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Decisione

14.2017.162

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione a giudice unico sul reclamo. Responsabilità per danni causati dai magistrati. Motivazione del reclamo. Ripartizione delle spese giudiziarie a carico dell

19 febbraio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

sia la moglie sia il marito interposto opposizione ai rispettivi precetti

esecutivi, con due istanze del 19 maggio 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne. Nel termine

impartito, con un unico allegato di osservazioni scritte del 30 giugno 2017 i convenuti si sono opposti al pagamento di fr. 500.–

complessivi (ognuno fr. 250.–). Hanno anche chiesto a loro favore l’assegna­­zione

di diverse indennità per danno e torto morale e la segnalazione di vari reati

al Ministero pubblico. Con replica unica del 13 luglio

2017 l’istante ha confermato la sua domanda. La replica non è stata notificata

ai convenuti, che il 14 agosto hanno ribadito le loro richieste d’intervento e

di risarcimento, producendo due nuovi documenti.

C. Statuendo con due decisioni separate del 5 settembre 2017, il Giudice

di pace supplente ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via definitiva

ambedue le opposizioni interposte dai convenuti, ponendo le spese processuali

di fr. 100.– a carico della moglie e di fr. 70.– a carico del marito,

nonché un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante in ogni procedura.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con un reclamo unico del 18 settembre 2017,

con cui si sono nuovamente opposti al

pagamento di fr. 500.– complessivi (ognuno fr. 250.–), oltre a postulare

l’assegnazione di diverse indennità per danno e torto morale e la segnalazione

di vari reati al Ministero pubblico. Entro il termine

impartitole con decisione del 10 ottobre 2017 (contro la quale ha presentato il

20 ottobre un ricorso che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile con

sentenza 5D_209/2017 del 20 novembre 2017), RE 1 ha pagato l’anticipo di fr. 100.– richiestole. Invitata a

esprimersi limitatamente alla cen­sura con cui i

reclamanti si oppongono al pagamento di fr. 500.– complessivi, la CO 1 ha

ribadito nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2018 di chiedere ai coniugi in

solido il pagamento di fr. 250.– complessivi (oltre a tasse, spese e interessi),

e non di fr. 500.–. Con replica spontanea del 5 febbraio 2018, i

reclamanti si sono sostanzialmente riconfermati nelle domande presentate con il

reclamo

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Nel caso concreto, siccome il reclamo verte su decisioni adottate in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), che oltretutto non pongono questioni di

principio né sono di rilevante importanza, sarà deciso nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b-c LOG), ovvero il presidente

della Camera conformemente a una prassi consolidata. Diventa così senza oggetto

la richiesta dei reclamanti volta all’emana­­zione di una sentenza a giudice

unico ad esclusione del vicepresidente della Camera, fondata sull’allegazione

infondata secondo cui gli sarebbero state inflitte sanzioni disciplinari.

1.1

Il

reclamo in esame è diretto contro decisioni simili, fondate su un medesimo

complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche.

Si giustifica così, per economia di procedura, di

congiungere le due procedure (dipendenti del resto da un reclamo unico) e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

sin­golarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 settembre 2017 contro le sentenze notificate ai coniugi il 13

settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Nella fattispecie,

a parte alcune conclusioni (di perseguimento penale, di risarcimento danno, di

sanzioni disciplinari e di destituzione) irricevibili in sede di rigetto dell’opposizione

(sotto consid. 2), i reclamanti non formulano domande precise, limitandosi a

opporsi “categoricamente” al pagamento di fr. 500.– (ognuno fr. 250.–)

a PI 1, il cui credito sarebbe “inesigibile, temerario e prossimo all’estorsione”. Se ne può dedurre, tuttavia, ch’essi

postulano, implicitamente, la reiezione dell’istanza di rigetto, in su­bordine

nella misura in cui pone a carico loro un vincolo di solidarietà. Sotto questo

(ristretto) profilo i reclami sono ricevibili.

1.4

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali disposizioni

di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Quest’ultima eventualità non entrando in considerazione

nella fattispecie, i documenti prodotti con il reclamo, nella misura in cui non

sono già contenuti nell’incarto di prima sede (doc. N-S, U, V, AB, AC, AF-AI),

devono essere estromessi dall’incarto e non possono essere considerati ai fini

del giudizio. Comunque sia, non sarebbero

di rilievo nella causa in esame, limitata alla questione del rigetto dell’opposizione

(sotto consid. 2).

1.5

I reclamanti lamentano anche il fatto che la prima giudice non ha

trasmesso loro tempestivamente la replica 13 luglio 2017 della CO 1. Non

traggono però alcuna conseguenza concreta di tale “anomalia processuale”, all’infuori

delle loro richieste di sanzioni disciplinari e penali, che esulano dalle

competenze della scrivente Camera (sotto consid. 2). In particolare, essi non

chiedono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al

Giudice di pace supplente per nuovo giudizio dopo concessione loro dell’occasione

di esprimersi sulla replica. Non pretendono neppure di dover allegare fatti

nuovi o produrre nuovi mezzi di prova, oppure di voler completare le loro

argomentazioni di merito. In queste circostanze, la Camera può dunque statuire

essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocedere la causa al primo

giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), esercizio che si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e

incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente

(sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto

2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015,

consid. 4.3).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

Ne

segue che l’unico compito del giudice del rigetto – e pertanto di questa Camera

come autorità di ricorso – è di verificare se sono dati i presupposti per

rigettare l’opposizione. Le domande dei reclamanti che esulano da questo tema,

come l’assegnazio­­ne di diverse indennità per danno e torto morale, sono

irricevibili. Anche l’infliggere sanzioni disciplinari ad autorità giudiziarie

non rientrano tra le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti. Quanto

alla richiesta di segnalazione di vari reati al Ministero pubblico, l’art. 31a LORD citato dai reclamanti non si applica a

questa Camera, composta di magistrati non soggetti alla LORD (art. 1 cpv. 1

LORD), mentre i presupposti dell’art. 27a LOG non sono adempiuti, in

difetto d’indizi di reati di azione pubblica. E l’obbligo di denuncia delle

autorità giudiziarie non comprende né il dovere di ricercare attivamente l’esistenza

di reati penali nei propri incarti né quello di aprire inchieste sull’ope­rato

di altre autorità fuori dal proprio ambito di competenza (sentenza della CEF

14.2016

-7 del 7 marzo 2016 consid. 7.2).

3.

In

entrambe le decisioni impugnate, il Giudice di pace supplente rileva che la

decisione dell’11 gennaio 2017 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest,

con la quale lo stesso ha respinto l’istanza presentata da __________ e da RE 1 contro la CO 1 e ha condannato gli istan­ti a versare alla convenuta fr. 250.– a titolo di indennità, costituisce

valido titolo per l’ottenimento del rigetto definitivo delle opposizioni

interposte dai coniugi RE 2.

4.

Nel

reclamo RE 2 e RE 1 denunciano diverse

“anomalie

procedurali giudiziarie”

che vizierebbero la sen­tenza emessa l’11 gennaio 2017 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest (nell’inc. 22/A/16/CO), ovvero la

sentenza invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo.

4.1

Ora,

nella procedura di rigetto dell’opposizione possono essere fatte valere solo

censure dirette contro la forza probatoria del titolo di rigetto o motivi d’estinzione

del credito verificatisi dopo l’emanazione del titolo (art. 81 LEF). Motivi di

contestazione fondati su circostanze anteriori che sarebbero potuti essere

sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione non possono più

essere fatti valere in sede di rigetto (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenza della CEF 14.2014.28 del 20 giugno 2014,

consid. 5.2; pure DTF 142 III 80 consid. 3.1). In altre parole, i reclamanti

avrebbero dovuto eccepire i pretesi vizi formali proponendo un reclamo contro

la sentenza dell’11 gennaio 2017 entro trenta giorni dalla sua ricezione (come

indicato nel dispositivo n. 3 della stessa). Sennonché

dalla loro risposta 1° febbraio 2017 (doc. 5 accluso alle

osservazioni all’istanza) allo scritto 26 gennaio 2017 del presidente della

Camera civile dei reclami (doc. 4) si evince ch’essi non hanno ricorso contro

la sentenza in questione, optando per altre vie giuridiche (penale e

amministrativa). Non possono quindi ora chiedere al giudice del rigetto (né all’autorità

giudiziaria superiore) di sostituirsi alla giurisdizione competente – la Camera

civile dei reclami – per vagliare la validità della sentenza del­l’11 gennaio

2017.

Il reclamo è al riguardo irricevibile.

4.2

I

reclamanti sostengono, invero, che un’“adeguato reclamo formale” non sarebbe stato

possibile “per l’inesistenza

di una persona giuridica assegnata come RE 2 e RE 1”.

Sta però di fatto ch’essi non hanno mai avuto alcun dubbio sul fatto di essere

loro stessi le parti soccombenti, a prescindere dall’imprecisa designazione

nella sentenza (che non è un motivo di nullità ma giustifica semmai una

semplice rettifica: DTF 131 I 63 consid. 2.2). Del resto, i reclamanti non l’hanno

sostenuto in prima sede (ciò che basterebbe già a respingere la doglianza,

fondata su un fatto nuovo e pertanto irricevibile, sopra consid. 1.2) e,

comunque sia, nel suo scritto del 26 gennaio 2017 il presidente della Camera

civile dei reclami ha correttamente indicato le parti, di modo che nulla

impediva loro di promuovere reclamo. La censura è pertanto infondata.

4.3

I

reclamanti riscontrano un’ulteriore “anomalia” nel fatto che il Giudice di pace

del circolo di Lugano Ovest ha apposto il timbro di attestazione passaggio in

giudicato sulla decisione dell’11 gennaio 2017 senza esserne stato richiesto

(v. documento accluso alla replica del 13 luglio 2017). Non ne deducono però alcuna

conseguenza per la causa di rigetto. Insufficientemente motivata, la censura è

irricevibile. Ad ogni modo, i reclamanti non hanno dimostrato, e invero neppure

preteso, di avere ricorso contro quella decisione, anzi vi hanno rinunciato

(sopra consid. 4.1). Essa risulta perciò esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv.

1.

LEF, a prescindere dall’attestazione di passaggio in giudicato.

5.

I

reclamanti si dolgono che la procedente ha richiesto a ognuno di loro fr. 250.–

con due precetti esecutivi distinti, per complessivi fr. 500.–, importo

che qualificano come inadeguato e illegittimo rispetto ai fr. 250.–

stabiliti nella decisione dell’11 gennaio 2017.

5.1

Nelle

sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ha precisato di chiedere ai

coniugi in solido il pagamento di fr. 250.– complessivi (oltre a tasse,

spese e interessi), e non di fr. 500.–. Il problema è ch’essa non ha

menzionato il vincolo di solidarietà nelle sue domande d’esecuzione, il quale

non figura pertanto sui precetti esecutivi (come si evince dalla risposta 11

maggio 2017 dell’agenzia di Faido, doc. 6 annesso alle osservazioni all’istanza),

di modo che l’ufficio d’esecuzione sarebbe per legge tenuto a incassare fr. 250.–

da ognuno dei coniugi, dal momento che il primo giudice ha rigettato

integralmente le loro opposizioni.

5.2

D’altronde,

il dispositivo n. 2 della sentenza dell’11 gennaio 2017 non menziona alcun

vincolo di solidarietà né stabilisce la quota di spese giudiziarie a

carico delle singole parti soccombenti (“La

tassa di giustizia […] è posta a carico di RE1 i quali rifonderanno alla

Fiduciaria Taddei Bassi SA Fr. 250.00 di indennità”). E non si scorgono indicazioni al riguardo neppure nei motivi della

sentenza.

a) Secondo

l’art. 106 cpv. 3 CPC, se al processo partecipano più persone come parti

principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di

spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente (art.

106.

cpv. 3 CPC). Nel caso in cui il giudice, come nella fattispecie, ometta sia

di determinare le quote di spese giudiziarie a carico delle singole parti

partecipanti al processo sia di stabilire un vincolo di solidarietà tra le

stesse, per una parte della dottrina le parti soccombenti vi partecipano proporzionalmente

o per testa siccome l’art. 106 CPC, a differenza dell’art. 66 cpv. 5 LTF, non

prescrive una responsabilità solidale (in parti eguali) in assenza di

disposizione diversa nella decisione (Rüegg/Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 10 ad art. 106 CPC; Urwyler/Grütter

in: Brunner/Gasser/Schwander

(curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 12 ad art. 106 CPC; Fischer in: Baker

& McKenzie, Handkommentar ZPO, 2010, n. 16 ad art. 106 CPC;

nello stesso senso prima dell’adozione del CPC: sentenza della CEF 14.2001.94

del 23 gennaio 2002). Un’altra corrente

dottrinale fa invece notare, giustamente, che le ripetibili sono crediti di

diritto pubblico (stabiliti dall’art. 95 CPC), cui non si applica direttamente

l’art. 143 cpv. 2 CO, secondo il quale la solidarietà sorge solo per effetto di

una specifica norma di legge o dichiarazione di volontà dei debitori, e

considera più stretta l’ana­­logia con l’art. 66 cpv. 5 LTF (Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 38 ad art.

106.

CPC; idem nel risultato: Trezzini

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 20-21 ad art. 106 CPC).

b) Anche

se la seconda tesi non manca di forza di convinzione, la questione risulta

comunque controversa, sicché in assenza di qualunque indicazione univoca nella

sentenza dell’11 gennaio 2017 sulla ripartizione tra i coniugi dell’indennità

di fr. 250.–, essa non risulta sufficientemente chiara per giustificare il

rigetto delle opposizioni, né integralmente (come deciso dal primo giudice) né

nel senso chiesto dall’istante, ovvero con un vincolo di solidarietà. In

effetti, se il senso di un dispositivo è dubbio e il dubbio non può essere

sciolto mediante l’esame dei motivi, l’i­­stanza di rigetto dev’essere respinta

(DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_712/2012

consid. 2), poiché incombe al giudice del merito d’interpretarlo (art. 334 CPC;

DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet

in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée

de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80

LEF). Nel caso specifico, ci si deve di conseguenza attenere all’inter­­pretazione

più favorevole ai reclamanti, e, in parziale accoglimento del reclamo,

riformare le decisioni impugnate nel senso di rigettare ogni opposizione

limitatamente a fr. 125.–.

6.

In entrambe le sedi le tasse, stabilite in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza parziale

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Le domande di assegnazione di un’indennità d’inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) vanno respinte perché la tutela dei propri

interessi, tolte le numerose domande irricevibili, non risulta aver richiesto

un dispendio di tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per

l’espletamento dei lavori amministrativi personali né le parti hanno dimostrato

di avere subito una perdita di guadagno (sentenza della CEF 14.2016.10 del 25

aprile 2016 consid. 9.2). Ad ogni modo esse andrebbero compensate, giacché i

reclamanti hanno ottenuto la metà di quanto richiedevano.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo interposto da RE 1 (inc. 14.2017.162) è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. 0167-2017-S) sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 125.– oltre

agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a

carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano indennità.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

interposto da RE 2 (inc. 14.2017.163) è parzialmente accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata (inc. 0185-2017-S)

sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 2381226 dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 125.– oltre

agli interessi del 5% dal 24 marzo 2017.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a

carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Non si assegnano indennità.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico loro in ragione di ¼ ognuno

e per il restante ½ a carico della CO 1 in parti uguali a favore dei reclamanti.

Non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).