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Decisione

14.2017.166

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Interessi di mora scoperti e spese di diffida

11 gennaio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 103 consid. 7.1).

b) Nel

caso in rassegna la diffida è stata intimata con invio semplice, come ammesso

dall’istante nelle osservazioni al reclamo. Ciò non gli permette di dimostrarne

l’avvenuta notifica. Il fatto che il contribuente abbia pagato l’acconto di fr. 523.15 consente solo di ritenere ch’egli

abbia ricevuto il conguaglio, che verte su tale cifra, ma non la diffida. Le altre

circostanze allegate dal CO 1 nelle osservazioni al reclamo non possono essere

considerate in questa sede (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo esse non sono di

rilievo nella misura in cui sono fondate su documenti interni e non possono escludere la possibilità

che nel singolo caso in esame per un disguido postale la diffida non sia giunta

al contribuente e non sia neppure stata ritornata al mittente.

5.4 Quanto alle spese esecutive, la loro determinazione e attribuzione

sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.

68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012), in linea di massima in funzione

dell’esito dell’e­­secuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Non

spettava quindi al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo.

6. In

entrambe le sedi la tassa

del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza reciproca parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).

Non si giu­stifica di assegnare indennità d’inconvenienza a RE 1, che non ha motivato le

proprie richieste (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 53.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3.80 oltre agli

interessi del 5% dal 31 marzo 2017.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 60.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo

carico per 9/10 e per il restante 1/10 a

carico del convenuto.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 60.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 a carico del CO 1.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).