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Decisione

14.2017.177

Opposizione al sequestro. Domanda di revisione della sentenza che respinge il reclamo interposto dall’opponente contro la reiezione dell’opposizione

27 settembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con domanda di revisione del 18 maggio 2018, RE 1 chiede ora di

annettere agli atti una dichiarazione di manleva rilasciata il 29 gennaio 2012 a

beneficio di PI 1 e di annullare e riformare la sentenza del 27 marzo 2018 di

questa Camera, nel senso di accogliere l’opposizione e di revocare il sequestro

dei beni a lei intestati, protestate spese (di complessivi fr. 2'000.–) e

ripetibili (per fr. 10'000.–).

C. Stante l’esito del giudizio odierno, la

domanda di revisione non è stata notificata alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. RE

1.

fonda la domanda di revisione su un fatto a suo dire

nuovo, di cui sarebbe venuta a conoscenza il 17 aprile 2018 consultando atti

presso l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, ovvero una dichiarazione di manleva a beneficio di suo marito rilasciata il 29 gennaio 2012 dalla PI 2 e dalla PI 3 (holding che sarebbe proprietaria delle società

sequestranti), da cui deduce che, contrariamente a quanto giudicato da questa

Camera, al momento della donazione delle proprietà alla moglie PI 1 non poteva

né doveva sapere che il trapasso avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle

sequestranti, ma anzi aveva la certezza di nulla dover temere al riguardo in

forza della manleva.

2.

Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice

che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione

passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato

mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura,

esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di

revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).

2.1

La

revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per

determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più

impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in

prima o in seconda istanza (Herzog

in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di

sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione

che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata

con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della

sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la

revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche

materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a

ed. 2017, n. 1 ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad art. 328 CPC).

2.2

La

regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere puramente esecutivo

oppure principalmente ese­cutivo con effetti riflessi sul

diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale

ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o

fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582

consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.

59.

CPC). È quindi irricevibile la domanda

di revisione delle decisioni che accolgono l’opposizione al decreto di

sequestro (DTF 138 III 384 consid. 3), che respingono l’istanza

di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo (sentenza della CEF

14.2011.64

del 1° giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]) o la accolgono

(sentenza della CEF 14.2015 160 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 654 n. 44c),

oppure che respingono l’istanza di fallimento (sentenza della CEF 14.2018.35

del­l’8 giugno 2018 consid. 2.3).

2.3

Nel

caso in esame, la decisione di cui è chiesta la revisione respinge (e non

accoglie come nel caso giudicato dal Tribunale federale) l’opposizione

al decreto di sequestro. Come il debitore la cui opposizione al

precetto esecutivo è stata rigettata e che non è legittimato a chiedere la

revisione della sentenza di rigetto siccome l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a

LEF) gli consente di far annullare l’esecuzione (sentenza 14.2015.160

citata sopra), anche il debitore la cui opposizione al sequestro non è stata

ammessa può fare revocare tale misura facendo valere i suoi argomenti nella

causa giudiziaria di convalida (art. 280 n. 3 LEF) oppure, trattandosi di un

terzo che rivendica la proprietà dei beni sequestrati, nella procedura di

accertamento o di contestazione della propria pretesa (art. 106 segg. LEF), e

ciò senz’aspettarne il pignoramento (art. 275 LEF).

In

altri termini, dunque, la reiezione dell’opposizione al sequestro non ha

determinato per RE 1 un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio

straordinario della revisione. In effetti, se riuscirà a far accertare nell’apposita

procedura (art. 109 LEF) la validità della donazione dei fondi sequestrati a

suo favore e l’opponibilità della stessa alle società sequestranti, fondandosi segnatamente

sull’atto di manleva su cui poggia la domanda di revisione, ella potrà ottenere

la revoca del sequestro. Non è d’intralcio la sentenza di reiezione dell’opposizione

al sequestro (né quella che respinge il reclamo dell’opponente). In effetti, né

il Pretore né la Camera si sono determinati in modo definitivo sulla fondatezza

della pretesa dell’opponente, ma si sono limitati a esaminarne la

verosimiglianza sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti allora

agli atti. Detto altrimenti queste autorità non hanno emanato un giudizio cui

può essere riconosciuta autorità di cosa giudicata materiale. Ne segue l’inammissibilità

della domanda di revisione.

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del­l’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, la domanda di revisione non essendo stata notificata

alla controparte per osservazioni.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 119'730'745.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’istante, sono

poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).