14.2017.181
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Convenuta rappresentata da un avvocato che nel contempo è suo amministratore unico. Ripetibili. Indennità d’inconvenienza
1 febbraio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.181
Lugano
1 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 24 maggio 2017 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo emesso il 25 aprile 2017 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del
pegno immobiliare, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 280'000.–
oltre agli interessi del 10% dal 19 aprile 2017, indicando quale titolo di
credito il “brevetto notarile
n. __________ Avv. __________” e come pegno
immobiliare la “cartella
ipotecaria al portatore n. __________ in 3° grado costituita il 20.05.2016 (dg __________)
gravante i fondi __________: part. __________, PPP __________ e PPP __________
compr. fondo base part. __________”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 maggio
2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
19 settembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta sulla scorta di osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 19 settembre 2017, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 2'000.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenere la
riforma del dispositivo sulle spese processuali, nel senso che alla controparte
non siano assegnate ripetibili. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2017, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile
a titolo indipendente soltanto mediante reclamo. In ogni caso la via del
reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle pratiche a tenore
della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 309
lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC). In ambedue i casi il reclamo va inoltrato alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 e 4a LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha obbligato la parte istante soccombente a
rifondere alla controparte fr. 2'000.– senza particolare motivazione.
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che l’avv. RA 1 è intervenuto in prima sede per conto
della convenuta nella sua qualità di amministratore unico con firma
individuale, come dallo stesso espressamente dichiarato all’udienza, e non come
suo patrocinatore, ciò che si evince anche dal fatto ch’egli non ha prodotto
alcuna procura. La reclamante ne desume che la convenuta non ha diritto alla
rifusione di spese professionali (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) ma
neppure può pretende un’indennità d’inconvenienza (a norma dell’art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC). Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 sostiene invece che
l’avv. RA 1 è comparso come suo patrocinatore e che la sua richiesta di
ripetibili non è stata avversata dall’istante, la cui contestazione in sede di
reclamo, a suo parere, è quindi tardiva.
4.
In
realtà, è senza rilievo il fatto che l’istante non abbia, in prima sede,
contestato specificamente la domanda – non motivata – della convenuta intesa
all’assegnazione di ripetibili, poiché il giudice deve esaminare tutte le
domande cui la controparte non ha esplicitamente aderito, applicando il diritto
d’ufficio (art. 57 CPC), anche ai fatti notori come le iscrizioni nel registro
di commercio (art. 151 CPC e sentenza del Tribunale federale 4A_261/2013 del 1°
ottobre 2013, RSPC 2014, 34 consid. 4.3).
5.
Giusta
l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106
cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale
in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati
(esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in
determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di
rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro.
In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo d’indennità
d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni, fatturate o no,
di altri consulenti giuridici come notai, consulenti indipendenti, impiegati di
un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o assicurazione, né di organi
della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (per analogia:
sentenze del Tribunale federale 1P.68/2007 del 17 agosto 2007 consid. 5;5P.475/2000
dell’8 febbraio 2001 consid. 5; Trezzini
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed.
2017, n. 29 ad art. 95 CPC e i rimandi; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 28
ad art. 95 CPC). Solo le retribuzioni effettivamente dovute devono essere
rifuse (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 95).
Nelle
procedure di ricorso inoltrate al suo cospetto il Tribunale federale riconosce
eccezionalmente un’indennità, ridotta, a favore dell’avvocato libero professionista
che procede in causa propria o in una causa in cui ha un interesse personale
(in particolare come rappresentante legale della parte od organo) ove si tratti
di una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante
dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile con il risultato ottenuto (DTF
129.
V 116 consid. 4.1; 110 V 134 consid. 4/d e 7; sentenze del Tribunale
federale 1C_233/2015 del 5 ottobre 2015 consid. 3.1;6B_251/2015 del 24 agosto
2015.
consid. 2.3.2;5P_187/2004 del 22 luglio 2004 consid. 3). Tale eccezione
sembra doversi estendere alle procedure disciplinate dal CPC (Schmid in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 LEF;
Suter/von Holzer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 42 ad art. 95 CPC, i
quali però misconoscono il carattere eccezionale di tale giurisprudenza,
quantunque da loro ricordato al n. 36) e dovrebbe giustificare tecnicamente l’attribuzione
di un’indennità d’inconvenienza, qualora la parte abbia presentato al riguardo
una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
5.1
Nel
caso in esame, è controverso se l’avv. RA 1 è comparso all’udienza quale amministratore
unico della convenuta con firma individuale (qualità non contestata e comunque
sia evincibile dal registro di commercio) oppure quale patrocinatore della
stessa. Le circostanze esterne parlano a favore della prima tesi. In effetti,
le osservazioni non sono redatte sulla carta intestata dell’avvocato ed egli
non ha prodotto né una procura né una nota d’onorario. È ad ogni modo dubbio
che l’avvocato possa affidare a sé stesso un mandato di patrocinio nella causa
in cui procede personalmente o a nome della persona giuridica di cui è organo.
5.2
Appurato
che l’avv. RA 1 ha agito come organo della convenuta, secondo i principi testé
ricordati il suo intervento all’udienza non giustificava, in linea di principio,
l’attribuzione di ripetibili giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC. E non entrava
neppure in considerazione un’indennità d’inconvenienza, siccome egli non aveva
formulato alcuna richiesta motivata in merito, per tacere del fatto che il suo dispendio
lavorativo è stato esiguo (redazione di sei righe di osservazioni e comparizione
a una breve udienza), e ad ogni modo non risulta superiore a quanto normalmente
esigibile da chiunque per l’espletamento dei lavori amministrativi personali (cfr. sentenza
della CEF 14.2014.152 del 20 ottobre 2014, consid. 3). Il reclamo merita perciò
di essere integralmente accolto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, già anticipate
dalla parte istante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 200.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF)
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di
diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale
presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le
ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).