14.2017.172
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito formulato a favore di una persona giuridica diversa dall’istante
22 gennaio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.172
Lugano
22 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 aprile 2017
dalla
RE 1 __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 28 settembre 2017 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 15 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 66'270.71
oltre agli interessi del 5% dal 5 marzo 2015, indicando quale titolo di credito
quattro fatture (di cui due del 10 marzo 2014 e le altre del 16 ottobre 2014) e
un riconoscimento di debito del 5 marzo 2015.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 aprile
2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11
settembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta sulla scorta di un allegato scritto. In sede di
replica orale, l’istante ha limitato la sua domanda al rigetto provvisorio dell’opposizione
a concorrenza di fr. 57'938.07 (pari a £ 41'718.–) mentre il convenuto ha
ribadito le proprie conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 15 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 780.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 28 settembre 2017 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza come
modificata in sede d’udienza, ovvero del rigetto provvisorio dell’opposizione
limitatamente a fr. 57'938.07. Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 settembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha fondato la reiezione dell’istanza sull’assenza
d’identità tra la debitrice indicata sul riconoscimento di debito, la “PI 1”,
la procedente – la RE 1 – e la società menzionata sulle fatture (la “__________”).
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che le fatture, sotto l’intestazione generica “__________”,
a valere come logo del gruppo, menzionano chiaramente la propria ditta (“RE 1”)
e la propria sede, mentre nell’allegato al riconoscimento di debito firmato dal
convenuto sono indicate pure chiaramente il numero, l’importo, la data d’emissione,
la valuta, l’oggetto della prestazione e le società destinatarie di quelle
fatture (__________e PI 2), da ritenersi quindi riconosciute da CO 1. D’altronde,
il rapporto giuridico fra le parti in relazione alla gestione di quelle società
è altresì confermato dal contratto di mandato (“Client agreement”)
sottoscritto dalle parti l’11 luglio 2013.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata
dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di
pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni,
una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF
139.
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e
non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3
aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza
riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve
risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente
(v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale
interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,
consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione
litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della
CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nella
fattispecie, la reclamante fonda la propria pretesa sul documento sottoscritto
da CO 1 il 5 marzo 2015 (doc. H accluso all’istanza), con cui egli riconosce di
dovere al “PI 1” le somme riportate nell’allegato “A”, per un
totale complessivo, comprensivo dell’IVA (ove applicata), di £ 263'026.09. L’allegato “A” elenca nove
società oltre allo stesso CO 1 e indica per ognuno il dettaglio delle
prestazioni (di gestione fiduciaria) fornite, la data, il numero di fattura e l’importo.
Tre delle quattro fatture annesse all’istanza (doc. E, F e G, ad esclusione del
doc. D) corrispondono per numero, data e importo alle posizioni designate nell’allegato
“A”.
Il
problema è che CO 1 ha riconosciuto di doverle pagare al “PI 1” e non
alla RE 1. Al riguardo poco importa l’intestazione delle fatture,
per tacere del fatto che l’indicazione sottostante alla scritta “__________” è
quasi illeggibile e non sembra includere le parole “__________” e “__________”.
Infatti, il riconoscimento di debito non è espresso a favore dell’emittente
delle fatture bensì a favore del “PI 1”. Che il contratto di
gestione fiduciaria all’origine delle fatture relative alla PI 2 (doc. N) sia
concluso tra CO 1 e la “__________” (ditta che comunque non combacia
esattamente con quella della reclamante) potrà costituire un indizio che la
vera creditrice sia la RE 1, ma dal profilo formale – l’unico di rilievo ai
fini del rigetto dell’opposizione (sopra
consid. 2) – il riconoscimento si riferisce a un’altra persona giuridica, che secondo la documentazione agli atti non
s’identifica con la reclamante né risulta averle ceduto le pretese poste
in esecuzione. Non potendosi dire certo che le stesse siano state riconosciute
a favore dell’istante, la sentenza impugnata
merita conferma, fermo restando che la questione potrà ancora essere sottoposta
al giudice di merito (sopra consid. 2 e 5.1).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'938.07,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).