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Decisione

14.2017.188

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Sentenza emessa prima della scadenza del termine per formulare osservazioni scritte all'istanza. Violazione del dir9itto di essere sentito

6 marzo 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 718 n. 41c [massima]).

2. In virtù dell’art.

82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il

credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è

di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto

dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136

III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato in modo generico che la

documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per

l’intero credito, senza distinguere fra le diverse pretese (pigioni non pagate

dell’appartamento e del parcheggio, spese di verniciatura).

4. Nel reclamo RE 1 sostiene di non dover pagare le spese di verniciatura

di fr. 1'000.–, di cui dice di non essere stato informato, visto che non

risulta dal contratto di locazione alcun obbligo al riguardo. Egli si duole

pure di una violazione del proprio diritto di essere sentito, poiché il Pretore

ha emesso la sentenza impugnata, il 9 ottobre 2017, appena sei giorni dopo la

notifica dell’ordinanza in cui gli era stato assegnato un termine (di 20

giorni) per presentare osservazioni all’istan­za, non lasciandogli sufficiente tempo per potersi esprimere

sul­l’istanza.

5. Se l’istanza non

risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare le proprie osservazioni, oralmente o per iscritto

(art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC).

5.1 Nel caso specifico, la sentenza impugnata è stata emessa il 9 ottobre

2017, appena 5 giorni dopo la notifica dell’ordinanza con cui il Pretore aveva

assegnato al convenuto 20 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza

(sopra ad B). Risulta così evidente che il reclamante non è stato posto nella

situazione di potersi esprimere in prima istanza entro la scadenza assegnatagli.

5.2 Ora,

la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

Considerandi

2.

) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3). Nel caso specifico, tuttavia, non è necessario rinviare la causa al

primo giudice per sanare la violazione, siccome il reclamante non ha formulato

alcuna richiesta in tal senso, ma si è limitato a contestare le spese di verniciatura, ciò che a ben vedere

riguarda la portata del titolo di rigetto (il contratto di locazione),

questione che la Camera può esaminare d’ufficio (DTF 139

III 447 consid. 4.1.1) e liberamente (art. 320 lett. a CPC

e sopra consid. 1.2). La causa è d’altronde matura per il

giudizio, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo

senza rinvio al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.

In

ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e),

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto del­l’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

6.1

Nella

fattispecie il reclamante rileva a ragione che il contratto di locazione (doc.

B) non stabiliva a suo carico alcun obbligo di verniciatura al momento della riconsegna

dei locali, per tacere del fatto che l’importo delle relative spese non è

menzionato. Ne discende che il contratto di locazione può costituire un valido

titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF solo per le pigioni arretrate,

ma non per le “spese verniciatura”.

Per quanto concerne quest’ultime, la sentenza impugnata è di conseguenza giuridicamente

errata e va riformata nel senso di escludere dal rigetto le spese di

verniciatura, fermo restando che il pronunciato odierno non priva il locatore

del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (sopra

consid. 2).

6.2

Contrariamente a

quanto indicato nell’istanza, per abbondanza vale la pena di precisare che la

dichiarazione del convenuto del 6 aprile 2017, con la quale egli si era impegnato

“a pagare al sig. CO 1 tutti gli arretrati

accumulati ad oggi 06.04.2017” (doc. F), non costituisce alcun

riconoscimento di debito (atto a giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione),

manco meno per le spese di verniciatura (non citate), perché non verte su un

importo determinato né rinvia esplicitamente o implicitamente a documenti (agli atti) che permettano di

determinarlo (DTF 139 III 302

consid. 2.3.1; Staehelin, op.

cit., n. 15 e 26 ad art. 82). La

stessa osservazione vale per la ricevuta dell’11 settembre 2013 (doc. E).

7.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35) e di un valore litigioso che in questa sede si riduce a fr. 1'000.–,

segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato

alcuna richiesta in merito (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).

Quanto

alle spese processuali di prima sede, l’escusso risulta quasi integralmente

soccombente, sicché anche la ridottissima parte per cui ottiene ragione (fr. 1'000.–

su fr. 35'531.30) va posta a suo carico. La decisione del Pretore di non

assegnare ripetibili può rimanere immutata, giacché l’istante non l’ha impugnata

e – comunque sia – non ha motivato la sua richiesta al riguardo (contrariamente

a quanto esige l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 34'531.30.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico del convenuto. Non si

assegnano ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Fatta salva la

compensazione con eventuali altri debiti di RE 1, la parte eccedente del­l’anticipo

da lui versato, di fr. 280.–, gli è retrocessa.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).