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Decisione

14.2017.161

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata presentazione delle osservazioni davanti al primo giudice. Divieto dei nova in sede di reclamo. Pretesa nullità della decisione invocata quale titolo di ri

5 gennaio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 luglio

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartitole per presentare

osservazioni all’istanza, la convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 4 settembre 2017, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– e

un’indennità di fr. 1'000.– a favore del­l’istante. Con

uno scritto dell’11 settembre 2017 l’avv. PATR2 1 ha informato la Pretura di

rappresentare l’escussa.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta personalmente a

questa Camera il 15 settembre 2017 mediante un “reclamo

con istanza di ammissione di prove” per ottenerne, previo richiamo dell’intero carteggio della procedura di

merito (__________) sfociata nella sentenza prodotta quale titolo, l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 settembre,

in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, in prima sede RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza

di rigetto entro il termine impartitole dal Pretore aggiunto, sicché tutte le

allegazioni di fatto espresse nel reclamo e tutti i documenti acclusi allo

stesso (e meglio dal doc. B al doc. P compresi) sono nuovi e di conseguenza

irricevibili in questa sede. Per lo stesso motivo non può nemmeno essere richiamato

– poiché non prodotto davanti al primo giudice – l’incarto relativo alla

procedura di merito (n. __________) conclusasi con la sentenza del 30 dicembre

2016.

del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna presentata dalla CO 1

quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Sono

pure irricevibili tutte le

allegazioni relative a tale procedura presentate per la prima volta col

reclamo. Infatti, l’emissione di un

giudizio in un’altra causa e i relativi “fatti procedurali” costituiscono

elementi di fatto e non di diritto, subordinati alle restrizioni previste dall’art.

326.

cpv. 1 CPC (DTF 140 III 17-18 del 14 novembre 2013, consid. 1.3.1; sentenza

del Tribunale federale 4A_604/2014 del 30 marzo 2015, consid. 3.2.2, citate da Verda Chiocchetti in:

Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 12 ad art. 327 CPC). Ad

ogni modo, come si vedrà poi, i fatti in questione non sono decisivi per l’esito

del reclamo.

2.

Nel reclamo RE 1 si limita a eccepire la nullità della sentenza invocata

quale titolo di rigetto dell’opposizione, lamentando la violazione del proprio

diritto di essere sentita da parte del Pretore, che non le avrebbe designato,

conformemente a quanto previsto dall’art. 69 CPC, un nuovo patrocinatore d’ufficio

a seguito della revoca, da parte sua, di quello assegnatole, né le avrebbe garantito

un’equa possibilità di difesa offrendole mediate interpello (giusta l’art. 56

CPC) l’occasione di precisare la sua risposta scritta.

2.1

Secondo

la giurisprudenza una decisione è nulla (e quindi non vincola le autorità

esecutive) soltanto quando presenta un difetto particolarmente grave, manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile, ove poi l’ammissione

della nullità non comprometta seriamente la sicurezza del diritto. Tra i motivi di nullità rientrano soprattutto l’incompetenza

funzionale o materiale dell’autorità giudicante, così come errori procedurali

manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle

parti, specialmente nel caso in cui colui che invoca la nullità non ha potuto

partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid.

3.

, con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre

2014, consid. 6.2, RtiD 2015 I 893 n. 52c [massima], con rinvii). La violazione

del diritto di essere sentito che ha per conseguenza la nullità assoluta del

titolo invocato costituisce ad ogni modo un’eventualità assai rara (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128 ad art. 80 LEF).

2.2

Orbene,

nella fattispecie i presupposti appena ricordati non sono dati. Anche volendo

prescindere dall’inammissibilità delle allegazioni della reclamante (sopra

consid. 1.3), la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nella

causa di merito che la vedeva contrapposta alla CO 1 non appare né grave né

tanto manifesta, poiché dai documenti prodotti dalla stessa RE 1 si evince come

la stessa abbia ricevuto tutta la documentazione relativa a tale causa di merito,

compresa la comunicazione della rinuncia al patrocinio d’ufficio da parte del­l’avv.

__________ e il richiamo riferito al termine per presentare la risposta di

causa (decisione 4 marzo 2016, doc. L accluso al reclamo).

Soprattutto,

le è poi stata notificata la decisione finale, contro la quale avrebbe potuto

ricorrere facendo valere i motivi che ora soltanto invoca nella causa di rigetto,

in modo tardivo e pertanto inammissibile (cfr. DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III

320.

consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), oltre che lesivo della sicurezza del

diritto. Che sussistesse una manifesta necessità di designarle un

rappresentante legale sulla scorta dell’art. 69 CPC non risulta dagli atti. Se

ne evince al contrario che RE 1 è perfettamente in grado di presentare allegati

strutturati e comprensibili, sicché non appariva manifesta la necessità di

assegnarle d’ufficio un rappresentante (sentenza del Tribunale federale 5A_618/2015

del 2 marzo 2016 consid. 6.7), che senz’altro avrebbe potuto lei stessa

designare. Non sussistono pertanto le condizioni per considerare nulla la

sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione.

3.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

Nel

caso in esame, la nota sentenza del 30 settembre 2016 (doc. A accluso all’istanza),

con cui RE 1 è stata condannata a pagare alla CO 1 fr. 32'632.95 oltre

agli interessi del 5% dal 2 giugno 2012, la tassa di giustizia di complessivi fr. 500.–,

le spese della procedura di conciliazione di fr. 300.– e le ripetibili di fr. 2'800.–,

è esecutiva, siccome la reclamante non risulta averla impugnata con un appello

entro il termine di trenta giorni previsto in calce alla stessa. Costituisce

quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.

80.

cpv. 1 LEF per le somme poste in esecuzione, tranne che per le spese del

precetto esecutivo emesso nella precedente esecuzione n. __________, di fr. 103.30,

che non figurano nella decisione in questione. Il reclamo va pertanto accolto in

questa (alquanto) limitata misura.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in sede di reclamo. Anche il

Dispositivo

dispositivo di primo grado relativo a spese e ripetibili può rimanere

invariato.

5. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 36'336.25,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 36'232.95 oltre agli

interessi del 5% dal 2 giugno 2012 su fr. 32'632.95.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).