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Decisione

14.2017.178

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sequestro conservativo italiano dichiarato esecutivo in Svizzera

27 marzo 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti a una prestazione, ma “autorizza” le istanti “ad eseguire secondo le norme di legge

sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti

di qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza” dei debitori (doc. R accluso alle istanze, pag. 107). Se la si volesse

classificare in una delle tre categorie appena menzionate – sebbene esse paiono invero riferirsi a decisioni di merito (Fabienne Hohl, Procédure

civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 181-183; Meyer/Dormann, in: Basler Kommentar,

Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 2 ad art. 103 LTF) più che a

decisioni processuali come quella in esame – l’autorizzazione al sequestro

conservativo andrebbe annoverata tra le decisioni costitutive, perché modifica,

seppur provvisoriamente, la situazione giuridica delle parti, nella misura in

cui permette all’una di limitare il diritto di disposizione dell’altra. In

questo senso pure le decisioni di rigetto del­l’opposizione o di fallimento

sono considerate come decisioni co­stitutive (Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 39 ad § 27). E

anche volendo scorgervi, alla stregua delle reclamanti, una condanna dei

debitori a tollerare i sequestri, l’esecuzione dovrebbe sottostare al CPC e non

alla LEF.

A

ben vedere, in realtà, la questione è di sapere quali effetti esecutivi dispiega

l’exequatur (in via sia principale sia pregiudiziale) di una decisione estera in

Svizzera. A siffatta questione, di natura esclusivamente esecutiva, si applica

il diritto dello Stato in cui deve aver luogo l’esecuzione (Hofmann/Kunz, op.

cit., n. 366-367 ad art. 38).

5.2 In

diritto svizzero, né la LDIP né la LEF e neppure il CPC definiscono

esplicitamente la procedura d’esecuzione delle decisioni estere. Il Tribunale federale e la maggioranza

degli autori adottano un

approccio pragmatico della questione, qualificato come "teoria dell’estensione controllata" o "modificata" oppure "teoria

della cumulazione": una decisione estera non può

sostanzialmente dispiegare in Svizzera effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato di origine ("Wirkungserstreckungs­theorie") e – inoltre – non può avere effetti che lo Stato richiesto non ammette

anche a favore delle decisioni analoghe pronunciate sul proprio territorio ("Gleichstellungs- oppure

Nostrifizierungs­theorie") (sentenza della CEF 15.2005.33

del 14 giugno 2005, consid.

4.2/b-c, che rinvia in particolare alla DTF 130 III 342, con­sid. 2.5 [confermata nella DTF 134 III 373 consid.

5.1.2]; oltre alla dottrina

citata, si vedano anche: Walter, op. cit., § 8 II 1 pagg. 379 seg.; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 237-242 ad art. 38; Däppen/

Mabillard, op. cit., n. 40-41 ad art. 25 LDIP; Richard Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, 1998, pag. 111; Bucher in:

Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 32-33 ad art. 25 LDIP, che in linea di

principio, però, non ammette la limitazione degli effetti delle decisioni

estere a quelli generati da decisioni svizzere equivalenti). Il giudice svizzero dell’exequatur deve quin­di scegliere il

provvedimento esecutivo del proprio diritto che me­glio si confà alla decisione estera dichiarata

esecutiva in Svizzera (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 240 ad art. 38).

5.3 Per

quanto attiene al sequestro conservativo del diritto italiano (art. 671 segg.

CPCit.), la misura più affine del diritto svizzero appare essere, a prima

vista, il sequestro (art. 271 segg. LEF), qualora la pretesa da garantire verta

su una somma in denaro o sulla prestazione di garanzie (Gassmann, op. cit., pagg. 112 ad b e 117). Ambedue gli

istituti hanno infatti indole

cautelare (v. il titolo marginale degli art. 669bis segg.

CPCit.) e dipendono dall’inizia­­tiva del creditore (art.

671 CPCit.), il quale deve segnatamente designare in modo almeno generico i

crediti del debitore verso terzi e i beni mobili in possesso di terzi di cui

intende ottenere il sequestro (art. 543 cpv. 2 n. 2, cui rinvia l’art 678

CPCit.), allestendo il relativo atto di sequestro, da consegnare all’ufficiale

giudiziario per notifica al terzo e al debitore (art. 163 cpv. 4, per il rinvio

dell’art. 543 cpv. 1 CPCit.; Campeis/De

Pauli, le esecuzioni civili, 3a ed. 2002, pagg. 149 ad 11, e

414). Ciò esclude a priori

la sua assimilazione a un pignoramento provvisorio (cfr. art.

91 LEF), perlomeno nei casi in cui, come quello in rassegna, il sequestro

conservativo grava su crediti e beni in possesso di terzi (per quelli invece in

possesso del debitore l’art. 513 CPCit. deputa l’ufficiale giudiziario a

ricercarli nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti e

sulla sua persona).

a) Verificato

l’adempimento dei presupposti stabiliti dalla legge per l’exequatur, il giudice

competente (in Ticino il Pretore, art. 37 cpv. 3 LOG) dovrebbe non solo

dichiarare il sequestro conservativo esecutivo in Svizzera, bensì anche

incaricare l’ufficio d’esecuzio­­ne di procederne all’esecuzione (art. 274 cpv.

1 LEF), ove il creditore istante abbia perlomeno designato i beni da

sequestrare in modo sufficiente alla sua attuazione.

b) Le

reclamanti, invero, rilevano a giusta ragione che la decisione del giudice dell’exequatur vincola il

giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (cfr. art.

81 cpv. 3 LEF; Hof­mann/Kunz, op. cit., n. 381 ad art. 38). Il problema è che

nel caso concreto lo stesso Pretore, nella decisione del 1° ottobre 2014 (doc.

X accluso alle istanze), non ha stabilito particolari modalità di esecuzione

Considerandi

dell’ordinanza emanata dal Tribunale di Milano, li­mitandosi a dichiararla “esecutiva in Svizzera”. Non si è, ovviamente, pronunciato sull’idoneità dell’ordinanza

italiana come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, dal momento che le

istanti non avevano ancora promosso esecuzione contro i convenuti (lo avrebbero

fatto solo il 2 gennaio 2015). In assenza di una decisione in merito, spettava

allo stesso Pretore, nella sua veste di giudice del rigetto, determinarsi al

riguardo in via pregiudiziale.

c) Orbene,

come visto, l’ordinanza di sequestro conservativo italiana non è una decisione

condannatoria (sopra consid. 5.1/b), bensì una misura cautelare esecutiva

parificabile a un sequestro del diritto svizzero (sopra consid. 5.3). Come

quest’ultimo, il sequestro conservativo del diritto italiano non può essere

assimilato a un titolo di rigetto definitivo senza conferirgli effetti più estesi

di quelli previsti dal diritto italiano (e dal diritto svizzero per il sequestro),

ciò che giurisprudenza e dottrina vietano (sopra consid. 5.2). Concedere il

rigetto definitivo permetterebbe in effetti alle istanti di ottenere a termine

un pagamento, mentre il sequestro (conservativo) è un provvedimento puramente

provvisionale, il cui unico effetto è di sospendere il diritto del debitore di

disporre dei beni sequestrati.

d) Non

si potrebbe nemmeno – così come sembrano ipotizzare le reclamanti (ad 64-65) –

conferire alla misura gli effetti esecutivi di un’esecuzione per prestazione di

garanzie (ovvero il pignoramento e la realizzazione dei beni dei debitori, con

deposito del ricavato sul conto dell’ufficio d’esecuzione) poiché né il diritto

italiano né quello svizzero autorizzano la realizzazione sulla base di un

semplice sequestro (conservativo), e invero neppure un pignoramento (v. sopra

consid. 5.1/b; contra, ma senza motivazione: Georg Naegeli/Meinrad

Vetter, Zur Anerkennung und Voll­streckung euro-internationaler Arrestbefehle

in der Schweiz, AJP/ PJA 2005, pag. 1321 ad c). Le istanti potranno semmai ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

solo producendo con nuove istanze di rigetto la sentenza di merito una volta

che (per ipotesi) sarà stata emessa nella causa italiana.

5.4

D’altronde,

qualora si considerasse che nel concedere l’exe­­quatur il Pretore ha

inteso semplicemente estendere gli effetti dell’ordinanza italiana in Svizzera,

si dovrebbe ritenere ch’egli ha così implicitamente confermato il sequestro

ordinato il 26 novembre 2014 sulla scorta degli art. 47 cpv. 2 CLug e 271 cpv.

1.

n. 6 LEF (sopra ad C), sostituendolo con una misura equivalente (un sequestro

di diritto svizzero) chiamata a sussistere anche dopo il passaggio in giudicato

della decisione d’exequatur, e ciò fino all’emanazione della decisione di merito nella causa in

Italia o a un’eventuale revoca del sequestro conservativo. Il Pretore ha quindi

a giusto titolo respinto le tre istanze di rigetto, di modo che tutti e tre i

reclami devono essere respinti.

6.

Stante

l’esito dei reclami, non è necessario statuire sull’eccezio­­ne sollevata dai

convenuti con le osservazioni al reclamo, secondo cui i sequestri sarebbero

infruttuosi e le esecuzioni promosse a convalida degli stessi decadute insieme

al foro del sequestro. Non rientra del resto nella competenza del giudice del

rigetto – bensì dell’ufficio d’esecuzione e delle autorità di vigilanza (DTF 37

I 548 consid. 3) – determinarsi sulla validità dell’ese­­cuzione, salvo se la

sua decadenza è manifesta, in particolare ove l’infruttuosità del sequestro sia

provata, ciò che non è il caso nella fattispecie, dato che i convenuti non

hanno prodotto tutti i verbali di sequestro (fermo restando che in procedura

sommaria non sono ammessi richiami d’incarto) né dimostrato in altro modo la

pretesa infruttuosità per tutti i 28 oggetti menzionati nel decreto di

sequestro.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di

principio fissate in base al valore litigioso (art. 11

cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per

il rinvio dell’art. 96 CPC), pari in

concreto all’importo del credito posto in esecuzione, di fr. 145'832'263.25.

7.1

Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il

cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art.

11.

cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore

medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario

calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare

all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'832'263.25 determinante nella

fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 175'000.–.

L’impegno lavorativo del patrocinatore dei convenuti si è però limitato alla

redazione di un allegato di osservazioni al reclamo di 6 pagine, presentato in

tre esemplari del tutto analoghi per ognuno dei convenuti, sebbene la Camera

avesse congiunto le tre cause. Pur tenendo conto di un colloquio con i clienti,

ma non degli allegati spontanei di duplica, quadruplica e sestuplica non

richiesti e senza rilievo per il giudizio odierno, si può ragionevolmente

presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale

solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di difficoltà

media-bassa, più di quindici ore complessivamente. L’onorario minimo ad valorem

previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di

oltre fr. 11'000.–, da ritenersi manifestamente sproporzionato.

7.2

Giusta

l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l’ora pare adeguato a

tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di

responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore

litigioso, in casu molto elevato, sicché ai convenuti va attribuita un’indennità complessiva di fr. 7'500.–

(fr. 500.– x 15), da dividersi equamente, comprensiva delle spese di

cancelleria e dell’IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata

all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel

senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'832'263.25,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa diretta contro CO 1 è

respinto.

1.1 Di

conseguenza la sentenza impugnata (__________) è confermata.

1.2 Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalle società reclamanti, sono poste a loro carico in

solido. Esse rifonderanno a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

2. Il reclamo nella causa diretta contro CO

2 è respinto.

2.1 Di

conseguenza la sentenza impugnata (__________) è confermata.

2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico in solido.

Esse rifonderanno a CO 2 fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Il reclamo nella causa diretta contro CO 3 è respinto.

3.1 Di

conseguenza la sentenza impugnata (__________) è confermata.

3.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalle società reclamanti, sono poste a loro carico in

solido. Esse rifonderanno a CO 3 fr. 2'500.–

per ripetibili.

4. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).