14.2017.166
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Interessi di mora scoperti e spese di diffida
11 gennaio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.166
Lugano
11 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord promossa con istanza 24 luglio
2017 da
CO 1
(rappr. dal RA 1)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’11 settembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 53.80
oltre agli interessi del 2.5% dal 31 marzo 2017, indicando quale titolo di
credito: “Imp. com. 2014 (__________)
+ int. 2.50% calcolati dai termini di scadenza; 1) Imposta comunale 2014
(523.15); 2) Interessi aggiornati sino al 30.03.2017 (3.80); 3) Tassa di
diffida (31.05.2016) (50.00) (Acconti dedotti -523.15)”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 luglio
2017 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Nord. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 settembre 2017.
C. Statuendo con decisione dell’11 settembre 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta per fr. 53.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 31 marzo
2017, fr. 3.80 quali interessi calcolati sino al 30 marzo 2017, “fr. di indennità (art. 41 CO)” e fr. 20.30 per spese esecutive, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 60.– e un’indennità d’importo indeterminato a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 settembre 2017 per ottenerne
l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2017, il CO 1 ha concluso di non ravvisare manchevolezze da parte della Giudicatura
di pace.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 settembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 12 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne segue che i tre documenti prodotti per la prima volta dal CO 1 con le sue
osservazioni al reclamo sono inammissibili e non possono quindi essere presi in
considerazione ai fini del giudizio, per tacere del fatto che non sarebbero comunque
sia di rilievo (sotto consid. 5.3/b).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto la notifica e il conteggio
originali un valido titolo di rigetto definitivo per gli interessi e spese di
ritardo posti in esecuzione, accogliendo l’istanza non solo per la somma posta
in esecuzione (fr. 53.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 31 marzo 2017),
ma anche, verosimilmente per errore, per “fr. 3.80 di interessi calcolati sino al 30 marzo
2017” (già compresi nel saldo di fr. 53.80), “fr. di indennità (art. 41 CO)” (probabilmente un refuso) e “fr. 20.30 di spese esecutive” (v. al
riguardo sotto il consid. 5.4).
4. Nel
reclamo RE 1 si duole che il primo giudice non abbia esaminato la censura da
lui formulata in prima sede, secondo cui la diffida di pagamento, per cui l’istante
chiede il pagamento di una tassa di fr. 50.–, non gli è mai pervenuta verosimilmente
per un disguido della Posta.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella
fattispecie, il CO 1 procede per l’incasso del saldo scoperto dell’imposta
comunale del 2014, sommata agli interessi di mora del 2.5% maturati dal 28 febbraio
2016 (data del termine di pagamento del conguaglio di fr. 523.15, doc. C
accluso all’istanza) al 13 giugno 2016 (probabile data di pagamento del
capitale di fr. 523.15 da parte del contribuente), pari a fr. 3.81
(doc. D), e alla tassa di diffida del 31 maggio 2016 di fr. 50.– (doc. C,
2° foglio), ovvero complessivamente per fr. 53.80 oltre agli interessi del
2.5% dal 31 marzo 2017.
5.2 Di principio le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto
definitivo anche per gli interessi di mora maturati sul credito accertato sebbene
non lo specifichino esplicitamente (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e
139 ad art. 80 LEF; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
129 segg.). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove
esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in
esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e
14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a).
a) Nel
caso specifico, non è contestato ed è pacifico che la decisione di conguaglio
del 22 gennaio 2016 (doc. C) è una decisione amministrativa passata in giudicato
che costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art.
80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 per il rinvio dell’art. 275 LT), l’escusso non
contestando di averla ricevuta, tanto che ha pagato, pur tardivamente, l’importo
dovuto (fr. 523.15). Tale decisione vale anche titolo per gli interessi di
mora, calcolati dal 28 febbraio 2016 al 13 giugno 2016 (sopra consid. 5.1 e 5.2), pari a fr. 3.81
(105 giorni al 2.5% su fr. 523.15: doc. D). L’art.
243 cpv. 1 LT prevede infatti che il debitore dell’imposta deve pagare, per gli
importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo
fissato dal Consiglio di Stato, pari al 2.5% nel 2016 (v. tabella riassuntiva
nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle
imposte cantonali valevole per il 2017, RL. 10.2.2.1).
b) In
assenza di un accordo contrario delle parti (che incombe all’escusso allegare
e dimostrare), l’ente pubblico escutente può validamente imputare un acconto
anzitutto sugli interessi di mora e le tasse di diffida (art. 85 cpv. 1 CO per
analogia) e per la rimanenza sull’imposta (sentenza della CEF 14.2017.96 del 29
settembre 2017 consid. 5.3/b). Nel caso in esame, dunque, la parte non coperta
dall’acconto di fr. 523.15, ossia fr. 3.81, è da considerare come
imposta, sulla quale continuano a maturare interessi di mora del 2.5% dal 13
giugno 2016. Stante il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia
domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), la data di decorrenza va spostata al 31 marzo
2017 come richiesto nel precetto esecutivo (doc. A).
5.3 Il
reclamante rileva a ragione che il Giudice di pace non ha esaminato la sua
censura relativa alla mancata ricezione della diffida di pagamento.
a) In
effetti, una decisione non può essere considerata esecutiva prima che sia stata
notificata alla persona a carico della quale pone un obbligo di pagamento. L’onere
della prova della notificazione, quando è contestata,
grava sull’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; Steinauer, op.
cit., n. 7-7b e 124 ad art. 80; Abbet,
op. cit., n. 147 ad art. 80). Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la decisione fiscale è reputata notificata già quando
il contribuente ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella
sua sfera di dominio; non è necessario ch’egli ne abbia avuto effettivamente
notizia (sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012, StR 2012 301, consid. 4.1,
relativa a un invio con “A-Post Plus”; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3
novembre 2016, consid. 5.3). Qualora l’invio postale avvenga invece per lettera
semplice, esso non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può
essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso
concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale
o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure
DTF 136 V 310 consid. 5.9). L’attestazione di passaggio in giudicato
rilasciata dalla stessa autorità notificatrice non basta (DTF 141
Fatti
I 103 consid. 7.1).
b) Nel
caso in rassegna la diffida è stata intimata con invio semplice, come ammesso
dall’istante nelle osservazioni al reclamo. Ciò non gli permette di dimostrarne
l’avvenuta notifica. Il fatto che il contribuente abbia pagato l’acconto di fr. 523.15 consente solo di ritenere ch’egli
abbia ricevuto il conguaglio, che verte su tale cifra, ma non la diffida. Le altre
circostanze allegate dal CO 1 nelle osservazioni al reclamo non possono essere
considerate in questa sede (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo esse non sono di
rilievo nella misura in cui sono fondate su documenti interni e non possono escludere la possibilità
che nel singolo caso in esame per un disguido postale la diffida non sia giunta
al contribuente e non sia neppure stata ritornata al mittente.
5.4 Quanto alle spese esecutive, la loro determinazione e attribuzione
sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.
68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003
consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012), in linea di massima in funzione
dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Non
spettava quindi al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo.
6. In
entrambe le sedi la tassa
del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza reciproca parziale (art. 106 cpv. 2 CPC).
Non si giustifica di assegnare indennità d’inconvenienza a RE 1, che non ha motivato le
proprie richieste (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 53.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 3.80 oltre agli
interessi del 5% dal 31 marzo 2017.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di fr. 60.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo
carico per 9/10 e per il restante 1/10 a
carico del convenuto.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 60.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico in ragione di 1/10 e per i restanti 9/10 a carico del CO 1.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).