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Decisione

14.2017.167

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Costi di un ricovero a scopo di assistenza. Riconoscimento di uno solo dei due debiti posti in esecuzione. Eccezione fondata su allegazioni di fatto nuove

2 febbraio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio

2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza

di discussione tenutasi l’11 settembre 2017 si è prestata la sola parte istante,

che ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione dell’11 settembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare

ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2017 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 9 ottobre 2017 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2018, l’CO 1 ha postulato la reiezione

del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 settembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ne segue che tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono

inammissibili siccome non sono già state formulate in prima sede, in cui RE 1

non è comparsa. Allo stesso modo, sono pure irricevibili le allegazioni nuove

espresse dall’CO 1 nelle osservazioni al reclamo e i documenti prodotti per la

prima volta in questa sede (doc. H e I).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

dall’istante – tra cui il riconoscimento di debito firmato dall’escussa il 3

novembre 2016 – costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per le somme poste in esecuzione.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere di avere firmato il riconoscimento di debito in concomitanza

con la sua dimissione dal­l’CO 1 presso il quale era stata ricoverata in modo

coatto. Sotto l’influsso di farmaci, la reclamante sostiene di non comprendere

perfettamente l’italiano e di non essere stata in condizioni psichiche stabili,

come risulta da un certificato medico prodotto in sede di opposizione al sequestro.

Contesta pertanto che il riconoscimento di debito possa essere parificato a un

titolo di rigetto provvisorio per la durata del periodo in cui è stata “trattenuta in maniera coatta”. La reclamante contesta d’altronde che il riconoscimento di debito

adempia i requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non se ne evince in alcun

modo la somma dedotta in esecuzione né il documento “comprende espressamente il periodo fatturato dal

21.08.2015

al 20.09.2015”.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua

non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o

che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o

agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato

già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

5.1

Nel

caso specifico nel noto “riconoscimento di

debito” da lei firmato il 3 novembre 2016 (doc. F accluso all’istanza),

RE 1 si è riconosciuta debitrice dell’CO 1 per le spese di degenza sorte dal 14

ottobre 2016 al 4 novembre 2016, calcolate secondo la tariffa giornaliera di fr. 515.–.

Questo documento costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per complessivi fr. 11'330.– (pari a 22

giorni x fr. 515.–/giorno).

5.2

Per

le fatture del 31 agosto e del 29 settembre 2015 di complessivi fr. 25'600.–

relative alla degenza dal 21 agosto al 29 settembre 2015, non risulta invece

alcun riconoscimento quantificato firmato dall’escussa. Un riconoscimento nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF può sì essere dedotto anche da un insieme di documenti,

non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o

che permettano di quantificarlo (sopra consid. 5). Ora, l’unico documento agli

atti che reca la firma di RE 1 è il riconoscimento sottoscritto il 3 novembre

2016, che non rinvia però in alcun modo né al ricovero del 2015 (non ne

menziona né la durata né la tariffa oraria), né alle fatture prodotte dall’escutente

riferite alla prima degenza (doc. G annesso all’istanza). In mancanza di un

valido titolo di rigetto, la decisione impugnata si rivela giuridicamente

errata per quanto attiene al costo della prima degenza e dev’es­­sere quindi

riformata nel senso di limitare il rigetto al costo del secondo ricovero, fermo

restando che ciò non impedisce al­l’istante di far valere le sue ragioni sul

primo punto in una procedura ordinaria (sopra consid. 2).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Nel

caso specifico, la reclamante sostiene di non comprendere perfettamente l’italiano

e di non essere stata in condizioni psichiche stabili quando ha firmato il

riconoscimento di debito circa la seconda degenza. Si tratta però di

allegazioni di fatto nuove, la cui inammissibilità è già stata rilevata (sopra

consid. 1.2). Su questo punto, dunque, il reclamo dev’essere respinto.

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di questa sede, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art.

106.

cpv. 2 CPC). Il dispositivo della sentenza impugnata relativo alle

ripetibili può invece rimanere immutato, dal momento che RE 1 non è comparsa in

prima sede né ha presentato osservazioni scritte.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'930.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo

n. __________ dell’ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 11'330.– oltre agli interessi del

5% dal 4 novembre 2016.

2. Le

spese processuali complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 170.– e per i restanti fr. 80.–

a carico della convenuta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/3

e per i restanti 2/3 a carico dell’CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 550.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).