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Decisione

14.2017.18

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza di rigetto

4 aprile 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo si rivelerebbe in tale ipotesi senza oggetto e così ugualmente irricevibile;

che

anche sulla questione delle spese e ripetibili, peraltro non discussa dal

reclamante, la decisione impugnata è ineccepibile (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

anche se l’avvenuto pagamento fosse stato comunicato tem­pestivamente al primo giudice, egli avrebbe

dovuto secondo equi­tà porre le spese processuali a carico

dell’escusso in virtù del­l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, considerando ch’egli ha estinto l’ese­­cuzione l’11 gennaio 2017, solo dopo l’inoltro dell’istanza (verificatosi il 23 dicembre 2016), e che l’istanza appariva verosimilmente fondata su

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione (cfr. (FF

Considerandi

2006.

pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9

dicembre 2014, consid. 3.1);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'184.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).