14.2017.18
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza di rigetto
4 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.18
Lugano
4 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. S 339-2016 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 23 dicembre
2016 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 27 gennaio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 agosto 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE)
di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta
cantonale 2013 di fr. 2'678.60 (acconti dedotti), oltre agli interessi del
2.5% dal 7 agosto 2016, agli interessi aggiornati sino al 6 agosto 2016 di fr. 455.95
e alla tassa di diffida del 30 aprile 2016 di fr. 50.–;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23
dicembre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio;
che
nel termine impartitole la parte convenuta non ha presentato
osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 27 gennaio 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e
un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2017 facendo valere di avere pagato l’esecuzione in questione già l’11 gennaio
2017, sicché “mal si capisce
la decisione in oggetto”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso,
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a CPC e 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato l’8 febbraio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nella fattispecie è pertanto irricevibile la ricevuta, acclusa al reclamo (doc.
4), rilasciata l’11 gennaio 2017 dall’UE di Mendrisio relativamente al
pagamento di fr. 3'302.95 a saldo dell’esecuzione n. __________, poiché
né lo scritto dello stesso 11 gennaio 2017 (doc. 2) né l’allegata ricevuta risultano
pervenuti al Giudice di pace, come si evince dalla stessa decisione impugnata (“che la parte convenuta non ha presentato
osservazioni nel termine assegnato”), che il
reclamante non ha provato di poggiare su un accertamento manifestamente errato;
che
fondato su un’allegazione (e una prova) irricevibile il reclamo è
inammissibile;
che
pur volendo tenere conto del pagamento, l’UE dovrebbe ad ogni modo rifiutare di
proseguire l’esecuzione a prescindere dall’esito del giudizio impugnato,
siccome essa si è estinta con il pagamento (art. 12 cpv. 2 LEF);
che
Fatti
il reclamo si rivelerebbe in tale ipotesi senza oggetto e così ugualmente irricevibile;
che
anche sulla questione delle spese e ripetibili, peraltro non discussa dal
reclamante, la decisione impugnata è ineccepibile (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
anche se l’avvenuto pagamento fosse stato comunicato tempestivamente al primo giudice, egli avrebbe
dovuto secondo equità porre le spese processuali a carico
dell’escusso in virtù dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, considerando ch’egli ha estinto l’esecuzione l’11 gennaio 2017, solo dopo l’inoltro dell’istanza (verificatosi il 23 dicembre 2016), e che l’istanza appariva verosimilmente fondata su
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. (FF
Considerandi
2006.
pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9
dicembre 2014, consid. 3.1);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'184.55,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la
controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).