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Decisione

14.2017.17

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Atti fraudolenti compiuti in pregiudizio dei creditori. Insufficiente motivazione del reclamo

13 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 17 gennaio 2017 l’istante ha confermato la sua domanda

mentre la convenuta vi si è opposta con riferimento a una decisione del 15

marzo 2011 della stessa Pretura, che avrebbe accertato l’inesistenza del

credito vantato dal­l’istante. In sede di replica e duplica orali le parti sono

rimaste sulle proprie e antitetiche posizioni.

C. Statuendo

con decisione del 24 gennaio 2017 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a

carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 700.–

a favore della convenuta.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2017 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’accoglimento

dell’i­­stanza, e in via subordinata la condanna della convenuta “al pagamento della mercede dovuta a RE 1”. Ha pure chiesto di concedere al reclamo effetto sospensivo per quanto

attiene al dispositivo sulle spese e ripetibili. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 6 febbraio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 27

gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione

di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), ciò che è il caso dei nuovi

documenti (da O a Z) prodotti da RE 1 con il reclamo, sebbene, come si vedrà,

essi siano privi di rilevanza concreta per il giudizio odierno.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che l’istante non ha reso verosimile

il proprio credito poiché in una precedente causa avviata nel 2009 presso la

medesima Pretura egli aveva ammesso nella propria petizione di avere ricevuto fr. 98'299.85

dalla CSS e fr. 15'582.85 dalla S__________. A mente del primo giudice, l’istante

non ha poi reso verosimile di avere beneficiato di una copertura assicurativa

del 100% del salario in caso di malattia. Infine, anche il secondo presupposto

dell’art. 190 LEF, ovvero la sospensione dei pagamenti, non risulta data a

mente del Pretore.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la decisione 15 marzo 2011 evocata dal Pretore

riguardava in realtà solo le differenze di stipendio di fr. 51'586.60 da

lui fatte valere per il periodo dal 30 aprile 2008 al 31 marzo 2009. Esse non

sono oggetto del credito vantato nella causa di fallimento, relativo invece

alle differenze tra il suo stipendio annuo contrattuale per gli anni dal 2002

al 2010 e quanto da lui effettivamente ricevuto, che ammontano a suo dire a fr. 315'932.–

oltre agli interessi del 5% dal 10 aprile 2008. Postula quindi la riforma della

sentenza impugnata nel senso della dichiarazione del fallimento della CO 1.

4.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio

dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in

via di pignoramento (n. 1) e contro il debitore soggetto alla procedura di

fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (n. 2).

4.1

Nell’istanza

RE 1 non ha indicato quale dei motivi enumerati all’art. 190 cpv. 1 LEF

giustificherebbe nel caso concreto il fallimento senza preventiva esecuzione

della CO 1. Il Pretore ha ritenuto ch’egli non ha allegato né quantomeno reso

verosimili indizi di una sospensione durevole dei pagamenti giusta l’art. 190

cpv. 1 n. 2 LEF. RE 1 non si confronta con tale motivazione nel reclamo,

limitandosi a rilevare che la convenuta ha interrotto il pagamento dello

stipendio annuo e di una parte dell’indennità di malattia (pag. 4 ad 2 i.f.).

In particolare egli non spiega perché il primo giudice, cui è riconosciuto un

ampio potere di apprezzamento nel valutare se il debitore ha sospeso i suoi

pagamenti (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1), avrebbe ecceduto i margini della

propria autorità. Insufficientemente motivata, la censura – se di censura si

tratta – è irricevibile (sopra consid. 1.2).

4.2

Nell’istanza

RE 1 ha anche alluso al fatto che il mancato versamento delle indennità di

malattia da lui pretese potrebbe configurare i reati di appropriazione indebita

e truffa giusta gli art. 138 e 146 CP. Non ha però sostenuto che ciò possa

costituire un atto fraudolento nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF e quindi

un motivo di fallimento senza preventiva esecuzione. E nel reclamo (a pag. 3)

egli rinuncia anche a prevalersene. Anche su questo punto il reclamo si rivela

dunque irricevibile. Ad ogni modo, la dichiarazione di un fallimento senza

preventiva esecuzione per atti fraudolenti del debitore presuppone che questi

sia stato già debitore del creditore danneggiato prima di commettere gli atti

fraudolenti con l’intenzione di compromettere o di aggravare la realizzazione

dei diritti del creditore (DTF 97 I 309 segg., 120 III 88 consid. 3/b). Non è

il caso, dunque, ove il debito sia sorto quale conseguenza

dell’atto fraudolento (Brun­ner

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n.

8.

ad art. 190 LEF; Huber in: SchKG, Kurzkommentar,

2a ed. 2014, n. 5 ad art. 190 LEF sentenza

della CEF 14.2004.93 del 25 novembre 2014, consid 4, massimata in RtiD 2005 I

910.

n. 126c). Ora, secondo le stesse allegazioni del reclamante la pretesa

trattenuta fraudolenta delle indennità di malattia sarebbe all’origine del credito

da lui vantato nei confronti della convenuta. Non destinato a distrarre od occultare

beni in pregiudizio di creditori già esistenti, l’atto asseritamente

fraudolento non ricade comunque sotto l’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF.

4.3

Essendo

il reclamo irricevibile in merito a una delle motivazioni alternative addotte

dal Pretore nella sentenza impugnata, non è necessario esaminare l’altro motivo

(inverosimiglianza della pretesa vantata dall’istante). D’altronde, la domanda

volta al conferimento dell’effetto sospensivo relativamente al dispositivo

sulle spese giudiziarie diventa senza oggetto.

5.

La

tassa di giustizia relativa al giudizio odierno (calcolata secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]) è posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.– è posta a carico di RE

1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).