14.2017.182
Rigetto definitivo dell’opposizione. Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza arbitrala estero. Violazione dell’ordine pubblico internazionale svizzero. Asserita transazione stragiudiziale
5 marzo 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.182
Lugano
5 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Galimberti
statuendo nella causa SO.2017.2665 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza dalla
CO 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PAT1 1, )
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 giugno 2009 la AO 1 ha presentato un’istanza al Tribunale
arbitrale della città di Mosca per ottenere il pagamento di € 128'942.32 e
Rubli 14'472'779.57 da parte della RE 1. Il 17 maggio 2016 il Tribunale ha
condannato la RE 1 a pagare alla AO 1 € 123'039.65 (€ 101'200.– per arricchimento
senza causa, € 13'795.– quale penale e € 8'044.65 per interessi) e Rubli 65'922.–
(tassa di registro). Contro tale sentenza entrambe le parti sono insorte alla
Corte arbitrale d’appello di Mosca n. 9, la quale, il 9 agosto 2016, ha
respinto entrambi gli appelli e confermato la decisione appellata, salvo
prendere atto della rinuncia parziale dell’attrice a € 78'600.–, riducendo di
conseguenza l’indennità per arricchimento senza causa a debita concorrenza. Nessuna delle parti ha
ricorso contro quest’ultima sentenza entro il termine di due mesi indicato in
fondo alla stessa.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la AO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 48'310.–
oltre agli interessi del 5% dal 9 agosto 2016, indicando quale titolo di
credito la “sentenza arbitrale
del Tribunale __________”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio
2017 la AO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
19 settembre 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è nuovamente opposta.
D. Statuendo con decisione del 22 settembre 2017, il Pretore ha dichiarato
esecutive in Svizzera la decisione 17 maggio 2016 del Tribunale arbitrale di
Mosca e la risoluzione 9 agosto 2016 della Corte arbitrale d’appello di Mosca, e rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenere che sia “mantenuta
l’opposizione al PE n. 2324943”. Il 9 ottobre 2017 il
presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Il reclamo verte infatti unicamente sul mantenimento dell’opposizione. Non
contiene alcuna conclusione in riforma del dispositivo sull’exequatur.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 339 cpv. 2 CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC). Il reclamo, presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al
patrocinatore della RE 1 il 25 settembre, è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
La
pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione richiesto sulla base
di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro presuppone,
in via principale o perlomeno pregiudiziale, una dichiarazione di esecutività,
detta anche exequatur (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 e 94 ad art. 80 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 31-33 ad art. 80). Per l’art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione
di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno
1958.
(CNY, RS 0.277.12). L’escusso
può avvalersi anche delle eccezioni previste dalla CNY (segnatamente dall’art.
V) per opporsi al rigetto dell’opposizione, sempre che un tribunale svizzero
non abbia già statuito su tali eccezioni (art. 81 cpv. 3 LEF).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha riconosciuto i lodi russi prodotti dall’istante
e li ha dichiarati esecutivi, ritenendo adempiuti i presupposti previsti dall’art.
IV n. 1 CNY. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di violazione dell’ordine
pubblico svizzero sollevata dalla convenuta, considerando che la denuncia
penale presentata da quest’ultima alla vigilia dell’udienza non fosse sufficiente
a rendere verosimile l’eccezione in questione.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che i titoli prodotti dal creditore siano
incompatibili con l’ordine pubblico materiale svizzero, più precisamente che il
lodo posto in esecuzione viola il principio della lealtà contrattuale e della
buona fede sancito dall’ordinamento giuridico svizzero. A suo parere la JSC
Umalat ha agito in malafede presentandosi all’udienza 12 maggio 2016 del Tribunale
arbitrale di Mosca senza menzionare l’accordo intervenuto pochi giorni prima,
con cui le parti avevano messo fine alla controversia convenendo un pagamento
di € 41'600.– da parte della reclamante, poi effettuato il 1° maggio 2016, e il
ritiro della macchina __________
da parte dell’istante, avvenuto l’11 maggio 2016. La sua preclusione e
integrale condanna – epiloga la reclamante – sarebbe
quindi il frutto di una truffa della controparte.
5.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio, in ogni stadio di causa, questioni quali
l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, la presenza del trinomio
d’identità come pure – trattandosi di una sentenza arbitrale estera (art. V n.
2.
CNY) – la possibilità di sottoporre la lite ad arbitrato secondo il diritto
svizzero e la compatibilità con l’ordine pubblico svizzero (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 e n.
95.
e 97 ad art. 80; Gilliéron, op.
cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295). L’art. IV n. 1 CNY espone in
maniera esaustiva le condizioni formali di riconoscimento e di esecuzione dei
lodi stranieri (Staehelin, op. cit.,
n. 95 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n.
69.
ad art. 81 LEF).
Nel
caso in esame è pacifico che tutti i presupposti elencati dall’art. IV n. 1
CNY per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione del lodo arbitrale sono dati.
Del resto non vi è nessuna contestazione da parte della reclamante al riguardo.
Le decisioni russe sono senz’altro un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo posto in esecuzione (€ 123'039.65 + € 1'021.90
[pari a Rubli 65'922 al 19 dicembre 2016, doc. F] ./. € 78'600.– [sopra ad A] =
€ 45'461.55, pari a fr. 48'310.– alla stessa data [doc. J], oltre agli
interessi di mora del 5% [art. 104 cpv. 1 CO] dal 9 agosto 2016 [doc. H]).
6.
La
reclamante ripropone in questa sede l’eccezione di lesione dell’ordine pubblico
materiale svizzero sotto forma di una violazione dei principi fondamentali
della lealtà contrattuale e della buona fede.
6.1
L’art.
V CNY enuncia in modo esaustivo i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione
di un lodo straniero. Questi motivi devono essere interpretati restrittivamente
per favorire l’exequatur del lodo (DTF 135 III 142 consid. 3.3). Inoltre, l’omissione
di far valere, durante la procedura arbitrale, un vizio formale o l’invalidità
della clausola compromissoria impedisce di prevalersi del motivo di rifiuto per
la prima volta allo stadio dell’exequatur (sentenze del Tribunale federale 5A_441/2015
del 4 febbraio 2016 consid. 4.2 e 5A_409/2014 del 15 settembre 2014 consid. 5.2.1;
Abbet, op. cit., n. 71 ad art.
81). In linea di massima i motivi di rifiuto devono essere addotti e provati
dalla parte che si oppone al riconoscimento o all’esecuzione (art. V n. 1 CNY e
DTF 135 III 139 consid. 2.1). Il rifiuto può però essere decretato d’ufficio se
l’autorità adita (in casu il giudice svizzero del rigetto) riscontra che il
riconoscimento o l’esecuzione della sentenza arbitrale
sia contrario al proprio ordine pubblico internazionale (art. V n. 2 lett. b
CNY nelle versioni in francese [“l’ordre public de ce pays”] e in tedesco [“der öffentlichen Ordnung dieses Landes”]; Patocchi/Jermini
in: Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 125 ad art. 194 LDIP;
nel risultato: Poudret/
Besson, Droit comparé de l’arbitrage
international, 2002, n. 933-934).
6.2
È
principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il
riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano
l’ordine pubblico svizzero quando offende il sentimento svizzero di giustizia
in maniera intollerabile, contravvenendo a principi fondamentali dell’ordine
giuridico svizzero sia sostanziali che formali, con il quale si rivela
totalmente incompatibile. Una semplice differenza con la soluzione prevista dal
diritto svizzero non è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’eccezione
dell’ordine pubblico (DTF 126 III 108 consid. 3/b e i rinvii). La riserva va
interpretata in modo restrittivo, specialmente in materia di riconoscimento ed
esecuzione di decisioni estere, in cui la sua portata è più stretta che per l’applicazione
diretta del diritto straniero (effetto attenuato dell’ordine pubblico); il
riconoscimento della decisione estera è la regola, da cui non occorre scostarsi
senza validi motivi (DTF 142 III 184 consid. 3.2). Un riserbo ancora maggiore s’impone
laddove si applica la Convenzione di New York. La regolarità della procedura
dev’essere esaminata anzitutto alla luce dell’art. V n. 1 CNY e solo sussidiariamente sotto l’angolo dell’ordine
pubblico svizzero (sentenza del Tribunale federale 5A_68/2013 del 26
luglio 2013 consid. 4.2.1; per alcune illustrazioni: Abbet, op. cit., n. 79 ad art. 81).
6.3
Tra i principi fondamentali tutelati dall’ordine pubblico materiale
internazionale svizzero vengono annoverati in particolare
quelli della lealtà contrattuale (pacta
sunt servanda) e della buona fede, così come il
divieto dell’abuso di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1). Anche l’esistenza
di una frode processuale suscettibile di avere avuto un influsso sul lodo è un
motivo di rifiuto dell’exequatur (Poudret/Besson,
op. cit., n. 936 i.f.). Secondo l’art. V n. 2 lett. b CNY il giudice adito non
deve infatti verificare solo se il lodo
estero in sé viola l’ordine pubblico, per il suo contenuto o per la procedura
adottata per la sua emissione, bensì se il riconoscimento o l’esecuzione
della sentenza arbitrale vi contravviene,
ciò che potrebbe accadere quando il lodo è stato ottenuto con manovre abusive
da chi lo invoca (senza necessariamente che gli arbitri ne siano venuti a
conoscenza).
a) Nella fattispecie, la reclamante si duole di una violazione dei principi fondamentali
della lealtà contrattuale e della buona fede, in quanto la controparte avrebbe agito in malafede, lasciandola condannare in prima sede in
contumacia senza menzionare l’accordo con cui le parti avrebbero messo fine
alla controversia. Davanti al Pretore la CO 1 non ha contestato tali allegazioni,
limitandosi in replica a considerarle senza rilievo per la questione dell’esecutività
dei lodi russi (verbale 19 settembre 2017, act. II pag. 4). Sennonché la RE 1
ha già avuto modo di far valere la stessa obiezione dinanzi alla Corte
arbitrale d’appello di Mosca, che l’ha scartata reputandola una scusa inidonea
a giustificare la mancata comparizione e presentazione di obiezioni sul merito
della domanda (doc. H, pag. 3 della traduzione). Al riguardo la reclamante non
ha speso una parola né in prima sede né in seconda, e in particolare non ha
allegato di avere ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di
Mosca entro il termine di due mesi indicato in fondo alla stessa. Non è neppure
dato di sapere quali documenti la RE 1 abbia prodotto in seconda sede a sostegno
della propria tesi. Siccome la decisione russa di secondo grado vincola di
principio il Pretore e questa Camera, la reclamante non può ripresentare gli
stessi argomenti già fatti valere nella procedura estera col pretesto della
violazione dell’ordine pubblico svizzero.
b) Ad
ogni modo, non può dirsi manifestamente lesiva dei principii della buona fede e
del divieto dell’abuso di diritto l’esigenza per cui la parte debba comunicare
al tribunale, per scritto o comparendo al suo cospetto, i fatti processuali
determinanti, come il raggiungimento di un accordo tra le parti. Anche in
diritto svizzero, il giudizio viene emanato in contumacia sulla sola base dei
fatti regolarmente allegati ove il convenuto non compaia al dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC). D’altronde la mancata comparizione non è
giustificata solo perché le parti hanno concluso una transazione stragiudiziale.
Specie se, come nel caso concreto, l’impegno della controparte a ritirare la
domanda era condizionato e la parte poi preclusa non si è premurata, prima dell’udienza,
di farsi confermare il ritiro in seguito all’adempimento dell’ultima
condizione, avvenuto oltretutto dopo la scadenza indicata dalla controparte. Secondo
le allegazioni della reclamante, infatti, il ritiro della macchina __________ è
avvenuto l’11 maggio 2016 (un giorno prima dell’udienza) mentre nell’email del
26.
aprile 2016 il CEO della CO 1 aveva scritto di avere necessità di ritirare
la __________ la stessa settimana, prima di chiedere alla corte di Mosca di
porre fine alla vertenza (doc. 2/L). Nelle predette circostanze, non risulta
dimostrato con ogni evidenza che l’istante si sia impegnata incondizionatamente
a ritirare la sua domanda prima dell’udienza del 12 maggio 2016.
Di
conseguenza, anche a prescindere dalla decisione della Corte
d’appello di Mosca, la documentazione prodotta dalla reclamante non dimostra da
parte dell’istante un evidente e univoco abuso manifesto di diritto tale da
rendere l’esecuzione dei lodi russi totalmente incompatibile con il sentimento
svizzero di giustizia. Qualora fossero stati emessi da giudici svizzeri, del
resto, i lodi in questione non sarebbero potuti non essere eseguiti, in assenza
di un chiaro motivo di nullità. Nell’esito la decisione impugnata resiste
pertanto alla critica, di modo che il reclamo va respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48'310.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).