14.2017.167
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Costi di un ricovero a scopo di assistenza. Riconoscimento di uno solo dei due debiti posti in esecuzione. Eccezione fondata su allegazioni di fatto nuove
2 febbraio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.167
Lugano
2 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.2675 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 maggio 2017
da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’11 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 maggio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 25'600.–
oltre agli interessi del 5% dal 29 settembre 2015 e di fr. 11'330.– oltre
agli interessi del 5% dal 4 novembre 2016, indicando quali titoli di credito
nel primo caso l’“esecuzione a
convalida del sequestro n. __________. Fatt. __________/31.08.15 e fatt. n. __________/29.05.15
(degenza CPC)” e nel secondo la “fatt. __________/31.12.16 (degenza CPC) –
riconoscimento di debito 03.11.2016”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio
2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza
di discussione tenutasi l’11 settembre 2017 si è prestata la sola parte istante,
che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione dell’11 settembre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare
ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2017 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 9 ottobre 2017 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2018, l’CO 1 ha postulato la reiezione
del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 settembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne segue che tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono
inammissibili siccome non sono già state formulate in prima sede, in cui RE 1
non è comparsa. Allo stesso modo, sono pure irricevibili le allegazioni nuove
espresse dall’CO 1 nelle osservazioni al reclamo e i documenti prodotti per la
prima volta in questa sede (doc. H e I).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta
dall’istante – tra cui il riconoscimento di debito firmato dall’escussa il 3
novembre 2016 – costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per le somme poste in esecuzione.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa valere di avere firmato il riconoscimento di debito in concomitanza
con la sua dimissione dall’CO 1 presso il quale era stata ricoverata in modo
coatto. Sotto l’influsso di farmaci, la reclamante sostiene di non comprendere
perfettamente l’italiano e di non essere stata in condizioni psichiche stabili,
come risulta da un certificato medico prodotto in sede di opposizione al sequestro.
Contesta pertanto che il riconoscimento di debito possa essere parificato a un
titolo di rigetto provvisorio per la durata del periodo in cui è stata “trattenuta in maniera coatta”. La reclamante contesta d’altronde che il riconoscimento di debito
adempia i requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non se ne evince in alcun
modo la somma dedotta in esecuzione né il documento “comprende espressamente il periodo fatturato dal
21.08.2015
al 20.09.2015”.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua
non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con rif.). Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o
agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato
già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
5.1
Nel
caso specifico nel noto “riconoscimento di
debito” da lei firmato il 3 novembre 2016 (doc. F accluso all’istanza),
RE 1 si è riconosciuta debitrice dell’CO 1 per le spese di degenza sorte dal 14
ottobre 2016 al 4 novembre 2016, calcolate secondo la tariffa giornaliera di fr. 515.–.
Questo documento costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per complessivi fr. 11'330.– (pari a 22
giorni x fr. 515.–/giorno).
5.2
Per
le fatture del 31 agosto e del 29 settembre 2015 di complessivi fr. 25'600.–
relative alla degenza dal 21 agosto al 29 settembre 2015, non risulta invece
alcun riconoscimento quantificato firmato dall’escussa. Un riconoscimento nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF può sì essere dedotto anche da un insieme di documenti,
non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo (sopra consid. 5). Ora, l’unico documento agli
atti che reca la firma di RE 1 è il riconoscimento sottoscritto il 3 novembre
2016, che non rinvia però in alcun modo né al ricovero del 2015 (non ne
menziona né la durata né la tariffa oraria), né alle fatture prodotte dall’escutente
riferite alla prima degenza (doc. G annesso all’istanza). In mancanza di un
valido titolo di rigetto, la decisione impugnata si rivela giuridicamente
errata per quanto attiene al costo della prima degenza e dev’essere quindi
riformata nel senso di limitare il rigetto al costo del secondo ricovero, fermo
restando che ciò non impedisce all’istante di far valere le sue ragioni sul
primo punto in una procedura ordinaria (sopra consid. 2).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Nel
caso specifico, la reclamante sostiene di non comprendere perfettamente l’italiano
e di non essere stata in condizioni psichiche stabili quando ha firmato il
riconoscimento di debito circa la seconda degenza. Si tratta però di
allegazioni di fatto nuove, la cui inammissibilità è già stata rilevata (sopra
consid. 1.2). Su questo punto, dunque, il reclamo dev’essere respinto.
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili di questa sede, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art.
106.
cpv. 2 CPC). Il dispositivo della sentenza impugnata relativo alle
ripetibili può invece rimanere immutato, dal momento che RE 1 non è comparsa in
prima sede né ha presentato osservazioni scritte.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 36'930.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo
n. __________ dell’ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 11'330.– oltre agli interessi del
5% dal 4 novembre 2016.
2. Le
spese processuali complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 170.– e per i restanti fr. 80.–
a carico della convenuta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/3
e per i restanti 2/3 a carico dell’CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 550.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).