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Decisione

14.2017.158

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ripetibili. Legittimazione del rappresentante della fondazione italiana istante. Compensazione con il danno causato dagli organi della parte istante

19 dicembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 giugno

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 24 luglio 2017, cui sono seguite la replica 29 luglio del­l’istante

e la duplica 11 agosto 2017 della convenuta, in cui le parti si sono

riconfermate nelle rispettive conclusioni. Su interpello della Pretura, il 21

agosto 2017 la CO 1 ha prodotto il verbale assembleare del 18 agosto 2015, che

modifica gli statuti della fondazione istante, ammettendone la rappresentanza

da parte del presidente o del segretario-tesoriere individualmente. Con presa

di posizione del 25 agosto 2017, la convenuta ha mantenuto l’eccezione di

carente potere di rappresentanza

dell’istante, RA 1, contestando in particolare l’autenticità della firma del

figlio ed ex vicepresidente della fondazione, PI 1, sul citato verbale assembleare.

C. Statuendo con decisione 28 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta dalla parte convenuta

limitatamente a fr. 6'000.–, ponendo le spese

processuali di fr. 430.– a carico dell’istante in ragione di 5/11 e per la rimanenza di 6/11 a

carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante un’indennità di fr. 10.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un “ricorso” del 6 settembre 2017 per ottenere che “sia

rivista e riformulata”. Il 4 ottobre 2017 il

presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo

notificata alla ricorrente il 14 settembre 2017. Il ricorso in materia civile interposto

contro questa ordinanza dalla CO 1 il 20 ottobre 2017 è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 1°

novembre 2017 (inc.5D_206/2017). Stante l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 6 settembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 29 agosto,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ne consegue che la domanda di esecuzione allegata al reclamo (doc. 5) e le

relative allegazioni di fatto sono irricevibili.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto l’eccezione

sollevata dalla convenuta, secondo cui RA 1 non potrebbe da solo validamente

rappresentare la fondazione istante, rilevando come secondo l’art. 13 dello

statuto della medesima, nella sua versione modificata il 18 agosto 2015, la fondazione

possa essere rappresentata dal presidente o dal segretario-tesoriere con firma

individuale. In merito alle differenze tra le firme di PI 1 apposte sui

documenti allegati allo scritto 25 agosto 2017 della convenuta, il Pretore aggiunto

ha considerato che “le

discrepanze non siano sostanziali e che la struttura della firma sia la medesima

nei vari atti”. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto

che la sentenza 10 ottobre 2016 del Tribunale federale costituisce un valido

titolo di rigetto del­l’opposizione per le ripetibili di fr. 6'000.– poste

a carico della RE 1, mentre non lo è per le spese giudiziarie di fr. 5'000.–,

che risultano essere state anticipate dalla stessa clinica debitrice. Infine, l’eccezione

di compensazione fatta valere da quest’ultima è stata respinta in mancanza di

prova del danno di cui essa chiede il risarcimento sulla base del decreto d’accusa

emesso il 13 marzo 2017 contro RA 1 per furto, danneggiamento aggravato e

violazione di domicilio ai danni della clinica.

4.

Nel

reclamo la RE 1 ribadisce anzitutto i suoi dubbi sull’autenticità della firma –

non autenticata – di PI 1 sul verbale del 18 agosto 2015, la cui struttura è

diversa da quella delle firme figuranti sui documenti prodotti dalla convenuta

nella sua presa di posizione del 25 agosto 2017. La reclamante lamenta il fatto

che la CO 1 non sia iscritta presso alcuna camera di commercio italiana, ciò

che rende impossibile un controllo dei poteri di firma, e denuncia una

disparità di trattamento rispetto a quanto vale a suo parere per qualsiasi persona

giuridica svizzera.

4.1

Sennonché

anche in diritto svizzero le persone giuridiche non sono necessariamente iscritte

a registro di commercio; in particolare le fondazioni ecclesiastiche e di

famiglia non abbisognano iscrizione (art. 52 cpv. 2 CC), se non nei casi

previsti agli art. 934 cpv.1 CO o 86 LFus. Ad ogni modo, la fondazione istante

non è sottoposta al diritto svizzero, neppure per quanto attiene alla sua rappresentanza

verso terzi (art. 154 e 155 lett. i LDIP), giacché ha la sede in Italia. E la

reclamante non pretende, per avventura, che la validità del potere di firma di RA

1.

sia subordinata all’iscrizione della fondazione in una camera di commercio italiana.

4.2

Quanto

alla declamata discrepanza tra le firme messe a confronto, la reclamante si

limita a ripetere la propria opinione senza confrontarsi con la motivazione del

Pretore aggiunto, che non le ha ritenute sostanziali, la struttura della firma

essendo la medesima in tutti i casi. La ricevibilità della censura è pertanto

dubbia, giacché l’insorgente, per ossequiare l’obbligo di motivare il reclamo

(art. 321 cpv. 1 CPC), deve spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). In ogni caso, la RE 1 non ha dimostrato

che il primo giudice, nel ritenere che RA 1 sia abilitato a rappresentare da

solo l’istante, abbia apprezzato i fatti e i documenti sottopostigli in modo

manifestamente errato. Del resto, le firme di PI 1 sul­l’“atto costitutivo e statuto di fondazione” del 25 luglio 2005 e sulla modifica del 27 novembre 2014 (doc. 4

accluso alle osservazioni del 24 luglio 2017, act. II), la cui autenticità è

ammessa dalla reclamante, sono sostanzialmente identiche a quella sulla

modifica dello statuto del 18 agosto 2015 (doc. accluso allo scritto 21 ago­sto

2017, act. V/A). Anche se fosse ricevibile, la censura dovrebbe quindi essere

respinta (v. sopra consid. 1.2).

5.

La

reclamante ripete poi che il danno causato da RA 1 e PI 1 alle sue attrezzature,

apparecchiature mediche, mobilio e inventario, di cui risponde la fondazione

per mancata diligente sorveglianza, è ben superiore all’importo da quest’ultima

posto in esecuzione. Pare così sollevare l’eccezione di compensazione.

5.1

In virtù dell’art.

81.

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Tra i motivi di estinzione del credito figura

anche la compensazione. Al riguardo l’escusso deve dimostrare con documenti non

solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’im­­porto

esatto per cui il credito risulta estinto (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).

5.2

Nel

caso specifico, il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di compensazione

fatta valere dalla convenuta per mancanza di prova del danno di cui essa chiede

il risarcimento sulla base del decreto d’accusa emesso il 13 marzo 2017 contro RA

1, facendo notare che per le pretese di natura civile tale decreto rinvia al foro

civile. La reclamante non spende una parola al riguardo. Ancora una volta (v.

sopra consid. 4.2) la ricevibilità della sua censura appare alquanto dubbia.

Sia come sia, essa non ha dimostrato, in conformità dell’art. 81 LEF, l’entità

del suo danno, sul quale il procuratore pubblico non si è pronunciato (rin­viando

la questione al foro civile), né la responsabilità della fondazione istante,

che non era parte al procedimento penale. La sentenza impugnata resiste quindi

alla critica anche dal profilo sostanziale.

6.

Ciò

posto, il reclamo va respinto. È infatti pacifico – e non è neppure contestato

– che la sentenza 4A_353/2016 emessa il 10 ottobre 2016 dal Tribunale federale

(doc. D) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le ripetibili di fr. 6'000.– poste a

carico della reclamante, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1

CO).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).