14.2017.178
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sequestro conservativo italiano dichiarato esecutivo in Svizzera
27 marzo 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.178
14.2017.179
14.2017.180
Lugano
27 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con
istanze 29 gennaio 2015 da
CO 1., I-
CO 2, I-__________
(già CO 2, ora
incorporata per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 3, I-__________
(già Immobiliare
Fondiaria-Sai S.r.l., ora incorporata anch’essa per fusione nella
summenzionata CO 1)
CO 4, I-__________
(già CO 4)
CO 5, I-
CO 6, I-
CO 7, I-
CO 8, I-
(patrocinate dall’avv. PATR1 1,
)
contro
CO 1
CO 2, __________
CO 3, __________
(patrocinati dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sui tre reclami del 2 ottobre 2017 presentati dalle citate
otto società contro le tre decisioni emesse il 21 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2014, statuendo nell’ambito di una causa civile (risarcimento
del danno) promossa con atto di citazione del 21 giugno 2013 dalle (otto)
società CO 1 (risultante dalla fusione della __________ S.p.A., della __________
S.p.A. e di numerose altre società), __________ S.p.A. (diventata poi l’CO 2), CO 3, __________
S.p.A. (ora CO 4), CO 5, CO 6, CO 7 e CO 8 nei confronti di PI 1, delle figlie PINT2
1 e PINT3 1, di PI 1 e PI 2, il Tribunale ordinario di Milano (Sezione
specializzata in materia di impresa B) ha emesso un’ordinanza con la quale ha
autorizzato tutte le società sopraindicate –
tranne l’CO 8 – “ad
eseguire secondo le norme di legge
sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti
di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza”
di ognuno dei cinque debitori, sino a
concorrenza dell’importo dei loro rispettivi crediti, che sommati ammontano a €
121'170'000.–.
B. In
accoglimento dell’istanza presentata il 26 settembre 2014 dalle otto società
(compresa l’CO 8) contro i cinque convenuti appena menzionati, con decisione
del 1° ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato
esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza del Tribunale di Milano (inc.
SO.2014.4075). I reclami interposti al riguardo da PINT2 1 e PINT3 1 sono stati
parzialmente accolti il 19 febbraio 2016 dalla seconda Camera civile del
Tribunale d’appello, che ha respinto l’istanza di exequatur nella misura in cui è stata promossa (anche) dall’CO
8 (inc. n. __________).
C. In
precedenza, e più precisamente il 26 novembre 2014, il Pretore del Distretto di
Lugano aveva ordinato il sequestro di venticinque relazioni bancarie di società
presunte collegate con i convenuti, oltre agli attivi di tre altre società, in
virtù degli art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF e 47 cpv. 2 CLug (inc. SO.2014.5012).
D. Con
tre precetti esecutivi n. __________-01/02/03 (ora __________, __________ e __________)
tutti emessi il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, le otto
società hanno escusso in solido rispettivamente CO 1 e le figlie CO 2 e CO 3
per l’incasso di complessivi fr. 145'832'263.25 oltre agli interessi dell’8.15%
dal 20 dicembre 2013, indicando anche quali altri due debitori solidali PI 1 e PI
2 e quale titolo di credito: “EURO
121'170'000.00 (pari al tasso di cambio del 19.12.2014). Ordinanza del
Tribunale ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B
del 20.03.2014, Decisione di exequatur della Pretura di Lugano, Sezione 5, del
01.10.2014. Esecuzione a convalida dei sequestri n. __________-01/-02/-03/-04/-05”.
E. Avendo
tutti e tre gli escussi interposto opposizione ai precetti esecutivi, con tre
istanze del 29 gennaio 2015 le otto società ne hanno chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, i convenuti si sono opposti alle istanze con
osservazioni scritte del 3 luglio 2015. Mediante allegati
scritti spontanei di replica e duplica le parti si sono confermate nelle
rispettive e antitetiche posizioni.
F. Statuendo con tre decisioni separate del 21 settembre 2017, il Pretore
ha respinto le istanze, ponendo a carico delle escutenti in solido le spese
processuali di fr. 2'000.– in ogni procedura e, sempre in solido,
indennità di fr. 10'000.– a favore di ciascuna delle parti convenute.
G. Contro
tutte e tre le sentenze appena citate le società istanti sono insorte a questa Camera con tre reclami distinti del 2
ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
delle istanze. Dando seguito alle domande processuali contenute nei reclami, il
6 ottobre 2017 il presidente della Camera ha congiunto tutte e tre le procedure
di reclamo e ha concesso l’effetto sospensivo a ognuno dei reclami. Nelle loro
osservazioni del 6 novembre 2017, i convenuti hanno tutti
concluso per la reiezione dei reclami. Con allegati spontanei di replica (del
20 novembre 2017), di duplica (del 1° dicembre 2017), di “replica” (recte:
triplica, del 15 dicembre 2017), di “duplica” (recte: quadruplica, del 28
dicembre 2017), di “triplica” (recte: quintuplica del 15 gennaio 2018) e di
“quadruplica” (recte: sestuplica, del 29 gennaio 2018) le parti si sono riconfermate
nelle rispettive conclusioni.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Stante la loro analogia, le tre cause sono state congiunte con decreto del 6
ottobre 2017 e per economia di procedura viene emanata una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Tutti presentati
il 2 ottobre 2017 contro le
sentenze notificate alla patrocinatrice delle società istanti il 22 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne segue che l’allegato n. 5 accluso al reclamo, i documenti C e D annessi alle
osservazioni dei convenuti, la decisione allegata allo scritto 11 dicembre 2017
delle reclamanti, il documento H prodotto con la quadruplica del 28 dicembre
2017 sono inammissibili, perché non sono stati prodotti in prima sede. Lo è
anche la nuova conclusione contenuta nella duplica e nei successivi allegati
dei convenuti.
1.3 Nel reclamo, la patrocinatrice delle
società istanti ha precisato che l’CO 2 si è fusa
per incorporazione nell’__________, la quale a sua volta è stata incorporata
per fusione nell’CO 1. il 31 dicembre 2015 (doc. 2 annesso reclamo, pag. 6). Di
queste sostituzioni di parte ex lege (art. 2504bis del Codice
civile italiano) si è tenuto d’ufficio conto nel rubrum dell’incarto (art.
83 cpv. 4, secondo periodo CPC; Jeandin
in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 83 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha preliminarmente ribadito la propria
competenza territoriale, fondata sull’art. 52 LEF (foro del sequestro), dopo che
questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha confermato la
validità dei precetti esecutivi con decisione del 26 novembre 2015. Nel merito,
il primo giudice ha giustificato la reiezione delle istanze, considerando che l’ordinanza
di sequestro conservativo emanata dal Tribunale ordinario di Milano, poi
dichiarata esecutiva in Svizzera, non costituisce un titolo di rigetto
definitivo perché non contiene alcuna condanna né al pagamento di una somma di
denaro né alla prestazione di una garanzia. E anche se, come preteso dalle
istanti, l’ordinanza italiana dovesse rappresentare un titolo esecutivo per la
prestazione di una garanzia, il Pretore ha osservato che i precetti esecutivi
non sono stati emessi in prestazione di garanzia, ma in pagamento dell’importo
posto in esecuzione, senza contestazione da parte delle istanti.
4. Nei
reclami le società istanti fanno valere in sostanza che il titolo esecutivo in
realtà non è l’ordinanza del Tribunale di Milano, bensì la decisione con cui la
Pretura del Distretto di Lugano la riconosce esecutiva in Svizzera. A loro
parere, il giudice del rigetto non è autorizzato a riesaminare la decisione d’exequatur, negando il
carattere condannatorio dell’ordinanza italiana, che risulta proprio dal
conferimento dell’esecutività in Svizzera, possibile solo per decisioni di
natura condannatoria (mentre le decisioni costitutive o di accertamento possono
essere unicamente riconosciute). In ogni caso – soggiungono le reclamanti – le
ordinanze italiane di sequestro conservativo sono decisioni di condanna a una
prestazione (“Leistungsurteile”), o meglio di condanna del debitore a tollerare il sequestro. Secondo
le reclamanti, infine, il fatto che i precetti esecutivi non siano stati emessi
per prestazione di garanzie, come da loro richiesto, è irrilevante, perché gli escussi
non li hanno contestati né questa Camera ha censurato ciò nella decisione del 26
novembre 2015 con cui ha respinto il ricorso di CO 1 contro
l’esecuzione del sequestro e il precetto esecutivo di convalida emesso nei suoi
confronti (inc. 15.2015.61). Comunque sia, sussiste
identità tra la causale indicata
sui precetti esecutivi (che menzionano l’ordinanza italiana) e quella figurante sulle istanze di rigetto dell’opposizione, ciò che
a dire delle reclamanti basta per il loro accoglimento.
5. Le
reclamanti sostengono anzitutto che oggetto di esecuzione non è la decisione
estera dichiarata esecutiva in Svizzera, bensì la decisione di exequatur, ciò che trova riscontro nella dottrina (Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar,
Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 234 ad art. 38 CLug con rinvii; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ,
2a ed. 2011, n. 46 ad art. 38 CLug), ancorché il rigetto dell’opposizione possa essere concesso anche senza
preventivo exequatur formale separato, in base unicamente a un esame pregiudiziale del
carattere esecutivo della decisione estera (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; sentenza della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4 e 4.1). Di natura costitutiva, ad ogni modo, la decisione
d’exequatur non è in sé, contrariamente a quanto credono le reclamanti, un titolo
di rigetto definitivo, o perlomeno non indipendentemente dalla decisione estera
dichiarata esecutiva (sotto consid. 5.1/a). E non è neppure esatto che l’exequatur conferisca
sempre alla decisione estera la qualità di titolo di rigetto definitivo.
È vero solo se il debito della parte soccombente verte su una
somma di denaro o sulla prestazione di garanzie (art. 335 cpv. 2 CPC e 38 cpv.
1 LEF), mentre se concerne prestazioni in natura od obblighi di omettere o
tollerare, l’esecuzione è disciplinata dal CPC (art. 335 cpv. 1 CPC). In altre
parole l’exequatur trasforma sì la sentenza estera in un titolo esecutivo (“Vollstreckungstitel”) in Svizzera (DTF 135 III 673 consid. 1.3.1), ma non necessariamente in un
titolo di rigetto definitivo. Stabilire in concreto se la decisione d’exequatur consente
di rigettare l’opposizione in via definitiva incombe al giudice del rigetto.
5.1 Come giustamente ricordato dal Pretore,
la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia
di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”), e in linea di massima non
può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve
infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o
alla prestazione di una garanzia (DTF 134 III 660 consid. 5.4; sentenze della
CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 34c consid. 5, e
14.2013.40 del 3 giugno 2013, RtiD 2014 I 819 n. 45c, consid. 3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF; Abbet in :
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 14 ad art. 80 LEF). Ciò vale anche per le decisioni estere (Gerhardt Walter, Internationales Zivilprozessrecht
der Schweiz, 4a ed. 2007, § 8 I 3 pagg. 378 seg., § 9 III 2/a pag.
410 e § 9 III 3 pag. 418; Däppen/Mabillard [in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed.
2013, n. 1 ad art. 28 LDIP] sostengono invero che alcune
decisioni costitutive possono necessitare un exequatur per diventare
effettive in Svizzera, citando l’esempio delle modifiche
di proprietà, ma in tal caso il riconoscimento della decisione estera appare
sufficiente a ottenere l’iscrizione della modifica nel registro fondiario; comunque
sia, la questione esula dalla LEF).
a) Ora,
la decisione d’exequatur ha natura costitutiva, nella misura in cui non accerta un obbligo del
convenuto né lo condanna a una prestazione (invero già stabilita in modo
esecutivo nella decisione estera), ma le conferisce solo effettività
processuale in Svizzera (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 228 e 230 ad art. 38). Il tipo di esecuzione
(secondo la LEF o secondo il CPC, diretta o indiretta) è determinato anzitutto
dalla decisione estera, i cui effetti nello Stato di origine devono essere
estesi in Svizzera nel modo più fedele possibile, pur nel rispetto del
principio d’equivalenza con gli effetti di decisioni svizzere analoghe (sotto
consid. 5.2).
b) Nel
caso specifico, l’ordinanza 20 marzo 2014 del Tribunale di Milano non condanna
Fatti
i convenuti a una prestazione, ma “autorizza” le istanti “ad eseguire secondo le norme di legge
sequestro conservativo, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti
di qualunque natura di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza” dei debitori (doc. R accluso alle istanze, pag. 107). Se la si volesse
classificare in una delle tre categorie appena menzionate – sebbene esse paiono invero riferirsi a decisioni di merito (Fabienne Hohl, Procédure
civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 181-183; Meyer/Dormann, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 2 ad art. 103 LTF) più che a
decisioni processuali come quella in esame – l’autorizzazione al sequestro
conservativo andrebbe annoverata tra le decisioni costitutive, perché modifica,
seppur provvisoriamente, la situazione giuridica delle parti, nella misura in
cui permette all’una di limitare il diritto di disposizione dell’altra. In
questo senso pure le decisioni di rigetto dell’opposizione o di fallimento
sono considerate come decisioni costitutive (Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 39 ad § 27). E
anche volendo scorgervi, alla stregua delle reclamanti, una condanna dei
debitori a tollerare i sequestri, l’esecuzione dovrebbe sottostare al CPC e non
alla LEF.
A
ben vedere, in realtà, la questione è di sapere quali effetti esecutivi dispiega
l’exequatur (in via sia principale sia pregiudiziale) di una decisione estera in
Svizzera. A siffatta questione, di natura esclusivamente esecutiva, si applica
il diritto dello Stato in cui deve aver luogo l’esecuzione (Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 366-367 ad art. 38).
5.2 In
diritto svizzero, né la LDIP né la LEF e neppure il CPC definiscono
esplicitamente la procedura d’esecuzione delle decisioni estere. Il Tribunale federale e la maggioranza
degli autori adottano un
approccio pragmatico della questione, qualificato come "teoria dell’estensione controllata" o "modificata" oppure "teoria
della cumulazione": una decisione estera non può
sostanzialmente dispiegare in Svizzera effetti maggiori o diversi da quelli riconosciuti alla stessa nello Stato di origine ("Wirkungserstreckungstheorie") e – inoltre – non può avere effetti che lo Stato richiesto non ammette
anche a favore delle decisioni analoghe pronunciate sul proprio territorio ("Gleichstellungs- oppure
Nostrifizierungstheorie") (sentenza della CEF 15.2005.33
del 14 giugno 2005, consid.
4.2/b-c, che rinvia in particolare alla DTF 130 III 342, consid. 2.5 [confermata nella DTF 134 III 373 consid.
5.1.2]; oltre alla dottrina
citata, si vedano anche: Walter, op. cit., § 8 II 1 pagg. 379 seg.; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 237-242 ad art. 38; Däppen/
Mabillard, op. cit., n. 40-41 ad art. 25 LDIP; Richard Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, 1998, pag. 111; Bucher in:
Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, n. 32-33 ad art. 25 LDIP, che in linea di
principio, però, non ammette la limitazione degli effetti delle decisioni
estere a quelli generati da decisioni svizzere equivalenti). Il giudice svizzero dell’exequatur deve quindi scegliere il
provvedimento esecutivo del proprio diritto che meglio si confà alla decisione estera dichiarata
esecutiva in Svizzera (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 240 ad art. 38).
5.3 Per
quanto attiene al sequestro conservativo del diritto italiano (art. 671 segg.
CPCit.), la misura più affine del diritto svizzero appare essere, a prima
vista, il sequestro (art. 271 segg. LEF), qualora la pretesa da garantire verta
su una somma in denaro o sulla prestazione di garanzie (Gassmann, op. cit., pagg. 112 ad b e 117). Ambedue gli
istituti hanno infatti indole
cautelare (v. il titolo marginale degli art. 669bis segg.
CPCit.) e dipendono dall’iniziativa del creditore (art.
671 CPCit.), il quale deve segnatamente designare in modo almeno generico i
crediti del debitore verso terzi e i beni mobili in possesso di terzi di cui
intende ottenere il sequestro (art. 543 cpv. 2 n. 2, cui rinvia l’art 678
CPCit.), allestendo il relativo atto di sequestro, da consegnare all’ufficiale
giudiziario per notifica al terzo e al debitore (art. 163 cpv. 4, per il rinvio
dell’art. 543 cpv. 1 CPCit.; Campeis/De
Pauli, le esecuzioni civili, 3a ed. 2002, pagg. 149 ad 11, e
414). Ciò esclude a priori
la sua assimilazione a un pignoramento provvisorio (cfr. art.
91 LEF), perlomeno nei casi in cui, come quello in rassegna, il sequestro
conservativo grava su crediti e beni in possesso di terzi (per quelli invece in
possesso del debitore l’art. 513 CPCit. deputa l’ufficiale giudiziario a
ricercarli nella casa del debitore, negli altri luoghi a lui appartenenti e
sulla sua persona).
a) Verificato
l’adempimento dei presupposti stabiliti dalla legge per l’exequatur, il giudice
competente (in Ticino il Pretore, art. 37 cpv. 3 LOG) dovrebbe non solo
dichiarare il sequestro conservativo esecutivo in Svizzera, bensì anche
incaricare l’ufficio d’esecuzione di procederne all’esecuzione (art. 274 cpv.
1 LEF), ove il creditore istante abbia perlomeno designato i beni da
sequestrare in modo sufficiente alla sua attuazione.
b) Le
reclamanti, invero, rilevano a giusta ragione che la decisione del giudice dell’exequatur vincola il
giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (cfr. art.
81 cpv. 3 LEF; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 381 ad art. 38). Il problema è che
nel caso concreto lo stesso Pretore, nella decisione del 1° ottobre 2014 (doc.
X accluso alle istanze), non ha stabilito particolari modalità di esecuzione
Considerandi
dell’ordinanza emanata dal Tribunale di Milano, limitandosi a dichiararla “esecutiva in Svizzera”. Non si è, ovviamente, pronunciato sull’idoneità dell’ordinanza
italiana come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, dal momento che le
istanti non avevano ancora promosso esecuzione contro i convenuti (lo avrebbero
fatto solo il 2 gennaio 2015). In assenza di una decisione in merito, spettava
allo stesso Pretore, nella sua veste di giudice del rigetto, determinarsi al
riguardo in via pregiudiziale.
c) Orbene,
come visto, l’ordinanza di sequestro conservativo italiana non è una decisione
condannatoria (sopra consid. 5.1/b), bensì una misura cautelare esecutiva
parificabile a un sequestro del diritto svizzero (sopra consid. 5.3). Come
quest’ultimo, il sequestro conservativo del diritto italiano non può essere
assimilato a un titolo di rigetto definitivo senza conferirgli effetti più estesi
di quelli previsti dal diritto italiano (e dal diritto svizzero per il sequestro),
ciò che giurisprudenza e dottrina vietano (sopra consid. 5.2). Concedere il
rigetto definitivo permetterebbe in effetti alle istanti di ottenere a termine
un pagamento, mentre il sequestro (conservativo) è un provvedimento puramente
provvisionale, il cui unico effetto è di sospendere il diritto del debitore di
disporre dei beni sequestrati.
d) Non
si potrebbe nemmeno – così come sembrano ipotizzare le reclamanti (ad 64-65) –
conferire alla misura gli effetti esecutivi di un’esecuzione per prestazione di
garanzie (ovvero il pignoramento e la realizzazione dei beni dei debitori, con
deposito del ricavato sul conto dell’ufficio d’esecuzione) poiché né il diritto
italiano né quello svizzero autorizzano la realizzazione sulla base di un
semplice sequestro (conservativo), e invero neppure un pignoramento (v. sopra
consid. 5.1/b; contra, ma senza motivazione: Georg Naegeli/Meinrad
Vetter, Zur Anerkennung und Vollstreckung euro-internationaler Arrestbefehle
in der Schweiz, AJP/ PJA 2005, pag. 1321 ad c). Le istanti potranno semmai ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
solo producendo con nuove istanze di rigetto la sentenza di merito una volta
che (per ipotesi) sarà stata emessa nella causa italiana.
5.4
D’altronde,
qualora si considerasse che nel concedere l’exequatur il Pretore ha
inteso semplicemente estendere gli effetti dell’ordinanza italiana in Svizzera,
si dovrebbe ritenere ch’egli ha così implicitamente confermato il sequestro
ordinato il 26 novembre 2014 sulla scorta degli art. 47 cpv. 2 CLug e 271 cpv.
1.
n. 6 LEF (sopra ad C), sostituendolo con una misura equivalente (un sequestro
di diritto svizzero) chiamata a sussistere anche dopo il passaggio in giudicato
della decisione d’exequatur, e ciò fino all’emanazione della decisione di merito nella causa in
Italia o a un’eventuale revoca del sequestro conservativo. Il Pretore ha quindi
a giusto titolo respinto le tre istanze di rigetto, di modo che tutti e tre i
reclami devono essere respinti.
6.
Stante
l’esito dei reclami, non è necessario statuire sull’eccezione sollevata dai
convenuti con le osservazioni al reclamo, secondo cui i sequestri sarebbero
infruttuosi e le esecuzioni promosse a convalida degli stessi decadute insieme
al foro del sequestro. Non rientra del resto nella competenza del giudice del
rigetto – bensì dell’ufficio d’esecuzione e delle autorità di vigilanza (DTF 37
I 548 consid. 3) – determinarsi sulla validità dell’esecuzione, salvo se la
sua decadenza è manifesta, in particolare ove l’infruttuosità del sequestro sia
provata, ciò che non è il caso nella fattispecie, dato che i convenuti non
hanno prodotto tutti i verbali di sequestro (fermo restando che in procedura
sommaria non sono ammessi richiami d’incarto) né dimostrato in altro modo la
pretesa infruttuosità per tutti i 28 oggetti menzionati nel decreto di
sequestro.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di
principio fissate in base al valore litigioso (art. 11
cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per
il rinvio dell’art. 96 CPC), pari in
concreto all’importo del credito posto in esecuzione, di fr. 145'832'263.25.
7.1
Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il
cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l’art.
11.
cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore
medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l’onorario
calcolato in funzione del valore litigioso, l’autorità competente può derogare
all’art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'832'263.25 determinante nella
fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 175'000.–.
L’impegno lavorativo del patrocinatore dei convenuti si è però limitato alla
redazione di un allegato di osservazioni al reclamo di 6 pagine, presentato in
tre esemplari del tutto analoghi per ognuno dei convenuti, sebbene la Camera
avesse congiunto le tre cause. Pur tenendo conto di un colloquio con i clienti,
ma non degli allegati spontanei di duplica, quadruplica e sestuplica non
richiesti e senza rilievo per il giudizio odierno, si può ragionevolmente
presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale
solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di difficoltà
media-bassa, più di quindici ore complessivamente. L’onorario minimo ad valorem
previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di
oltre fr. 11'000.–, da ritenersi manifestamente sproporzionato.
7.2
Giusta
l’art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l’ora pare adeguato a
tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di
responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore
litigioso, in casu molto elevato, sicché ai convenuti va attribuita un’indennità complessiva di fr. 7'500.–
(fr. 500.– x 15), da dividersi equamente, comprensiva delle spese di
cancelleria e dell’IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata
all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel
senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'832'263.25,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa diretta contro CO 1 è
respinto.
1.1 Di
conseguenza la sentenza impugnata (__________) è confermata.
1.2 Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle società reclamanti, sono poste a loro carico in
solido. Esse rifonderanno a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.
2. Il reclamo nella causa diretta contro CO
2 è respinto.
2.1 Di
conseguenza la sentenza impugnata (__________) è confermata.
2.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle reclamanti, sono poste a loro carico in solido.
Esse rifonderanno a CO 2 fr. 2'500.– per ripetibili.
3. Il reclamo nella causa diretta contro CO 3 è respinto.
3.1 Di
conseguenza la sentenza impugnata (__________) è confermata.
3.2 Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalle società reclamanti, sono poste a loro carico in
solido. Esse rifonderanno a CO 3 fr. 2'500.–
per ripetibili.
4. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).