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Decisione

14.2017.172

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito formulato a favore di una persona giuridica diversa dall’istante

22 gennaio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 aprile

2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11

settembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta vi si è opposta sulla scorta di un allegato scritto. In sede di

replica orale, l’istante ha limitato la sua domanda al rigetto provvisorio dell’opposizione

a concorrenza di fr. 57'938.07 (pari a £ 41'718.–) mentre il convenuto ha

ribadito le proprie con­clusioni.

C. Statuendo con decisione del 15 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 780.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 28 settembre 2017 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza come

modificata in sede d’udienza, ovvero del rigetto provvisorio dell’opposizione

limitatamente a fr. 57'938.07. Stante l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 settembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha fondato la reiezione dell’istanza sull’assenza

d’identità tra la debitrice indicata sul riconoscimento di debito, la “PI 1”,

la procedente – la RE 1 – e la società menzionata sulle fatture (la “__________”).

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che le fatture, sotto l’intestazione generica “__________”,

a valere come logo del gruppo, menzionano chiaramente la propria ditta (“RE 1”)

e la propria sede, mentre nell’allegato al riconoscimento di debito firmato dal

convenuto sono indicate pure chiaramente il numero, l’importo, la data d’emissione,

la valuta, l’oggetto della prestazione e le società destinatarie di quelle

fatture (__________e PI 2), da ritenersi quindi riconosciute da CO 1. D’altronde,

il rapporto giuridico fra le parti in relazione alla gestione di quelle società

è altresì confermato dal contratto di mandato (“Client agreement”)

sottoscritto dalle parti l’11 luglio 2013.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata

dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di

pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né con­dizioni,

una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e

non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3

aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza

riserve né condizio­ni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve

risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’e­­scutente

(v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale

interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,

consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione

litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della

CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nella

fattispecie, la reclamante fonda la propria pretesa sul documento sottoscritto

da CO 1 il 5 marzo 2015 (doc. H accluso all’istanza), con cui egli riconosce di

dovere al “PI 1” le somme riportate nell’allegato “A”, per un

totale complessivo, comprensivo dell’IVA (ove applicata), di £ 263'026.09. L’allegato “A” elenca nove

società oltre allo stes­so CO 1 e indica per ognuno il dettaglio delle

prestazioni (di gestione fiduciaria) fornite, la data, il numero di fattura e l’im­­porto.

Tre delle quattro fatture annesse all’istanza (doc. E, F e G, ad esclusione del

doc. D) corrispondono per numero, data e importo alle posizioni designate nell’allegato

“A”.

Il

problema è che CO 1 ha riconosciuto di doverle pagare al “PI 1” e non

alla RE 1. Al riguardo poco importa l’intestazione delle fatture,

per tacere del fatto che l’indicazione sottostante alla scritta “__________” è

quasi illeggibile e non sembra includere le parole “__________” e “__________”.

Infatti, il riconoscimento di debito non è espresso a favore dell’emittente

delle fatture bensì a favore del “PI 1”. Che il contratto di

gestione fiduciaria all’origine delle fatture relative alla PI 2 (doc. N) sia

concluso tra CO 1 e la “__________” (ditta che comunque non combacia

esattamente con quella della reclamante) potrà costituire un indizio che la

vera creditrice sia la RE 1, ma dal profilo formale – l’unico di rilievo ai

fini del rigetto dell’opposizione (sopra

consid. 2) – il riconoscimento si riferisce a un’altra persona giuridica, che secondo la documentazione agli atti non

s’identifica con la reclamante né risulta averle ceduto le pretese poste

in esecuzione. Non potendosi dire certo che le stesse siano state riconosciute

a favore dell’istante, la sentenza impugnata

merita conferma, fermo restando che la questione potrà ancora essere sottoposta

al giudice di merito (sopra consid. 2 e 5.1).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'938.07,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).