14.2017.171
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro non firmato. Divieto dei nova
15 gennaio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.171
Lugano
15 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.3906 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 luglio 2017
da
RE 1
(c/o RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 giugno 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso degli stipendi
dei mesi di febbraio 2017, di fr. 1'303.35, e di marzo a maggio 2017, di fr. 3'403.35
ognuno, ovvero per complessivi fr. 11'513.40.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio
2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Il termine impartito alla parte
convenuta per presentare osservazioni scritte all’istanza è trascorso
infruttuoso.
C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2017 postulandone
un nuovo esame. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 settembre 2017 contro la sentenza notificata all’Ufficio di
patronato il 18 settembre in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile
giacché il reclamante non formula chiare conclusioni né si confronta con la
motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere che la stessa
venga “rivista”, dopo aver ripercorso lo sviluppo delle sue relazioni con la
datrice di lavoro istante. Ora, giudicare un reclamo non significa
rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata
resista alla critica. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso poiché,
anche volendo riesaminare interamente la causa, non si giunge a una soluzione
diversa di quella cui è arrivato il primo giudice (v. sotto consid. 4).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro prodotto
dall’istante a sostegno della propria pretesa non è firmato dalle parti. Non
sussistendo peraltro alcun altro documento firmato dalla convenuta, il primo giudice
ha respinto l’istanza in assenza di alcun riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
4.
Al
reclamo RE 1 allega le copie firmate dalla datrice di lavoro dei quattro
contratti di lavoro conclusi tra le parti. Sennonché sono documenti prodotti
per la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante
il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). E siccome tra i documenti
acclusi all’istanza non figurava alcun riconoscimento di debito recante la
firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82
cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita
pertanto conferma. In linea di principio la reiezione di un’istanza di rigetto
dell’opposizione non impedisce al procedente di presentare una nuova istanza, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti
(DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2). Nella fattispecie, tuttavia,
ciò non appare possibile perché RE 1 ha ceduto le sue “entrate” (tra cui i suoi
salari) all’RA 1, che a prima vista risulta di conseguenza l’unico
legittimato a far valere gli stipendi posti in esecuzione, anche sul piano giudiziario.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si invece problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese nemmeno in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'513.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–c/o,;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la
controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).