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Decisione

14.2017.169

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili di prima sede

23 gennaio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio

2017 la PI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 12 settembre 2017 è

comparsa solo la parte convenuta, che ha dichiarato di ritirare l’opposizione

al precetto esecutivo.

C. Statuendo

direttamente al termine dell’udienza, il Pretore ha stralciato la procedura dai

ruoli, senza prelevare alcuna tassa di giustizia né assegnare un’indennità per

ripetibili a favore della parte istante. Allegando la propria nota di onorario

e spese relativa all’incarto in questione, con uno scritto del 18 settembre

2017 la patrocinatrice dell’istante ha chiesto al Pretore di emanare una

decisione che le riconoscesse un’indennità per ripetibili. Con risposta del

giorno successivo, il primo giudice si è rimesso a quanto già stabilito in sede

di udienza, ritenendo la questione evasa.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del

25 settembre 2017 per ottenerne – in via principale – il parziale annullamento

nel senso del­l’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 589.75,

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio

nel senso dei considerandi. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera,

si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo

indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48

lett. e n. 4a LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 13 settembre

2017, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è

scaduto sabato 23 settembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno

feriale seguente, ovvero lunedì 25 settembre 2017, è tempestivo (art. 142 cpv.

3.

CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione

da parte dell’escussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruoli “senza ulteriori formalità”, prescindendo sia dal prelevare le spese

processuali sia dall’assegnare ripetibili.

3.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretore di non averle assegnato un’indennità per ripetibili

malgrado l’e­­scussa dovesse essere considerata come soccombente in seguito al ritiro della propria opposizione.

Poiché secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 19'658.85 le ripetibili possono essere fissate nel caso

specifico in linea di massima tra fr. 589.75 e fr. 3'440.30, la

reclamante chiede di assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 586.75,

pari all’importo della nota di onorario del suo patrocinatore.

4.

Orbene,

essendo l’istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione

da parte dell’escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai

ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017,

consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l’avvio

della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al

comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di

ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso

dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza

professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario

rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome

la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per

il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5.

In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare

nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di complessità della

causa (Bohnet, in: CPC commenté,

2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,

n. 3 ad art. 68 CPC). E le

spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in

giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett.

b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC),

fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo

equità. Tra i criteri contemplati da

siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,

in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro

della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Del fattore della difficoltà si tiene conto

nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.

4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174

del 22 dicembre 2015 consid. 4).

5.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC).

a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un

valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di

esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il

20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le

ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’av­­vocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio

(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso

o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e

nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa

lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

b) Al riguardo l’art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

(sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte

un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per

l’in­­dennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il

valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato

un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte,

di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza

della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso

elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie:

DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro

patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.

5.2

Nel caso specifico, l’indennità per ripetibili di fr. 586.75

pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta

prescritta all’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a

fr. 590.– (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati. Non sussistendo d’altronde

alcuna manifesta sproporzione tra l’indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra

queste ultime e l’impegno minimo ch’egli avrebbe dovuto profondere se la causa

fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra

in considerazione una sua riduzione nel senso dell’art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La

partecipazione all’udienza di prima sede non era infatti in concreto né

obbligatoria né necessaria. Stante

tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato

(art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta un’in­­dennità

per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75. Il reclamo va quindi

accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’attribuzione dell’indennità

postulata.

6.

La tassa del giudizio

odierno, in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore

a fr. 100.–, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

decisione impugnata è così riformata:

“ La procedura è stralciata dai ruoli.

Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE

1.

fr. 586.75 per ripetibili.”

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle

fr. 100.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).