14.2017.176
Opposizione al sequestro. Appartenenza di beni intestati a una società detenuta da un"sham trust". Accertamento e verosimiglianza dei fatti. Abuso di diritto. Garanzia. Ripetibili
27 marzo 2018Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.176
Lugano
27 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 29 dicembre 2014 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1., I-
CO 2, I-__________
(già CO 2, ora
incorporata per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 3, I-__________
(rinominata come CO 3, ora incorporata anch’essa per fusione nella
summenzionata CO 1)
CO 4, I-Torino
(già __________)
CO 5, I-
CO 6, I-
CO 7, I-
CO 8, I-
(patrocinate dalle avv. PATR1
1 e PATR2 1, studio legale PA 2,)
giudicando sul reclamo del 2 ottobre 2017 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2014, statuendo nell’ambito di una causa civile (risarcimento
del danno) promossa con atto di citazione del 21 giugno 2013 dalle (otto)
società CO 1 (risultante dalla fusione della __________ S.p.A., della __________
S.p.A. e di numerose altre società), __________ S.p.A. (diventata poi l’CO 2), CO 3, __________
S.p.A. (ora CO 4), CO 5, CO 6, CO 7 e CO 8 nei confronti di PI 1, PINT2 1, PINT3
1, PINT4 1 e PINT5 1, il Tribunale ordinario di Milano (Sezione
specializzata in materia di impresa B) ha emesso un’ordinanza con la quale ha
autorizzato tutte le società sopraindicate –
tranne l’CO 8 – “ad
eseguire secondo le norme di
legge sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e
crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza”
di ognuno dei cinque debitori, sino a
concorrenza dell’importo dei loro rispettivi crediti, che sommati ammontano a €
121'170'000.–.
B. Con
decisione 1° ottobre 2014, in accoglimento dell’istanza presentata il 26
settembre 2014 dalle otto società (compresa l’CO 8), il Pretore del Distretto
di Lugano ha dichiarato esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza del Tribunale
di Milano. I reclami interposti il 5 dicembre 2014 contro tale decisione da PINT2
1 e PINT3 1 davanti alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n.
__________) sono stati parzialmente accolti, nel senso che l’istanza di exequatur è stata respinta nella misura in
cui è stata promossa (anche) dall’CO 8, poiché non legittimata. Per le altre
società istanti, i giudici d’appello hanno invece confermato la decisione
pretorile.
C. Con istanza del 25 novembre 2014 diretta contro i medesimi cinque
convenuti, le già citate otto società (in seguito: le istanti) hanno
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù
dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (unitamente all’art. 47 cpv. 2 CLug) il sequestro
di diversi beni depositati presso vari istituti bancari e fiduciari a __________,
__________, __________, __________ e __________ sino a concorrenza di un credito
di € 121'170'000.–, pari a fr. 145'700'364.85 al tasso di cambio di quel
giorno. Tra i diversi istituti indicati sull’istanza, le società procedenti
hanno in particolare (ossia per quanto di rilievo nella procedura in oggetto)
chiesto il sequestro “di tutti i beni mobili,
crediti o diritti di titolarità” dell’RE 1 (in seguito: RE 1) nei confronti
delle banche PINT8 1 di __________ e __________ di __________, ivi inclusi
tutti i titoli depositati presso le stesse. Quale titolo dei loro crediti, le
istanti hanno indicato il “sequestro a scopo
conservativo secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Tribunale ordinario di
Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B del 20 marzo 2014 nei
procedimenti per reclamo riuniti iscritti ai numeri r.g. __________”.
D. Con
decreto del giorno successivo (inc. __________) il Pretore ha accolto
integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo
attenti i creditori in merito alla loro responsabilità nel senso dell’art. 273
cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza
del credito. Essendo il sequestro presso la PINT8 1 stato eseguito il 27
dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 29 dicembre 2014 l’RE 1
ha presentato al medesimo giudice una dichiarazione di opposizione al sequestro
per quanto concerne i beni a essa intestati presso il suddetto istituto
bancario. Su richiesta delle parti sequestranti e con il consenso dell’opponente,
il Pretore ha tramutato la procedura orale – inizialmente prevista con la
fissazione dell’udienza indetta per il 20 aprile 2015 – in procedura scritta.
Con un’ulteriore memoria integrativa del 20 aprile 2015 l’RE 1 ha confermato la
sua opposizione chiedendo che venisse fatto obbligo alle sequestranti di
prestare, in solido, una garanzia di fr. 400'000.– nel senso dell’art. 273
cpv. 1 LEF. Con osservazioni dell’11 giugno 2015 le controparti hanno concluso
per la reiezione dell’opposizione e la conferma del decreto di sequestro. In
sede di replica e di duplica rispettivamente del 3 agosto e del 28 settembre
2015, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.
E. Statuendo
con decisione del 20 settembre 2017 il Pretore ha respinto sia l’opposizione
sia la domanda di garanzia, ponendo a carico della parte opponente le spese
processuali di fr. 1'000.– e ripetibili per complessivi fr. 10'000.–
a favore delle parti sequestranti, ad eccezione dell’CO 8
F. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 2 ottobre 2017 per ottenerne in via
principale l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la
revoca dello stesso, e ha ribadito la richiesta di ottenimento di una garanzia
bancaria. In via subordinata essa ha chiesto la modifica del dispositivo n. 3
della decisione impugnata nel
senso di porre la tassa e le spese processuali a carico dell’CO 8 (o in subordine delle sequestranti in solido) in ragione di ¹¤8 e per il
resto a suo carico, e di ridurre le ripetibili a fr. 8'750.– a favore
delle sequestranti, eccetto l’CO 8, obbligando quest’ultima a rifonderle un’indennità
di fr. 1'250.–. Con decreto del 5 ottobre 2017, il presidente della Camera
ha dichiarato irricevibile la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo
postulata dalla reclamante. Nelle loro osservazioni del 30 ottobre 2017, le
società sequestranti – compresa, “per
quanto possa occorrere”, l’CO 8 – hanno concluso per
la reiezione del reclamo.
G. Con
replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 16 novembre dalla
reclamante e il 30 novembre 2017 dalle sequestranti, le parti hanno ribadito le loro posizioni. L’11
dicembre 2017 le sequestranti hanno trasmesso a questa Camera il dispositivo
della decisione del 27 novembre 2017 del Tribunale di Milano, sezione penale,
con cui PI 1, PINT8 2 e PINT7 1 sono stati condannati al risarcimento del danno
nell’ambito della vicenda legata ai titoli PI 2.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore dell’RE
1 il 21 settembre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno
successivo, è scaduto domenica 1° ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo
giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF),
ovvero lunedì 2 ottobre 2017, è tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
b) Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare e a dimostrare il carattere errato della motivazione della
sentenza impugnata. La sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita
da poter essere capita dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone
una designazione dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali
fonda la sua critica (DTF 138
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3).
c) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10
aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura
dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9
agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid.
3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III
639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC
commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
d) Nel
caso concreto, le società sequestranti hanno prodotto nuovi documenti dopo la
chiusura dello scambio degli allegati, ossia con la duplica spontanea (doc. 5 e
6) e con lo scritto dell’11 dicembre 2017 (v. sopra, ad G), pretendendo di
farle ammettere agli atti alla stregua di quelli acclusi alle loro osservazioni
al reclamo. Se non che, secondo la giurisprudenza appena ricordata, tale
documentazione è irricevibile, le osservazioni al reclamo coi relativi
documenti (doc. 1-4) avendo chiuso lo scambio degli allegati. La nuova
documentazione è del resto senza rilievo per il giudizio odierno.
e) Nelle
osservazioni al reclamo e nella duplica la patrocinatrice delle società
sequestranti ha precisato che l’CO 2 si è fusa per incorporazione nell’__________
(nuova ragione sociale dell’CO 3 dal 31 dicembre 2014) il 18 dicembre 2014
(doc. 5 accluso alla duplica, pagg. 25 e 32 in fondo), la quale a sua volta è stata
incorporata per fusione nell’CO 1 il 31 dicembre 2015 (doc. 3 annesso alle
osservazioni, pag. 6). Di queste sostituzioni di parte ex lege (art. 2504bis del Codice civile
italiano) si è tenuto d’ufficio conto (art. 83 cpv. 4, secondo periodo CPC; Jeandin, op. cit., n. 29 ad art. 83) nel rubrum dell’incarto. La richiesta di verifica d’ufficio
contenuta nella replica spontanea può così considerarsi liquidata.
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la tendenza e la capacità della
famiglia PI 1 a occultare il proprio patrimonio si evince dall’ordinanza del
Tribunale di Milano prodotta quale titolo del sequestro. Dalla
documentazione delle autorità penali italiane risulta infatti che la famiglia PI
1 ha schermato le proprie partecipazioni nella PI 2 (__________) anche attraverso
dei trust costituiti nel 1993 a protezione di una parte del suo patrimonio.
Richiamando il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le Indagini
Preliminari di Milano (in seguito: GIP), da cui risulta che l’RE 1 è un ente di
pertinenza di uno dei trust riconducibili a PI 1 (PINT9 1, in seguito: il trust
PINT9 1) – ciò che l’opponente sembra ammettere implicitamente – il primo
giudice ha ritenuto molto generica la contestazione secondo cui PI 1 non avrebbe
potere sui beni appartenenti alla società opponente e al trust PINT9 1, in
particolare a fronte della copiosa documentazione prodotta dalle sequestranti,
la quale, proveniente da autorità, prevale sulle allegazioni dell’opponente.
A
mente del magistrato risulta in particolare “molto
più eloquente” il fatto che la PINT8 1 abbia trasmesso il verbale di
sequestro a PINT7 1 (fiduciario che ha ricevuto mandati generali per la compravendita
di azioni PI 2 e che prestava servizi professionali ai trust già prima del 2003)
anziché all’opponente o a uno dei suoi organi. Per questo motivo, il Pretore
ha ritenuto verosimile che i beni intestati all’RE 1 appartengano in realtà
alla famiglia PI 1, la quale controlla la società tramite i suoi uomini di
fiducia, occultando in modo duraturo il proprio patrimonio. Egli ha inoltre ritenuto
irrilevante che il credito fatto valere dalle sequestranti fosse estraneo all’opponente,
poiché essa non è debitrice, bensì un terzo parte di un meccanismo ideato dai
debitori per schermare parte del loro patrimonio.
Nemmeno
sostenere che il trust PINT9 1 sia irrevocabile e discrezionale, a mente del
Pretore, sfalda la tesi delle sequestranti, poiché in ambito di
verosimiglianza, lo scollamento tra veste formale del trust e la realtà danno
sufficiente spazio per considerarlo simulato (“sham
trust”). Oltre a ciò,
il trust non risulta essere stato gestito nell’interesse potenziale di
beneficiari esterni (quali istituzioni caritatevoli, di ricerca, assistenza
medica e simili), bensì a scopo d’investimento di azioni PI 2, con modalità
coerenti con gli interessi di PI 1 e “in
conformità a indirizzi a lui attribuibili”, e ciò anche dopo la sua
formale uscita dai trust. In merito alla censura secondo cui le sequestranti
non hanno identificato in modo preciso i beni da sequestrare, il primo giudice
rinvia al decreto di sequestro preventivo da esse prodotto, da cui risulta che
dallo studio PINT7 1 sono stati conferiti alla PINT8 1 ordini di acquisto per
conto dell’RE 1. Pacifica pertanto a suo dire la verosimiglianza dell’esistenza
di beni intestati all’opponente presso l’istituto bancario. A mente sua è
comunque data la verosimiglianza semplice, tanto da non contraddire i
presupposti previsti dall’art. 272 LEF, anche nell’ipotesi in cui la banca
avesse agito quale semplice gestore patrimoniale, come sostenuto dall’opponente.
Infine il Pretore ha pure respinto la domanda intesa a ottenere una garanzia
per i possibili danni causati dal sequestro, poiché a suo giudizio non sono stati
resi verosimili.
4. Nel suo reclamo l’RE 1 rivolge sostanzialmente quattro rimproveri al
Pretore: un accertamento manifestamente errato di diversi fatti, cinque per la
precisione (sotto consid. 5), l’errata deduzione giuridica secondo cui l’opponente
sarebbe un ente riconducibile ai debitori (consid. 6), la mancanza di
sufficiente indicazione dei beni da sequestrare (consid. 7) e l’omissione di
porre a carico delle sequestranti parte delle spese processuali (consid. 9). La
reclamante ripropone altresì la sua domanda di prestazione di una garanzia
(consid. 8).
5. La reclamante si duole anzitutto dell’accertamento manifestamente
inesatto di alcuni fatti. La definizione di "manifestamente errato" a norma dell’art. 320
lett. b CPC corrisponde a quella dell’arbitrio (art. 9
Cost.) nell’apprezzamento delle prove o nell’accertamento dei fatti (sopra
consid. 1.2/c). Rientra in tale apprezzamento la questione di sapere se
il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale in materia di
sequestro è raggiunto nel caso concreto (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenza
del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.2). L’esigenza
di motivazione posta all’art. 321 CPC impone al reclamante d’indicare
precisamente i fatti a suo parere accertati in modo arbitrario e il motivo
della sua contestazione (cfr. sopra consid. 1.2/b; Blickenstorfer in:
Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II,
2a ed. 2016, n. 16 ad art. 320 CPC).
5.1 Tra i fatti a suo dire accertati in modo
manifestamente errato dal primo giudice la reclamante annovera innanzitutto
quello di averla considerata appartenere alla “galassia di società anonime lussemburghesi e di società fiduciarie”
dietro le quali la famiglia PI 1 avrebbe occultato il proprio
patrimonio, malgrado non sia mai menzionata nell’ordinanza del 20 marzo 2014
del Tribunale di Milano (doc. R) e nonostante abbia sede a
Panama e rivesta la forma di un trust. In realtà, nel passaggio incriminato
(all’inizio del consid. 8) il Pretore si è limitato a constatare che la tesi
delle società sequestranti in merito alla tendenza e capacità dei debitori di
occultare la loro capacità patrimoniale trova riscontro in quell’ordinanza. Il nesso con l’opponente,
egli non l’ha fondato su quel documento, bensì sulla sua
relazione con il trust PINT9 1 (sopra consid. 3 e sotto consid. 5.3). La
censura cade quindi nel vuoto.
5.2 L’opponente
contesta poi il valore probatorio della documentazione relativa alle procedure
avviate davanti alle autorità italiane – il GIP (doc. T) e la Commissione
Nazionale per le Società e le Banche (in seguito: Consob) (doc. TT, UU, BBB) –,
da cui il Pretore ha dedotto che i convenuti hanno “schermato” le proprie partecipazioni nella società
finanziaria PI 2 “anche attraverso dei
trusts”. L’assunto, a mente dell’opponente, si basa su affermazioni
del GIP, a loro volta fondate sulle deduzioni contenute nella documentazione
della Consob, le quali non troverebbero conferma “in chiari riscontri oggettivi”, come ad esempio dichiarazioni
testimoniali. Sennonché dagli stessi passi citati dalla reclamante (doc. T,
pagg. 3 e 7) si evince che i fatti esposti risultano dagli interrogatori di PI
1 e PINT8 2, asset manager del trust PINT9 1. E per essere considerato verosimile un fatto non
deve poggiare su chiari riscontri oggettivi, basta un “inizio di
prova” (sopra consid. 2.1). Perché gli indizi sui quali si fondano il GIP e,
per il suo tramite, il Pretore, non siano sufficienti la reclamante non spiega
e men che meno dimostra che l’accertamento in questione sia manifestamente
errato. La censura è di conseguenza irricevibile (sopra consid. 5).
5.3 La
reclamante ribadisce inoltre che sia il trust PINT9 1 sia essa stessa nulla hanno
a che vedere coi debitori (in particolare con PI 1), circostanza che a dire
della reclamante le società sequestranti avrebbero ammesso, non contestando le
relative allegazioni contenute nel memoriale integrativo all’opposizione al sequestro.
Non si disconosce invero che nella loro risposta dell’11 giugno 2015 le
sequestranti non accennano al memoriale integrativo, benché sia esplicitamente
menzionato nell’ordinanza 7 maggio 2015 con cui il Pretore ha assegnato il
termine di risposta, poi prorogato due volte, l’ultimo fino all’11 giugno 2015.
E nella duplica del 28 settembre 2015 (ad 2) esse non dimostrano di avere
ricevuto il memoriale solo il 15 settembre 2015. Sta però di fatto che in
quella risposta le società sequestranti hanno ribadito, con tanto di
riferimenti circostanziati alla documentazione del GIP e della Consob, che l’opponente
è, tramite il trust PINT9 1, riconducibile a PI 1 e alla sua famiglia. Non si
può pertanto seriamente considerare che esse abbiano ammesso, pur solo implicitamente,
l’estraneità della reclamante e del trust rispetto ai debitori.
a) D’altronde,
le allegazioni della reclamante relative alla sua relazione con il trust PINT9
1 e a quella tra quest’ultimo e PI 1 sono tutto tranne che chiare e costanti,
come giustamente osservato dal Pretore (pag. 9 in fondo). Se nella replica essa
ha contestato in un primo tempo di appartenere al trust PINT9 1 (pag. 8 ad
39/22 in fine), nello stesso allegato ha poi ammesso di essere “in un qualche modo riconducibile” a quel trust, i cui trustees avrebbero peraltro contribuito a
determinare le proprie partecipazioni (replica, pag. 9 ad 41/24). Anche nel
reclamo (pag. 11 ad 7, in fine) essa scrive di essere riconducibile al medesimo
trust, ciò che si evince altresì dalla documentazione sia del GIP (doc. T,
citato dal Pretore, pagg. 7 e 26 ad 7.1) sia della Consob (doc. TT, pagg. 17,
41 e 63). Che l’RE 1 sia ente di proprietà del trust PINT9 1, o quanto meno sia
da esso controllata, non può così dirsi manifestamente errato.
b) Nella
sua replica del 3 agosto 2015 (pag. 8 ad 37/20), la stessa opponente ha inoltre
ricondotto l’esistenza del suddetto trust a PI 1, ammettendo ch’egli l’ha
costituito. Sapere se poi egli ne è uscito e non ha più avuto influsso sui beni
del trust è questione che verrà esaminata più avanti (sotto consid. 6.1). Per
ora basta prendere atto che il trust di certo non è estraneo a PI 1. E che di
conseguenza la deduzione del Pretore che l’RE 1 sia collegata (indirettamente)
a PI 1 tramite il trust PINT9 1 non presta il fianco alla critica.
5.4 Per
la reclamante la documentazione del GIP e della Consob non avrebbe valore
probante non solo perché non sarebbe sorretta da riscontri oggettivi, ma anche
perché essa stessa non ha avuto alcun ruolo di parte nelle procedure italiane
né ha potuto opporsi alle decisioni prese da quelle autorità. L’argomento non
convince. La reclamante ha infatti avuto l’occasione nella procedura di
opposizione al sequestro di contestare tutti gli accertamenti delle autorità
italiane sulle quali si sono fondati il Pretore e la controparte. In sede di
reclamo, essa non può d’altronde rinviare alle contestazioni fatte in sede di
replica senza spiegare il motivo per cui gli accertamenti del Pretore sarebbero
manifestamente errati (sopra consid. 1.2/b e 5). In merito all’unico appunto
circostanziato (seppur in minima misura) esposto dalla reclamante, si osserva
che gli ordini dati da PINT7 1 alla PINT8 1 di svolgere operazioni bancarie in
nome e per conto dell’opponente è stato accertato dalla Consob grazie alle informazioni
fornite da PINT8 2 e, per legge, dai partecipanti al MTA italiano (Mercato
telematico azionario) (doc. TT pagg. 10, 17-18 e 41; duplica, act. XVII ad n.
18). Che poi PINT8 2 e PINT7 1 siano verosimilmente “uomini di fiducia” solo
dei PI 1 e non anche della reclamante (replica, act. XII ad 3) poco importa
nell’esito, dal momento che in ogni caso costoro appaiono controllare il trust PINT9
1, il quale a sua volta controlla l’RE 1.
5.5 A
mente della reclamante, nemmeno il fatto che la PINT8 1 abbia trasmesso il
decreto di sequestro a PINT7 1 (doc. 4) rende verosimile un legame con i
debitori, poiché egli avrebbe funto da semplice suo fiduciario nel Panama. In
verità, il coinvolgimento da parte della banca di PINT7 1 – persona di fiducia
di PI 1, così come accertato dalle suddette autorità giudiziarie italiane (doc.
T, pag. 12 e seg., doc. TT, pag. 23; duplica, act. XVII ad n. 13) – costituisce
un ulteriore elemento che rafforza la tesi delle sequestranti. Tant’è che come
PI 1, anche il fiduciario è stato sanzionato dalla Consob per manipolazioni,
tramite i trust, avvenute dal 2009 al 2010 sui titoli PI 2, acquistati anche
per conto della reclamante (doc. BBB, pag. 2, e osservazioni al reclamo, ad 15).
Anche sotto questo aspetto, il reclamo va disatteso.
5.6 In
conclusione, gli accertamenti del Pretore resistono alle critiche della
reclamante e vincolano pertanto questa Camera.
6. Sul
piano giuridico, la reclamante si duole di essere stata considerata dal Pretore
come un ente riconducibile ai debitori, rimproverandogli di avere ignorato una
dichiarazione di PINT8 2 (sotto consid. 6.1), trascurato che non sussiste
alcuna identità economica tra lei e PI 1 né alcun abuso manifesto ai danni
delle società sequestranti (sotto consid. 6.2) e misconosciuto la natura giuridica
dei trusts discrezionali secondo la relativa Convenzione dell’Aia (sotto consid.
6.3).
6.1 Nel
reclamo (ad 6) l’RE 1 allega come, per stessa dichiarazione di PINT8 2 riportata
nella documentazione del GIP (doc. T, pag. 14) e della Consob (doc. TT pag. 11),
dal 2003 PI 1 non ha più avuto a che fare con il trust PINT9 1.
a) La
reclamante pare però non vedere – e ad ogni modo non contesta – che il GIP, nella
medesima pagina da lei citata, ha smentito tale affermazione, esponendo come a
partire dalla pretesa “uscita” di PI
1 dal sistema dei trusts, PINT8 2 ha continuato a gestirli “con modalità coerenti con gli interessi di PI 1 e in
conformità a indirizzi a questi attribuibili”. E ciò in base a una
serie d’indizi pertinenti, come i rapporti d’amicizia tra PINT8 2 e PI 1 (doc.
T, pag. 10), l’assenza di competenze professionali del primo quale gestore di
patrimoni, il proseguimento anche dopo il 2003 dello stesso tipo di gestione
fondato su un forte investimento in azioni PI 2 i trasferimenti di azioni tra i
diversi enti controllati dai PI 1 senza controprestazione,
la mancata nomina di beneficiari dei trusts, e così via (doc. T, pagg.
14-15).
b) Questi
indizi trovano anche riscontro nella documentazione della Consob (ad esempio
doc. UU, pagg. 12-14, e BBB, pag. 2, citato nelle osservazioni all’opposizione
al sequestro, pag. 11 ad 36, e nella duplica, pag. 9 ad 32-33), in particolare
laddove si fa riferimento a una dichiarazione di PINT8 2, secondo cui PI 1 e la
moglie hanno costituito nel 1993 gli enti __________ M__________ Trust (i cui
beni sono poi stati conferiti a __________ Trust e a PINT9 1 in occasione della
loro costituzione, rispettivamente nel 1996 e nel 1998), __________ Trust e __________
H__________ Trust “a protezione di un loro
patrimonio”, composto verosimilmente di azioni nella PI 2, siccome
nello stesso periodo la partecipazione riferibile a PI 1 è diminuita di quasi
25 punti percentuali (doc. T pag. 3 e doc. TT pag. 10).
Un
altro riscontro concerne una scrittura privata firmata da PINT7 1 e PI 1 il 18
luglio 2003 (doc. UU pag. 14, citato nella duplica, act. XVII ad 21), in cui si
dà atto che PI 1 comunica a PINT7 1 di essere stato consigliato di evitare ogni
contatto con lo stesso e di avere allo scopo incaricato PINT8 2, persona di massima
fiducia, di seguire per suo conto le pratiche a lui relative. Che, per la
coincidenza temporale, tale scritto riguardasse anche il trust PINT9 1, di cui PI
1 sarebbe uscito proprio nel 2003, pare attendibile. Non dà quindi adito a
critiche decisive, in una procedura sommaria come quella in oggetto, il fatto
che il Pretore abbia ammesso una verosimile identità economica tra i PI 1 e il
trust PINT9 1, che a sua volta controlla l’RE 1 (sopra consid. 5.3/a). Anche
sotto questo aspetto, la sentenza impugnata va confermata.
6.2 La
reclamante sostiene ancora che eventuali “macchinazioni” della famiglia PI 1 –
recisamente contestate – non avrebbero comunque alcun nesso con i pretesi danni
patiti dalle sequestranti, poiché il trust PINT9 1 è stato costituito già nel
1996, sin da allora come trust discrezionale e irrevocabile a favore di enti
caritatevoli, istituzione di ricerca, di assistenza medica e simili, sì che PI
1 non ne sarebbe mai stato beneficiario e oltretutto ne sarebbe uscito nel
2003. D’altronde, l’RE 1 è stata creata nel 2007, ovvero anch’essa prima del
periodo (2009-2013) cui si riferiscono i crediti vantati dalle sequestranti. La
reclamante contesta perciò non solo che vi sia identità economica tra lei e i PI
1, ma anche di avere assunto comportamenti abusivi “al limite del truffaldino” a danno delle sequestranti. A
suo dire, i fatti oggetto delle inchieste del GIP e della Consob non hanno
alcuna relazione con le operazioni immobiliari sulle quali esse fondano le
proprie pretese. In particolare non sussisterebbero indizi che uno o più
debitori abbiano fatto confluire beni propri nel patrimonio dell’opponente o in
quello del trust.
a) Per costante giurisprudenza del Tribunale federale il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà
del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF
105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di
principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1
e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in
quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del
diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal
debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il
terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella
misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un
terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere
verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.
272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;
Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a
ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze
della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,
consid. 3.4, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).
b) Da quanto appena esposto si evince che l’identità (o unità) economica
tra due persone (nel senso di un dominio economico dell’una sull’altra, v. Monsch/von der Crone, Durchgriff und wirtschaftliche
Einheit, SZW/RSDA 2013 pagg. 452 segg. ad 3 e 457 ad IV) non giustifica da sola
il sequestro di beni appartenenti giuridicamente a terzi. Ciò può avvenire unicamente
quando la dualità giuridica è invocata in modo abusivo, ovvero per trarne un
vantaggio ingiustificato a danni di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2016 del 7 giugno 2016 consid. 7.2, con numerosi rinvii).
Secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2003.47 del 7 agosto
2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4, con diversi rinvii), l’invocazione
dell’indipendenza giuridica della società rispetto al suo dominus economico (o
viceversa) diventa manifestamente abusiva ove la società sia stata creata o
utilizzata per trasferirle beni del dominus allo scopo di porli al riparo del
creditore sequestrante oppure, al rovescio, quando la società (ma può anche
essere una persona fisica) trasferisce al dominus (o a un parente) i
propri beni per impedirne il sequestro o il pignoramento.
c) Nel
caso in esame, dunque, la verosimile identità economica tra i PI 1 e il trust PINT9
1, che a sua volta controlla l’RE 1 (sopra consid. 6.1), non basta in sé a
giustificare il sequestro dei beni di quest’ultima. Inoltre, come rileva la
reclamante, la costituzione del trust e della società non sembra avere potuto
in sé danneggiare in modo abusivo le sequestranti, perché è anteriore ai fatti
che hanno dato luogo alle pretese da queste vantate. Ora, sta di fatto che in
alcune sentenze la Camera ha considerato che non si possono ritenere abusivi
trasferimenti di attivi del debitore a un terzo da
lui controllato ove siano avvenuti a un momento in cui la pretesa del creditore
non esisteva ancora né poteva essere prevista, non potendosi presumere che
simili operazioni mirino a porre i beni al riparo del creditore sequestrante (sentenze
14.2001.2 del 4 maggio 2001 consid. 3.3; 14.2016.126 del 19 dicembre 2016
consid. 5.2; pure 15.2017.7 del 7 luglio 2017 consid. 6.2).
aa) Tale
giurisprudenza deve però essere precisata. Perlomeno nei casi in cui appaiono
verosimili i presupposti dell’art. 288 LEF – in particolare se l’atto
revocabile pare essere stato compiuto meno di 5 anni prima dell’inoltro di un’esecuzione
che potrebbe giungere al rilascio di un attestato di carenza beni o all’apertura
di un fallimento (art. 285 cpv. 2 e 288a n. 3 LEF) –, tale atto è da considerare
inopponibile a tutti i creditori che soddisfano i predetti presupposti,
indipendentemente dalla data in cui è sorta la loro pretesa (sentenze del
Tribunale federale 5A_604/2012 consid. 4.4,5A_353/2011 del 31 ottobre 2011
consid. 5.4; A. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 285 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288 LEF).
bb) Per
quanto attiene al caso in esame, tuttavia, tale precisazione non sembra avere
conseguenze decisive per l’esito del giudizio odierno. Pur volendo considerare
revocabile il conferimento di beni del trust PINT9 1 all’RE 1, anche nei
confronti di PI 1 (siccome gli atti revocabili del rappresentante del debitore
sono imputabili a quest’ultimo: DTF 134 III 457; A. Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 288), l’attribuzione in
questione risale probabilmente alla costituzione della reclamante, nell’ottobre
del 2007 (reclamo, pag. 8), ovvero a più di cinque anni dalla promozione dell’esecuzione
a convalida del sequestro, verosimilmente posteriore al decreto del 26 novembre
2014. Sotto questo profilo, la revocabilità dei conferimenti iniziali di attivi
all’RE 1 pare dubbia.
d) La
giurisprudenza appena citata concerne però i casi in cui il trasferimento del
bene di cui è chiesto il sequestro è giuridicamente efficace. In tal caso solo
con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o dell’abuso di diritto
(art. 2 cpv. 2 CC) è allora possibile rendere il cambiamento di proprietà o di
titolarità inopponibile ai creditori sequestranti. Qualora invece l’alienazione
sia soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la
facoltà di esercitare il credito rimane del debitore, cui in
realtà esso continua ad appartenere, ogni creditore, a prescindere dal
momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli
altri diritti patrimoniali del debitore (v. sopra consid. 6.2/a). Ciò si
verifica in particolare se i beni del debitore sono intestati a persone
giuridiche o ad altri enti giuridici – come trusts – costituiti dal debitore o
per conto del debitore, la cui esistenza è meramente formale, poiché il loro
vero (ed effettivo) scopo è quello di mascherarne la proprietà.
aa) Secondo
l’art. 2 della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge
applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (RS 0.221.371), il trust si definisce come il rapporto
giuridico nel quale il disponente (settlor)
trasferisce a un gestore (trustee)
la proprietà di beni patrimoniali perché li gestisca nell’interesse di un
beneficiario o per un fine determinato. I beni in trust costituiscono una massa
distinta dal patrimonio del trustee, che li deve amministrare in conformità
alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
Si parla di “sham trust” quando il
settlor usa il trust in modo artificioso, conservando di fatto tutti i poteri
sui beni in trust, che intende in fin dei conti ricuperare. Un trust siffatto è
inefficace, secondo la massima "he who
comes to equity must come with clean hands" (l’equivalente dei
principi svizzeri della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto). Non
può essere riconosciuto in Svizzera (art. 11 al. 1 della summenzionata Convenzione),
o perché è inefficace secondo il diritto che lo disciplina (DTF 143 II 357
consid. 4.2) oppure, in ogni caso, perché è incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (art. 17 LDIP e 18 della Convenzione), o meglio con il principio di
trasparenza (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2011 del 12 aprile 2012
consid. 9.3.1 et 9.3.2).
bb) Nella
fattispecie, si evince dagli atti che il trust PINT9 1 è stato costituito sin
dall’inizio, alla stregua del trust (__________M__________ Trust) che gli ha
conferito i suoi beni, verosimilmente a protezione del patrimonio di PI 1 e
della moglie, e che è servito apparentemente solo a gestire parte delle loro
azioni nella PI 2 (sopra consid. 6.1). D’altronde non paiono mai essere stati
designati beneficiari concreti, per cui l’unico scopo del trust sembra proprio
essere stato quello di amministrare i beni dei settlors sotto mentite spoglie. Non
è pertanto, nelle predette circostanze, insostenibile ritenere con il Pretore
che si abbia a che fare con dei trusts simulati (“sham trusts”), siccome appare
plausibile che PI 1 (e i membri della sua famiglia, v. doc. TT pag. 4) abbia
conservato di fatto tutti i poteri sui beni dei suddetti trusts, cui non
intendeva in fin dei conti rinunciare. Già si è detto (sopra consid. 6.1), per
il resto, dell’incongruenza della tesi secondo cui PI 1 sarebbe “uscito” dal
trust PINT9 1 nel 2003.
Non
è neppure arbitrario considerare che l’esistenza dell’RE 1 sia a sua volta di
pura facciata, perché pare essere stata creata con i beni fittiziamente
conferiti dall’PINT9 1 ed essere dallo stesso controllata, ovvero, in fin dei
conti, direttamente da PI 1. Rivendicare ora beni che secondo diversi indizi
convergenti appaiono essere rimasti sin dall’inizio in mano dei debitori
costituisce a prima vista un abuso di diritto manifesto non meritevole di
protezione (art. 2 cpv. 2 CC). In ciò il caso in rassegna si distingue dai
precedenti menzionati prima (consid. 6.2/c), in cui le circostanze del
trasferimento iniziale dei beni non erano note. A un esame di mera
verosimiglianza, la conclusione del Pretore resiste alla critica, e quanto meno
Fatti
i suoi accertamenti di fatto non risultano manifestamente errati.
6.3 La
reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere, in manifesta violazione del
diritto del trust, erroneamente collegato l’PINT9 1 ai debitori nonostante il
carattere discrezionale ed irrevocabile assunto dal trust a partire dal 2003,
anno in cui – a detta di PINT8 2 – PI 1 è uscito dalla struttura. Le sue
considerazioni teoriche sugli elementi caratteristici di un trust misconoscono
però che nei casi in cui, appunto, il criterio centrale della rinuncia alla
proprietà e al controllo dei beni in trust da parte del settlor di fatto non si
verifica poiché questi continua a gestirli per il tramite del trustee (un
semplice prestanome o testa di legno), il trust è dal profilo giuridico
simulato (sham trust), e quindi inefficace (DTF 143 II 357 consid. 4.2 citato
sopra al consid. 6.2/d/aa, che concerne la sentenza del Tribunale federale
amministrativo A-2347/2014 del 29 settembre 2015 più volte citata dalla reclamante).
Ci si può a questo punto limitare a rinviare alle considerazioni esposte nel
considerando precedente.
7. Sempre sul piano giuridico la reclamante contesta che le sequestranti
abbiano sufficientemente specificato i beni da sequestrare, rilevando in
particolare che gli ordini di acquisto conferiti per conto suo dallo Studio PINT7
1 alla PINT8 1 potrebbero indiziare sia l’esistenza di un semplice mandato
patrimoniale conferito a tale istituto, sia una relazione bancaria. La
deduzione contraria del Pretore non è a suo dire condivisibile poiché –
contrariamente a quelli riconducibili al __________ H__________ Trust – per gli
enti identificabili con PINT9 1 (fra cui la stessa opponente) negli atti
prodotti dalle sequestranti non vi è alcun esplicito riferimento ai conti
bancari (reclamo, ad 7).
7.1 Nella
prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”)
è ammesso purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l’identità
del terzo debitore siano indicati e resi verosimili (DTF 130 III
581, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata
in BlSchK 2000, pag. 142; DTF 103 III 86 e 91; RtiD 2011 I 771 seg. n.
58c, consid. 5.2 con rinvii, sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015,
consid. 7). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui le
sequestranti hanno chiesto di sequestrare “tutti
i beni mobili, crediti o diritti di titolarità della RE 1 nei confronti di PINT8
1, Via Balestra 1, 6901 Lugano, ivi inclusi tutti i titoli depositati presso la
predetta banca”, la domanda risulta legittima. Nondimeno,
trattandosi di averi presso una banca – ad esempio di conti – per evitare il
rischio di un sequestro puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), la giurisprudenza della
scrivente Camera esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante
documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso l’istituto
indicato (sentenza 14.2010.35 del 14 giugno 2010, in: RtiD 2011 I 764 segg. n.
58c, consid. 5.2 e i rinvii).
7.2 Orbene, nel caso specifico la reclamante non può essere seguita laddove
tenti di negare l’esistenza di un conto bancario a lei intestato presso la PINT8
1. Intanto, non è contestato che lo Studio fiduciario di PINT7 1 (persona di
fiducia di PI 1) abbia conferito alla banca ordini di acquisto per conto dell’RE
1 (reclamo, pag. 11 ad 7; doc. T pag. 26 e TT pag. 41).
Inoltre, è la stessa PINT8 1 ad aver trasmesso a PINT7 1 il verbale di sequestro
con scritto del 10 dicembre 2014, peraltro prodotto dalla medesima opponente
(doc. 4 e 5). È pertanto escluso parlare, in siffatte circostanze, di un
sequestro “investigativo” (ossia
di un sequestro eseguito “per caso”, sentenza della CEF 14.2013.177 del 28
agosto 2014, consid. 5.5, con rinvii), dal momento che l’esistenza di una
relazione d’affare con l’istituto bancario in questione è stata resa verosimile.
Anche su questo punto, il reclamo si rivela infondato.
8. Per l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia
del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Incombe al
richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (DTF 126 III 100, consid. 5/c). Nella fattispecie l’opponente ripropone nel reclamo (pag. 12
ad 7) – invero in due righe – la richiesta di condannare le sequestranti a
prestare in solido una garanzia di fr. 400'000.–, senza tuttavia
Considerandi
confrontarsi minimamente con l’argomentazione del Pretore, secondo cui essa non
ha reso verosimile – con indizi oggettivi e concreti – né specificato l’esistenza
e l’entità dei danni che a mente sua le arrecherebbe il sequestro in questione.
La sua richiesta è pertanto irricevibile.
Non
si può d’altronde tenere conto delle allegazioni contenute nella replica spontanea, la quale non consente al reclamante di addurre nuovi fatti (sentenza
della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio), neppure in
materia di reclamo contro la decisione sull’opposizione al sequestro (sopra
consid. 1.2/c). E una nuova richiesta di garanzie presuppone l’esistenza di
circostanze nuove (cfr. DTF 113 III 97 consid. 6), cui l’RE 1 non accenna.
È del resto molto dubbio che la richiesta possa essere presentata per la prima
volta direttamente all’autorità giudiziaria cantonale superiore, la competenza
al riguardo spettando al “giudice del sequestro” (sentenza della CEF
14.2013.150
del 26 agosto 2014 consid. 8.2; in tal senso: sentenza del
Tribunale federale 5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2). Anche
sotto questo profilo la domanda dev’essere considerata inammissibile.
9.
La
reclamante chiede infine che all’CO 8, a suo dire non legittimata a postulare
il sequestro conservativo, poiché non è menzionata nel decreto 20 marzo 2014
del Tribunale ordinario di Milano, siano accollate almeno
¹¤8 delle spese
processuali di prima sede e che alle sequestranti (esclusa l’CO 8) siano
concesse ripetibili ridotte da fr. 10'000.– a fr. 8'750.–, mentre l’CO
8.
sia obbligata a rifonderle fr. 1'250.– per ripetibili (reclamo, ad 8).
La doglianza è però tardiva. In prima istanza, in effetti, l’opponente ha contestato
unicamente il presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati ai debitori.
Nel respingere questa unica sua censura il Pretore poteva a buon diritto
considerare l’opponente interamente soccombente e porre a suo carico una piena
indennità per ripetibili a favore delle sequestranti. Che tale indennità sia
parziale non risulta dalla sentenza impugnata e ad ogni modo la reclamante non
sarebbe legittimata, per mancanza d’interesse giuridico, a lamentarsi di un’ipotetica riduzione delle ripetibili né dell’esclusione
dell’CO 8 Spettava semmai alle dirette interessate impugnare la
decisione sulle ripetibili.
Comunque
sia, neppure in questa sede la reclamante ha postulato,
in via subordinata, l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del sequestro limitatamente
alla pretesa dell’CO 8 e non spetta a questa Camera ricercare d’ufficio
i fatti determinanti per la ricevibilità dell’istanza (DTF 139 III 281 consid.
4.
). La sua soccombenza risulta di conseguenza totale in ambedue le istanze. Non si giustifica così alcuna
eccezione al principio dell’art. 106 cpv. 1 CPC nemmeno per l’CO 8
10.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di
principio fissate in base al valore litigioso (art. 11
cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per
il rinvio dell’art. 96 CPC), pari in
concreto all’importo del credito vantato dalle sequestranti, di fr. 145'700'364.85, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195
consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato
reso noto.
10.1
Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso,
come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar
prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel
caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario
calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare
all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'700'364.85
determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 174'840.–. L’impegno lavorativo
della patrocinatrice delle sequestranti si è però limitato alla redazione di un
allegato di osservazioni al reclamo
di 25 pagine e di una duplica spontanea di 7. Pur tenendo conto di un paio di colloqui con le
clienti, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota
professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso
analogo, di difficoltà media-alta, più di 40 ore. L’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un
onorario ad horam di
oltre fr. 4'300.–, manifestamente sproporzionato.
10.2
Giusta
l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l’ora pare adeguato a
tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di
responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore
litigioso, in casu molto elevato (sentenza
della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c),
sicché alle sequestranti va attribuita un’indennità di fr. 20'000.– (fr. 500.–
x 40), comprensiva delle spese di cancelleria e dell’IVA, che nel caso
concreto pare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi
sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.
11.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 145'700'364.85, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il
reclamo è respinto.
2. La richiesta di prestazione di garanzia è
irricevibile.
3. Le
spese processuali di fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alle società
sequestranti, in solido, fr. 20'000.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
–;
–urigo.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).