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Decisione

14.2017.184

Rigetto definitivo dell’opposizione. Gratuito patrocinio

14 marzo 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto ese­cutivo, con istanza del 16 agosto

2017 lo Stato Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 5 settembre 2017 e con atto separato di stessa data ha postulato la

concessione del gratuito patrocinio sotto la forma dell’esonero da anticipo e

spese giudiziarie.

C. Il

26 settembre 2017 il Giudice ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni

per presentare la domanda di gratuito patrocinio in conformità delle

disposizioni dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC “in particolare per quanto riguarda il numero dell’incarto

al quale è riferito”.

D. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e

un’indennità di fr. 15.– a favore della parte istante.

E. Con

osservazioni scritte dello stesso 2 ottobre, RE 1 ha contestato

la lacunosità della domanda di gratuito patrocinio, sottolineando di avere

indicato il numero dell’incarto, salvo poi scusarsi in un “errata corrige” separato

per l’incorretta menzione (n. __________ anziché n. __________).

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento

e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Con istanza separata, la reclamante ha postulato la con­cessione del gratuito patrocinio sotto la forma dell’esonero da anticipo e

spese giudiziarie, fermo restando che se il reclamo do­vesse essere ritenuto

privo di possibilità di esito favorevole, essa ha dichiarato di rinunciare a

ricevere la sentenza e di contestare recisamente ogni addebito a suo carico.

G. Il

12 ottobre 2017 il Giudice ha dichiarato la domanda di gratuito patrocinio

irricevibile.

H. Il 30 ottobre 2017 RE 1 ha ripresentato a

questa Camera l’istanza di gratuito patrocinio già

formulata in prima sede.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso. Presentato

il 5 ottobre 2017 contro la sentenza emessa il 2 ottobre,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati art. 251 lett. a e

321.

cpv. 2 CPC).

2.

Ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). Nel reclamo RE 1 censura una violazione del

suo diritto di essere sentita, perché il Giudice di pace non avrebbe indicato i

requisiti formali mancanti nella sua domanda di gratuito patrocinio né il

riferimento alla norma secondo cui il trattamento della domanda rientrerebbe

nella competenza del Tribunale d’appello. A prima vista, la censura è priva di

rilievo concreto, dal momento che la reclamante non ha impugnato la decisione

del 12 ottobre 2017, posteriore al reclamo, con cui la sua domanda è stata

dichiarata irricevibile. Ad ogni modo, il diritto di essere sentito della

reclamante non appare, a prima vista, essere stato violato, siccome il Giudice

di pace le ha appunto concesso la facoltà di correggere la propria domanda, segnalando

il problema relativo al numero d’incarto (non indifferente, viste le numerose

cause che la coinvolgono).

3.

Nel

rilevare come nessuna autorità, sia amministrativa o giudiziaria, abbia l’obbligo

di tassare l’utente, bensì la facoltà di esentarlo, la reclamante tenta di

rimettere in discussione la decisione del 10 ottobre 2016 presentata dall’istante,

con cui il Tribunale cantonale amministrativo (TCA) ha respinto il ricorso

interposta da RE 1 contro la decisione 31 agosto 2016 del Consiglio di Stato

(CdS), che pone a suo carico una tassa di giudizio di fr. 100.–. Ora, come

la reclamante ben sa (sentenza della CEF 14.2017.170 del 20 ottobre 2017, che

rinvia a decisioni anteriori), e come giustamente ricordato nella decisione

impugnata, il giudice del rigetto non è competente per

esaminare la validità delle decisioni invocate come titoli di rigetto

definitivo (secondo l’art. 80 LEF), essendo il suo compito limitato all’esame

della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni

liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione

o prescrizione del credito posto in esecuzione. Nel caso in esame, la decisione

31.

agosto 2016 del CdS (doc. B) appare manifestamente un

valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per

la pretesa posta in esecuzione, poiché è esecutiva e addirittura passata in

giudicato. La reclamante non pretende infatti di avere impugnato la decisione

10.

ottobre 2016 del TCA (doc. C) e ancora meno di averne ottenuto la

sospensione dal Tribunale federale (TF). Il reclamo appare pertanto d’acchito

privo di possibilità di successo, come del resto lo erano già le osservazioni

all’istanza del 5 settembre 2017, incentrate sulla questione del condono delle

spese, di esclusiva competenza dell’autorità che le ha decretate (il CdS) e

delle autorità di ricorso (TCA e TF). Di conseguenza l’i­­stanza di gratuito

patrocinio va respinta (art. 117 lett. b CPC).

4.

La

dichiarazione di RE 1 secondo cui, ove il reclamo dovesse essere ritenuto privo

di possibilità di esito favorevole, essa rinuncia a ricevere la sentenza (sopra

ad F) va considerata come una desistenza condizionale, diventata effettiva con

la decisione odierna. Ne segue che la causa dev’essere stralciata dai ruoli

(art. 241 CPC) senza necessità d’impartire alla reclamante un termine per

anticipare le spese processuali.

5.

L’istanza

di gratuito patrocinio del 30 ottobre 2017 (sopra ad H) è doppiamente

inammissibile, siccome tardiva e presentata a questa Camera anziché al Giudice

di pace (che del resto ha già statuito su quella precedente del 5 settembre

2017, sopra ad G).

6.

Anche in caso di desistenza la legge

prevede che il reclamante debba corrispondere spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso concreto si può prescindere –

eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro

in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La reclamante è tuttavia nuovamente

avvertita che se dovesse in futuro ripresentare lo stesso tipo di censure, i

suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art. 132 cpv.

3.

CPC (v. già la decisione del 20 ottobre 2017 citata sopra).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di gratuito patrocinio del 5

ottobre 2017 è respinta.

2. La

causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

3. L’istanza

di gratuito patrocinio del 30 ottobre 2017 è inammissibile.

4. Non

si riscuotono spese processuali.

5. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).