14.2017.184
Rigetto definitivo dell’opposizione. Gratuito patrocinio
14 marzo 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.184
Lugano
14 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 260 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 16 agosto 2017 dallo
Stato Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, lo Stato Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017 e di fr. 1.25,
indicando quali titoli di credito “la fattura no __________ del 21 dicembre 2016 + interessi al 5.00% dal
20.01.2017, importo dovuto” e gli “interessi calcolati fino al 19.04.2017”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 agosto
2017 lo Stato Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 5 settembre 2017 e con atto separato di stessa data ha postulato la
concessione del gratuito patrocinio sotto la forma dell’esonero da anticipo e
spese giudiziarie.
C. Il
26 settembre 2017 il Giudice ha fissato alla convenuta un termine di 10 giorni
per presentare la domanda di gratuito patrocinio in conformità delle
disposizioni dell’art. 132 cpv. 1 e 2 CPC “in particolare per quanto riguarda il numero dell’incarto
al quale è riferito”.
D. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e
un’indennità di fr. 15.– a favore della parte istante.
E. Con
osservazioni scritte dello stesso 2 ottobre, RE 1 ha contestato
la lacunosità della domanda di gratuito patrocinio, sottolineando di avere
indicato il numero dell’incarto, salvo poi scusarsi in un “errata corrige” separato
per l’incorretta menzione (n. __________ anziché n. __________).
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento
e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Con istanza separata, la reclamante ha postulato la concessione del gratuito patrocinio sotto la forma dell’esonero da anticipo e
spese giudiziarie, fermo restando che se il reclamo dovesse essere ritenuto
privo di possibilità di esito favorevole, essa ha dichiarato di rinunciare a
ricevere la sentenza e di contestare recisamente ogni addebito a suo carico.
G. Il
12 ottobre 2017 il Giudice ha dichiarato la domanda di gratuito patrocinio
irricevibile.
H. Il 30 ottobre 2017 RE 1 ha ripresentato a
questa Camera l’istanza di gratuito patrocinio già
formulata in prima sede.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso. Presentato
il 5 ottobre 2017 contro la sentenza emessa il 2 ottobre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati art. 251 lett. a e
321.
cpv. 2 CPC).
2.
Ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Nel reclamo RE 1 censura una violazione del
suo diritto di essere sentita, perché il Giudice di pace non avrebbe indicato i
requisiti formali mancanti nella sua domanda di gratuito patrocinio né il
riferimento alla norma secondo cui il trattamento della domanda rientrerebbe
nella competenza del Tribunale d’appello. A prima vista, la censura è priva di
rilievo concreto, dal momento che la reclamante non ha impugnato la decisione
del 12 ottobre 2017, posteriore al reclamo, con cui la sua domanda è stata
dichiarata irricevibile. Ad ogni modo, il diritto di essere sentito della
reclamante non appare, a prima vista, essere stato violato, siccome il Giudice
di pace le ha appunto concesso la facoltà di correggere la propria domanda, segnalando
il problema relativo al numero d’incarto (non indifferente, viste le numerose
cause che la coinvolgono).
3.
Nel
rilevare come nessuna autorità, sia amministrativa o giudiziaria, abbia l’obbligo
di tassare l’utente, bensì la facoltà di esentarlo, la reclamante tenta di
rimettere in discussione la decisione del 10 ottobre 2016 presentata dall’istante,
con cui il Tribunale cantonale amministrativo (TCA) ha respinto il ricorso
interposta da RE 1 contro la decisione 31 agosto 2016 del Consiglio di Stato
(CdS), che pone a suo carico una tassa di giudizio di fr. 100.–. Ora, come
la reclamante ben sa (sentenza della CEF 14.2017.170 del 20 ottobre 2017, che
rinvia a decisioni anteriori), e come giustamente ricordato nella decisione
impugnata, il giudice del rigetto non è competente per
esaminare la validità delle decisioni invocate come titoli di rigetto
definitivo (secondo l’art. 80 LEF), essendo il suo compito limitato all’esame
della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni
liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione
o prescrizione del credito posto in esecuzione. Nel caso in esame, la decisione
31.
agosto 2016 del CdS (doc. B) appare manifestamente un
valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per
la pretesa posta in esecuzione, poiché è esecutiva e addirittura passata in
giudicato. La reclamante non pretende infatti di avere impugnato la decisione
10.
ottobre 2016 del TCA (doc. C) e ancora meno di averne ottenuto la
sospensione dal Tribunale federale (TF). Il reclamo appare pertanto d’acchito
privo di possibilità di successo, come del resto lo erano già le osservazioni
all’istanza del 5 settembre 2017, incentrate sulla questione del condono delle
spese, di esclusiva competenza dell’autorità che le ha decretate (il CdS) e
delle autorità di ricorso (TCA e TF). Di conseguenza l’istanza di gratuito
patrocinio va respinta (art. 117 lett. b CPC).
4.
La
dichiarazione di RE 1 secondo cui, ove il reclamo dovesse essere ritenuto privo
di possibilità di esito favorevole, essa rinuncia a ricevere la sentenza (sopra
ad F) va considerata come una desistenza condizionale, diventata effettiva con
la decisione odierna. Ne segue che la causa dev’essere stralciata dai ruoli
(art. 241 CPC) senza necessità d’impartire alla reclamante un termine per
anticipare le spese processuali.
5.
L’istanza
di gratuito patrocinio del 30 ottobre 2017 (sopra ad H) è doppiamente
inammissibile, siccome tardiva e presentata a questa Camera anziché al Giudice
di pace (che del resto ha già statuito su quella precedente del 5 settembre
2017, sopra ad G).
6.
Anche in caso di desistenza la legge
prevede che il reclamante debba corrispondere spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso concreto si può prescindere –
eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La reclamante è tuttavia nuovamente
avvertita che se dovesse in futuro ripresentare lo stesso tipo di censure, i
suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art. 132 cpv.
3.
CPC (v. già la decisione del 20 ottobre 2017 citata sopra).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di gratuito patrocinio del 5
ottobre 2017 è respinta.
2. La
causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
3. L’istanza
di gratuito patrocinio del 30 ottobre 2017 è inammissibile.
4. Non
si riscuotono spese processuali.
5. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).