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Decisione

14.2017.185

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria registrale. Esigibilità del credito posto in esecuzione. Indennità d’inconvenienza richiesta dal servizio giuridico della banca reclamante

20 aprile 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

14 febbraio 2017 la Banca ha disdetto per il 10 marzo 2017 il credito concesso

all’escusso, chiedendogli il versamento entro tale termine di

fr. 1'495'794.71. Essa ha fondato la disdetta sulla cifra 7 cpv. 2 lemma 2

del contratto quadro per credito ipotecario, rimproverando a CO 1 di aver utilizzato

il credito concessogli per scopo diverso da quello previsto nel contratto

quadro.

C. Non

avendo l’escusso rimborsato il credito ipotecario nel termine assegnatogli, con

precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare,

emesso il 16 marzo 2017 dall’Uf­­ficio di esecuzione di Biasca, la Banca ha

escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'495'794.71 oltre agli interessi del

10% dall’11 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la “cartella ipotecaria registrale di 1° grado di

nominali CHF 2'184'000.00, con diritto di subingresso, RFD __________, via __________,

__________, superficie __________ mq. Contratto quadro per credito di costruzione

e ipotecario del 05/09.06.2015. Trasferimento a titolo di garanzia del

05/09.06.2015”. Quale oggetto del pegno immobiliare la Banca ha

indicato la particella n. __________ di __________, di proprietà di CO 1.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 aprile

2017 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto

di Riviera. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 aprile 2017.

E. Statuendo con decisione del 26 settembre 2017, il Pretore ha respinto

l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di

fr. 750.– e un’indennità di fr. 1'400.– a favore della parte

convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata la Banca è insorta a questa

Camera con un reclamo del 9 ottobre 2017 per ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza. Con

decreto dell’11 ottobre 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo

effetto sospensivo.

Nelle

sue osservazioni del 3 novembre 2017, CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta alla Banca il 28 settembre 2017, il termine

di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 8

ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero

lunedì 9 ottobre, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la disdetta non è stata notificata

a causa di ritardi nel pagamento degli ammortamenti o degli interessi, ma per

un altro motivo, o meglio in ragione di una violazione del contratto quadro da

parte del convenuto, che avrebbe impiegato parte del capitale messogli a disposizione

per scopi non previsti contrattualmente. A sua mente, quindi, la banca avrebbe

dovuto rispettare il preavviso di tre mesi (per la fine di un mese) stabilito

imperativamente dall’art. 847 cpv. 2 CC. Significata il 14 febbraio 2017, la

disdetta avrebbe dovuto avere effetto solo dal 31 maggio 2017. Il primo giudice

ne ha dedotto che il credito dell’istante, quando l’esecuzione è stata

introdotta il 16 marzo 2017, non era ancora esigibile e ha quindi respinto

l’istanza.

4.

Nel

reclamo la Banca contesta che il credito ipotecario sia diventato esigibile

solo alla scadenza della disdetta, a suo dire data unicamente allo scopo di

mettere in mora il debitore. Ricorda infatti che secondo la cifra 7 del

contratto quadro il credito ipotecario e gli ulteriori costi sono

immediatamente esigibili anche senza disdetta in caso d’impiego delle somme

mutuate per scopi diversi da quelli previsti. Ora il 21 settembre 2015

l’escusso ha trasferito fr. 208'000.– del credito concessogli a una società

non nominata dalla

reclamante, se non con l’inziale “Z”, a rimborso di parte

del prestito di fr. 616'000.– che la società “Z” gli aveva concesso

affinché egli potesse disporre dei mezzi propri richiestigli per la conclusione

del contratto quadro. A mente della banca, tale utilizzo non è conforme allo

scopo per il quale essa gli aveva concesso la linea di credito, ossia per la

trasformazione di un hotel in nove appartamenti. Siffatta inosservanza,

costituita come con­dizione risolutiva del contratto, vi ha posto fine con

effetto immediato già il 22 settembre 2015 (data del rimborso). E – conclude la

reclamante – pur seguendo la corrente di dottrina secondo cui l’art. 847 cpv. 2

CC si applica anche quando l’esigibilità del credito ipotecario è stata pattuita

contrattualmente, il termine legale di disdetta è scaduto nella fattispecie tre

mesi dopo il 22 settembre 2015, sicché la cartella ipotecaria era da tempo

esigibile al momento dell’introduzione dell’esecuzione.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di

pegno, il giudice verifica d’altronde d’ufficio se vi è un titolo attestante

non solo il credito posto in esecuzione ma anche l’esistenza del pegno indicato

nel precetto esecutivo (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82

LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta

diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art.

85.

Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di

fondi [RFF, RS 281.42]).

5.1

La

cartella ipotecaria registrale (art. 857 segg. CC) non costituisce in sé un

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, dal momento che per definizione

non si materializza in un titolo (Bénédict Foëx, Le nouveau

droit des cédules hypothécaires, JdT 2012 II 18 ad c).

Anche l’estratto del registro fondiario relativo a una cartella ipotecaria

registrale, pur essendo un documento pubblico nel senso degli art. 9 CC e 82

cpv. 1 LEF, non può rivestire tale qualità se non menziona l’identità del

debitore della cartella, ciò che oggi la legge non prevede più (art. 101 cpv. 2

ORF a contrario, RS 211.432.1). Per ottenere il rigetto provvisorio del­l’opposizione

il creditore ipotecario deve quindi produrre un riconoscimento di debito

firmato dal debitore, ad esempio l’atto costitutivo della cartella (Foëx, op. cit., pag. 19 ad c) o la

convenzione di cessione fiduciaria della cartella a titolo di garanzia (Veuil­let in : Abbet/Veuillet

(ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 226 ad art. 82 LEF),

oltre a un estratto del registro fondiario (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a

ed. 2013, n. 9 ad § 33), a dimostrazione dell’effet­­tiva iscrizione (e quindi

costituzione) del pegno (cfr. DTF 138 III 134 consid. 4.2.1).

5.2

Nel caso specifico, l’estratto del registro

fondiario “SIFTI” (Sistema d’informazione fondiaria del Cantone Ticino)

prodotto con l’i­stanza (doc. I) non autorizza il rigetto dell’opposizione, non

solo perché non menziona il debitore della cartella ipotecaria, ma anche perché

non ha “alcuna valenza giuridica”, riservata all’estrat­to ufficiale datato e

firmato dal funzionario competente dell’ufficio dei registri distrettuale (art. 32 cpv. 1 ORF; Lardelli in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed.

2014, n. 10-11 ad art. 9 CC).

Costituisce invece un valido titolo di rigetto per il credito ipotecario il

contratto di “trasferimento a titolo di garanzia” della cartella ipotecaria di

fr. 2'184'000.–, firmato da CO 1, in cui egli ha riconosciuto il diritto

di pegno e il suo obbligo personale di pagare il debito (doc. H ad n. 2). Che

la cartella sia iscritta a registro fondiario si evince dalla copia dell’atto

pubblico di costituzione della cartella ipotecaria registrale, attestata “conforme agli atti

depositati presso l’Ufficio Registri di Biasca” (doc. Y/25), oltre che dall’assenza di

contestazione al riguardo. In linea di massima la cartella ipotecaria detenuta

dalla RE 1 costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per almeno fr. 2'184'000.–, ovvero

per un importo nettamente superiore a quello posto in esecuzione

(fr. 1'495'794.71 oltre agli interessi del 10% dall’11 marzo 2017), sicché

in concreto è inutile determinare l’entità della garanzia ipotecaria

supplementare per spese, interessi di mora e interessi contrattuali nel senso

dell’art. 818 cpv. 1 n. 2 e 3 CC (sentenza della CEF 14.2015.210 del 27 gennaio

2016.

consid. 5.3).

6.

Secondo la giurisprudenza incombe

all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82

cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito

posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale

5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF

14.2002

/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,

op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di

rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5, e 14.2015.222

del 21 marzo 2016, consid. 6).

6.1

Stante

l’art. 847 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2012 (applicabile

a tutte le cartelle ipotecarie, a prescindere dalla loro forma, costituite dopo

il 31 dicembre 2011, come quella in esame, del 2015 [doc. Y]), salvo

convenzione contraria il credito incorporato in una cartella ipotecaria diventa

esigibile solo dopo essere stato disdetto con un preavviso di sei mesi per la

fine di un mese. L’art. 847 cpv. 2 CC

introduce poi una nuova prescrizione – imperativa – secondo cui una convenzione tra il creditore e il

debitore non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre

mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli

interessi (secondo le pattuizioni relative alla cartella ipotecaria, riservata

un’eventuale novazione: Staehelin

in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ª ed. 2015, n. 6. ad art. 847 CC).

6.2

Salvo

diversa convenzione il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste,

se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale

tra il creditore e il debitore, e quest’ultimo può opporre al creditore e ai

suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti

dal rapporto fondamentale anche per quanto concerne il credito risultante dalla

cartella ipotecaria (art. 842 cpv. 2 e 3 CC). Significa in particolare che il

creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella

ipotecaria incorpora quanto – se ne è eccepita l’inesigibilità – quella del

credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di

preavviso e di scadenza da ossequiare (Foëx,

op. cit., pag. 16 in fondo; per quanto concerne le cartelle ipotecarie

documentali cedute al creditore in via fiduciaria: sentenza della CEF

14.2015.222

del 21 marzo 2016, consid. 6.2 e i rinvii, in particolare a Staehelin, op. cit., n. 167 ad art. 82 LEF).

6.3

Il

pagamento del credito incorporato nella cartella ipotecaria può essere preteso

quando lo stesso è esigibile.

L’esigibilità può subentrare però non solo a seguito di una disdetta, ma anche

a seguito del decorso di un termine espressamente pattuito dalle parti. Tale

decorso può essere fatto dipendere da un avvenimento futuro, quale ad esempio

l’esigibilità del credito causale (Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 84 con

riferimenti; Steinauer in: Zürcher Kom­mentar zum ZGB, 2a ed. 2015, n. 10 ad art. 847

CC). La dottrina è divisa sugli effetti di una simile pattuizione. Per

Steinauer il credito di cartella diventa esigibile al momento in cui la condizione

concordata si realizza. Invece Staehelin ritiene che pattuizioni del genere siano da considerare come

disposizioni relative alla disdetta, alla quale trova applicazione la

limitazione dell’art. 847 cpv. 2 CC. A suo parere il termine trimestrale di

disdetta inizia a decorrere dalla realizzazione della condizione risolutiva e

il credito incorporato nella cartella ipotecaria diventa esigibile dopo tre

mesi da quando si è verificata questa condizione. Come si vedrà, la questione

può rimanere indecisa nella

fattispecie.

6.4

In

effetti, con raccomandata del 14 febbraio 2017 (doc. K) la Banca ha chiesto il

rimborso del credito erogato sulla base del contratto quadro per il 10 marzo 2017,

invocando la clausola in base alla quale nel caso in cui il credito viene

utilizzato per scopi diversi da quelli previsti esso diviene immediatamente

esigibile (doc. C, n. 7 pag. 2 e sopra ad A). Essa ha sostenuto che CO 1 non ha

utilizzato tutto il credito concessogli per lo scopo previsto nel contratto

quadro, ossia il “finanziamento

di una casa plurifamiliare con 9 appartamenti, Via Bellinzona 24, 6710 Biasca”, ma in parte per la ristrutturazione dell’albergo

e per estinguere una parte del credito privato concesso all’escusso da un terzo

allo scopo di procurargli i mezzi propri necessari alla concessione del credito

ipotecario.

a) Ora, la reclamante fa valere e dimostra, circostanza del resto

neppure esplicitamente avversata dall’escusso, che quest’ultimo

il 21 settembre 2015 ha trasferito fr. 208'000.– del credito concessogli

dalla procedente a una terza società (doc. P) per rimborsare in parte il

credito personale di fr. 616'000.– che que­st’ultima gli aveva concesso il

15.

giugno 2015 (doc. M e Q). Tale utilizzo di tutta evidenza non è conforme

allo scopo per il quale la ricorrente ha concesso il credito ipotecario. Avendo

CO 1 violato una condizione prevista dal contratto quadro,

il credito di base è diventato immediatamente esigibile il 21 settembre 2015

senza necessità di alcuna disdetta al riguardo.

b) Alla cifra 3 cpv. 2 del contratto di trasferimento

della cartella ipotecaria registrale a titolo di garanzia (doc. H), le parti

hanno stabilito che la Banca può far valere i crediti garantiti da cartella

ipotecaria alle stesse condizioni dei crediti garantiti. In particolare non è necessaria

una disdetta speciale dei crediti garantiti da cartella ipotecaria. Ne consegue che l’esigibilità del credito di base comporta l’esigibilità pure del

credito di cartella, a dipendenza della tesi seguita (sopra ad consid. 6.3)

alla medesima data (il 21 settembre 2015) o tre mesi dopo (il 21 dicembre 2015) se come Staehelin si aggiunge il termine trimestrale dell’art. 847 cpv. 2 CC. In ogni caso

il credito di cartella era ampiamente esigibile al momento del­l’emissione del

precetto esecutivo, avvenuta solo il 16 marzo 2017.

c) Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 si limita a rinviare all’allegato

scritto presentato in prima sede, nel quale egli aveva affermato di aver

impiegato i crediti ipotecari conformemente alle indicazioni della Banca, ossia fr. 858'000.– per l’ac­­quisto della particella n. __________ RFD di __________ e altri

fr. 868'513.95 per la ristrutturazione dell’edificio, in base a tre

conferme di credito, le cui durate non sono ancora giunte a scadenza. È dubbio

che tale motivazione sia sufficiente, ricordato come le esigenze poste al

riguardo per il reclamo (sopra consid. 1.2) valgano per analogia anche per la

risposta, sicché ricordare genericamente eccezioni sollevate in prima sede non basta

(sentenza della CEF 14.2014.257 del 13 aprile 2015 consid. 6.3, RtiD 2015 II

917.

n. 64c [massima]). Ad ogni modo, CO 1 non contesta che i fr. 208'000.–

rimborsati alla società “Z” lo siano stati grazie al credito concesso dalla

Banca né che ciò contravvenga allo scopo indicato nel contratto quadro, e

neppure pretende, per avventura, che la Banca abbia autorizzato tale rimborso.

d) Ne discende che il credito di cartella era da

ritenere esigibile al momento dell’inoltro dell’esecuzione. Giuridicamente

errata, la de­cisione impugnata va così riformata nel senso dell’accoglimento

dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.1

Nel

reclamo la Banca, che ha delegato la condotta del procedimento al proprio

dipartimento legale, postula che le sia assegnata un’adeguata indennità d’inconvenienza di almeno fr. 13'462.15, calcolata per analogia sulla base del Regolamento cantonale sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili. Non precisa se la cifra indicata si riferisce alla

prima, alla seconda o a entrambi le sedi.

7.2

Giusta

l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC, la parte soccombente (nel senso dell’art. 106

cpv. 1 CPC) deve rifondere alla controparte le sue spese di rappresentanza professionale

in giudizio a norma dell’art. 68 CPC, ovvero per le prestazioni di avvocati

(esterni) liberi professionisti legittimati a esercitare la rappresentanza e in

determinati casi di commissari e agenti giuridici patentati, così come di

rappresentati professionalmente qualificati in ambito di locazione e di lavoro.

In linea di massima non entrano invece in considerazione, neppure a titolo

d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), le prestazioni,

fatturate o no, di altri consulenti giuridici come notai, consulenti

indipendenti, impiegati di un servizio giuridico di una banca, fiduciaria o

assicurazione, né di organi della persona giuridica vittoriosa, fossero anche avvocati (per analogia: sentenze del

Tribunale federale 1P.68/2007 del 17 agosto 2007 consid. 5;5P.475/2000 dell’8

febbraio 2001 consid. 5; Trezzini

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed.

2017, n. 29 ad art. 95 CPC e i rimandi; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 28

ad art. 95 CPC).

a) Eccezionalmente, tuttavia, un’indennità, ancorché

ridotta, dev’es­­sere assegnata dell’avvocato libero professionista che

procede in causa propria o in una causa in cui ha un interesse personale (in

particolare come rappresentante legale della parte od organo) ove si tratti di

una causa complessa con un valore litigioso elevato, che ha comportato un

importante dispendio lavorativo, ragionevolmente sostenibile alla luce del

risultato ottenuto (DTF 129 V 116 consid. 4.1 e 110 V 134 consid. 4/d e 7;

sentenze del Tribunale federale 1C_233/2015 del 5 ottobre 2015 consid. 3.1,

6B_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.3.2 e 5P_187/2004 del 22 luglio 2004

consid. 3). Tale giurisprudenza sembra doversi estendere alle procedure

disciplinate dal CPC (così Urwyler/

Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische

ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 95 CPC; Schmid in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 32 e 33 ad art. 95 CPC; Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 42 ad art. 95

CPC) e dovrebbe giustificare l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza, qualora

la parte abbia presentato al riguardo una richiesta motivata (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC; sentenza

della CEF 14.2017.181 del 1° febbraio 2017 consid. 5).

b) Che

il medesimo principio sia applicabile anche

all’avvocato dipendente del servizio giuridico di una persona giuridica parte

in causa è sostenibile (in tal senso: Suter/von

Holzen op. cit., n. 42 ad art. 95; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017,

n. 22 ad art. 95 CPC). In effetti, in cause complesse

con un valore litigioso elevato, che ha comportato un importante dispendio lavorativo

(superiore a quanto si può ragionevolmente

esigere da una persona giuridica per l’espletamento dei lavori amministrativi

normali, cfr. DTF 127 V 207 consid. 4/a), il costo delle

prestazioni del servizio giuridico può essere parificato a una perdita di

guadagno risarcibile (cfr. pure sentenza della CEF 14.2015.177 del 20

gennaio 2016 consid. 7). La questione può però essere lasciata indecisa nella

fattispecie per il seguente motivo.

c) In

ogni ipotesi l’attribuzione di un’indennità alla parte non patrocinata

da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione

di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenze del

Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304, e della CEF

14.2014.152

del 20 ottobre 2014 consid. 3), che nella fattispecie difetta, la

reclamante non avendo quantificato il

dispendio di tempo dei propri dipendenti per l’espletamento delle

procedure né le retribuzioni da lei prestate agli stessi per tali incombenze.

Il reclamo si rivela pertanto infondato su questo punto.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'495'794.71,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Biasca è

rigettata in via provvisoria.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 750.–,

già anticipate dalla

‌‌parte istante, sono poste a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si

assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).