14.2017.168
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili di prima sede
19 gennaio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.168
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2017 dalla
RE
1
(patrocinata
dall’ PA 1)
contro
CO
1
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2017
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2017 dal
Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con precetto esecutivo n.
__________ emesso il 17 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’allora
PI 1 (che nel frattempo ha cambiato la propria ragione sociale in “RE 1”) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 22'732.– e di fr. 368.–, indicando
quale titoli di credito nel primo caso la “ripresa dell’ACB numero __________ del 18.06.2013” e nel secondo caso il “danno di mora secondo l’art.
103/106 CO”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio
2017 la PI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 12 settembre 2017 è
comparsa solo la parte convenuta, che ha dichiarato di ritirare l’opposizione
al precetto esecutivo.
C. Statuendo
direttamente al termine dell’udienza, il Pretore ha stralciato la procedura dai
ruoli, senza prelevare alcuna tassa di giustizia né assegnare un’indennità per
ripetibili a favore della parte istante. Allegando la propria nota di onorario
e spese relativa all’incarto in questione, con uno scritto del 18 settembre
2017 la patrocinatrice dell’istante ha chiesto al Pretore di emanare una
decisione che le riconoscesse un’indennità per ripetibili. Con risposta del
giorno successivo, il primo giudice si è rimesso a quanto già stabilito in sede
di udienza, ritenendo la questione evasa.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
25 settembre 2017 per ottenerne – in via principale – il parziale annullamento nel
senso dell’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 652.65, e in
via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel
senso dei considerandi. Invitata a presentare eventuali osservazioni al
reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Tale
competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come
quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi
sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 13 settembre
2017, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è
scaduto sabato 23 settembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno
feriale seguente, ovvero lunedì 25 settembre 2017, è tempestivo (art. 142 cpv.
3.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione
da parte dell’escussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruoli “senza
ulteriori formalità”, prescindendo sia dal prelevare le spese processuali
sia dall’assegnare ripetibili.
3.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretore di non averle assegnato un’indennità per ripetibili malgrado
l’escussa dovesse essere considerata come soccombente in seguito al ritiro della propria opposizione. Poiché
secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1]) per un valore
litigioso di fr. 22'732.– le
ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 454.65
e fr. 3'182.50, la reclamante chiede di assegnarle un’indennità per
ripetibili di fr. 652.65, pari all’importo della nota di onorario del suo
patrocinatore.
4.
Orbene,
essendo l’istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione
da parte dell’escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai
ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017,
consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC
le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l’avvio
della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al
comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di
ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso
dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza
professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli
la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome la
reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il
giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC).
5.
In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di
complessità della causa (Bohnet,
in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 3 ad art. 68 CPC).
E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale
in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3
lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione
secondo equità. Tra i criteri contemplati da
siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,
in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro
della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Del fattore della difficoltà si tiene conto
nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.
4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174
del 22 dicembre 2015 consid. 4).
5.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un
valore determinato o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.–
le ripetibili sono stabilite tra il 10% e
il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle
procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono
fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro
questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro
e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Al riguardo l’art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
(sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte
un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per
l’indennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il
valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno
necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da
una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza
della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso
elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie:
DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro
patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
5.2
Nel caso specifico, l’indennità per ripetibili di fr. 652.65
pretesa dalla RE 1 si situa nei limiti della forchetta prescritta all’art. 11
cpv. 1 e cpv. 2 b del suddetto Regolamento. In effetti, avuto riguardo a un
valore litigioso di fr. 22'732.–, le ripetibili possono essere fissate tra
un minimo di fr. 450.– (10% x 20% di fr. 22'732.–) e un massimo di fr. 3'180.–
(20% x 70% dello stesso importo) arrotondati.
5.3
Sennonché nel reclamo la RE 1 non motiva l’importo
richiesto se non con un rinvio implicito alla nota d’onorario del proprio patrocinatore, prodotta in prima sede solo
dopo che la decisione sulle spese e ripetibili era stata emessa. Orbene, le
parti possono presentare la nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC) fino alla fine del dibattimento in
procedura ordinaria (Tappy, op.
cit., n. 19 ad art. 105) e fino alla fine dell’udienza di discussione dell’istanza
nelle procedure sommarie (o fino alla scadenza per la presentazione delle
osservazioni scritte), dal momento che in linea di principio esse sono limitate
a un solo scambio di allegati (art. 253 CPC). Qualora l’istante, come nella
fattispecie, rinunci a presenziare all’udienza, deve fare in modo di far
pervenire al giudice la sua nota di spese entro il giorno dell’udienza, non potendo
escludere ch’egli statuisca senza indugio al termine della stessa. Per poter
tenere conto della nota, il giudice deve infatti comunicarla alla controparte,
dandole l’occasione di esprimersi al riguardo (DTF 140 III 159 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 105). La
nota in esame era quindi tardiva e per il divieto dei nova (sopra
consid. 1.2) non può essere presa in considerazione neppure in questa sede.
5.4
Ciò posto, la
causa era di difficoltà minima – l’istante procedeva sulla scorta di un chiaro
titolo di rigetto provvisorio, ossia un attestato di carenza di beni (art. 149
cpv. 2 LEF) – e ha richiesto dal suo patrocinatore (peraltro solito a
rappresentarla in procedure di rigetto dell’opposizione) un impegno molto
contenuto, limitato alla redazione di un’istanza di poche righe, nel quale va anche
riconosciuto un breve colloquio con
la propria cliente. Nelle circostanze descritte, e ricordato che la reclamante
non ha partecipato all’udienza, l’indennità minima prevista dalla tariffa, di fr. 450.–
(pari a un po’ più di un’ora e mezza di lavoro a fr. 280.–/ora), appare
una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati
nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11
cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere tempestivamente
esborsi straordinari.
Non sussistendo
d’altronde alcuna manifesta sproporzione tra l’indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra
queste ultime e l’impegno minimo ch’egli avrebbe dovuto profondere se la causa
fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra
in considerazione una sua riduzione nel senso dell’art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. Il reclamo va quindi
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata in tal senso.
6.
La tassa del giudizio
odierno, in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la
soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 652.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
“ La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese
di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 450.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 50.–
e per i restanti fr. 90.– a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 50.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).