14.2017.157
Rigetto definitivo dell’opposizione. Crediti fiscali. Tempestività delle osservazioni all’istanza di rigetto. Sospensione dell’esecuzione in attesa di una decisione sulla domanda di revisione fiscale
14 settembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.157
Lugano
14 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause n. 47/2017 e 138/2017 da una parte, 137/2017 e 139/2017
dall’altra (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace
del Circolo di Lugano Est promosse con istanze presentate il 15 febbraio 2017
da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(rappr. dall’ RA 1,)
giudicando sul reclamo del 3 settembre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 agosto 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________
emessi il 6 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del
Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'652.45 e fr. 2'715.75, oltre agli interessi del 2.5% dal 7 agosto 2016,
indicando quali titoli di credito le imposte cantonali del 2012 e del 2013.
Sono inoltre stati chiesti fr. 266.35 e fr. 204.80 per interessi
aggiornati sino al 6 agosto 2016 e due volte fr. 50.– per le tasse
relative alle diffide spedite il 30 aprile 2016.
Fatti
B. Con
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 22 e il 6 settembre
2016 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 413.25 e fr. 429.10, oltre agli interessi del 3% dal 7 agosto 2016,
indicando quali titoli di credito le imposte federali dirette del 2012 e del
2013. Sono inoltre stati richiesti fr. 41.50 e fr. 26.95 per
interessi aggiornati sino al 6 agosto 2016.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, sia lo
Stato del Canton Ticino, con due istanze separate del 15 febbraio 2017 (inc.
137/2017 e 139/2017), sia la Confederazione Svizzera, con due istanze distinte
del 1° e del 15 febbraio 2017 (inc. 48/2017 e 138/2017), ne hanno chiesto il rigetto
definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Scaduto il
termine prorogato al 2 maggio 2017, la parte convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 2, 6, 11 maggio e 4
giugno 2017.
D. Statuendo con quattro decisioni separate del 17 agosto 2017, il Giudice
di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le
opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in ciascuna
delle cause promosse dallo Stato del Canton Ticino le spese processuali di
fr. 200.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante, e in
ognuna delle cause promosse dalla Confederazione Svizzera le spese processuali
di fr. 90.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 3 settembre 2017 per
ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la
sospensione delle quattro cause di rigetto. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Il
reclamo in esame è diretto contro sentenze di contenuto analogo, che pongono le
medesime questioni giuridiche. Si giustifica così, per economia processuale, di
congiungere le quattro procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 settembre 2017 contro le sentenze notificate alla
patrocinatrice di RE 1 il 25 agosto, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle decisioni impugnate, tutte motivate
allo stesso modo, il Giudice di pace ha considerato che i
quattro allegati di risposta presentati dall’escussa erano tardivi, poiché
inoltrati dopo la scadenza inderogabile del 2 maggio 2017 fissata con la decisione
di proroga del termine emessa il 4 aprile 2017. Ciò valeva anche per l’allegato
del 2 maggio 2017, poiché sulla busta di trasmissione figura il timbro postale
del 3 maggio 2017. A prescindere dall’intempestività delle risposte, il primo
giudice ha comunque ritenuto infondate le argomentazioni proposte dalla
convenuta. Per quanto riguarda l’eccezione di pagamento, il Giudice di pace ha
rilevato che ricevute di pagamento o estratti conto anteriori all’emanazione
della prima rata d’acconto non sono di rilievo. Per quanto attiene invece
all’istanza di revisione delle tassazioni per gli anni dal 2008 al 2014, il
giudice di prime cure ha precisato che tale procedimento potrà eventualmente
influire sull’esazione solo dopo il passaggio in giudicato di una decisione di
revisione, ma che nel frattempo è esclusa un’eventuale compensazione dei
crediti degli istanti, già attualmente esigibili, con crediti eventuali e
futuri della contribuente. Onde l’accoglimento di tutte e quattro le istanze.
4.
Nel
reclamo RE 1 evidenzia anzitutto che tutte le comparse e memorie da lei presentate
sono tempestive, a cominciare dalle osservazioni del 2 maggio 2017, che sono
state imbucate dopo le ore 22:30 di quel giorno nella buca lettere della Posta
centrale di __________, ciò che è confermato dal fatto che le stesse sono state
anticipate via fax il medesimo 2 maggio. Anche i suoi successivi scritti sono
tempestivi, a suo parere, poiché di fatto rappresentano l’apertura di una sorta
d’istruttoria da lei postulata, che il Giudice di pace ha tollerato senza
prendere posizione, anziché organizzare un’udienza personale, ledendo così i
suoi diritti di difesa (art. 6 CEDU) e di essere sentita (art. 29 cpv. 1
Cost.). Inoltre, essa gli rimprovera di avere erroneamente omesso di
considerare la sua richiesta del 4 giugno 2017 volta a sospendere le procedure
di rigetto in attesa dell’esito della domanda di revisione delle imposte per
gli anni 2008-2014, da lei sottoposta all’autorità fiscale il 31 maggio 2017.
La reclamante chiede dunque che le sentenze impugnate siano annullate e che le
procedure di rigetto siano sospese giusta l’art. 126 CPC.
5.
La
reclamante non contesta che il termine per inoltrare le sue osservazioni
scritte all’istanza scadeva il 2 maggio 2017. E contrariamente a quanto ella
sostiene senza motivazione, non si tratta di un semplice termine d’ordine,
bensì di un termine la cui inosservanza ha quale conseguenza che la procedura
continua il suo corso senza
l’atto processuale omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), così da
garantire la celerità imposta dalla legge (art. 84 cpv. 2 LEF). Siccome fissato
dal giudice (art. 253 CPC), siffatto termine è certo
prorogabile, ma è necessaria un’istanza motivata e l’adempimento di precise condizioni, stabilite secondo la giurisprudenza di questa
Camera dall’art. 33 cpv. 4 LEF per quanto concerne le cause sommarie a norma della LEF
(sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, RtiD 2017 I 712 n. 33c
consid. 2.2 e 2.3/a). Ora, nel caso in rassegna la reclamante
non pretende di avere chiesto e ottenuto una proroga. Inoltre, checché ella ne
dica, la circostanza che le osservazioni fossero già pronte la sera del 2 maggio
2017, tanto da poter essere trasmesse per fax al Giudice di pace, non implica che siano poi
state imbucate entro la mezzanotte dello stesso giorno. Come già lo sa la
patrocinatrice della reclamante (sentenza del Tribunale federale 5D_164/ 2016 del 26 ottobre 2016), in mancanza di prova piena della spedizione in
tempo utile del suo allegato, la decisione d’inammissibilità presa dal giudice
di prime cure non presta il fianco alla critica.
D’altronde,
RE 1 non può pretendere di sanare la propria negligenza con l’invio di
ulteriori atti processuali o la formulazione di una domanda di convocazione di
un’udienza, per tacere del fatto ch’ella non ha dimostrato di avere mai rivolto
una simile domanda al Giudice di pace e che, comunque sia, le parti non possono
esigere la tenuta di un’udienza pubblica in una procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione (DTF 141 I 100 consid. 5.2). Ad ogni buon conto, per abbondanza
il Giudice di pace ha esaminato le censure della convenuta, respingendole. Nel
reclamo RE 1 non critica i motivi addotti dal primo giudice, tranne per quanto
attiene alla domanda di sospensione. Solo quella domanda, peraltro riproposta
anche direttamente alla Camera, deve ancora essere esaminata in questa sede.
6.
A sostegno della
sua domanda di sospendere le procedure di rigetto in esame in attesa della
decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello sul
ricorso da lei interposto il 31 agosto 2017 (contro la
decisione 25 luglio 2017, con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano Città ha respinto la domanda di revisione delle tassazioni dell’imposta
diretta cantonale e federale dal 2008 al 2014), la
reclamante sostiene che la procedura di revisione abbia carattere pregiudiziale
rispetto alle procedure di rigetto e costituisca un motivo imperioso di sospensione
di queste ultime nel senso dell’art. 126 CPC, onde evitare il rischio di
decisioni contraddittorie. A suo parere, l’accoglimento dell’istanza di
revisione fiscale azzererebbe, o quasi, i crediti posti in esecuzione e renderebbe
le cause di rigetto senza oggetto. Nella ponderazione dei contrastanti
interessi, soggiunge la reclamante, è preminente quello di un cittadino
invalido, come lei, rispetto all’incasso delle tasse da parte dello Stato. A
torto.
6.1
Anzitutto, la reclamante non dimostra – e invero
neppure allega – di avere ottenuto la sospensione del carattere definitivo
delle decisioni fiscali di cui chiede la revisione, sospensione che, in realtà,
interviene solo qualora venga emessa una decisione definitiva sulla domanda di
revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2,
165.
cpv. 3 LIFD; Looser in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). Le decisioni prodotte dalle autorità
istanti sono quindi tuttora esecutive e costituiscono validi titoli di rigetto.
6.2
D’altronde
una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, perché
contrariamente a quanto sostiene la reclamante la procedura di revisione
fiscale non ha carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di rigetto. In
quest’ultima il giudice deve solo esaminare se il titolo prodotto assume le
caratteristiche stabilite all’art. 80 LEF (sopra consid. 2), sicché per la sua stessa natura
esclusivamente procedurale la decisione odierna non può
entrare in contraddizione con una (comunque tuttora virtuale) decisione di
merito (cfr. sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid.
8). Del resto il giudice del rigetto non può conferire alla procedura di
revisione fiscale un effetto (sospensivo) che il diritto fiscale non prevede (v. per analogia in materia civile la
sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, RtiD
2017.
I 715 n. 35c consid. 6.2).
Se in futuro le decisioni di tassazione degli anni 2012 e 2013 dovessero essere
sospese o modificate, la reclamante potrà sempre chiedere, a dipendenza
dell’esecuzione, la sua sospensione (art. 85 LEF) o la restituzione degli
importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 15.2016.104 del 4
settembre 2017 consid. 3.3). La domanda di sospensione delle cause di rigetto
va quindi respinta sia in prima che in seconda istanza, ciò che segna l’esito
del reclamo.
6.3
Con
l’emanazione del giudizio odierno la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, le controparti, cui i reclami non sono stati notificati per
osservazioni, non essendo insorte in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 454.75,
456.
, 2'968.80 e 2'970.55, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa 47/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Il
reclamo nella causa 138/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
3. Il
reclamo nella causa 137/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Il
reclamo nella causa 139/2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
5. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della reclamante.
6. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).