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Decisione

14.2017.182

Rigetto definitivo dell’opposizione. Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza arbitrala estero. Violazione dell’ordine pubblico internazionale svizzero. Asserita transazione stragiudiziale

5 marzo 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, la AO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 48'310.–

oltre agli interessi del 5% dal 9 agosto 2016, indicando quale titolo di

credito la “sentenza arbitrale

del Tribunale __________”.

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio

2017 la AO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

19 settembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte

convenuta vi si è nuovamente opposta.

D. Statuendo con decisione del 22 settembre 2017, il Pretore ha dichiarato

esecutive in Svizzera la decisione 17 maggio 2016 del Tribunale arbitrale di

Mosca e la risoluzione 9 agosto 2016 della Corte arbitrale d’appello di Mosca, e rigettato

in via definitiva l’op­­posizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenere che sia “mantenuta

l’opposizione al PE n. 2324943”. Il 9 ottobre 2017 il

presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Il reclamo verte infatti unicamente sul mantenimento dell’opposizione. Non

contiene alcuna conclusione in riforma del dispositivo sull’exequatur.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 339 cpv. 2 CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC). Il reclamo, presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al

patrocinatore della RE 1 il 25 settembre, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

La

pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione richiesto sulla base

di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro presuppone,

in via principale o perlomeno pregiudiziale, una dichiarazione di esecutività,

detta anche exequatur (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 e 94 ad art. 80 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 31-33 ad art. 80). Per l’art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione

di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno

1958.

(CNY, RS 0.277.12). L’escusso

può avvalersi anche delle eccezioni previste dalla CNY (segnatamente dall’art.

V) per opporsi al rigetto dell’opposizione, sempre che un tribunale svizzero

non abbia già statuito su tali eccezioni (art. 81 cpv. 3 LEF).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha riconosciuto i lodi russi prodotti dall’istante

e li ha dichiarati esecutivi, ritenendo adempiuti i presupposti previsti dall’art.

IV n. 1 CNY. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di violazione dell’ordine

pubblico svizzero sollevata dalla convenuta, considerando che la denuncia

penale presentata da quest’ultima alla vigilia dell’udienza non fosse sufficiente

a rendere verosimile l’eccezione in questione.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che i titoli prodotti dal creditore siano

incompatibili con l’ordine pubblico materiale svizzero, più precisamente che il

lodo posto in esecuzione viola il principio della lealtà contrattuale e della

buona fede sancito dall’ordina­­mento giuridico svizzero. A suo parere la JSC

Umalat ha agito in malafede presentandosi all’udienza 12 maggio 2016 del Tribunale

arbitrale di Mosca senza menzionare l’accordo intervenuto pochi giorni prima,

con cui le parti avevano messo fine alla controversia convenendo un pagamento

di € 41'600.– da parte della reclamante, poi effettuato il 1° maggio 2016, e il

ritiro della macchina __________

da parte dell’istante, avvenuto l’11 maggio 2016. La sua preclusione e

integrale condanna – epiloga la reclamante – sarebbe

quindi il frutto di una truffa della controparte.

5.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio, in ogni stadio di causa, questioni quali

l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, la presenza del trinomio

d’identità come pure – trattandosi di una sentenza arbitrale estera (art. V n.

2.

CNY) – la possibilità di sottoporre la lite ad arbitrato secondo il diritto

svizzero e la compatibilità con l’ordine pubblico svizzero (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 e n.

95.

e 97 ad art. 80; Gilliéron, op.

cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295). L’art. IV n. 1 CNY espone in

maniera esaustiva le condizioni formali di riconoscimento e di esecuzione dei

lodi stranieri (Staehelin, op. cit.,

n. 95 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n.

69.

ad art. 81 LEF).

Nel

caso in esame è pacifico che tutti i presupposti elencati dal­l’art. IV n. 1

CNY per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale sono dati.

Del resto non vi è nessuna contestazione da parte della reclamante al riguardo.

Le decisioni russe sono senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne

per l’importo posto in esecuzione (€ 123'039.65 + € 1'021.90

[pari a Rubli 65'922 al 19 dicembre 2016, doc. F] ./. € 78'600.– [sopra ad A] =

€ 45'461.55, pari a fr. 48'310.– alla stessa data [doc. J], oltre agli

interessi di mora del 5% [art. 104 cpv. 1 CO] dal 9 agosto 2016 [doc. H]).

6.

La

reclamante ripropone in questa sede l’eccezione di lesione dell’ordine pubblico

materiale svizzero sotto forma di una violazione dei principi fondamentali

della lealtà contrattuale e della buona fede.

6.1

L’art.

V CNY enuncia in modo esaustivo i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione

di un lodo straniero. Questi motivi devono essere interpretati restrittivamente

per favorire l’exe­­quatur del lodo (DTF 135 III 142 consid. 3.3). Inoltre, l’omissione

di far valere, durante la procedura arbitrale, un vizio formale o l’invalidità

della clausola compromissoria impedisce di prevalersi del motivo di rifiuto per

la prima volta allo stadio dell’exequatur (sentenze del Tribunale federale 5A_441/2015

del 4 febbraio 2016 consid. 4.2 e 5A_409/2014 del 15 settembre 2014 consid. 5.2.1;

Abbet, op. cit., n. 71 ad art.

81). In linea di massima i motivi di rifiuto devono essere addotti e provati

dalla parte che si oppone al riconoscimento o all’esecuzione (art. V n. 1 CNY e

DTF 135 III 139 consid. 2.1). Il rifiuto può però essere decretato d’ufficio se

l’autorità adita (in casu il giudice svizzero del rigetto) riscontra che il

riconoscimento o l’esecuzione della sentenza arbitrale

sia contrario al proprio ordine pubblico internazionale (art. V n. 2 lett. b

CNY nelle versioni in francese [“l’ordre public de ce pays”] e in tedesco [“der öffentlichen Ordnung dieses Landes”]; Pa­tocchi/Jermini

in: Basler Kommentar,

Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 125 ad art. 194 LDIP;

nel risultato: Poudret/

Bes­son, Droit comparé de l’arbitrage

international, 2002, n. 933-934).

6.2

È

principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il

riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano

l’ordine pubblico svizzero quando offende il sentimento svizzero di giustizia

in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell’ordine

giuridico svizzero sia sostanziali che formali, con il quale si rivela

totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal

diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’ec­cezione

dell’ordine pubblico (DTF 126 III 108 consid. 3/b e i rinvii). La riserva va

interpretata in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed

esecuzione di decisioni estere, in cui la sua portata è più stretta che per l’applicazione

diretta del diritto straniero (effetto attenuato dell’ordine pubblico); il

riconoscimento della decisione estera è la regola, da cui non occorre scostarsi

senza validi motivi (DTF 142 III 184 consid. 3.2). Un riserbo ancora maggiore s’impone

laddove si applica la Convenzione di New York. La regolarità della procedura

dev’essere esa­minata anzitutto alla luce dell’art. V n. 1 CNY e solo sussidiariamente sotto l’angolo dell’ordine

pubblico svizzero (sentenza del Tribunale federale 5A_68/2013 del 26

luglio 2013 consid. 4.2.1; per alcune illustrazioni: Abbet, op. cit., n. 79 ad art. 81).

6.3

Tra i principi fondamentali tutelati dall’ordine pubblico materiale

internazionale svizzero vengono annoverati in particolare

quelli della lealtà contrattuale (pacta

sunt servanda) e della buona fede, così come il

divieto dell’abuso di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1). Anche l’esistenza

di una frode processuale suscettibile di avere avuto un influsso sul lodo è un

motivo di rifiuto dell’exe­­quatur (Poudret/Besson,

op. cit., n. 936 i.f.). Secondo l’art. V n. 2 lett. b CNY il giudice adito non

deve infatti verificare solo se il lodo

estero in sé viola l’ordine pubblico, per il suo contenuto o per la procedura

adottata per la sua emissione, bensì se il riconoscimento o l’esecuzione

della sentenza arbitrale vi contravviene,

ciò che potrebbe accadere quando il lodo è stato ottenuto con manovre abusive

da chi lo invoca (senza necessariamente che gli arbitri ne siano venuti a

conoscenza).

a) Nella fattispecie, la reclamante si duole di una violazione dei prin­cipi fondamentali

della lealtà contrattuale e della buona fede, in quanto la controparte avrebbe agito in malafede, lasciandola condannare in prima sede in

contumacia senza menzionare l’ac­­cordo con cui le parti avrebbero messo fine

alla controversia. Davanti al Pretore la CO 1 non ha contestato tali allegazioni,

limitandosi in replica a considerarle senza rilievo per la questione dell’esecutività

dei lodi russi (verbale 19 settembre 2017, act. II pag. 4). Sennonché la RE 1

ha già avuto modo di far valere la stessa obiezione dinanzi alla Corte

arbitrale d’appello di Mosca, che l’ha scartata reputandola una scusa inidonea

a giustificare la mancata comparizione e presentazione di obiezioni sul merito

della domanda (doc. H, pag. 3 della traduzione). Al riguardo la reclamante non

ha speso una parola né in prima sede né in seconda, e in particolare non ha

allegato di avere ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di

Mosca entro il termine di due mesi indicato in fondo alla stessa. Non è neppure

dato di sapere quali documenti la RE 1 abbia prodotto in seconda sede a sostegno

della propria tesi. Siccome la decisione russa di secondo grado vincola di

principio il Pretore e questa Camera, la reclamante non può ripresentare gli

stessi argomenti già fatti valere nella procedura estera col pretesto della

violazione dell’ordine pubblico svizzero.

b) Ad

ogni modo, non può dirsi manifestamente lesiva dei principii della buona fede e

del divieto dell’abuso di diritto l’esigenza per cui la parte debba comunicare

al tribunale, per scritto o comparendo al suo cospetto, i fatti processuali

determinanti, come il raggiungimento di un accordo tra le parti. Anche in

diritto svizzero, il giudizio viene emanato in contumacia sulla sola base dei

fatti regolarmente allegati ove il convenuto non compaia al dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC). D’altronde la mancata comparizione non è

giustificata solo perché le parti hanno concluso una transazione stragiudiziale.

Specie se, come nel caso concreto, l’impegno della controparte a ritirare la

domanda era condizionato e la parte poi preclusa non si è premurata, prima dell’udienza,

di farsi confermare il ritiro in seguito all’adempimento dell’ultima

condizione, avvenuto oltretutto dopo la scadenza indicata dalla controparte. Secondo

le allegazioni della reclamante, infatti, il ritiro della macchina __________ è

avvenuto l’11 maggio 2016 (un giorno prima dell’udienza) mentre nell’email del

26.

aprile 2016 il CEO della CO 1 aveva scritto di avere necessità di ritirare

la __________ la stessa settimana, prima di chiedere alla corte di Mosca di

porre fine alla vertenza (doc. 2/L). Nelle predette circostanze, non risulta

dimostrato con ogni evidenza che l’istante si sia impegnata incondizionatamente

a ritirare la sua domanda prima dell’udienza del 12 maggio 2016.

Di

conseguenza, anche a prescindere dalla decisione della Corte

d’appello di Mosca, la documentazione prodotta dalla reclamante non dimostra da

parte dell’istante un evidente e univoco abuso manifesto di diritto tale da

rendere l’esecuzione dei lodi russi totalmente incompatibile con il sentimento

svizzero di giustizia. Qualora fossero stati emessi da giudici svizzeri, del

resto, i lodi in questione non sarebbero potuti non essere eseguiti, in assenza

di un chiaro motivo di nullità. Nell’esito la decisione impugnata resiste

pertanto alla critica, di modo che il reclamo va respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'310.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).