14.2017.188
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Sentenza emessa prima della scadenza del termine per formulare osservazioni scritte all'istanza. Violazione del dir9itto di essere sentito
6 marzo 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.188
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Galimberti
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.4602 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 settembre
2017 da
CO 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 agosto 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 34'531.30
e di fr. 1'000.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente il “mancato pagamento affitto” e le “spese
verniciatura”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 settembre
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Con ordinanza dell’8 settembre 2017, il Pretore ha impartito al convenuto un termine di 20 giorni per produrre
le proprie osservazioni scritte. La raccomandata essendo
tornata al mittente con la menzione “non ritirata” (doc. II), la Pretura ha
rispedito l’ordinanza allo stesso indirizzo per posta “A”, ma essa è di nuovo
stata retrocessa il 28 settembre, questa volta con la menzione “respinto” (doc.
IV). Il 3 ottobre l’ordinanza è stata infine
rispedita al recapito del convenuto indicato nella banca dati sui movimenti
della popolazione (MovPop) mediante raccomandata (doc. IV), giunta al destinatario
il 4 ottobre 2017.
C. Statuendo con decisione del 9 ottobre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–. Non sono state
assegnate indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2017 opponendosi
alle spese di verniciatura e dolendosi di non avere avuto abbastanza tempo (solo 6 giorni) per
esprimersi sull’istanza. Invitato a presentare
osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
in
diritto: 1. La sentenza impugnata –
emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima
istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato
il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Il reclamo, presentato il
12 ottobre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1, il 9 ottobre, è senz’altro
tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere
“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio.
Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare e a dimostrare
il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La sua argomentazione
dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita dall’autorità
giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione dettagliata sia dei
punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nel caso specifico,
il reclamante non ha formulato conclusioni, limitandosi a opporsi
alle spese di verniciatura. Risulta tuttavia chiara la sua intenzione –
implicita – di ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di
limitare il rigetto dell’opposizione alla pretesa per pigioni, ad esclusione
quindi della pretesa di fr. 1'000.– per spese di verniciatura. In questi
limiti il reclamo è da considerare ammissibile.
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF
142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Tale divieto non si applica quando, come nella fattispecie (sotto consid. 5),
il reclamante non è stato posto nella situazione di potersi esprimere in prima
istanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 1.3, RtiD 2016
Fatti
I 718 n. 41c [massima]).
2. In virtù dell’art.
82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il
credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è
di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato in modo generico che la
documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per
l’intero credito, senza distinguere fra le diverse pretese (pigioni non pagate
dell’appartamento e del parcheggio, spese di verniciatura).
4. Nel reclamo RE 1 sostiene di non dover pagare le spese di verniciatura
di fr. 1'000.–, di cui dice di non essere stato informato, visto che non
risulta dal contratto di locazione alcun obbligo al riguardo. Egli si duole
pure di una violazione del proprio diritto di essere sentito, poiché il Pretore
ha emesso la sentenza impugnata, il 9 ottobre 2017, appena sei giorni dopo la
notifica dell’ordinanza in cui gli era stato assegnato un termine (di 20
giorni) per presentare osservazioni all’istanza, non lasciandogli sufficiente tempo per potersi esprimere
sull’istanza.
5. Se l’istanza non
risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare le proprie osservazioni, oralmente o per iscritto
(art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC).
5.1 Nel caso specifico, la sentenza impugnata è stata emessa il 9 ottobre
2017, appena 5 giorni dopo la notifica dell’ordinanza con cui il Pretore aveva
assegnato al convenuto 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza
(sopra ad B). Risulta così evidente che il reclamante non è stato posto nella
situazione di potersi esprimere in prima istanza entro la scadenza assegnatagli.
5.2 Ora,
la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
Considerandi
2.
) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3). Nel caso specifico, tuttavia, non è necessario rinviare la causa al
primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato
alcuna richiesta in tal senso, ma si è limitato a contestare le spese di verniciatura, ciò che a ben vedere
riguarda la portata del titolo di rigetto (il contratto di locazione),
questione che la Camera può esaminare d’ufficio (DTF 139
III 447 consid. 4.1.1) e liberamente (art. 320 lett. a CPC
e sopra consid. 1.2). La causa è d’altronde matura per il
giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo
senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.
In
ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e),
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
6.1
Nella
fattispecie il reclamante rileva a ragione che il contratto di locazione (doc.
B) non stabiliva a suo carico alcun obbligo di verniciatura al momento della riconsegna
dei locali, per tacere del fatto che l’importo delle relative spese non è
menzionato. Ne discende che il contratto di locazione può costituire un valido
titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per le pigioni arretrate,
ma non per le “spese verniciatura”.
Per quanto concerne quest’ultime, la sentenza impugnata è di conseguenza giuridicamente
errata e va riformata nel senso di escludere dal rigetto le spese di
verniciatura, fermo restando che il pronunciato odierno non priva il locatore
del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (sopra
consid. 2).
6.2
Contrariamente a
quanto indicato nell’istanza, per abbondanza vale la pena di precisare che la
dichiarazione del convenuto del 6 aprile 2017, con la quale egli si era impegnato
“a pagare al sig. CO 1 tutti gli arretrati
accumulati ad oggi 06.04.2017” (doc. F), non costituisce alcun
riconoscimento di debito (atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione),
manco meno per le spese di verniciatura (non citate), perché non verte su un
importo determinato né rinvia esplicitamente o implicitamente a documenti (agli atti) che permettano di
determinarlo (DTF 139 III 302
consid. 2.3.1; Staehelin, op.
cit., n. 15 e 26 ad art. 82). La
stessa osservazione vale per la ricevuta dell’11 settembre 2013 (doc. E).
7.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35) e di un valore litigioso che in questa sede si riduce a fr. 1'000.–,
segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato
alcuna richiesta in merito (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).
Quanto
alle spese processuali di prima sede, l’escusso risulta quasi integralmente
soccombente, sicché anche la ridottissima parte per cui ottiene ragione (fr. 1'000.–
su fr. 35'531.30) va posta a suo carico. La decisione del Pretore di non
assegnare ripetibili può rimanere immutata, giacché l’istante non l’ha impugnata
e – comunque sia – non ha motivato la sua richiesta al riguardo (contrariamente
a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 34'531.30.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico del convenuto. Non si
assegnano ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Fatta salva la
compensazione con eventuali altri debiti di RE 1, la parte eccedente dell’anticipo
da lui versato, di fr. 280.–, gli è retrocessa.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).