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Decisione

14.2017.19

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rappresentanza processuale. Concessione di un diritto di compera. Impegno del concedente a restituire al beneficiario parte dell’acconto iniziale in caso di manca

6 giugno 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i restanti CHF 900'000.– ulteriormente versati” in caso di mancato esercizio del diritto di compera (doc. B, ad V/3) era – ed è tuttora –

implicitamente subordinato all’effettivo versamento dei fr. 1'000'000.–

sul conto costruzione, poiché già per motivi etimologici si può restituire solo

ciò che si è ricevuto (si veda per il caso analogo del mutuo la sentenza della

CEF 14.2014.196 del 23 gennaio 2015 consid. 6.2). E non risulta dal rogito del

27 agosto 2013 che la somma fosse già stata versata, al contrario le parti

hanno pattuito due scadenze (allora) future, il 6 e il 30

settembre 2013. In siffatte circostanze, non avendo gli escussi riconosciuto senza

riserve l’adempimento della condizione (sospensiva), incombeva al creditore di

recarne la prova (cfr. la sentenza della CEF 14.2014.196 già citata,

consid. 6.3). Orbene, CO 1 nulla ha prodotto al riguardo, né la ricevuta del

bonifico sul conto costruzione né la prova della corresponsione di quell’acconto

sotto un’altra forma, e neppure si è determinato sulla questione in sede di

replica o nelle osservazioni al reclamo.

b) Nulla muta al riguardo il rinvio dell’istante all’art. 9 CC, secondo

cui i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, poiché il

rogito del 27 agosto 2013 non attesta che l’acconto di fr. 1'000'000.–

sia stato versato sul conto costruzione. E come visto l’impegno di restituzione

assunto dai concedenti è subordinato all’effettivo adempimento di tale

Considerandi

condizione. La censura cade quindi nel vuoto.

c) Contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, non è infine di rilievo il fatto che, apparentemente, l’escusso abbia

atteso più di tre anni prima di eccepire il mancato versamento dell’ac­­conto di fr. 1'000'000.– sul conto costruzione. Non risulta infatti

dagli atti che l’istante abbia chiesto loro di restituire i fr. 900'000.–

prima di promuovere l’esecuzione, l’11 novembre 2016. Per

tacere del fatto che, scaduto il diritto di compera, essi non avevano motivo di

esigere il versamento di tale somma. Ad ogni modo, il primo giudice non poteva

esigere dall’escusso che ne rendesse plausibile il mancato bonifico senza

violare le regole sull’onere della prova, oltretutto esigendo da lui la

dimostrazione di un fatto negativo. In accoglimento del reclamo, la decisione

impugnata, giuridicamente errata, va di conseguenza riformata nel senso della

reiezione dell’istanza.

6.

Con

l’emanazione della decisione odierna, l’istanza di revoca del decreto 10 febbraio

2017.

inerente alla concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 900'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 970.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla parte convenuta fr. 7'200.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a

rifondergli fr. 7'300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).