14.2017.170
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse e spese processuali. Contestazione della competenza per esaminare richieste di condono
20 ottobre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.170
Lugano
20 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 16 giugno 2017
dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 28 agosto 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 maggio 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e onorari come da
decisione del 27 agosto 2015 emanata dalla III Camera civile del Tribunale di
appello __________, __________”;
che statuendo con decisione del 28 agosto 2017, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha accolto l’istanza
presentata il 16 giugno 2017 dallo Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità
di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 settembre 2017 per ottenerne l’annullamento “per nuovo giudizio” e l’esonero di anticipo e
spese giudiziarie;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
pertanto i documenti allegati al reclamo (reclamo 26 agosto 2015 alla III Camera
civile del Tribunale d’appello e richiesta 22 ottobre 2015 alla stessa autorità
Fatti
di condono di una tassa giudiziaria di fr. 100.–), prodotti per la prima
volta in questa sede, sono inammissibili;
che la reclamante ripropone la tesi
secondo cui “le decisioni emesse
dai diversi Tribunali cantonale sono prive di legittimazione per competenze
decisionale sulla concessione del condono delle tasse giudiziarie”, sicché la pretesa posta in esecuzione “è priva di un valido titolo di riconoscimento di
debito come prevede l’art. 82 LEF”;
che
già nella sentenza del 18 aprile 2017 (inc. 14.2017.46/47, consid. 5) la Camera
ha ricordato alla reclamante che il giudice del rigetto non è competente per
esaminare la validità delle decisioni invocate dall’istante come titoli di
rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), il suo compito essendo limitato all’esame
della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni
liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione,
sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione, tra cui non rientra
la verifica del potere decisionale dell’autorità che ha emesso la decisione
prodotta quale titolo di rigetto definitivo;
che
ad ogni modo il credito posto in esecuzione nella
fattispecie concerne tasse di giudizio, spese e onorari stabiliti dalla III Camera
civile nella propria procedura (v. sopra ad A), sicché la sua competenza
Considerandi
decisionale è fuori di dubbio;
che
– va ricordato per abbondanza – in mancanza di una specifica normativa
di diritto cantonale, nel Cantone Ticino l’autorità competente per concedere una dilazione o, in caso d’indigenza
permanente, il condono delle spese processuali nel senso dell’art. 112 cpv. 1
CPC è quella che ha fissato le spese processuali (come già
rammentato alla reclamante nella decisione della CEF del 26 giugno 2017
sempre nell’inc. 14.2017.46/47);
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che la tassa del presente giudizio
seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tutto induce però a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si
tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, gli unici
redditi della reclamante apparendo essere prestazioni assistenziali, sicché
giova prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
di gratuito patrocinio;
che
la reclamante è tuttavia avvertita che se dovesse in futuro ripresentare la
stessa censura (fatta valere anche nel reclamo del 26 maggio 2017, inc.
14.2017
), i suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art.
132.
cpv. 3 CPC;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).