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Decisione

14.2017.171

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro non firmato. Divieto dei nova

15 gennaio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio

2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Il termine impartito alla parte

convenuta per presentare osservazioni scritte all’istanza è trascorso

infruttuoso.

C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 80.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2017 postulandone

un nuovo esame. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 settembre 2017 contro la sentenza notificata all’Ufficio di

patronato il 18 settembre in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame ci si potrebbe interrogare se il reclamo sia formalmente ricevibile

giacché il reclamante non formula chiare conclusioni né si confronta con la

motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere che la stessa

venga “rivista”, dopo aver ripercorso lo sviluppo delle sue relazioni con la

datrice di lavoro istante. Ora, giudicare un reclamo non significa

rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata

resista alla critica. Il quesito può ad ogni modo rimanere indeciso poiché,

anche volendo riesaminare interamente la causa, non si giunge a una soluzione

diversa di quella cui è arrivato il primo giudice (v. sotto consid. 4).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di lavoro prodotto

dall’istante a sostegno della propria pretesa non è firmato dalle parti. Non

sussistendo peraltro alcun altro documento firmato dalla convenuta, il primo giudice

ha respinto l’istanza in assenza di alcun riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Al

reclamo RE 1 allega le copie firmate dalla datrice di lavoro dei quattro

contratti di lavoro conclusi tra le parti. Sennonché sono documenti prodotti

per la prima volta in questa sede, di cui non è possibile tenere conto stante

il divieto dei nova (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). E siccome tra i documenti

acclusi all’istanza non figurava alcun riconoscimento di debito recante la

firma della convenuta, manca la condizione essenziale stabilita dall’art. 82

cpv. 1 LEF per rigettare l’opposizione in via provvisoria. La decisione impugnata merita

pertanto conferma. In linea di principio la reiezione di un’istanza di rigetto

dell’opposi­­zione non impedisce al procedente di presentare una nuova istan­za, anche nella stessa esecuzione, corredandola dei documenti mancanti

(DTF 140 III 461 consid. 2.5 e sopra consid. 2). Nella fattispecie, tuttavia,

ciò non appare possibile perché RE 1 ha ceduto le sue “entrate” (tra cui i suoi

salari) all’RA 1, che a prima vista risulta di conseguenza l’uni­­co

legittimato a far valere gli stipendi posti in esecuzione, anche sul piano giudiziario.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese nemmeno in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'513.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–c/o,;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).