14.2017.169
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio della causa in seguito al ritiro dell’opposizione. Determinazione delle ripetibili di prima sede
23 gennaio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.169
Lugano
23 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2017
dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2017 presentato RE 1 contro la
decisione emessa il 12 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 17 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, l’allora PI 1 (che nel frattempo ha cambiato la propria ragione sociale
in “RE 1”) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 19'685.85 e di fr. 1'161.15, indicando
quale titoli di credito nel primo caso la “ripresa dell’ACB numero __________ del 21.01.2015” e nel secondo caso il “danno di mora secondo l’art.
103/106 CO”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio
2017 la PI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 12 settembre 2017 è
comparsa solo la parte convenuta, che ha dichiarato di ritirare l’opposizione
al precetto esecutivo.
C. Statuendo
direttamente al termine dell’udienza, il Pretore ha stralciato la procedura dai
ruoli, senza prelevare alcuna tassa di giustizia né assegnare un’indennità per
ripetibili a favore della parte istante. Allegando la propria nota di onorario
e spese relativa all’incarto in questione, con uno scritto del 18 settembre
2017 la patrocinatrice dell’istante ha chiesto al Pretore di emanare una
decisione che le riconoscesse un’indennità per ripetibili. Con risposta del
giorno successivo, il primo giudice si è rimesso a quanto già stabilito in sede
di udienza, ritenendo la questione evasa.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
25 settembre 2017 per ottenerne – in via principale – il parziale annullamento
nel senso dell’assegnazione di un’indennità per ripetibili di fr. 589.75,
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio
nel senso dei considerandi. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera,
si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo
indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48
lett. e n. 4a LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 13 settembre
2017, il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è
scaduto sabato 23 settembre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno
feriale seguente, ovvero lunedì 25 settembre 2017, è tempestivo (art. 142 cpv.
3.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’opposizione
da parte dell’escussa in sede di udienza, ha stralciato la causa dai ruoli “senza ulteriori formalità”, prescindendo sia dal prelevare le spese
processuali sia dall’assegnare ripetibili.
3.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera in sostanza al Pretore di non averle assegnato un’indennità per ripetibili
malgrado l’escussa dovesse essere considerata come soccombente in seguito al ritiro della propria opposizione.
Poiché secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1]) per un valore litigioso di fr. 19'658.85 le ripetibili possono essere fissate nel caso
specifico in linea di massima tra fr. 589.75 e fr. 3'440.30, la
reclamante chiede di assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 586.75,
pari all’importo della nota di onorario del suo patrocinatore.
4.
Orbene,
essendo l’istanza divenuta priva di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione
da parte dell’escussa, il Pretore ha stralciato a giusta ragione la causa dai
ruoli (art. 242 CPC, sentenza della CEF 14.2017.98 del 29 settembre 2017,
consid. 5.3/c). In tali circostanze, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC
le spese giudiziarie sono da ripartire secondo equità. Nel caso concreto sia l’avvio
della procedura di rigetto sia lo stralcio della stessa sono dovute al
comportamento della convenuta, che solo in sede di udienza ha deciso di
ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Contrariamente a quanto deciso
dal Pretore, essa risponde quindi di principio delle spese di rappresentanza
professionale occasionate alla controparte. Non è tuttavia necessario
rinviargli la causa perché stabilisca l’importo delle ripetibili dovute, siccome
la reclamante non chiede il rinvio a titolo principale e la causa è matura per
il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
5.
In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare
nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della
causa (Bohnet, in: CPC commenté,
2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,
n. 3 ad art. 68 CPC). E le
spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in
giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett.
b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC),
fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione secondo
equità. Tra i criteri contemplati da
siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,
in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro
della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Del fattore della difficoltà si tiene conto
nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid.
4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue del 24 settembre 2015, consid. 4, 14.15.174
del 22 dicembre 2015 consid. 4).
5.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC).
a) Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un
valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15% e il 25% di
esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il
20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le
ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio
(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso
o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e
nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa
lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
b) Al riguardo l’art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
(sentenza 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2), non garantisce alla parte
un indennizzo minimo e non esclude, pertanto, di fissare una somma massima per
l’indennizzo dell’avvocato, importo differenziato secondo la procedura e il
valore litigioso e che si applica a tutti i casi salvo a quelli che hanno necessitato
un lavoro straordinario. Una siffatta regolamentazione permette, da una parte,
di limitare le ripetibili a una somma ragionevole per rapporto all’importanza
della causa, tenuto conto di una certa compensazione tra cause di valore litigioso
elevato e cause di scarso valore (cfr. in materia di spese giudiziarie:
DTF 130 III 228 consid. 2.3), dall’altra, di consentire alle parti (e ai loro
patrocinatori) di valutare i rischi finanziari di un processo.
5.2
Nel caso specifico, l’indennità per ripetibili di fr. 586.75
pretesa dalla RE 1 si situa al di sotto del limite inferiore della forchetta
prescritta all’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b del suddetto Regolamento, pari a
fr. 590.– (15% x 20% di fr. 19'658.85) arrotondati. Non sussistendo d’altronde
alcuna manifesta sproporzione tra l’indennità in questione e le prestazioni eseguite dal patrocinatore, né tra
queste ultime e l’impegno minimo ch’egli avrebbe dovuto profondere se la causa
fosse terminata con una decisione di merito anziché con uno stralcio, non entra
in considerazione una sua riduzione nel senso dell’art. 13 cpv. 1 o 2 RTar. La
partecipazione all’udienza di prima sede non era infatti in concreto né
obbligatoria né necessaria. Stante
tuttavia il divieto di aggiudicare a una parte più di quanto abbia domandato
(art. 58 cpv. 1 CPC), alla reclamante non può essere riconosciuta un’indennità
per ripetibili superiore a quella richiesta di fr. 586.75. Il reclamo va quindi
accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’attribuzione dell’indennità
postulata.
6.
La tassa del giudizio
odierno, in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore
a fr. 100.–, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 586.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
decisione impugnata è così riformata:
“ La procedura è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono tasse e spese di giudizio. CO 1 è tenuta a rifondere alla RE
1.
fr. 586.75 per ripetibili.”
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifonderle
fr. 100.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).