Lexipedia

Decisione

14.2017.164

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i pregressi obblighi contrattuali pattuiti dalle parti con il contratto d’opzione

del 16 gennaio 2013. E siccome il reclamante ha nuovamente esercitato il suo

diritto d’opzione con lettera raccomandata del 14 dicembre 2015, prima della

scadenza contrattuale del 31 dicembre 2015, e il termine di 90 giorni per

svincolarlo da ogni impegno di garanzia è scaduto infruttuoso il 14 marzo 2016,

egli sostiene che la convenuta sia tenuta a pagare la penale di fr. 10'000.–

per ogni giorno di ritardo prevista al punto 4 del contratto d’opzione, pari a fr. 450'000.–

per i primi 45 giorni dal 15 marzo al 28 aprile 2016 (compresi).

6. Nelle

osservazioni al reclamo, in sintesi la CO 1 ribadisce che la penale è stata stabilita

per l’ipotesi del ritardo nel pagamento del prezzo delle azio­ni e non già in

caso di mancata liberazione o sostituzione delle garanzie, che è comunque

dubbia la volontà concorde delle parti d’istituire una penale (come dimostra il

contratto d’opzione parallelo concluso a favore della PI 2), che la stessa è del resto stata annullata

consensualmente nel punto 5.1 del contratto di compravendita

con effetto novatorio e in ogni caso è decaduta alla scadenza del contratto d’opzione il 31 dicembre 2015. La convenuta ritiene d’altronde equivoca e discutibile la clausola n.

15.2 di decadenza contenuta nel contratto di compravendita, e insostenibile l’interpretazione

che ne dà l’istante, in particolare in punto all’estensione dei suoi effetti (ex nunc o ex tunc). Riafferma inoltre

che il diritto d’opzione è un diritto formatore che si esaurisce con il suo

esercizio, sicché il reclamante non era abilitato a esercitarlo nuovamente il

14 dicembre 2015. In via subordinata la convenuta chiede infine la riduzione

della pena convenzionale a fr. 100.– al giorno (ovvero a fr. 4'500.–

per il periodo posto in esecuzione) in virtù dell’art. 163 cpv. 3 CO.

7. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non

solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile

2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né

condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi

solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2),

fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre,

sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio

2015, consid. 7.1).

7.1 Nella

fattispecie la reclamante fonda la propria pretesa sul contratto d’opzione del

16 gennaio 2013 (doc. A accluso all’istanza), e meglio sulla clausola penale di

fr. 10'000.– per giorno di ritardo prevista nel terzo paragrafo del punto

4 (v. sopra ad A). Contrariamente a quanto sostiene la convenuta, è indubbio

Considerandi

che il termine di 90 giorni ivi pattuito non si riferisce solo al pagamento del

prezzo di cessione delle azioni (menzionato nel secondo paragrafo), bensì anche

alla liberazione del cedente da ogni impegno di garanzia (stabilita nel primo paragrafo), come risulta con

ogni chiarezza dal secondo paragrafo, che si riferisce al “suddetto” termine indicato nel primo. Ne segue inoltre che

il termine non è incerto come afferma la convenuta, ma decorre “dalla ricezione della comunicazione del desiderio di

vendita espresso dallo stesso RE 1” (1° paragrafo). Ora,

non è contestato, neppure dalla convenuta, che la stessa non ha svincolato il

reclamante dai suoi obblighi di garanzia, men che meno entro il termine in

questione.

7.2

Ciò

posto, il Pretore rileva a ragione che la clausola n. 5 del contratto d’opzione,

secondo cui esso avrebbe smesso di esplicare i suoi effetti dopo il 31 dicembre

2015, non prevede alcuna eccezione a favore della pena convenzionale prevista

al punto n. 4, la quale è così da considerare inefficace

dal 1° gennaio 2016, e segnatamente per il periodo posto in esecuzione (dal 15

marzo al 28 aprile 2016). Nel reclamo (ad. 14) RE 1 reputa

di “meridiana evidenza” che i soli effetti cui si riferisce il punto n. 5 sono l’acquisto

delle azioni con contestuale liberazione del cedente da ogni impegno di

garanzia e il pagamento del prezzo di cessione entro 90 giorni dalla dichiarazione

di esercizio dell’op­­zione, mentre la penale non è “ovviamente” venuta meno dopo

il 31 dicembre 2015. Si tratta tuttavia di una petizione di principio priva di

motivazione. Tra i generici “effetti” del contratto d’opzio­­ne citati al punto

5.

rientra senz’altro la clausola penale. Per tacere del fatto che se si volesse

seguire la tesi del reclamante, l’ob­­bligo della convenuta di svincolarlo da

ogni impegno di garanzia sarebbe da considerare decaduto prima della scadenza

del termine di 90 giorni, avvenuta secondo le sue medesime allegazioni il 14 marzo

2016, sicché la clausola penale non riuscirebbe applicabile in mancanza di

violazione di un obbligo valido.

Non

si disconosce, invero, che i termini di validità previsti al punto 5 possano apparire

a prima vista riferiti solo al diritto d’opzione del reclamante ad esclusione

degli obblighi della convenuta sorti dopo l’esercizio di tale diritto. Né il

testo della clausola, però, né altre disposizioni del contratto consentono di

ritenere certa una simile interpretazione e neppure di escludere che tutti gli

effetti del contratto, compresa la clausola penale, siano decaduti il 31

dicembre 2015. Visto l’elevato importo della pena convenzionale si potrebbe

infatti capire che la cessionaria abbia voluto limitarne gli effetti nel tempo.

A fronte di tale incertezza, pertanto, il contratto d’opzione non può essere

considerato come un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(sopra consid. 7), e ciò anche senza esaminare se il contratto di compravendita

del 25 giugno 2015 abbia annullato la clausola penale, quali siano gli effetti di

quel contratto dopo la sua denuncia da parte di RE 1 il 14 dicembre 2015, se

egli poteva poi validamente esercitare una seconda volta il proprio diritto d’opzione

e se la pena convenzionale è eccessiva. Il reclamo va così respinto, fatta

salva la facoltà per RE 1 di sottoporre tali quesiti, come quello dell’interpretazione

della disposizione n. 5 del

contratto d’opzione, al collegio arbitrale previsto al punto 7 (sopra consid. 2, 4 e 7).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 450'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1

rifonderà alla CO 1 fr. 5'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino | Lexipedia