Lexipedia

Decisione

14.2017.181

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenuta rappresentata da un avvocato che nel contempo è suo amministratore unico. Ripetibili. Indennità d’inconvenienza

1 febbraio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio

2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

19 settembre 2017, l’i­­stante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta vi si è opposta sulla scorta di osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione del 19 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 2'000.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenere la

riforma del dispositivo sulle spese processuali, nel senso che alla controparte

non siano assegnate ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2017, la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile

a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del

reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore

della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309

lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha obbligato la parte istante soccombente a

rifondere alla controparte fr. 2'000.– senza particolare motivazione.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che l’avv. RA 1 è intervenuto in prima sede per conto

della convenuta nella sua qualità di amministratore unico con firma

individuale, come dallo stesso espressamente dichiarato all’udienza, e non come

suo patrocinatore, ciò che si evince anche dal fatto ch’egli non ha prodotto

alcuna procura. La reclamante ne desume che la convenuta non ha diritto alla

rifusione di spese professionali (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) ma

neppure può pretende un’in­­dennità d’inconvenienza (a norma dell’art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC). Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 sostiene invece che

l’avv. RA 1 è comparso come suo patrocinatore e che la sua richiesta di

ripetibili non è stata avversata dall’istante, la cui contestazione in sede di

reclamo, a suo parere, è quindi tardiva.

4.

In

realtà, è senza rilievo il fatto che l’istante non abbia, in prima sede,

contestato specificamente la domanda – non motivata – della convenuta intesa

all’assegnazione di ripetibili, poiché il giudice deve esaminare tutte le

domande cui la controparte non ha esplicitamente aderito, applicando il diritto

d’ufficio (art. 57 CPC), anche ai fatti notori come le iscrizioni nel registro

di commercio (art. 151 CPC e sentenza del Tribunale federale 4A_261/2013 del 1°

ottobre 2013, RSPC 2014, 34 consid. 4.3).

5.

Giusta

l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106

cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale

in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati

(esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in

determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di

rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro.

In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità

d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no,

di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di

un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi

della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (per analogia:

sentenze del Tribunale federale 1P.68/2007 del 17 agosto 2007 consid. 5;5P.475/2000

dell’8 febbraio 2001 consid. 5; Trezzini

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed.

2017, n. 29 ad art. 95 CPC e i rimandi; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 28

ad art. 95 CPC). Solo le retribuzioni effettivamente dovute devono essere

rifuse (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 95).

Nelle

procedure di ricorso inoltrate al suo cospetto il Tribunale federale riconosce

eccezionalmente un’indennità, ridotta, a favore dell’avvocato libero professionista

che procede in causa propria o in una causa in cui ha un interesse personale

(in particolare come rappresentante legale della parte od organo) ove si tratti

di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante

dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile con il risultato ottenuto (DTF

129.

V 116 consid. 4.1; 110 V 134 consid. 4/d e 7; sentenze del Tribunale

federale 1C_233/2015 del 5 ottobre 2015 consid. 3.1;6B_251/2015 del 24 agosto

2015.

consid. 2.3.2;5P_187/2004 del 22 luglio 2004 consid. 3). Tale eccezione

sembra doversi estendere alle procedure disciplinate dal CPC (Schmid in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 LEF;

Suter/von Holzer in: Sut­ter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 42 ad art. 95 CPC, i

quali però misconoscono il carattere eccezionale di tale giurisprudenza,

quantunque da loro ricordato al n. 36) e dovrebbe giustificare tecnicamente l’attribuzione

di un’indennità d’inconvenienza, qualora la parte abbia presentato al riguardo

una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

5.1

Nel

caso in esame, è controverso se l’avv. RA 1 è comparso all’udienza quale amministratore

unico della convenuta con firma individuale (qualità non contestata e comunque

sia evincibile dal registro di commercio) oppure quale patrocinatore della

stessa. Le circostanze esterne parlano a favore della prima tesi. In effetti,

le osservazioni non sono redatte sulla carta intestata dell’avvocato ed egli

non ha prodotto né una procura né una nota d’onorario. È ad ogni modo dubbio

che l’avvocato possa affidare a sé stesso un mandato di patrocinio nella causa

in cui procede personalmente o a nome della persona giuridica di cui è organo.

5.2

Appurato

che l’avv. RA 1 ha agito come organo della convenuta, secondo i principi testé

ricordati il suo intervento all’udienza non giustificava, in linea di principio,

l’attribuzione di ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC. E non entrava

neppure in considerazione un’indennità d’inconvenienza, siccome egli non aveva

formulato alcuna richiesta motivata in merito, per tacere del fatto che il suo dispendio

lavorativo è stato esiguo (redazione di sei righe di osservazioni e comparizione

a una breve udienza), e ad ogni modo non risulta superiore a quanto normalmente

esigibile da chiunque per l’espletamento dei lavori am­ministrativi personali (cfr. sentenza

della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014, consid. 3). Il reclamo merita perciò

di essere integralmente accolto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, già anticipate

dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 200.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF)

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di

diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale

presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le

ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).