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Decisione

14.2017.187

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Richiesta di un incontro conciliativo delle parti con il primo giudice dopo la pronuncia della decisione definitiva. Divieto dei nova

6 febbraio 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 aprile

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace. Nel

termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 aprile 2017. Nella

sua replica del 15 maggio l’istante ha riconfermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione del 28 luglio 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.– e

un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

D. Dopo

l’emissione della sentenza appena citata, RE 1 si è rivolta al Giudice di pace con

uno scritto del 5 agosto 2017, chiedendo un incontro

conciliativo e la possibilità di visionare il documento originale della “Cartella O__________”. Il 10 ottobre 2017 RE 1 ha poi chiesto a questa Camera di considerare

la propria lettera del 5

agosto come un reclamo formale. Stante l’esi­­to del

giudizio odierno, gli scritti in questione non sono stati notificati alla controparte

per osservazioni.

E. Con

lettera dell’8 novembre 2017 RE 1 ha postulato una dilazione del pagamento dell’anticipo

delle spese processuali e il 14 novembre ha inoltrato a questa Camera il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso

specifico, lo scritto del 10 ottobre 2017 pervenuto a questa Camera il giorno

successivo è ovviamente tardivo e pertanto inammissibile. Invece la missiva del

5.

agosto 2017 al Giudice di pace, ove debba essere considerata alla stregua di

un reclamo che l’autorità di prima sede avreb­be dovuto trasmettere d’ufficio alla Camera per competenza (DTF 140 III 636 consid. 2 seg.), risulta tempestiva. La notifica della

sentenza è infatti avvenuta il 31 luglio 2017, durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), sicché il termine di dieci giorni, iniziato il 2

agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto sabato 12

agosto, salvo protrarsi a lunedì 14 agosto 2017 in virtù dell’art. 142 cpv. 3

CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accer­­tamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Nel caso specifico, lo scritto del 5 agosto 2017 è stato proposto e

indirizzato al Giudice di pace – e non all’autorità giudiziaria superiore, come

invece indicato nell’art. 321 cpv. 1 CPC e nei rimedi giuridici in fondo alla

sentenza (solo ora) impugnata –, non contiene alcuna dichiarazione di reclamo o

altro accenno a un reclamo e non conclude alla riforma né all’annullamento

della decisione del 28 luglio 2017, seppure allegata a quello scritto. Si

tratta infatti di una semplice richiesta di un incontro conciliativo delle

parti con il primo giudice. Lo scritto non può di conseguenza essere

considerato come un reclamo, men che meno sufficientemente motivato, di modo

che va dichiarato inammissibile.

b) Del

resto, anche volendo trattare la richiesta di un incontro conciliativo come un

reclamo ricevibile, essa andrebbe ad ogni modo dichiarata inammissibile per un

altro motivo, ovvero per tardività. In effetti, dal

momento che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta e che la

tenuta di un’udienza di discussione nella procedura di rigetto è facoltativa

(art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC), la convenuta avrebbe dovuto presentare la

propria richiesta già prima dell’emanazione della sentenza, e più precisamente

appena ricevuto l’invito a formulare osservazioni scritte (Trez­zini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017,

n. 13 ad art. 253 CPC). In ogni caso dopo la pronuncia del giudizio, e in

particolare in sede di reclamo (sopra consid. 1.2), tale facoltà le era

preclusa.

c) Per

somma abbondanza, conviene infine rilevare che l’allegazio­­ne di RE 1, secondo la quale la propria firma posta sul titolo di rigetto è stata

“manipolata”, sarebbe tardiva, e perciò in­ammissibile, anche se l’avesse espressa

già nello scritto del 5 agosto 2017 (mentre in realtà l’ha formulata solo nella

lettera del 10 ottobre 2017), giacché non sono ammesse allegazioni di fatto

esposte per la prima volta in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra

consid. 1.2). Nelle sue osservazioni scritte all’istan­­za, infatti, la

convenuta non ha eccepito nulla al riguardo.

2.

Le

spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1,

che appare sprovvista di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di

un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico. La domanda di assistenza giudiziaria diventa così senza oggetto. Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,

non raggiunge la soglia di fr.30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Gli scritti 5 agosto e 10 ottobre 2017 sono

inammissibili.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. La

domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).