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Decisione

14.2017.170

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse e spese processuali. Contestazione della competenza per esaminare richieste di condono

20 ottobre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di condono di una tassa giudiziaria di fr. 100.–), prodotti per la prima

volta in questa sede, sono inammissibili;

che la reclamante ripropone la tesi

secondo cui “le decisioni emes­se

dai diversi Tribunali cantonale sono prive di legittimazione per competenze

decisionale sulla concessione del condono delle tasse giudiziarie”, sicché la pretesa posta in esecuzione “è priva di un valido titolo di riconoscimento di

debito come prevede l’art. 82 LEF”;

che

già nella sentenza del 18 aprile 2017 (inc. 14.2017.46/47, consid. 5) la Camera

ha ricordato alla reclamante che il giudice del rigetto non è competente per

esaminare la validità delle decisioni invocate dall’istante come titoli di

rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), il suo compito essendo limitato all’esame

della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni

liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione,

sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione, tra cui non rientra

la verifica del potere decisionale dell’autorità che ha emesso la decisione

prodotta quale titolo di rigetto definitivo;

che

ad ogni modo il credito posto in esecuzione nella

fattispecie concerne tasse di giudizio, spese e onorari stabiliti dalla III Camera

civile nella propria procedura (v. sopra ad A), sicché la sua competenza

Considerandi

decisionale è fuori di dubbio;

che

– va ricordato per abbondanza – in mancanza di una specifica normativa

di diritto cantonale, nel Cantone Ticino l’autorità competente per concedere una dilazione o, in caso d’indigenza

permanente, il condono delle spese processuali nel senso del­l’art. 112 cpv. 1

CPC è quella che ha fissato le spese processuali (come già

rammentato alla reclamante nella decisione della CEF del 26 giugno 2017

sempre nell’inc. 14.2017.46/47);

che

il ricorso va di conseguenza respinto;

che la tassa del presente giudizio

seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tutto induce però a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si

tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’en­­te pubblico, gli unici

redditi della reclamante apparendo essere prestazioni assistenziali, sicché

giova prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda

di gratuito patrocinio;

che

la reclamante è tuttavia avvertita che se dovesse in futuro ripresentare la

stessa censura (fatta valere anche nel reclamo del 26 maggio 2017, inc.

14.2017

), i suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art.

132.

cpv. 3 CPC;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).