14.2017.183
Opposizione al sequestro ordinato come provvedimento conservativo in una procedura d’exequatur di una decisione estera. Contestazione dell’appartenenza dei beni sequestrati. Interesse degno di protezi
27 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.183
Lugano
27 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 5 giugno 2015 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1., I-
CO 2, I-__________
(già CO 2, ora incorporata
per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 3, I-__________
(rinominata come CO
3, ora incorporata anch’essa per fusione nella summenzionata CO 1)
CO 4, I-__________
(già CO 4)
CO 5, I-
CO 6, I-
CO 7, I-
CO 8, I-
(patrocinate dall’avv. PATR1 1, studio legale PA 2,)
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 20 maggio 2015 diretta contro PINT6 1, le società CO
1., __________ (rinominata poi come CO 2), CO 3, __________
(ora CO 4.), CO 5, CO 6 e CO 7, unitamente – “per quanto possa occorrere” – all’CO 8, hanno chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug (unitamente all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) e previa
dichiarazione di esecutività dell’ordinanza 20 febbraio 2015 del Tribunale
ordinario di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa B), il sequestro di diversi beni mobili, immobili, crediti o diritti di
qualunque natura di proprietà, titolarità o comunque di pertinenza di PINT6 1,
sino a concorrenza di € 121'670'000.–
complessivi, pari a fr. 127'155'000.– al tasso di cambio di quel giorno.
Fatti
B. Con
tre decreti del 22 maggio 2015 (inc. n. __________), il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il
sequestro di quanto richiesto presso gli Uffici d’esecuzione di Lugano, Mendrisio
e Samedan (Engadina Alta/Bregaglia). Con una decisione separata del medesimo
giorno, lo stesso Pretore ha inoltre dichiarato esecutiva in Svizzera la
predetta ordinanza del Tribunale di Milano. I sequestri sono stati eseguiti il
26 maggio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Samedan e il 27 maggio da quello
di Lugano, e i relativi verbali sono stati intimati alle parti il 4 e l’11 giugno
2015.
C. Con
istanza del 5 giugno 2015 RE 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro
al medesimo giudice, chiedendone la revoca.
D. Preso
atto che nel frattempo PINT6 1 aveva impugnato la decisione di exequatur con
un reclamo del 15 luglio 2015 alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello,
il 20 luglio 2015 il Pretore ha sospeso la procedura di opposizione al
sequestro (__________). Egli l’ha poi riattivata il 29 settembre 2016, dopo il
passaggio in giudicato della decisione 19 maggio 2016 (inc. 12.2015.127), con
cui la seconda Camera civile ha confermato l’exequatur nei limiti
stabiliti dall’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale di Milano, che ha
revocato l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore delle istanti CO 5
e CO 7 e ridotto la somma per cui l’CO 1 è autorizzata a procedere.
E. All’udienza
del 17 novembre 2016, RE 1 ha confermato la propria opposizione sulla scorta di
un allegato scritto e chiesto in via subordinata la riduzione dell’importo da
garantire a € 6'624'000.–. Con risposta scritta del 12 dicembre 2016, le
sequestranti hanno chiesto in via principale di dichiarare irricevibile l’opposizione
ai sequestri e subordinatamente di respingerla nel merito.
F. Statuendo
con decisione del 20 settembre 2017 il Pretore ha dichiarato l’opposizione
irricevibile, ma ha disposto il mantenimento dei decreti di sequestro
limitatamente a € 114'566'000.– (pari a fr. 119'730'745.– in luogo degli
iniziali fr. 127'155'000.–) in favore di cinque delle sequestranti, ad esclusione delle società CO 5, CO
7 e CO 8, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali
di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 20'000.– a favore delle sequestranti,
ad eccezione delle tre società appena nominate.
G. Contro
la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’annullamento
dei decreti di sequestro del 22 maggio 2015 e dei relativi provvedimenti di
sequestro degli uffici d’esecuzione di Lugano e Samedan nonché la cancellazione
delle relative annotazioni nei registri fondiari. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di RE 1 il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’opponente ha incentrato la
propria contestazione facendo valere che i beni sequestrati non gli appartengono,
senza tuttavia rendere verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro. Il primo giudice
ha quindi considerato l’opposizione sprovvista d’interesse degno di protezione e l’ha dichiarata irricevibile. Egli ha nondimeno ordinato la rettifica dei decreti di
sequestro nel senso del dispositivo n. 1 della sentenza 19 maggio 2016 della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che ha parzialmente riformato la
decisione d’exequatur, revocando quei decreti limitatamente alle società
CO 5, CO 7 e CO 8 e riducendo l’importo dei crediti da
garantire a favore delle altre cinque società a fr. 119'730'745.– (in
luogo di fr. 127'155'000.–).
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene in sintesi che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, le contestazioni secondo cui le società sequestranti non hanno reso verosimile
né l’esistenza del loro preteso credito né di una causa di sequestro sono
ricevibili anche se il sequestro è stato decretato sulla base di una decisione
estera riconosciuta esecutiva in Svizzera, poiché tali contestazioni non
possono essere fatte valere nella procedura di exequatur, nella quale sono
ammissibili, in virtù dell’art. 45 CLug, unicamente i motivi di opposizione
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug.
3.1
Così
argomentando, il reclamante pare però fraintendere la decisione impugnata. Il Pretore, infatti, ha concluso per l’irricevibilità
dell’opposizione non perché (o non solo perché) le censure relative al
credito o alla causa di sequestro sono improponibili nel quadro di una
procedura di opposizione a un sequestro decretato in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug,
ma perché il reclamante afferma di non essere proprietario dei beni sequestrati
e non rende verosimile quale sia il suo interesse, degno di protezione, a opporsi
al sequestro. Pure in questa sede, d’altronde, egli non spende una parola sulla
propria legittimazione. Il reclamo si rivela di conseguenza a sua volta
irricevibile, doppiamente, sia per carenza d’interesse degno di protezione
(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; sentenze della CEF 14.2016.33 del 28 settembre
2016, RtiD 2017 I 757 n. 51c, consid. 1.5 e 14.2014.15/16 del 24 novembre 2014
consid. 6, oltre a quelle citate dal Pretore al consid. 3: 14.2013.131 del 10
ottobre 2013 consid. 3; 14.2011.216 del 29 febbraio 2012 consid. 8; 14.2010.40
del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1; 14.2004.109 del 26
gennaio 2005 consid. 3.2), sia per carenza
di motivazione (art. 320 cpv. 1 CPC).
3.2
Il
reclamante – sia precisato per abbondanza – fraintende poi anche la giurisprudenza
citata dal Pretore in merito ai limiti dell’impugnazione dei provvedimenti
conservativi decretati in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug (sentenze della II CCA
12.2015.127
del 19 maggio 2016 consid. 9.1 e 12.2011.196/220 del 14
agosto 2012 consid. 6.1). In base a tale norma la dichiarazione
di esecutività, non appena è stata emessa, implica già di per sé l’autorizzazione
incondizionata a procedere a provvedimenti cautelari. Il diritto interno non
può sottoporli a condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza
del credito del procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante,
ma può solo definire il
genere di provvedimenti a disposizione dell’istante e le modalità d’attuazione
(FF 2008 pag. 1474 ad 2.7.5.1).
Per quanto riguarda la Svizzera,
che ha scelto il sequestro quale genere di provvedimento cautelare eseguibile
sul suo territorio in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug ove
la pretesa dell’istante sia di natura pecuniaria, non è pertanto possibile subordinarne l’esecuzione
alla condizione che l’istante
renda verosimile il suo credito e la causa del sequestro. L’esistenza e l’ammontare
del credito sono infatti stati accertati in modo vincolante nella decisione
estera riconosciuta esecutiva in Svizzera e la causa del provvedimento
cautelare è appunto, secondo l’art. 47 cpv. 2 CLug (e l’art. 271 cpv. 1 n. 6
LEF), la decisione d’exequatur. Soltanto i presupposti della verosimile appartenenza al debitore dei
beni da sequestrare e dell’assenza di pegno sono compatibili con la CLug e
possono essere avversati con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF). Invece
la contestazione del credito e della causa del sequestro possono semmai essere
fatti valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur, entro i limiti però stabiliti
dagli art. 45 CLug e 327a CPC (FF 2008 pag. 1472 ad 2.7.3.2), ovvero per
motivi essenzialmente processuali (art. 34 e 35 CLug). Per quanto attiene al credito,
l’unica censura possibile è la violazione dell’ordine pubblico svizzero materiale
(art. 34 n. 1 CLug). Salvo gravi vizi formali, in effetti, la regiudicata della
decisione estera (e già prima la sua esecutività) è riconosciuta in Svizzera e
vieta ai giudici svizzeri di riesaminarla nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2
CLug).
4.
Anche la richiesta di annullamento dei sequestri eseguiti dagli uffici
d’esecuzione di Lugano e Samedan nonché la cancellazione delle relative annotazioni
nei registri fondiari è irricevibile, siccome di competenza dell’autorità di
vigilanza (art. 17 LEF).
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,
la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
6.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 119'730'745.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).