14.2017.165
Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che vi ha portato dopo la sua pronuncia. Solvibilità resa verosimile
5 ottobre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.165
Lugano
5 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 2 maggio 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 settembre 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 6 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, il 2 maggio
2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della RE 1 a causa del mancato pagamento di fr. 13'998.12 più
interessi e spese.
Fatti
B. Nel
termine impartitole dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni né
ha chiesto di essere convocata a un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 6 settembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal 7 settembre 2017 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 settembre
2017 per ottenerne, implicitamente, l’annullamento, allegando
problemi di salute del suo amministratore unico e impegnandosi a pagare il
debito totale il 25 settembre 2017. Con un complemento di reclamo del 20 settembre
2017, la reclamante ha prodotto le ricevute dell’UE di Bellinzona relative al
pagamento a saldo, lo stesso giorno, dell’esecuzione che aveva portato al fallimento
e di altre tre esecuzioni. L’indomani il presidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla
causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 15 settembre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 12 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come pure il
complemento del 20 settembre.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 20 settembre 2017 dell’UE
di Bellinzona relativa al versamento di fr. 7'938.15 a saldo dell’esecuzione
promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1
risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dalle ricevute dell’UE di Bellinzona prodotte con il complemento
di reclamo si evince che lo stesso 20 settembre 2017 la reclamante ha pagato
altre tre esecuzioni, una in corso e due sfociate in attestati di carenza di
beni. La Camera ha poi appurato d’ufficio che nei suoi confronti non è ora più
pendente alcuna esecuzione né alcun attestato di carenza di beni. Ciò porta a ritenere
che la sua situazione finanziaria non è durevolmente minacciata. Ricordato che
secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe
alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare
che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria
può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente
verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento della RE 1 va annullato.
In
queste circostanze, è superfluo esaminare le argomentazioni della reclamante
circa i problemi di salute del suo amministratore unico, peraltro fondate su un
certificato medico inattuale e comunque irrilevante dal profilo dell’art. 174
LEF, né sulle sue aspettative d’incasso, basate su documenti unilaterali
(fatture).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 6 settembre 2017 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).