il termine per inoltrare le sue osservazioni

scritte all’istanza scadeva il 2 maggio 2017. E contrariamente a quanto ella

sostiene senza motivazione, non si tratta di un semplice termine d’ordine,

bensì di un termine la cui inosservanza ha quale conseguenza che la procedura

continua il suo corso senza

l’atto processuale omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), così da

garantire la celerità imposta dalla legge (art. 84 cpv. 2 LEF). Siccome fissato

dal giudice (art. 253 CPC), siffatto termine è certo

prorogabile, ma è necessaria un’istanza motivata e l’a­­dempimento di precise condizioni, stabilite secondo la giurisprudenza di questa

Camera dall’art. 33 cpv. 4 LEF per quanto concerne le cause sommarie a norma della LEF

(sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, RtiD 2017 I 712 n. 33c

consid. 2.2 e 2.3/a). Ora, nel caso in rassegna la reclamante

non pretende di avere chiesto e ottenuto una proroga. Inoltre, checché ella ne

dica, la circostanza che le osservazioni fossero già pronte la sera del 2 maggio

2017, tanto da poter essere trasmesse per fax al Giudice di pace, non implica che siano poi

state imbucate entro la mezzanotte dello stesso giorno. Come già lo sa la

patrocinatrice della reclamante (sentenza del Tribunale federale 5D_164/ 2016 del 26 ottobre 2016), in mancanza di prova piena della spedizione in

tempo utile del suo allegato, la decisione d’inammissibilità presa dal giudice

di prime cure non presta il fianco alla critica.

D’altronde,

RE 1 non può pretendere di sanare la propria negligenza con l’invio di

ulteriori atti processuali o la formulazione di una domanda di convocazione di

un’udienza, per tacere del fatto ch’ella non ha dimostrato di avere mai rivolto

una simile domanda al Giudice di pace e che, comunque sia, le parti non possono

esigere la tenuta di un’udienza pubblica in una procedura di rigetto definitivo

dell’opposizione (DTF 141 I 100 consid. 5.2). Ad ogni buon conto, per abbondanza

il Giudice di pace ha esaminato le censure della convenuta, respingendole. Nel

reclamo RE 1 non critica i motivi addotti dal primo giudice, tranne per quanto

attiene alla domanda di sospensione. Solo quella domanda, peraltro riproposta

anche direttamente alla Ca­mera, deve ancora essere esaminata in questa sede.

6.

A sostegno della

sua domanda di sospendere le procedure di rigetto in esame in attesa della

decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello sul

ricorso da lei interposto il 31 agosto 2017 (contro la

decisione 25 luglio 2017, con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano Città ha respinto la domanda di revisione delle tassazioni dell’imposta

diretta cantonale e federale dal 2008 al 2014), la

reclamante sostiene che la procedura di revisione abbia carattere pregiudiziale

rispetto alle procedure di rigetto e costituisca un motivo imperioso di sospensione

di queste ultime nel senso dell’art. 126 CPC, onde evitare il rischio di

decisioni contraddittorie. A suo parere, l’accoglimento dell’istanza di

revisione fiscale azzererebbe, o quasi, i crediti posti in esecuzione e renderebbe

le cause di rigetto senza oggetto. Nella ponderazione dei contrastanti

interessi, soggiunge la reclamante, è preminente quello di un cittadino

invalido, come lei, rispetto all’incasso delle tasse da parte dello Stato. A

torto.

6.1

Anzitutto, la reclamante non dimostra – e invero

neppure allega – di avere ottenuto la sospensione del carattere definitivo

delle decisioni fiscali di cui chiede la revisione, sospensione che, in realtà,

interviene solo qualora venga emessa una decisione definitiva sulla domanda di

revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2,

165.

cpv. 3 LIFD; Looser in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). Le decisioni prodotte dalle autorità

istanti sono quindi tuttora esecutive e costituiscono validi titoli di rigetto.

6.2

D’altronde

una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, perché

contrariamente a quanto sostiene la reclamante la procedura di revisione

fiscale non ha carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di rigetto. In

quest’ultima il giudice deve solo esaminare se il titolo prodotto assume le

caratteristiche stabilite all’art. 80 LEF (sopra consid. 2), sicché per la sua stessa natura

esclusivamente procedurale la decisione odierna non può

entrare in contraddizione con una (comunque tuttora virtuale) decisione di

merito (cfr. sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid.

8). Del resto il giudice del rigetto non può conferire alla procedura di

revisione fiscale un effetto (sospensivo) che il diritto fiscale non prevede (v. per analogia in materia civile la

sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, RtiD

2017.

I 715 n. 35c consid. 6.2).

Se in futuro le decisioni di tassazione degli anni 2012 e 2013 dovessero essere

sospese o modificate, la reclamante potrà sempre chiedere, a dipendenza

dell’esecuzione, la sua sospensione (art. 85 LEF) o la restituzione degli

importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 15.2016.104 del 4

settembre 2017 consid. 3.3). La domanda di sospensione delle cause di rigetto

va quindi respinta sia in prima che in seconda istanza, ciò che segna l’esito

del reclamo.

6.3

Con

l’emanazione del giudizio odierno la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per

osservazioni, non essendo insorte in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 454.75,

456.

, 2'968.80 e 2'970.55, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa 47/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Il

reclamo nella causa 138/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

3. Il

reclamo nella causa 137/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Il

reclamo nella causa 139/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

5. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

6. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).