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Decisione

14.2017.183

Opposizione al sequestro ordinato come provvedimento conservativo in una procedura d’exequatur di una decisione estera. Contestazione dell’appartenenza dei beni sequestrati. Interesse degno di protezi

27 marzo 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

tre decreti del 22 maggio 2015 (inc. n. __________), il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il

sequestro di quanto richiesto presso gli Uffici d’esecuzione di Lugano, Men­drisio

e Samedan (Engadina Alta/Bregaglia). Con una decisione separata del medesimo

giorno, lo stesso Pretore ha inoltre dichiarato esecutiva in Svizzera la

predetta ordinanza del Tribunale di Milano. I sequestri sono stati eseguiti il

26 maggio 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Samedan e il 27 maggio da quello

di Lugano, e i relativi verbali sono stati intimati alle parti il 4 e l’11 giugno

2015.

C. Con

istanza del 5 giugno 2015 RE 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro

al medesimo giudice, chiedendone la revoca.

D. Preso

atto che nel frattempo PINT6 1 aveva im­pugnato la decisione di exequatur con

un reclamo del 15 luglio 2015 alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello,

il 20 luglio 2015 il Pretore ha sospeso la procedura di opposizione al

sequestro (__________). Egli l’ha poi riattivata il 29 settembre 2016, dopo il

passaggio in giudicato della decisione 19 maggio 2016 (inc. 12.2015.127), con

cui la seconda Camera civile ha confermato l’exequatur nei limiti

stabiliti dall’ordinanza 31 luglio 2015 del Tribunale di Milano, che ha

revocato l’autorizzazione al sequestro conservativo a favore delle istanti CO 5

e CO 7 e ridotto la somma per cui l’CO 1 è autorizzata a procedere.

E. All’udienza

del 17 novembre 2016, RE 1 ha confermato la propria opposizione sulla scorta di

un allegato scritto e chiesto in via subordinata la riduzione dell’importo da

garantire a € 6'624'000.–. Con risposta scritta del 12 dicembre 2016, le

sequestranti hanno chiesto in via principale di dichiarare irricevibile l’opposizione

ai sequestri e subordinatamente di respingerla nel merito.

F. Statuendo

con decisione del 20 settembre 2017 il Pretore ha dichiarato l’opposizione

irricevibile, ma ha disposto il mantenimento dei decreti di sequestro

limitatamente a € 114'566'000.– (pari a fr. 119'730'745.– in luogo degli

iniziali fr. 127'155'000.–) in favore di cinque delle sequestranti, ad esclusione delle società CO 5, CO

7 e CO 8, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali

di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 20'000.– a favore delle sequestranti,

ad eccezione delle tre società appena nominate.

G. Contro

la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’annullamento

dei decreti di sequestro del 22 maggio 2015 e dei relativi provvedimenti di

sequestro degli uffici d’esecuzione di Lugano e Samedan nonché la cancellazione

delle relative annotazioni nei registri fondiari. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al

patrocinatore di RE 1 il 25 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’opponente ha incentrato la

propria contestazione facendo valere che i beni sequestrati non gli appartengono,

senza tuttavia rendere verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro. Il primo giudice

ha quindi considerato l’opposizione sprovvista d’interesse degno di protezione e l’ha dichiarata irricevibile. Egli ha nondimeno ordinato la rettifica dei decreti di

sequestro nel senso del dispositivo n. 1 della sentenza 19 maggio 2016 della

seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che ha parzialmente riformato la

decisione d’exequatur, revocando quei decreti limitatamente alle società

CO 5, CO 7 e CO 8 e riducendo l’importo dei crediti da

garantire a favore delle altre cinque società a fr. 119'730'745.– (in

luogo di fr. 127'155'000.–).

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene in sintesi che, contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore, le contestazioni secondo cui le società sequestranti non hanno reso verosimile

né l’esistenza del loro preteso credito né di una causa di sequestro sono

ricevibili anche se il sequestro è stato decretato sulla base di una decisione

estera riconosciuta esecutiva in Svizzera, poiché tali contestazioni non

possono essere fatte valere nella procedura di exequatur, nella quale sono

ammissibili, in virtù dell’art. 45 CLug, unicamente i motivi di opposizione

contemplati dagli art. 34 e 35 CLug.

3.1

Così

argomentando, il reclamante pare però fraintendere la decisione impugnata. Il Pretore, infatti, ha concluso per l’irricevibilità

dell’opposizione non perché (o non solo perché) le censure relative al

credito o alla causa di sequestro sono improponibili nel quadro di una

procedura di opposizione a un sequestro decretato in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug,

ma perché il reclamante afferma di non essere proprietario dei beni sequestrati

e non rende verosimile quale sia il suo interesse, degno di protezione, a opporsi

al sequestro. Pure in questa sede, d’altronde, egli non spende una parola sulla

propria legittimazione. Il reclamo si rivela di conseguenza a sua volta

irricevibile, doppiamente, sia per carenza d’interesse degno di protezione

(art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; sentenze della CEF 14.2016.33 del 28 settembre

2016, RtiD 2017 I 757 n. 51c, consid. 1.5 e 14.2014.15/16 del 24 novembre 2014

consid. 6, oltre a quelle citate dal Pretore al consid. 3: 14.2013.131 del 10

ottobre 2013 consid. 3; 14.2011.216 del 29 febbraio 2012 consid. 8; 14.2010.40

del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1; 14.2004.109 del 26

gennaio 2005 consid. 3.2), sia per carenza

di motivazione (art. 320 cpv. 1 CPC).

3.2

Il

reclamante – sia precisato per abbondanza – fraintende poi anche la giurisprudenza

citata dal Pretore in merito ai limiti del­l’impugnazione dei provvedimenti

conservativi decretati in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug (sentenze della II CCA

12.2015.127

del 19 maggio 2016 consid. 9.1 e 12.2011.196/220 del 14

agosto 2012 consid. 6.1). In base a tale norma la dichiarazione

di esecutività, non appena è stata emessa, implica già di per sé l’auto­­rizzazione

incondizionata a procedere a provvedimenti cautelari. Il diritto interno non

può sottoporli a condizioni supplementari quali l’urgenza, la verosimiglianza

del credito del procedente o la fornitura di una garanzia da parte dell’istante,

ma può solo definire il

genere di provvedimenti a disposizione dell’istante e le modalità d’attuazione

(FF 2008 pag. 1474 ad 2.7.5.1).

Per quanto riguarda la Svizzera,

che ha scelto il sequestro quale genere di provvedimento cautelare eseguibile

sul suo territorio in virtù dell’art. 47 cpv. 2 CLug ove

la pretesa dell’istante sia di natura pecuniaria, non è pertanto possibile subordinarne l’esecuzio­­ne

alla condizione che l’istante

renda verosimile il suo credito e la causa del sequestro. L’esistenza e l’ammontare

del credito sono infatti stati accertati in modo vincolante nella decisione

estera riconosciuta esecutiva in Svizzera e la causa del provvedimento

cautelare è appunto, secondo l’art. 47 cpv. 2 CLug (e l’art. 271 cpv. 1 n. 6

LEF), la decisione d’exequatur. Soltanto i presupposti della verosimile appartenenza al debitore dei

beni da sequestrare e dell’assenza di pegno sono compatibili con la CLug e

possono essere avversati con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF). Invece

la contestazione del credito e della causa del sequestro possono semmai essere

fatti valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur, entro i limiti però stabiliti

dagli art. 45 CLug e 327a CPC (FF 2008 pag. 1472 ad 2.7.3.2), ovvero per

motivi essenzialmente processuali (art. 34 e 35 CLug). Per quanto attiene al credito,

l’unica censura possibile è la violazione dell’ordine pubblico svizzero materiale

(art. 34 n. 1 CLug). Salvo gravi vizi formali, in effetti, la regiudicata della

decisione estera (e già prima la sua esecutività) è riconosciuta in Svizzera e

vieta ai giudici svizzeri di riesaminarla nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2

CLug).

4.

Anche la richiesta di annullamento dei sequestri eseguiti dagli uf­fici

d’esecuzione di Lugano e Samedan nonché la cancellazione delle relative annotazioni

nei registri fondiari è irricevibile, siccome di competenza dell’autorità di

vigilanza (art. 17 LEF).

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 119'730'745.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).