14.2017.187
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Richiesta di un incontro conciliativo delle parti con il primo giudice dopo la pronuncia della decisione definitiva. Divieto dei nova
6 febbraio 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.187
Lugano
6 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Galimberti
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 69/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 6 aprile 2017
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul “reclamo” del 5 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 febbraio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2015, indicando quale titolo di
credito il “mancato pagamento
fattura __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 aprile
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2017. Nella
sua replica del 15 maggio l’istante ha riconfermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione del 28 luglio 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e
un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Dopo
l’emissione della sentenza appena citata, RE 1 si è rivolta al Giudice di pace con
uno scritto del 5 agosto 2017, chiedendo un incontro
conciliativo e la possibilità di visionare il documento originale della “Cartella O__________”. Il 10 ottobre 2017 RE 1 ha poi chiesto a questa Camera di considerare
la propria lettera del 5
agosto come un reclamo formale. Stante l’esito del
giudizio odierno, gli scritti in questione non sono stati notificati alla controparte
per osservazioni.
E. Con
lettera dell’8 novembre 2017 RE 1 ha postulato una dilazione del pagamento dell’anticipo
delle spese processuali e il 14 novembre ha inoltrato a questa Camera il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
specifico, lo scritto del 10 ottobre 2017 pervenuto a questa Camera il giorno
successivo è ovviamente tardivo e pertanto inammissibile. Invece la missiva del
5.
agosto 2017 al Giudice di pace, ove debba essere considerata alla stregua di
un reclamo che l’autorità di prima sede avrebbe dovuto trasmettere d’ufficio alla Camera per competenza (DTF 140 III 636 consid. 2 seg.), risulta tempestiva. La notifica della
sentenza è infatti avvenuta il 31 luglio 2017, durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di dieci giorni, iniziato il 2
agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto sabato 12
agosto, salvo protrarsi a lunedì 14 agosto 2017 in virtù dell’art. 142 cpv. 3
CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel caso specifico, lo scritto del 5 agosto 2017 è stato proposto e
indirizzato al Giudice di pace – e non all’autorità giudiziaria superiore, come
invece indicato nell’art. 321 cpv. 1 CPC e nei rimedi giuridici in fondo alla
sentenza (solo ora) impugnata –, non contiene alcuna dichiarazione di reclamo o
altro accenno a un reclamo e non conclude alla riforma né all’annullamento
della decisione del 28 luglio 2017, seppure allegata a quello scritto. Si
tratta infatti di una semplice richiesta di un incontro conciliativo delle
parti con il primo giudice. Lo scritto non può di conseguenza essere
considerato come un reclamo, men che meno sufficientemente motivato, di modo
che va dichiarato inammissibile.
b) Del
resto, anche volendo trattare la richiesta di un incontro conciliativo come un
reclamo ricevibile, essa andrebbe ad ogni modo dichiarata inammissibile per un
altro motivo, ovvero per tardività. In effetti, dal
momento che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta e che la
tenuta di un’udienza di discussione nella procedura di rigetto è facoltativa
(art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC), la convenuta avrebbe dovuto presentare la
propria richiesta già prima dell’emanazione della sentenza, e più precisamente
appena ricevuto l’invito a formulare osservazioni scritte (Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017,
n. 13 ad art. 253 CPC). In ogni caso dopo la pronuncia del giudizio, e in
particolare in sede di reclamo (sopra consid. 1.2), tale facoltà le era
preclusa.
c) Per
somma abbondanza, conviene infine rilevare che l’allegazione di RE 1, secondo la quale la propria firma posta sul titolo di rigetto è stata
“manipolata”, sarebbe tardiva, e perciò inammissibile, anche se l’avesse espressa
già nello scritto del 5 agosto 2017 (mentre in realtà l’ha formulata solo nella
lettera del 10 ottobre 2017), giacché non sono ammesse allegazioni di fatto
esposte per la prima volta in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra
consid. 1.2). Nelle sue osservazioni scritte all’istanza, infatti, la
convenuta non ha eccepito nulla al riguardo.
2.
Le
spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1,
che appare sprovvista di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di
un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico. La domanda di assistenza giudiziaria diventa così senza oggetto. Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,
non raggiunge la soglia di fr.30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Gli scritti 5 agosto e 10 ottobre 2017 sono
inammissibili.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).