14.2017.161
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata presentazione delle osservazioni davanti al primo giudice. Divieto dei nova in sede di reclamo. Pretesa nullità della decisione invocata quale titolo di ri
5 gennaio 2018Italiano9 min
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Incarto n.
14.2017.161
Lugano
5 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 13 luglio 2017 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 4 settembre 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 4 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'632.95 oltre agli interessi del 5%
dal 2 giugno 2012, di fr. 103.30, fr. 800.– e fr. 2'800.–, indicando
quali titoli di credito nel primo caso la “Fattura __________ del 3/5/2012 di CHF 27'000.– e la
fattura __________ del 3/5/2012 di CHF 5'632.95 e meglio come indicato nella
sentenza del 30.12.2016 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna”, nel secondo caso le “Spese
precetto n. __________”, e negli ultimi due la “Tassa di giustizia e le spese” nonché le “ripetibili
riconosciute” nella medesima sentenza.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartitole per presentare
osservazioni all’istanza, la convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2017, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– e
un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante. Con
uno scritto dell’11 settembre 2017 l’avv. PATR2 1 ha informato la Pretura di
rappresentare l’escussa.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta personalmente a
questa Camera il 15 settembre 2017 mediante un “reclamo
con istanza di ammissione di prove” per ottenerne, previo richiamo dell’intero carteggio della procedura di
merito (__________) sfociata nella sentenza prodotta quale titolo, l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 settembre,
in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, in prima sede RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza
di rigetto entro il termine impartitole dal Pretore aggiunto, sicché tutte le
allegazioni di fatto espresse nel reclamo e tutti i documenti acclusi allo
stesso (e meglio dal doc. B al doc. P compresi) sono nuovi e di conseguenza
irricevibili in questa sede. Per lo stesso motivo non può nemmeno essere richiamato
– poiché non prodotto davanti al primo giudice – l’incarto relativo alla
procedura di merito (n. __________) conclusasi con la sentenza del 30 dicembre
2016.
del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna presentata dalla CO 1
quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Sono
pure irricevibili tutte le
allegazioni relative a tale procedura presentate per la prima volta col
reclamo. Infatti, l’emissione di un
giudizio in un’altra causa e i relativi “fatti procedurali” costituiscono
elementi di fatto e non di diritto, subordinati alle restrizioni previste dall’art.
326.
cpv. 1 CPC (DTF 140 III 17-18 del 14 novembre 2013, consid. 1.3.1; sentenza
del Tribunale federale 4A_604/2014 del 30 marzo 2015, consid. 3.2.2, citate da Verda Chiocchetti in:
Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 12 ad art. 327 CPC). Ad
ogni modo, come si vedrà poi, i fatti in questione non sono decisivi per l’esito
del reclamo.
2.
Nel reclamo RE 1 si limita a eccepire la nullità della sentenza invocata
quale titolo di rigetto dell’opposizione, lamentando la violazione del proprio
diritto di essere sentita da parte del Pretore, che non le avrebbe designato,
conformemente a quanto previsto dall’art. 69 CPC, un nuovo patrocinatore d’ufficio
a seguito della revoca, da parte sua, di quello assegnatole, né le avrebbe garantito
un’equa possibilità di difesa offrendole mediate interpello (giusta l’art. 56
CPC) l’occasione di precisare la sua risposta scritta.
2.1
Secondo
la giurisprudenza una decisione è nulla (e quindi non vincola le autorità
esecutive) soltanto quando presenta un difetto particolarmente grave, manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile, ove poi l’ammissione
della nullità non comprometta seriamente la sicurezza del diritto. Tra i motivi di nullità rientrano soprattutto l’incompetenza
funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori procedurali
manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle
parti, specialmente nel caso in cui colui che invoca la nullità non ha potuto
partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid.
3.
, con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre
2014, consid. 6.2, RtiD 2015 I 893 n. 52c [massima], con rinvii). La violazione
del diritto di essere sentito che ha per conseguenza la nullità assoluta del
titolo invocato costituisce ad ogni modo un’eventualità assai rara (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128 ad art. 80 LEF).
2.2
Orbene,
nella fattispecie i presupposti appena ricordati non sono dati. Anche volendo
prescindere dall’inammissibilità delle allegazioni della reclamante (sopra
consid. 1.3), la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nella
causa di merito che la vedeva contrapposta alla CO 1 non appare né grave né
tanto manifesta, poiché dai documenti prodotti dalla stessa RE 1 si evince come
la stessa abbia ricevuto tutta la documentazione relativa a tale causa di merito,
compresa la comunicazione della rinuncia al patrocinio d’ufficio da parte dell’avv.
__________ e il richiamo riferito al termine per presentare la risposta di
causa (decisione 4 marzo 2016, doc. L accluso al reclamo).
Soprattutto,
le è poi stata notificata la decisione finale, contro la quale avrebbe potuto
ricorrere facendo valere i motivi che ora soltanto invoca nella causa di rigetto,
in modo tardivo e pertanto inammissibile (cfr. DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III
320.
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), oltre che lesivo della sicurezza del
diritto. Che sussistesse una manifesta necessità di designarle un
rappresentante legale sulla scorta dell’art. 69 CPC non risulta dagli atti. Se
ne evince al contrario che RE 1 è perfettamente in grado di presentare allegati
strutturati e comprensibili, sicché non appariva manifesta la necessità di
assegnarle d’ufficio un rappresentante (sentenza del Tribunale federale 5A_618/2015
del 2 marzo 2016 consid. 6.7), che senz’altro avrebbe potuto lei stessa
designare. Non sussistono pertanto le condizioni per considerare nulla la
sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
3.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
Nel
caso in esame, la nota sentenza del 30 settembre 2016 (doc. A accluso all’istanza),
con cui RE 1 è stata condannata a pagare alla CO 1 fr. 32'632.95 oltre
agli interessi del 5% dal 2 giugno 2012, la tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–,
le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.– e le ripetibili di fr. 2'800.–,
è esecutiva, siccome la reclamante non risulta averla impugnata con un appello
entro il termine di trenta giorni previsto in calce alla stessa. Costituisce
quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.
80.
cpv. 1 LEF per le somme poste in esecuzione, tranne che per le spese del
precetto esecutivo emesso nella precedente esecuzione n. __________, di fr. 103.30,
che non figurano nella decisione in questione. Il reclamo va pertanto accolto in
questa (alquanto) limitata misura.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in sede di reclamo. Anche il
Dispositivo
dispositivo di primo grado relativo a spese e ripetibili può rimanere
invariato.
5. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 36'336.25,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 36'232.95 oltre agli
interessi del 5% dal 2 giugno 2012 su fr. 32'632.95.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).