14.2017.158
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ripetibili. Legittimazione del rappresentante della fondazione italiana istante. Compensazione con il danno causato dagli organi della parte istante
19 dicembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.158
Lugano
19 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 giugno 2017 dalla
CO 1
(rappresentata dal __________ RA 1, __________)
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico __________
__________)
giudicando sul reclamo del 6 settembre 2017 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 28 agosto 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 13 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di
Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 11'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 10 ottobre 2016, indicando quale titolo di credito il
“recupero
spese giudiziali di CHF 11'000.00 come da sentenza Tribunale Federale del
10.10.2016”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 giugno
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 24 luglio 2017, cui sono seguite la replica 29 luglio dell’istante
e la duplica 11 agosto 2017 della convenuta, in cui le parti si sono
riconfermate nelle rispettive conclusioni. Su interpello della Pretura, il 21
agosto 2017 la CO 1 ha prodotto il verbale assembleare del 18 agosto 2015, che
modifica gli statuti della fondazione istante, ammettendone la rappresentanza
da parte del presidente o del segretario-tesoriere individualmente. Con presa
di posizione del 25 agosto 2017, la convenuta ha mantenuto l’eccezione di
carente potere di rappresentanza
dell’istante, RA 1, contestando in particolare l’autenticità della firma del
figlio ed ex vicepresidente della fondazione, PI 1, sul citato verbale assembleare.
C. Statuendo con decisione 28 agosto 2017, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta
limitatamente a fr. 6'000.–, ponendo le spese
processuali di fr. 430.– a carico dell’istante in ragione di 5/11 e per la rimanenza di 6/11 a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante un’indennità di fr. 10.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un “ricorso” del 6 settembre 2017 per ottenere che “sia
rivista e riformulata”. Il 4 ottobre 2017 il
presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione e annullato la comminatoria di fallimento nel frattempo
notificata alla ricorrente il 14 settembre 2017. Il ricorso in materia civile interposto
contro questa ordinanza dalla CO 1 il 20 ottobre 2017 è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 1°
novembre 2017 (inc.5D_206/2017). Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 settembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 29 agosto,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne consegue che la domanda di esecuzione allegata al reclamo (doc. 5) e le
relative allegazioni di fatto sono irricevibili.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto l’eccezione
sollevata dalla convenuta, secondo cui RA 1 non potrebbe da solo validamente
rappresentare la fondazione istante, rilevando come secondo l’art. 13 dello
statuto della medesima, nella sua versione modificata il 18 agosto 2015, la fondazione
possa essere rappresentata dal presidente o dal segretario-tesoriere con firma
individuale. In merito alle differenze tra le firme di PI 1 apposte sui
documenti allegati allo scritto 25 agosto 2017 della convenuta, il Pretore aggiunto
ha considerato che “le
discrepanze non siano sostanziali e che la struttura della firma sia la medesima
nei vari atti”. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto
che la sentenza 10 ottobre 2016 del Tribunale federale costituisce un valido
titolo di rigetto dell’opposizione per le ripetibili di fr. 6'000.– poste
a carico della RE 1, mentre non lo è per le spese giudiziarie di fr. 5'000.–,
che risultano essere state anticipate dalla stessa clinica debitrice. Infine, l’eccezione
di compensazione fatta valere da quest’ultima è stata respinta in mancanza di
prova del danno di cui essa chiede il risarcimento sulla base del decreto d’accusa
emesso il 13 marzo 2017 contro RA 1 per furto, danneggiamento aggravato e
violazione di domicilio ai danni della clinica.
4.
Nel
reclamo la RE 1 ribadisce anzitutto i suoi dubbi sull’autenticità della firma –
non autenticata – di PI 1 sul verbale del 18 agosto 2015, la cui struttura è
diversa da quella delle firme figuranti sui documenti prodotti dalla convenuta
nella sua presa di posizione del 25 agosto 2017. La reclamante lamenta il fatto
che la CO 1 non sia iscritta presso alcuna camera di commercio italiana, ciò
che rende impossibile un controllo dei poteri di firma, e denuncia una
disparità di trattamento rispetto a quanto vale a suo parere per qualsiasi persona
giuridica svizzera.
4.1
Sennonché
anche in diritto svizzero le persone giuridiche non sono necessariamente iscritte
a registro di commercio; in particolare le fondazioni ecclesiastiche e di
famiglia non abbisognano iscrizione (art. 52 cpv. 2 CC), se non nei casi
previsti agli art. 934 cpv.1 CO o 86 LFus. Ad ogni modo, la fondazione istante
non è sottoposta al diritto svizzero, neppure per quanto attiene alla sua rappresentanza
verso terzi (art. 154 e 155 lett. i LDIP), giacché ha la sede in Italia. E la
reclamante non pretende, per avventura, che la validità del potere di firma di RA
1.
sia subordinata all’iscrizione della fondazione in una camera di commercio italiana.
4.2
Quanto
alla declamata discrepanza tra le firme messe a confronto, la reclamante si
limita a ripetere la propria opinione senza confrontarsi con la motivazione del
Pretore aggiunto, che non le ha ritenute sostanziali, la struttura della firma
essendo la medesima in tutti i casi. La ricevibilità della censura è pertanto
dubbia, giacché l’insorgente, per ossequiare l’obbligo di motivare il reclamo
(art. 321 cpv. 1 CPC), deve spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). In ogni caso, la RE 1 non ha dimostrato
che il primo giudice, nel ritenere che RA 1 sia abilitato a rappresentare da
solo l’istante, abbia apprezzato i fatti e i documenti sottopostigli in modo
manifestamente errato. Del resto, le firme di PI 1 sull’“atto costitutivo e statuto di fondazione” del 25 luglio 2005 e sulla modifica del 27 novembre 2014 (doc. 4
accluso alle osservazioni del 24 luglio 2017, act. II), la cui autenticità è
ammessa dalla reclamante, sono sostanzialmente identiche a quella sulla
modifica dello statuto del 18 agosto 2015 (doc. accluso allo scritto 21 agosto
2017, act. V/A). Anche se fosse ricevibile, la censura dovrebbe quindi essere
respinta (v. sopra consid. 1.2).
5.
La
reclamante ripete poi che il danno causato da RA 1 e PI 1 alle sue attrezzature,
apparecchiature mediche, mobilio e inventario, di cui risponde la fondazione
per mancata diligente sorveglianza, è ben superiore all’importo da quest’ultima
posto in esecuzione. Pare così sollevare l’eccezione di compensazione.
5.1
In virtù dell’art.
81.
cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Tra i motivi di estinzione del credito figura
anche la compensazione. Al riguardo l’escusso deve dimostrare con documenti non
solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma anche l’importo
esatto per cui il credito risulta estinto (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).
5.2
Nel
caso specifico, il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di compensazione
fatta valere dalla convenuta per mancanza di prova del danno di cui essa chiede
il risarcimento sulla base del decreto d’accusa emesso il 13 marzo 2017 contro RA
1, facendo notare che per le pretese di natura civile tale decreto rinvia al foro
civile. La reclamante non spende una parola al riguardo. Ancora una volta (v.
sopra consid. 4.2) la ricevibilità della sua censura appare alquanto dubbia.
Sia come sia, essa non ha dimostrato, in conformità dell’art. 81 LEF, l’entità
del suo danno, sul quale il procuratore pubblico non si è pronunciato (rinviando
la questione al foro civile), né la responsabilità della fondazione istante,
che non era parte al procedimento penale. La sentenza impugnata resiste quindi
alla critica anche dal profilo sostanziale.
6.
Ciò
posto, il reclamo va respinto. È infatti pacifico – e non è neppure contestato
– che la sentenza 4A_353/2016 emessa il 10 ottobre 2016 dal Tribunale federale
(doc. D) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le ripetibili di fr. 6'000.– poste a
carico della reclamante, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1
CO).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).