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Decisione

14.2017.186

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6 marzo 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 aprile

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 3

luglio 2017.

C. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Invitato a presentare le proprie osservazioni l’istante

è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Il

reclamo presentato il 10 ottobre 2017 contro la sentenza del 5 ottobre è senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso in esame, di conseguenza, i documenti annessi al reclamo, e in

particolare la sentenza del 18 novembre 2010 della Pretura di Lugano (inc.

OA.2009.302), non possono essere presi in considerazione poiché RE 1 li ha prodotti per la prima volta in questa sede.

D’altronde il Giudice di pace non avreb­be potuto d’ufficio acquisire

agli atti la decisione in questione, giacché spetta alla parte – e non al

giudice – dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e

indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC), producendo i documenti in suo

possesso (art. 221 cpv. 2 lett. c CPC per il rinvio dell’art. 219) come pure,

nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, i documenti che può procurarsi

essa stessa. Non sono infatti ammessi richiami d’incarto cozzano contro l’esigenza

di celerità di questo tipo di procedura (sentenza della CEF 14.2014.147 del 13

aprile 2015 consid. 8.2/a), specie ove, come nella fattispecie, il convenuto

avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima sede tutti i documenti

che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF

14.2014.242

dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Non si può

quindi rimproverare nulla al Giudice di pace sotto questo profilo.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’oppo­­sizione in via definitiva valutando la

convenzione del 31 marzo 2016, sottoscritta dalle parti e inoltrata alla

Pretura di Lugano per riduzione del contributo alimentare, alla stregua di una

decisione giudiziaria esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, idonea a

giustificare il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal

convenuto.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di non essere disposto a pagare il contributo alimentare per il figlio. Come risulta dalla sentenza del 18 novembre 2010 della Pretura di Lugano, secondo il reclamante il contributo di mantenimento

soggiace alla condizione che il figlio (maggiorenne) dimostri di essere agli

studi, cosa che non ha fatto.

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice del rigetto è tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di

rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda –

specifica o indeterminata – formulata dall’istante, e ciò anche in sede di

reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).

5.1

Nel

caso specifico, la convenzione del 31 marzo 2016 acclusa all’istanza, contrariamente

a quanto deciso dal primo giudice, non può essere considerata come una

decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, poiché non

risulta essere stata omologata dall’autorità preposta (sentenza del Tribunale federale

5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid.

2.2

; Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposi­tion (2017), n. 99 ad art. 80 LEF).

Ad ogni modo l’istante non ha prodotto la decisione di omologazione della

Pretura di Lugano prevista nella stessa convenzione, forse perché non esiste,

siccome giusta l’art. 287 cpv. 3 CC l’omologazione è obbligatoria solo per le

convenzioni concluse durante la minor età del figlio (Breitschmid in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 4 ad art. 287 CC; Perrin in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 287

CC).

5.2

La

convenzione del 31 marzo 2016 non può neppure essere parificata a una transazione

giudiziale (e quindi a un titolo di rigetto definitivo: art. 80 cpv. 2 n. 1

LEF) poiché non è stata integrata o menzionata in un verbale di udienza (art.

241.

CPC; sentenza della CEF 14.2014.107 del

1° ottobre 2014 consid. 5.2, RtiD 2015 II 900 n. 57c [massima]; Abbet, op. cit., n. 100 ad art. 80) e

negli atti trasmessi alla Camera non figura la decisione di stralcio della

Pretura di Lugano menzionata nello scritto 20 maggio 2016 del­l’avv. __________ annessa all’istanza (circostanza

non contestata dal­l’istante, che non si è espresso in merito malgrado l’esplicita

invito contenuto nell’ordinanza 26 ottobre 2017 di questa Camera).

5.3

La

convenzione costituisce tutt’al più un titolo di rigetto provvisorio ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF, dal momento che è munita della firma autografe del

padre (v. sentenza 5A_372/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 2.5 in merito a una

convenzione tra coniugi; Abbet,

op. cit. loc. cit.). Invero, i contratti circa l’obbligo di mantenimento non

vincolano i figli minorenni finché non siano omologati dall’autorità di protezione

dei minori o dal giudice (art. 287 cpv. 1 e 3 CC; DTF 142 III 548 consid. 3.1),

ma nel caso concreto il figlio era maggiorenne già al momento della conclusione

(è nato il 28 maggio 1995).

6.

Ciò posto, rimane da esaminare se l’eccezione sollevata dal reclamante

– il fatto che il figlio non stia più studiando – è suscettibile d’infirmare l’obbligo

da lui assunto nella convenzione.

6.1

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.2

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il suo obbligo di

mantenimento sia condizionato alla prova che il figlio frequenta un istituto scolastico.

Egli non specifica se la pretesa condizione sia da intendere come sospensiva o

risolutiva, distinzione che assume rilevanza sotto il profilo della

ripartizione dell’onere della prova. In effetti, se l’obbligo riconosciuto è

subordinato a una condizione sospensiva spetta all’istante dimostrare che si è

realizzata prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehelin,

op. cit., n. 36 ad art. 82), prova che il giudice del rigetto deve esigere d’uffi­­cio

(sopra, consid. 5), mentre se si tratta di una condizione risolutiva incombe

all’escusso che si oppone al rigetto dell’opposi­­zione di renderla verosimile

(art. 82 cpv. 2 LEF; Staehelin,

op. cit., n. 37 ad art. 82; sopra, consid. 6.1).

a) Nella

fattispecie, secondo la convenzione del 31 marzo 2016 (pag. 2) il reclamante è

tenuto a versare i contributi di mantenimento al figlio “sino a compimento dei suoi studi ma al più

tardi sino al suo 25.mo anno di età”. Trattasi dunque

di una condizione risolutiva, poiché l’obbligo di mantenimento sorge immediatamente

e dura finché non si realizza una delle due condizioni menzionate nel titolo

(compimento degli studi o del 25° anno di età). Spettava quindi all’escusso

rendere verosimile che il figlio ha concluso gli studi.

b) La

convenzione del 31 marzo 2016 è stata conclusa nel quadro di un’azione di

riduzione del contributo alimentare promossa da RE 1 presso la Pretura di Lugano

(SO.2015.426), cui pone fine. È quindi verosimilmente ispirata ai principi dell’art.

277.

cpv. 2 CC, in virtù del quale se, raggiunta la maggiore età, il figlio non

ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimen­to fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente

concludersi. Orbene, ai sensi di tale norma la formazione

si considera conclusa in particolare nel caso in cui il figlio decida volontariamente d’interrompere la formazione (Breitschmid, op. cit., n. 13 ad art. 277), ciò che comporta la

cessazione dell’ob­­bligo del genitore di versare il contributo di mantenimento.

c) Nelle

sue osservazioni all’istanza RE 1 ha fatto valere che il figlio ha concluso il liceo

presso __________ il 22 luglio 2016, dopodiché, nonostante numerosi solleciti

da parte sua, l’istante non ha più provveduto a inviargli un certificato di frequenza

scolastica o una copia di un’iscrizione a una nuova scuola. Tant’è che anche la

Cassa di disoccupazione __________ ha interrotto il versamento dei contributi

di formazione. Ebbene, CO 1 non ha contestato tali allegazioni né in prima sede

né in seconda. In assenza di contestazioni specifiche (giusta l’art. 222 cpv. 2

CPC applicato per il rinvio dell’art. 219), questi fatti sono da considerare

avverati senza necessità di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), non sussistendo a

prima vista notevoli dubbi sulla loro esistenza (art. 153 cpv. 2 CPC) (sentenza

della CEF 14.2017.51 del 21 settembre 2017 consid. 5).

d) Stante

quanto precede, la sentenza impugnata è manifestamente errata laddove il primo

giudice omette di considerare sufficientemente verosimile che a partire dal

luglio 2016 (quindi anche nel settembre 2016) l’istante non si trovava più agli

studi per propria scelta. A partire da quella data, perciò, il padre non era

apparentemente più tenuto a versare il contributo di mantenimento di fr. 1'650.–

mensili stabilito nella convenzione del 31 marzo 2016. Ne discende che l’eccezione

sollevata da RE 1 va accolta – e con essa pure il reclamo – e la sentenza

impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato alcuna richiesta al

riguardo né in prima sede né in seconda.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'350.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n.1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dall’istante,

è posta a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).