14.2017.185
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria registrale. Esigibilità del credito posto in esecuzione. Indennità d’inconvenienza richiesta dal servizio giuridico della banca reclamante
20 aprile 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.185
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.106 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 5
aprile 2017 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 9 ottobre 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 26 settembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Rispettivamente il 5 e il 9 giugno 2015 la RE 1 (in seguito: Banca)
in qualità di mutuante e CO 1 in qualità di mutuatario hanno sottoscritto un
contratto quadro per credito ipotecario mediante il quale la Banca ha concesso
a CO 1 una linea di credito di fr. 2'184'000.– per il “finanziamento di
una casa plurifamiliare con 9 appartamenti” __________. Con separato accordo di
“trasferimento a titolo di garanzia”, firmato nelle stesse date, CO 1 ha
trasferito alla Banca la proprietà della cartella ipotecaria registrale di
fr. 2'184'000.– gravante in 1° grado la particella n. __________ RFD di __________.
Fatti
B. Il
14 febbraio 2017 la Banca ha disdetto per il 10 marzo 2017 il credito concesso
all’escusso, chiedendogli il versamento entro tale termine di
fr. 1'495'794.71. Essa ha fondato la disdetta sulla cifra 7 cpv. 2 lemma 2
del contratto quadro per credito ipotecario, rimproverando a CO 1 di aver utilizzato
il credito concessogli per scopo diverso da quello previsto nel contratto
quadro.
C. Non
avendo l’escusso rimborsato il credito ipotecario nel termine assegnatogli, con
precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare,
emesso il 16 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Biasca, la Banca ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'495'794.71 oltre agli interessi del
10% dall’11 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la “cartella ipotecaria registrale di 1° grado di
nominali CHF 2'184'000.00, con diritto di subingresso, RFD __________, via __________,
__________, superficie __________ mq. Contratto quadro per credito di costruzione
e ipotecario del 05/09.06.2015. Trasferimento a titolo di garanzia del
05/09.06.2015”. Quale oggetto del pegno immobiliare la Banca ha
indicato la particella n. __________ di __________, di proprietà di CO 1.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 aprile
2017 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto
di Riviera. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2017.
E. Statuendo con decisione del 26 settembre 2017, il Pretore ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
fr. 750.– e un’indennità di fr. 1'400.– a favore della parte
convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata la Banca è insorta a questa
Camera con un reclamo del 9 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Con
decreto dell’11 ottobre 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo
effetto sospensivo.
Nelle
sue osservazioni del 3 novembre 2017, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla Banca il 28 settembre 2017, il termine
di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 8
ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero
lunedì 9 ottobre, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la disdetta non è stata notificata
a causa di ritardi nel pagamento degli ammortamenti o degli interessi, ma per
un altro motivo, o meglio in ragione di una violazione del contratto quadro da
parte del convenuto, che avrebbe impiegato parte del capitale messogli a disposizione
per scopi non previsti contrattualmente. A sua mente, quindi, la banca avrebbe
dovuto rispettare il preavviso di tre mesi (per la fine di un mese) stabilito
imperativamente dall’art. 847 cpv. 2 CC. Significata il 14 febbraio 2017, la
disdetta avrebbe dovuto avere effetto solo dal 31 maggio 2017. Il primo giudice
ne ha dedotto che il credito dell’istante, quando l’esecuzione è stata
introdotta il 16 marzo 2017, non era ancora esigibile e ha quindi respinto
l’istanza.
4.
Nel
reclamo la Banca contesta che il credito ipotecario sia diventato esigibile
solo alla scadenza della disdetta, a suo dire data unicamente allo scopo di
mettere in mora il debitore. Ricorda infatti che secondo la cifra 7 del
contratto quadro il credito ipotecario e gli ulteriori costi sono
immediatamente esigibili anche senza disdetta in caso d’impiego delle somme
mutuate per scopi diversi da quelli previsti. Ora il 21 settembre 2015
l’escusso ha trasferito fr. 208'000.– del credito concessogli a una società
non nominata dalla
reclamante, se non con l’inziale “Z”, a rimborso di parte
del prestito di fr. 616'000.– che la società “Z” gli aveva concesso
affinché egli potesse disporre dei mezzi propri richiestigli per la conclusione
del contratto quadro. A mente della banca, tale utilizzo non è conforme allo
scopo per il quale essa gli aveva concesso la linea di credito, ossia per la
trasformazione di un hotel in nove appartamenti. Siffatta inosservanza,
costituita come condizione risolutiva del contratto, vi ha posto fine con
effetto immediato già il 22 settembre 2015 (data del rimborso). E – conclude la
reclamante – pur seguendo la corrente di dottrina secondo cui l’art. 847 cpv. 2
CC si applica anche quando l’esigibilità del credito ipotecario è stata pattuita
contrattualmente, il termine legale di disdetta è scaduto nella fattispecie tre
mesi dopo il 22 settembre 2015, sicché la cartella ipotecaria era da tempo
esigibile al momento dell’introduzione dell’esecuzione.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di
pegno, il giudice verifica d’altronde d’ufficio se vi è un titolo attestante
non solo il credito posto in esecuzione ma anche l’esistenza del pegno indicato
nel precetto esecutivo (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82
LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta
diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art.
85.
Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1
La
cartella ipotecaria registrale (art. 857 segg. CC) non costituisce in sé un
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal momento che per definizione
non si materializza in un titolo (Bénédict Foëx, Le nouveau
droit des cédules hypothécaires, JdT 2012 II 18 ad c).
Anche l’estratto del registro fondiario relativo a una cartella ipotecaria
registrale, pur essendo un documento pubblico nel senso degli art. 9 CC e 82
cpv. 1 LEF, non può rivestire tale qualità se non menziona l’identità del
debitore della cartella, ciò che oggi la legge non prevede più (art. 101 cpv. 2
ORF a contrario, RS 211.432.1). Per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
il creditore ipotecario deve quindi produrre un riconoscimento di debito
firmato dal debitore, ad esempio l’atto costitutivo della cartella (Foëx, op. cit., pag. 19 ad c) o la
convenzione di cessione fiduciaria della cartella a titolo di garanzia (Veuillet in : Abbet/Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 226 ad art. 82 LEF),
oltre a un estratto del registro fondiario (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 9 ad § 33), a dimostrazione dell’effettiva iscrizione (e quindi
costituzione) del pegno (cfr. DTF 138 III 134 consid. 4.2.1).
5.2
Nel caso specifico, l’estratto del registro
fondiario “SIFTI” (Sistema d’informazione fondiaria del Cantone Ticino)
prodotto con l’istanza (doc. I) non autorizza il rigetto dell’opposizione, non
solo perché non menziona il debitore della cartella ipotecaria, ma anche perché
non ha “alcuna valenza giuridica”, riservata all’estratto ufficiale datato e
firmato dal funzionario competente dell’ufficio dei registri distrettuale (art. 32 cpv. 1 ORF; Lardelli in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed.
2014, n. 10-11 ad art. 9 CC).
Costituisce invece un valido titolo di rigetto per il credito ipotecario il
contratto di “trasferimento a titolo di garanzia” della cartella ipotecaria di
fr. 2'184'000.–, firmato da CO 1, in cui egli ha riconosciuto il diritto
di pegno e il suo obbligo personale di pagare il debito (doc. H ad n. 2). Che
la cartella sia iscritta a registro fondiario si evince dalla copia dell’atto
pubblico di costituzione della cartella ipotecaria registrale, attestata “conforme agli atti
depositati presso l’Ufficio Registri di Biasca” (doc. Y/25), oltre che dall’assenza di
contestazione al riguardo. In linea di massima la cartella ipotecaria detenuta
dalla RE 1 costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per almeno fr. 2'184'000.–, ovvero
per un importo nettamente superiore a quello posto in esecuzione
(fr. 1'495'794.71 oltre agli interessi del 10% dall’11 marzo 2017), sicché
in concreto è inutile determinare l’entità della garanzia ipotecaria
supplementare per spese, interessi di mora e interessi contrattuali nel senso
dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC (sentenza della CEF 14.2015.210 del 27 gennaio
2016.
consid. 5.3).
6.
Secondo la giurisprudenza incombe
all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82
cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito
posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale
5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF
14.2002
/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,
op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di
rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222
del 21 marzo 2016, consid. 6).
6.1
Stante
l’art. 847 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2012 (applicabile
a tutte le cartelle ipotecarie, a prescindere dalla loro forma, costituite dopo
il 31 dicembre 2011, come quella in esame, del 2015 [doc. Y]), salvo
convenzione contraria il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventa
esigibile solo dopo essere stato disdetto con un preavviso di sei mesi per la
fine di un mese. L’art. 847 cpv. 2 CC
introduce poi una nuova prescrizione – imperativa – secondo cui una convenzione tra il creditore e il
debitore non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre
mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli
interessi (secondo le pattuizioni relative alla cartella ipotecaria, riservata
un’eventuale novazione: Staehelin
in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 6. ad art. 847 CC).
6.2
Salvo
diversa convenzione il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste,
se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale
tra il creditore e il debitore, e quest’ultimo può opporre al creditore e ai
suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti
dal rapporto fondamentale anche per quanto concerne il credito risultante dalla
cartella ipotecaria (art. 842 cpv. 2 e 3 CC). Significa in particolare che il
creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella
ipotecaria incorpora quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del
credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di
preavviso e di scadenza da ossequiare (Foëx,
op. cit., pag. 16 in fondo; per quanto concerne le cartelle ipotecarie
documentali cedute al creditore in via fiduciaria: sentenza della CEF
14.2015.222
del 21 marzo 2016, consid. 6.2 e i rinvii, in particolare a Staehelin, op. cit., n. 167 ad art. 82 LEF).
6.3
Il
pagamento del credito incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso
quando lo stesso è esigibile.
L’esigibilità può subentrare però non solo a seguito di una disdetta, ma anche
a seguito del decorso di un termine espressamente pattuito dalle parti. Tale
decorso può essere fatto dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio
l’esigibilità del credito causale (Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 84 con
riferimenti; Steinauer in: Zürcher Kommentar zum ZGB, 2a ed. 2015, n. 10 ad art. 847
CC). La dottrina è divisa sugli effetti di una simile pattuizione. Per
Steinauer il credito di cartella diventa esigibile al momento in cui la condizione
concordata si realizza. Invece Staehelin ritiene che pattuizioni del genere siano da considerare come
disposizioni relative alla disdetta, alla quale trova applicazione la
limitazione dell’art. 847 cpv. 2 CC. A suo parere il termine trimestrale di
disdetta inizia a decorrere dalla realizzazione della condizione risolutiva e
il credito incorporato nella cartella ipotecaria diventa esigibile dopo tre
mesi da quando si è verificata questa condizione. Come si vedrà, la questione
può rimanere indecisa nella
fattispecie.
6.4
In
effetti, con raccomandata del 14 febbraio 2017 (doc. K) la Banca ha chiesto il
rimborso del credito erogato sulla base del contratto quadro per il 10 marzo 2017,
invocando la clausola in base alla quale nel caso in cui il credito viene
utilizzato per scopi diversi da quelli previsti esso diviene immediatamente
esigibile (doc. C, n. 7 pag. 2 e sopra ad A). Essa ha sostenuto che CO 1 non ha
utilizzato tutto il credito concessogli per lo scopo previsto nel contratto
quadro, ossia il “finanziamento
di una casa plurifamiliare con 9 appartamenti, Via Bellinzona 24, 6710 Biasca”, ma in parte per la ristrutturazione dell’albergo
e per estinguere una parte del credito privato concesso all’escusso da un terzo
allo scopo di procurargli i mezzi propri necessari alla concessione del credito
ipotecario.
a) Ora, la reclamante fa valere e dimostra, circostanza del resto
neppure esplicitamente avversata dall’escusso, che quest’ultimo
il 21 settembre 2015 ha trasferito fr. 208'000.– del credito concessogli
dalla procedente a una terza società (doc. P) per rimborsare in parte il
credito personale di fr. 616'000.– che quest’ultima gli aveva concesso il
15.
giugno 2015 (doc. M e Q). Tale utilizzo di tutta evidenza non è conforme
allo scopo per il quale la ricorrente ha concesso il credito ipotecario. Avendo
CO 1 violato una condizione prevista dal contratto quadro,
il credito di base è diventato immediatamente esigibile il 21 settembre 2015
senza necessità di alcuna disdetta al riguardo.
b) Alla cifra 3 cpv. 2 del contratto di trasferimento
della cartella ipotecaria registrale a titolo di garanzia (doc. H), le parti
hanno stabilito che la Banca può far valere i crediti garantiti da cartella
ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti. In particolare non è necessaria
una disdetta speciale dei crediti garantiti da cartella ipotecaria. Ne consegue che l’esigibilità del credito di base comporta l’esigibilità pure del
credito di cartella, a dipendenza della tesi seguita (sopra ad consid. 6.3)
alla medesima data (il 21 settembre 2015) o tre mesi dopo (il 21 dicembre 2015) se come Staehelin si aggiunge il termine trimestrale dell’art. 847 cpv. 2 CC. In ogni caso
il credito di cartella era ampiamente esigibile al momento dell’emissione del
precetto esecutivo, avvenuta solo il 16 marzo 2017.
c) Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 si limita a rinviare all’allegato
scritto presentato in prima sede, nel quale egli aveva affermato di aver
impiegato i crediti ipotecari conformemente alle indicazioni della Banca, ossia fr. 858'000.– per l’acquisto della particella n. __________ RFD di __________ e altri
fr. 868'513.95 per la ristrutturazione dell’edificio, in base a tre
conferme di credito, le cui durate non sono ancora giunte a scadenza. È dubbio
che tale motivazione sia sufficiente, ricordato come le esigenze poste al
riguardo per il reclamo (sopra consid. 1.2) valgano per analogia anche per la
risposta, sicché ricordare genericamente eccezioni sollevate in prima sede non basta
(sentenza della CEF 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 6.3, RtiD 2015 II
917.
n. 64c [massima]). Ad ogni modo, CO 1 non contesta che i fr. 208'000.–
rimborsati alla società “Z” lo siano stati grazie al credito concesso dalla
Banca né che ciò contravvenga allo scopo indicato nel contratto quadro, e
neppure pretende, per avventura, che la Banca abbia autorizzato tale rimborso.
d) Ne discende che il credito di cartella era da
ritenere esigibile al momento dell’inoltro dell’esecuzione. Giuridicamente
errata, la decisione impugnata va così riformata nel senso dell’accoglimento
dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.1
Nel
reclamo la Banca, che ha delegato la condotta del procedimento al proprio
dipartimento legale, postula che le sia assegnata un’adeguata indennità d’inconvenienza di almeno fr. 13'462.15, calcolata per analogia sulla base del Regolamento cantonale sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili. Non precisa se la cifra indicata si riferisce alla
prima, alla seconda o a entrambi le sedi.
7.2
Giusta
l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106
cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale
in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati
(esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in
determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di
rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro.
In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo
d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni,
fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti
indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o
assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (per analogia: sentenze del
Tribunale federale 1P.68/2007 del 17 agosto 2007 consid. 5;5P.475/2000 dell’8
febbraio 2001 consid. 5; Trezzini
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed.
2017, n. 29 ad art. 95 CPC e i rimandi; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 28
ad art. 95 CPC).
a) Eccezionalmente, tuttavia, un’indennità, ancorché
ridotta, dev’essere assegnata dell’avvocato libero professionista che
procede in causa propria o in una causa in cui ha un interesse personale (in
particolare come rappresentante legale della parte od organo) ove si tratti di
una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un
importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del
risultato ottenuto (DTF 129 V 116 consid. 4.1 e 110 V 134 consid. 4/d e 7;
sentenze del Tribunale federale 1C_233/2015 del 5 ottobre 2015 consid. 3.1,
6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.3.2 e 5P_187/2004 del 22 luglio 2004
consid. 3). Tale giurisprudenza sembra doversi estendere alle procedure
disciplinate dal CPC (così Urwyler/
Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische
ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 95 CPC; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 CPC; Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 42 ad art. 95
CPC) e dovrebbe giustificare l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, qualora
la parte abbia presentato al riguardo una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC; sentenza
della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5).
b) Che
il medesimo principio sia applicabile anche
all’avvocato dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte
in causa è sostenibile (in tal senso: Suter/von
Holzen op. cit., n. 42 ad art. 95; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,
n. 22 ad art. 95 CPC). In effetti, in cause complesse
con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo
(superiore a quanto si può ragionevolmente
esigere da una persona giuridica per l’espletamento dei lavori amministrativi
normali, cfr. DTF 127 V 207 consid. 4/a), il costo delle
prestazioni del servizio giuridico può essere parificato a una perdita di
guadagno risarcibile (cfr. pure sentenza della CEF 14.2015.177 del 20
gennaio 2016 consid. 7). La questione può però essere lasciata indecisa nella
fattispecie per il seguente motivo.
c) In
ogni ipotesi l’attribuzione di un’indennità alla parte non patrocinata
da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione
di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del
Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304, e della CEF
14.2014.152
del 20 ottobre 2014 consid. 3), che nella fattispecie difetta, la
reclamante non avendo quantificato il
dispendio di tempo dei propri dipendenti per l’espletamento delle
procedure né le retribuzioni da lei prestate agli stessi per tali incombenze.
Il reclamo si rivela pertanto infondato su questo punto.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'495'794.71,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Biasca è
rigettata in via provvisoria.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 750.–,
già anticipate dalla
parte istante, sono poste a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).