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Decisione

14.2017.176

Opposizione al sequestro. Appartenenza di beni intestati a una società detenuta da un"sham trust". Accertamento e verosimiglianza dei fatti. Abuso di diritto. Garanzia. Ripetibili

27 marzo 2018Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi accertamenti di fatto non risultano manifestamente errati.

6.3 La

reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere, in manifesta violazione del

diritto del trust, erroneamente collegato l’PINT9 1 ai debitori nonostante il

carattere discrezionale ed irrevocabile assunto dal trust a partire dal 2003,

anno in cui – a detta di PINT8 2 – PI 1 è uscito dalla struttura. Le sue

considerazioni teoriche sugli elementi caratteristici di un trust misconoscono

però che nei casi in cui, appunto, il criterio centrale della rinuncia alla

proprietà e al controllo dei beni in trust da parte del settlor di fatto non si

verifica poiché questi continua a gestirli per il tramite del trustee (un

semplice prestanome o testa di legno), il trust è dal profilo giuridico

simulato (sham trust), e quindi inefficace (DTF 143 II 357 consid. 4.2 citato

sopra al consid. 6.2/d/aa, che concerne la sentenza del Tribunale federale

amministrativo A-2347/2014 del 29 settembre 2015 più volte citata dalla reclamante).

Ci si può a questo punto limitare a rinviare alle considerazioni esposte nel

considerando precedente.

7. Sempre sul piano giuridico la reclamante contesta che le sequestranti

abbiano sufficientemente specificato i beni da sequestrare, rilevando in

particolare che gli ordini di acquisto conferiti per conto suo dallo Studio PINT7

1 alla PINT8 1 potrebbero indiziare sia l’esistenza di un semplice mandato

patrimoniale conferito a tale istituto, sia una relazione bancaria. La

deduzione contraria del Pretore non è a suo dire condivisibile poiché –

contrariamente a quelli riconducibili al __________ H__________ Trust – per gli

enti identificabili con PINT9 1 (fra cui la stessa opponente) negli atti

prodotti dalle sequestranti non vi è alcun esplicito riferimento ai conti

bancari (reclamo, ad 7).

7.1 Nella

prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”)

è ammesso purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità

del terzo debitore siano indicati e resi verosimili (DTF 130 III

581, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata

in BlSchK 2000, pag. 142; DTF 103 III 86 e 91; RtiD 2011 I 771 seg. n.

58c, consid. 5.2 con rinvii, sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015,

consid. 7). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui le

sequestranti hanno chiesto di sequestrare “tutti

i beni mobili, crediti o diritti di titolarità della RE 1 nei confronti di PINT8

1, Via Balestra 1, 6901 Lugano, ivi inclusi tutti i titoli depositati presso la

predetta banca”, la domanda risulta legittima. Nondimeno,

trattandosi di averi presso una banca – ad esempio di conti – per evitare il

rischio di un sequestro puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), la giurisprudenza della

scrivente Camera esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante

documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso l’i­­stituto

indicato (sentenza 14.2010.35 del 14 giugno 2010, in: RtiD 2011 I 764 segg. n.

58c, consid. 5.2 e i rinvii).

7.2 Orbene, nel caso specifico la reclamante non può essere seguita laddove

tenti di negare l’esistenza di un conto bancario a lei intestato presso la PINT8

1. Intanto, non è contestato che lo Studio fiduciario di PINT7 1 (persona di

fiducia di PI 1) abbia conferito alla banca ordini di acquisto per conto dell’RE

1 (reclamo, pag. 11 ad 7; doc. T pag. 26 e TT pag. 41).

Inoltre, è la stessa PINT8 1 ad aver trasmesso a PINT7 1 il verbale di sequestro

con scritto del 10 dicembre 2014, peraltro prodotto dalla medesima opponente

(doc. 4 e 5). È pertanto escluso parlare, in siffatte circostanze, di un

sequestro “investigativo” (ossia

di un sequestro ese­guito “per caso”, sentenza della CEF 14.2013.177 del 28

agosto 2014, consid. 5.5, con rinvii), dal momento che l’esistenza di una

relazione d’affare con l’istituto bancario in questione è stata resa verosimile.

Anche su questo punto, il reclamo si rivela infondato.

8. Per l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia

del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Incombe al

richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (DTF 126 III 100, consid. 5/c). Nella fattispecie l’op­­ponente ripropone nel reclamo (pag. 12

ad 7) – invero in due righe – la richiesta di condannare le sequestranti a

prestare in solido una garanzia di fr. 400'000.–, senza tuttavia

Considerandi

confrontarsi minimamente con l’argomentazione del Pretore, secondo cui essa non

ha reso verosimile – con indizi oggettivi e concreti – né specificato l’esistenza

e l’entità dei danni che a mente sua le arrecherebbe il sequestro in questione.

La sua richiesta è pertanto irricevibile.

Non

si può d’altronde tenere conto delle allegazioni contenute nella replica spontanea, la quale non consente al reclamante di addurre nuovi fatti (sentenza

della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio), neppure in

materia di reclamo contro la decisione sull’opposizione al sequestro (sopra

consid. 1.2/c). E una nuova richiesta di garanzie presuppone l’esistenza di

circostanze nuove (cfr. DTF 113 III 97 consid. 6), cui l’RE 1 non accenna.

È del resto molto dubbio che la richiesta possa essere presentata per la prima

volta direttamente all’autorità giudiziaria cantonale superiore, la competenza

al riguardo spettando al “giudice del sequestro” (sentenza della CEF

14.2013.150

del 26 agosto 2014 consid. 8.2; in tal senso: sentenza del

Tribunale federale 5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2). Anche

sotto questo profilo la domanda dev’essere considerata in­ammissibile.

9.

La

reclamante chiede infine che all’CO 8, a suo dire non legittimata a postulare

il sequestro conservativo, poiché non è menzionata nel decreto 20 marzo 2014

del Tribunale ordinario di Milano, siano accollate almeno

¹¤8 delle spese

processuali di prima sede e che alle sequestranti (esclusa l’CO 8) siano

concesse ripetibili ridotte da fr. 10'000.– a fr. 8'750.–, mentre l’CO

8.

sia obbligata a rifonderle fr. 1'250.– per ripetibili (reclamo, ad 8).

La doglianza è però tardiva. In prima istanza, in effetti, l’opponente ha contestato

unicamente il presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati ai debitori.

Nel respingere questa unica sua censura il Pretore poteva a buon diritto

considerare l’opponente interamente soccombente e porre a suo carico una piena

indennità per ripetibili a favore delle sequestranti. Che tale indennità sia

parziale non risulta dalla sentenza impugnata e ad ogni modo la reclamante non

sarebbe legittimata, per mancanza d’interesse giuridico, a lamentarsi di un’ipoteti­­ca riduzione delle ripetibili né dell’esclusione

dell’CO 8 Spettava semmai alle dirette interessate impugnare la

decisione sulle ripetibili.

Comunque

sia, neppure in questa sede la reclamante ha postulato,

in via subordinata, l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del sequestro limitatamente

alla pretesa dell’CO 8 e non spetta a questa Camera ricercare d’ufficio

i fatti determinanti per la ricevibilità dell’istanza (DTF 139 III 281 consid.

4.

). La sua soccombenza risulta di conseguenza totale in ambedue le istanze. Non si giustifica così alcuna

eccezione al principio del­l’art. 106 cpv. 1 CPC nemmeno per l’CO 8

10.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di

principio fissate in base al valore litigioso (art. 11

cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per

il rinvio dell’art. 96 CPC), pari in

concreto all’importo del credito vantato dalle sequestranti, di fr. 145'700'364.85, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195

consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato

reso noto.

10.1

Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso,

come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar

prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel

caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario

calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare

all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'700'364.85

determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 174'840.–. L’impegno lavorativo

della patrocinatrice delle sequestranti si è però limitato alla redazione di un

allegato di osservazioni al reclamo

di 25 pagine e di una duplica spontanea di 7. Pur tenendo conto di un paio di colloqui con le

clienti, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota

professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso

analogo, di difficoltà media-alta, più di 40 ore. L’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un

onorario ad horam di

oltre fr. 4'300.–, manifestamente sproporzionato.

10.2

Giusta

l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l’ora pare adeguato a

tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di

responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore

litigioso, in casu molto elevato (sentenza

della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c),

sicché alle sequestranti va attribuita un’indennità di fr. 20'000.– (fr. 500.–

x 40), comprensiva delle spese di cancelleria e del­l’IVA, che nel caso

concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi

sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.

11.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 145'700'364.85, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il

reclamo è respinto.

2. La richiesta di prestazione di garanzia è

irricevibile.

3. Le

spese processuali di fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alle società

sequestranti, in solido, fr. 20'000.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

–;

–urigo.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).