14.2017.177
Opposizione al sequestro. Domanda di revisione della sentenza che respinge il reclamo interposto dall’opponente contro la reiezione dell’opposizione
27 settembre 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.177
REVISIONE
Lugano
27 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con domanda
8 giugno 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1., I-
CO 2, I-__________
(già CO 2, ora
incorporata per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 3, I-__________
(rinominata come CO
3, ora incorporata anch’essa per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 4, I-__________
(già CO 4)
CO 5, I-
CO 6, I-
CO 7, I-
CO 8, I-
(patrocinate dalle avv. PATR1
1 e PATR2 1, studio legale PA 2, )
e ora giudicando sulla domanda di revisione del 18 maggio 2018
presentata da RE 1 contro la sentenza (inc. 14.2017.177) emessa il 27 marzo
2018 da questa Camera sul reclamo interposto dall’istante avverso la decisione
emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 marzo 2018, la scrivente Camera ha respinto,
nella misura in cui era ammissibile, il reclamo inoltrato
da RE 1 avverso la decisione emessa il 20 settembre 2017
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con cui aveva respinto l’opposizione
interposta da lei al sequestro di diversi beni mobili, immobili e crediti ritenuti di
pertinenza del marito PI 1, e segnatamente di un
immobile a M__________, di tre particelle a
__________ e di tre diritti di usufrutto gravanti fondi sempre siti a __________,
tutti intestati a RE 1. Il sequestro era stato decretato a favore delle sei
società citate in ingresso sino a
concorrenza di fr. 127'155'000.–.
Fatti
B. Con domanda di revisione del 18 maggio 2018, RE 1 chiede ora di
annettere agli atti una dichiarazione di manleva rilasciata il 29 gennaio 2012 a
beneficio di PI 1 e di annullare e riformare la sentenza del 27 marzo 2018 di
questa Camera, nel senso di accogliere l’opposizione e di revocare il sequestro
dei beni a lei intestati, protestate spese (di complessivi fr. 2'000.–) e
ripetibili (per fr. 10'000.–).
C. Stante l’esito del giudizio odierno, la
domanda di revisione non è stata notificata alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. RE
1.
fonda la domanda di revisione su un fatto a suo dire
nuovo, di cui sarebbe venuta a conoscenza il 17 aprile 2018 consultando atti
presso l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, ovvero una dichiarazione di manleva a beneficio di suo marito rilasciata il 29 gennaio 2012 dalla PI 2 e dalla PI 3 (holding che sarebbe proprietaria delle società
sequestranti), da cui deduce che, contrariamente a quanto giudicato da questa
Camera, al momento della donazione delle proprietà alla moglie PI 1 non poteva
né doveva sapere che il trapasso avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle
sequestranti, ma anzi aveva la certezza di nulla dover temere al riguardo in
forza della manleva.
2.
Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice
che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione
passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato
mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura,
esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di
revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).
2.1
La
revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per
determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più
impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in
prima o in seconda istanza (Herzog
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di
sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione
che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata
con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della
sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la
revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche
materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a
ed. 2017, n. 1 ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad art. 328 CPC).
2.2
La
regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo
oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul
diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale
ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o
fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582
consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.
59.
CPC). È quindi irricevibile la domanda
di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di
sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza
di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF
14.2011.64
del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono
(sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c),
oppure che respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35
dell’8 giugno 2018 consid. 2.3).
2.3
Nel
caso in esame, la decisione di cui è chiesta la revisione respinge (e non
accoglie come nel caso giudicato dal Tribunale federale) l’opposizione
al decreto di sequestro. Come il debitore la cui opposizione al
precetto esecutivo è stata rigettata e che non è legittimato a chiedere la
revisione della sentenza di rigetto siccome l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a
LEF) gli consente di far annullare l’esecuzione (sentenza 14.2015.160
citata sopra), anche il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata
ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti nella
causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF) oppure, trattandosi di un
terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di
accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e
ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF).
In
altri termini, dunque, la reiezione dell’opposizione al sequestro non ha
determinato per RE 1 un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio
straordinario della revisione. In effetti, se riuscirà a far accertare nell’apposita
procedura (art. 109 LEF) la validità della donazione dei fondi sequestrati a
suo favore e l’opponibilità della stessa alle società sequestranti, fondandosi segnatamente
sull’atto di manleva su cui poggia la domanda di revisione, ella potrà ottenere
la revoca del sequestro. Non è d’intralcio la sentenza di reiezione dell’opposizione
al sequestro (né quella che respinge il reclamo dell’opponente). In effetti, né
il Pretore né la Camera si sono determinati in modo definitivo sulla fondatezza
della pretesa dell’opponente, ma si sono limitati a esaminarne la
verosimiglianza sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti allora
agli atti. Detto altrimenti queste autorità non hanno emanato un giudizio cui
può essere riconosciuta autorità di cosa giudicata materiale. Ne segue l’inammissibilità
della domanda di revisione.
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili, la domanda di revisione non essendo stata notificata
alla controparte per osservazioni.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 119'730'745.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono
poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).