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Decisione

14.2017.168

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili di prima sede

19 gennaio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio

2017 la PI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 12 settembre 2017 è

comparsa solo la parte convenuta, che ha dichiarato di ritirare l’opposizione

al precetto esecutivo.

C. Statuendo

direttamente al termine dell’udienza, il Pretore ha stralciato la procedura dai

ruoli, senza prelevare alcuna tassa di giustizia né assegnare un’indennità per

ripetibili a favore della parte istante. Allegando la propria nota di onorario

e spese relativa all’incarto in questione, con uno scritto del 18 settembre

2017 la patrocinatrice dell’istante ha chiesto al Pretore di emanare una

decisione che le riconoscesse un’indennità per ripetibili. Con risposta del

giorno successivo, il primo giudice si è rimesso a quanto già stabilito in sede

di udienza, ritenendo la questione evasa.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

25 settembre 2017 per ottenerne – in via principale – il parziale annullamento nel

senso dell’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 652.65, e in

via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio nel

senso dei considerandi. Invitata a presentare eventuali osservazioni al

reclamo, CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Tale

competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come

quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi

sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 13 settembre

2017, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è

scaduto sabato 23 settembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno

feriale seguente, ovvero lunedì 25 settembre 2017, è tempestivo (art. 142 cpv.

3.

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, a seguito dell’av­­venuto ritiro dell’opposizione

da parte dell’escussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruoli “senza

ulteriori formalità”, prescindendo sia dal prelevare le spese processuali

sia dall’assegnare ripetibili.

3.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretore di non averle assegnato un’indennità per ripetibili malgrado

l’e­­scussa dovesse essere considerata come soccombente in seguito al ritiro della propria opposizione. Poiché

secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1]) per un valore

litigioso di fr. 22'732.– le

ripetibili possono essere fissate nel caso specifico in linea di massima tra fr. 454.65

e fr. 3'182.50, la reclamante chiede di assegnarle un’indennità per

ripetibili di fr. 652.65, pari all’importo della nota di onorario del suo

patrocinatore.

4.

Orbene,

essendo l’istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione

da parte dell’escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai

ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017,

consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l’avvio

della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al

comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di

ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso

dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza

professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario rinviargli

la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome la

reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per il

giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC).

5.

In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di

complessità della causa (Bohnet,

in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 3 ad art. 68 CPC).

E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale

in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3

lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione

secondo equità. Tra i criteri contemplati da

siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,

in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro

della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Del fattore della difficoltà si tiene conto

nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.

4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174

del 22 dicembre 2015 consid. 4).

5.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un

valore determinato o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.–

le ripetibili sono stabilite tra il 10% e

il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle

procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono

fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro

questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro

e il tempo impiegato dall’av­­vocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Al riguardo l’art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

(sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte

un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per

l’in­­dennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il

valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno

necessitato un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da

una parte, di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza

della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso

elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie:

DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro

patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.

5.2

Nel caso specifico, l’indennità per ripetibili di fr. 652.65

pretesa dalla RE 1 si situa nei limiti della forchetta prescritta al­l’art. 11

cpv. 1 e cpv. 2 b del suddetto Regolamento. In effetti, avuto riguardo a un

valore litigioso di fr. 22'732.–, le ripetibili possono essere fissate tra

un minimo di fr. 450.– (10% x 20% di fr. 22'732.–) e un massimo di fr. 3'180.–

(20% x 70% dello stesso importo) arrotondati.

5.3

Sennonché nel reclamo la RE 1 non motiva l’importo

richiesto se non con un rinvio implicito alla nota d’onorario del proprio patrocinatore, prodotta in prima sede solo

dopo che la decisione sulle spese e ripetibili era stata emessa. Orbene, le

parti possono presentare la nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC) fino alla fine del dibattimento in

procedura ordinaria (Tap­py, op.

cit., n. 19 ad art. 105) e fino alla fine dell’udienza di discussione dell’istanza

nelle procedure sommarie (o fino alla scadenza per la presentazione delle

osservazioni scritte), dal momento che in linea di principio esse sono limitate

a un solo scam­bio di allegati (art. 253 CPC). Qualora l’istante, come nella

fattispecie, rinunci a presenziare all’udienza, deve fare in modo di far

pervenire al giudice la sua nota di spese entro il giorno dell’u­­dienza, non potendo

escludere ch’egli statuisca senza indugio al termine della stessa. Per poter

tenere conto della nota, il giudice deve infatti comunicarla alla controparte,

dandole l’occasione di esprimersi al riguardo (DTF 140 III 159 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 105). La

nota in esame era quindi tardiva e per il divieto dei nova (sopra

consid. 1.2) non può essere presa in considerazione neppure in questa sede.

5.4

Ciò posto, la

causa era di difficoltà minima – l’istante procedeva sulla scorta di un chiaro

titolo di rigetto provvisorio, ossia un attestato di carenza di beni (art. 149

cpv. 2 LEF) – e ha richiesto dal suo patrocinatore (peraltro solito a

rappresentarla in procedure di rigetto dell’opposizione) un impegno molto

contenuto, limitato alla redazione di un’istanza di poche righe, nel quale va anche

riconosciuto un breve colloquio con

la propria cliente. Nelle circostanze descritte, e ricordato che la reclamante

non ha partecipato al­l’udienza, l’indennità minima prevista dalla tariffa, di fr. 450.–

(pari a un po’ più di un’ora e mezza di lavoro a fr. 280.–/ora), appare

una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati

nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11

cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo la reclamante fatto valere tempestivamente

esborsi stra­ordinari.

Non sussistendo

d’altronde alcuna manifesta sproporzione tra l’in­­dennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra

queste ultime e l’impegno minimo ch’egli avrebbe dovuto profondere se la causa

fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra

in considerazione una sua riduzione nel senso dell’art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. Il reclamo va quindi

parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata in tal senso.

6.

La tassa del giudizio

odierno, in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la

soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 652.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

“ La procedura è stralciata dai ruoli. Non si riscuotono tasse e spese

di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 450.– per ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di fr. 50.–

e per i restanti fr. 90.– a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 50.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).