14.2017.190
Opposizione al sequestro. Exequatur di una decisione estera. Appartenenza dei beni sequestrati intestati a una fondazione di cui è beneficiaria la moglie del debitore. Donazione simulata. Garanzia
7 settembre 2018Italiano48 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.190
Lugano
7 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2013.64 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 8 gennaio 2013 da
RE 1
(patrocinata dallo PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dallo studio legale RA 1,
__________)
giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 19 dicembre 2000 RE 1 ha aperto presso la B__________ la
relazione cifrata n. __________ “S__________” e lo stesso giorno sulla stessa sono stati
trasferiti i titoli depositati sulla relazione cifrata n. __________
“__________k” presso la medesima banca, di spettanza del marito AC 1, per un
controvalore totale di ITL 5'753'934'888 (pari a fr. 5'063'462.70 al tasso
di cambio dello 0.00088 del 7 novembre 2012). Sulla relazione della moglie il
marito ha provveduto a versare in contanti, prelevandoli dal suo conto “__________k”,
il 4 gennaio 2001 USD 207'000.– e il 27 febbraio 2001 € 85'299.18 e fr. 20'657.10.
Fatti
I beni patrimoniali depositati sulla relazione della moglie sono poi confluiti
sul conto transitorio cifrato n. __________ presso PI 2 di Lugano, sempre
intestato alla moglie e di cui la stessa era l’avente diritto economico, aperto
il 16 febbraio 2005.
B. Lo stesso 16 febbraio 2005 è stata costituita la
fondazione PI 1 e in seguito gli averi depositati sul
conto transitorio sono stati trasferiti sulla relazione cifrata n. __________
intestata alla PI 1, di cui RE 1 risulta continuare a essere l’avente diritto
economico.
C. Sulla
relazione bancaria della PI 1 sono anche confluiti il 4, il 7 e l’8 aprile 2005
i beni che si trovavano sulla relazione cifrata __________ “R__________”
intestata a AC 1 e di cui quest’ultimo era l’avente diritto economico (per un
controvalore totale di ITL 7'497'162'272, pari a fr. 6'597'502.80).
D. Con
la sentenza n. 980/2011 del 20 dicembre 2011 il Tribunale di __________ ha, tra
le altre decisioni prese, condannato AC 1 in via solidale con 13 altri imputati
al pagamento di una provvisionale di € 120'000'000.– a favore delle parti
civili rappresentate dal dott. __________, tra cui la CO 1 (in seguito: CO 1.).
E. Statuendo
sull’istanza della PI 1, con decisione del 14 dicembre 2012 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera la parte del dispositivo
della sentenza del Tribunale di __________ appena citata e decretato a favore della PI 1, a concorrenza di fr. 145'398'000.–, il sequestro dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito,
beni depositati in cassette di sicurezza di cui RI 1 risulta proprietario, specificatamente la relazione
bancaria n. __________
intestata alla PI 1 presso PI 2 di Lugano. Il decreto di sequestro è stato
eseguito lo stesso 14 dicembre 2012 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano
(verbale n. __________), su attivi stimati in fr. 9'249'871.–.
F. Con
istanza 8 gennaio 2013, la cui tempestività è stata confermata da questa Camera
con sentenza del 16 marzo 2014 (inc. 14.2013.185), la
moglie di AC 1, RE 1, ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo
giudice, chiedendo di annullare il sequestro della relazione n. __________ (e relativi sottoconti) intestata alla PI
1 presso PI 2 di Lugano.
G. La
seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo
interposto da AC 1 contro la decisione di exequatur con sentenza del 25
novembre 2013.
H. All’udienza di discussione del 12 giugno 2015 RE 1 ha
confermato la propria opposizione al sequestro producendo un memoriale integrativo
con domanda di garanzia, nel quale essa ha chiesto la condanna della CO 1 al
versamento sul conto della Pretura di fr. 70'000.– a titolo di garanzia.
In via subordinata l’opponente
ha chiesto che l’opposizione sia parzialmente ammessa e
che il sequestro sia revocato limitatamente a una somma equivalente al 64.16%
degli averi patrimoniali depositati sulla relazione della PI 1 presso PI 2 di Lugano.
Avendo il Pretore assegnato alla controparte un termine scadente il 10 luglio
2015, poi prorogato al 20 luglio 2015, per presentare la risposta scritta, il
20 luglio 2015 la CO 1S.p.A. ha avversato la domanda di garanzia e ha concluso
per la reiezione dell’opposizione e la conferma del decreto di sequestro. In
sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
I. Statuendo
con decisione del 4 ottobre 2017 il Pretore ha respinto sia l’opposizione sia
la domanda di garanzia e ha confermato il sequestro, ponendo a carico della
parte opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.–
a favore della parte sequestrante.
L. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e della richiesta di garanzia, ora cifrata in fr. 150'000.–.
In via subordinata RE 1 ha chiesto che l’opposizione sia ammessa solo
parzialmente e che il sequestro sia revocato limitatamente a una somma
equivalente al 64.16% degli averi patrimoniali depositati sulla relazione della
PI 1 presso PI 2, equivalenti a € 2'737'593.80, ossia fr. 3'134'271.14.
Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2017 la CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Con
replica spontanea del 20 novembre 2017 e duplica spontanea del 13 novembre (recte: dicembre) 2017
le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 5 ottobre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere
il giorno successivo, è scaduto domenica 15 ottobre, sicché il reclamo,
presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 16 ottobre 2017, è
tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le
parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e
326.
cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a),
verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10
aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello
scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9
agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid.
3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III
639.
consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320.
lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC
commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.
). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento
giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né
definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di
cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli
argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC)
e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi
verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte
non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza
della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre
2011, consid. 6.5).
Dell’esistenza del credito vantato dalla sequestrante
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore rileva che quando il sequestro è decretato
quale provvedimento cautelare a norma dell’art. 47 cpv. 2 CLug a garanzia di
pretese di natura pecuniaria (art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF), il rimedio
dell’opposizione al sequestro può vertere solo su quanto non rientra nella
materia del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43 CLug, segnatamente sulla
questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e
dell’esistenza di un pegno a favore della pretesa dell’istante (art. 271 cpv.
1.
principium LEF), mentre la contestazione del credito e della causa del sequestro
può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la
decisione di exequatur, entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi
degli art. 45 CLug e 327a CPC. Nella misura in cui l’opponente contesta
l’esecutività della sentenza 20 dicembre 2011 del Tribunale di __________ e
contesta l’esistenza della provvisionale, a mente del Pretore le sue censure
risultano pertanto inammissibili, la questione essendo già stata
definitivamente decisa dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con
decisione del 25 novembre 2013.
3.1
Per
la reclamante non è condivisibile l’argomentazione del Pretore, poiché con
sentenza del 25 giugno 2014 la Corte di appello di __________ ha riformato la
sentenza del Tribunale penale di __________, riducendo l’importo della
provvisionale a € 110'000'000.– e con sentenza del 16 novembre 2015 la Corte
suprema di cassazione italiana ha annullato la sentenza della Corte di appello
nei confronti di AC 1 limitatamente alla provvisionale decretata nei confronti
di azionisti e obbligazionisti. Ne consegue a suo dire che il titolo per cui è
stato chiesto il sequestro è stato nel frattempo modificato, ma le nuove
decisioni che l’hanno rivisto, rispettivamente annullato, sono inefficaci in
Svizzera perché non vi sono state riconosciute. Ora, secondo la reclamante, non
è possibile modificare in corso di procedura il titolo per cui si chiede il
sequestro. La sequestrante che decide di procedere avvalendosi di una decisione
“immediatamente esecutiva” ma ancora soggetta a ricorso, lo fa a proprio rischio e se la
decisione è in seguito annullata o anche solo modificata, allora la sequestrante
deve far riconoscere questa decisione e chiedere un nuovo sequestro.
3.2
Come
correttamente rilevato dal primo giudice il rimedio dell’opposizione al
sequestro (art. 278 LEF) può vertere solo su quanto non rientra nella materia
del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43 CLug e da esaminarsi dall’autorità
giudiziaria preposta, in Ticino la Camera civile d’appello competente per
materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione
con l’art. 309 lett. a CPC), poiché quel ricorso (reclamo) ha carattere
esclusivo (Hofmann/Kunz
in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 4 ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a
ed. 2011, n. 42 ad art. 47 CLug). Con l’opposizione al sequestro è
quindi possibile censurare solo i presupposti dell’appartenenza dei beni
sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e dell’esistenza di un pegno a favore
della pretesa dell’istante (art. 271 cpv. 1 principium), mentre la
contestazione del credito e della causa del sequestro può essere fatta valere
esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur,
entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a
CPC (sentenza della II Camera civile del Tribunale d’appello 12.2015.127 del 19
maggio 2016 consid. 9.1 con riferimenti),
ovvero per motivi essenzialmente processuali (art. 34 e 35 CLug;
sentenza della CEF 14.2017.183 del 27 marzo 2018 consid. 3.2). Per questa
ragione, le censure della reclamante, nella misura in cui mirano all’esistenza
del credito della CO 1, si appalesano irricevibili in questa sede.
Nulla
mutano al riguardo le decisioni della Corte di appello di __________ e della
suprema Corte di cassazione italiana, emesse nel frattempo. Come evidenziato
dalla stessa reclamante, esse non esplicano effetti in Svizzera fino a quando
non vi saranno state riconosciute. La situazione giuridica rimane quindi
immutata sul versante svizzero. La decisione di exequatur rimane
vincolante per il giudice del sequestro (e per la scrivente Camera), sicché non
vi è alcun obbligo per il creditore sequestrante di postulare la concessione di
un nuovo sequestro. Semmai incombe all’opponente di far riconoscere in
Svizzera, in via principale, le successive decisioni italiane in una nuova
procedura sommaria ad hoc o in via
pregiudiziale nell’ambito di un’eventuale azione di rigetto dell’opposizione
all’esecuzione a convalida del sequestro.
Della verosimile appartenenza dei beni sequestrati
4.
A
mente del primo giudice è verosimile che gli averi esistenti sulla relazione
della PI 1 presso PI 2 appartengono in realtà a AC 1 perché già il Tribunale di
__________, Sezione penale, nella sentenza oggetto di dichiarazione di
esecutività in Svizzera, ha evidenziato come tale relazione bancaria sia nella
disponibilità di lui, ciò che risulta anche dall’atto di accusa del 14 ottobre
2011.
del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). D’altronde,
il Tribunale penale federale (in seguito: TPF), nella sua decisione del 19 novembre
2012, ha rilevato che l’interrogatorio dell’imputato e quello d’importanti
testimoni hanno reso evidente come AC 1 non abbia mai abbandonato né la facoltà
di gestire i patrimoni in questione né quella di disporne. A mente del Pretore,
le considerazioni sviluppate dall’opponente per sostenere
che i beni confluiti sul conto sequestrato siano di sua pertinenza sono
inverosimili, nella misura in cui contrastano con decisioni di autorità penali
Svizzere che attestano diversamente. Il primo giudice osserva che AC 1 è stato
condannato per ripetuta istigazione in falsità in documenti in relazione al
conto sequestrato per avere istigato l’opponente a dichiararsi proprietaria
dei valori patrimoniali ivi depositati e che la stessa opponente è stata
condannata per ripetuta falsità in documenti in relazione a tali conti.
Malgrado abbia evocato il concetto di comproprietà dei beni, il TPF ha comunque
mantenuto il sequestro su tutti i beni, sicché il Pretore ha ritenuto
sufficientemente verosimile che i valori depositati sulla relazione bancaria
intestata alla PI 1 siano di pertinenza di AC 1 e che l’intestazione fittizia a
terzi della relazione bancaria sia frutto di vere e proprie macchinazioni, che
hanno causato un danno qualificato a terzi.
Il
Pretore ha poi respinto la richiesta dell’opponente di revocare il sequestro
almeno nella misura del 64.16% dell’importo complessivo giacente sul conto sequestrato, percentuale determinata dall’opponente in considerazione del patrimonio di provenienza illecita, dedotti i
versamenti a terzi, così come considerati oggetto di riciclaggio dal TPF,
ritenendo che in ambito di sequestro civile sia ininfluente se i beni sono di
provenienza lecita o illecita.
5.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di avere accertato in modo manifestamente
errato l’appartenenza degli averi sequestrati a AC 1 travisando la sentenza 20
dicembre 2011 del Tribunale di Parma, l’atto d’accusa 14 ottobre 2011 del MPC e
la sentenza 19 novembre 2012 del TPF, e negando a torto alcun valore probatorio
alle testimonianze di due collaboratori PI 2 (sotto consid. 8). La reclamante
si duole inoltre di un’insostenibile interpretazione della decisione del TPF,
che a suo dire ha accertato in modo definitivo che la restituzione alla
sequestrante non può eccedere € 2'900'236.87 (consid. 9). Censura poi un’errata
applicazione del diritto laddove il Pretore ha ingiustamente fatto astrazione
delle donazioni tra coniugi avvenute nel 2000 e nel 2005 (consid. 10). Contesta
infine l’esistenza d’indizi di macchinazioni (consid. 11).
6.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale il
sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del
debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105
III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la
realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89
consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto
considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto
civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore
sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il
terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella
misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un
terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere
verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.
272.
cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;
Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a
ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze
della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,
consid. 3.4, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).
6.1
Da quanto appena esposto si evince che l’identità (o unità) economica
tra due persone (nel senso di un dominio economico dell’una sull’altra, v. Monsch/von der Crone, Durchgriff und
wirtschaftliche Einheit, SZW/RSDA 2013 pagg. 452 segg. ad 3 e 457 ad IV) non
giustifica da sola il sequestro di beni appartenenti giuridicamente a terzi.
Ciò può avvenire unicamente quando la dualità giuridica è invocata in modo
abusivo, ovvero per trarne un vantaggio ingiustificato a danni di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2016 del 7 giugno 2016 consid. 7.2, con numerosi rinvii).
Secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2003.47 del 7 agosto
2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4, con diversi rinvii), l’invocazione
dell’indipendenza giuridica della società rispetto al suo dominus economico (o
viceversa) diventa manifestamente abusiva ove la società sia stata creata o
utilizzata per trasferirle beni del dominus allo scopo di porli al riparo del
creditore sequestrante oppure, al rovescio, quando la società (ma può anche
essere una persona fisica) trasferisce al dominus (o a un parente) i
propri beni per impedirne il sequestro o il pignoramento.
In
assenza di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC (v. sentenza del
Tribunale federale 5A_876/2015 del 22 aprile 2016 consid. 4.2) vanno invece
rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il creditore
non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a persone
fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le pretese del
debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto preferenziale rispetto
agli altri loro creditori.
6.2
In
linea di principio non si possono ritenere abusivi trasferimenti di attivi del
debitore a un terzo da lui controllato ove siano avvenuti
a un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora né poteva
essere prevista, non potendosi presumere che simili operazioni mirino a porre i
beni al riparo del creditore sequestrante. Qualora, però, l’alienazione
a un terzo dei beni da sequestrare sia soltanto simulata, mentre il possesso
(originario) del bene mobile o la disponibilità del diritto rimane del
debitore, cui in realtà esso continua ad appartenere, ogni creditore, a prescindere
dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari
degli altri diritti patrimoniali del debitore
(sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, consid. 6.2/d).
7.
A
scanso di equivoci va anzitutto sgombrato dal campo il rimprovero della
reclamante al Pretore di avere prescisso senza validi motivi dall’effettiva
intestazione del conto sequestrato alla PI 1. Come appena ricordato, il giudice
del sequestro può infatti far astrazione dalla formale proprietà di un bene o intestazione
di un conto ove la stessa poggi su un atto revocabile, simulato o
manifestamente abusivo (sopra consid. 6). Qualora la critica fosse fondata, del
resto, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata irricevibile per carenza d’interesse
giuridicamente protetto, poiché la relazione bancaria sequestrata non è
intestata alla reclamante, bensì a una persona giuridicamente diversa, la PI 1.
Ad ogni modo, come si vedrà, la decisione impugnata è conforme alla
giurisprudenza relativa al presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati.
8.
In effetti, il Pretore ha ritenuto che AC
1.
aveva mantenuto la “disponibilità” dei beni suoi
fatti confluire con diversi passaggi (sopra ad A-C) sul conto sequestrato e la “piena facoltà dispositiva sostanziale”, l’intestazione a favore della fondazione dovendosi ritenere “fittizia” (sentenza
impugnata, consid. 5.2 pagg. 6, 7 e 8 sempre verso il basso). Ora, come visto
(sopra consid. 6), atti distrattivi simulati o manifestamente abusivi sono
inopponibili al sequestrante. Rimane da verificare se, come pretende la reclamante
(ad 9), i fatti che il Pretore ha dedotto dagli atti penali svizzeri e italiani
siano stati accertati in modo manifestamente errato.
8.1
Per
quanto concerne la sentenza n. 980/2011 del 20 dicembre 2011, in cui già il
Tribunale di __________ ha evidenziato che le somme depositate sulla relazione intestata alla PI 1
presso l’PI 2 risultano essere nella disponibilità di AC 1
(doc. A pag. 1000), non trova riscontro alcuno la diversa interpretazione data dall’opponente a questo passaggio, secondo
cui l’espressione “nella disponibilità di AC 1”
sarebbe servita solo a delimitare le considerazioni concernenti la restituzione
di una parte del denaro depositato presso la __________ in relazione al
procedimento contro PI 3 da quelle relative
al conto della PI 1 presso PI 2, indicando così una semplice “relazione” dei beni
della PI 1 con AC 1 (e non con PI 3), ma non la piena titolarità dei medesimi,
tanto che i giudici italiani hanno ordinato la restituzione alla CO 1 solo
della parte dei beni provento di reato (per € 2'900'236.87), accertando che “per il residuo, non è dato predicare con
certezza intorno alla provenienza del denaro”. Il Tribunale di
Parma, in effetti, ha chiaramente stabilito che gli averi
depositati sul conto (solo) “formalmente
intestato alla Fondazione” erano in realtà nella “disponibilità di AC 1”. Il dubbio per cui ha ordinato la restituzione di una parte solo di
quegli averi si riferiva unicamente alla provenienza penalmente reprensibile
del denaro, non al fatto che ne disponesse AC 1. L’accertamento contestato
del Pretore è quindi tutto tranne che manifestamente errato.
8.2
Come
giustamente argomentato dal primo giudice la disponibilità dei beni sequestrati
è stata pure confermata dal MPC
nell’atto di accusa del 14 ottobre 2011, che ripercorre i
diversi passaggi dai conti di AC 1 a quello formalmente intestato alla PI 1 (v.
sopra ad A-C), imputandogli in particolare il reato di falsità in documenti per
aver istigato la moglie a indicare sul relativo formulario “A”, contrariamente alla
verità, sé stessa come proprietaria dei valori patrimoniali depositati sulla relazione “S__________”
e sul conto transitorio presso PI 2, e di aver fatto uso a scopo d’inganno del formulario “A” della relazione
intestata alla PI 1 presso la stessa banca, sul quale egli aveva fatto
attestare agli organi della fondazione, contrariamente alla verità, che la
moglie era proprietaria dei valori ivi depositati (doc. I, pagg. 10 segg. ad
I.1.3.10-32 e pag. 17 ad I.2).
a) L’opponente
obietta che un atto di accusa, in quanto emanazione di una
parte del processo penale, cioè del pubblico accusatore, non avrebbe alcun
valore probatorio né indiziale nella procedura di opposizione al sequestro, e
nel caso concreto, comunque sia, l’atto di accusa è stato poi confermato
unicamente per i fatti del 27 febbraio 2006, del 13 marzo 2006 e del 31 marzo 2006
avvenuti a Lugano (sentenza del TPF 19 novembre 2012, doc. Q pag. 69 con
rimandi ai capi I.1.3.30, I.1.3.31, I.1.3.32), riguardanti delle operazioni
eseguite da AC 1 su denaro definito “di origine criminale” (atto d’accusa pagg.
15-16) e pertanto, nella misura in cui rimandano alle pagine 13, 14 e 17 dell’atto
di accusa, le argomentazioni del Pretore sarebbero insostenibili perché non
concernerebbero questi tre fatti.
b) In
realtà il TPF ha confermato tutti i fatti accertati nell’atto d’accusa del 14 ottobre 2011, e
segnatamente il trasferimento dei fondi ottenuti con atti di amministrazione
infedele ai danni in particolare della CO 1 (allora __________) sui conti
riconducibili a AC 1, direttamente o indirettamente come quelli finiti sul
conto sequestrato (doc. Q pagg. 19 segg. consid. 7 per i reati a monte [v. la
conclusione al consid. 7.8 pag. 35], e pagg. 35 segg. consid. 8 per gli episodi
di riciclaggio). Se il TPF l’ha prosciolto dall’accusa di
riciclaggio di denaro per tutte le operazioni enumerate dal MPC tranne le tre
ultime è solo perché ha considerato i reati prescritti (doc. Q consid. 9.3 pag.
54.
e consid. 14.2 pag. 60) – a parte, a onore del vero, per l’apertura di conti
bancari, anche cifrati, considerata come atto preparatorio assorto dagli atti
successivi, e per i bonifici senza modifica del titolare e/o dell’avente
diritto economico (doc. Q, consid. 8.3 e 8.4).
Che
parte del provento dell’amministrazione infedele (qualificata in Italia come
bancarotta fraudolenta) sia giunta sul conto formalmente intestato alla PI 1,
ma appurato essere nella disponibilità di AC 1, è stato confermato. Parimenti, egli è stato sì
prosciolto dall’accusa di falsità in documenti per aver
fatto uso del formulario “A” a scopo d’inganno in merito al conto sequestrato
(non invece per quanto attiene al conto “S__________” e a quello transitorio
presso PI 2), però non perché ha ritenuto che RE 1 fosse
proprietaria dei valori ivi depositati, ma in quanto non è stato dimostrato che
l’imputato avesse utilizzato a scopo d’inganno il formulario “A” né ch’egli
fosse a Lugano nel periodo indicato nell’atto d’accusa (doc. Q pag. 57 i.f.).
Tali rilevamenti, emananti da un’autorità (il MPC) che non è parte della causa
di opposizione al sequestro e verificati da un tribunale (il TPF), sono
sufficienti, sotto il profilo della verosimiglianza nel senso dell’art. 272
LEF, a ritenere adempiuto il presupposto dell’appartenenza dei beni al
debitore. O perlomeno le deduzioni che il Pretore ne ha tratto non possono
dirsi manifestamente errate.
c) Come
giustamente rilevato dal primo giudice, il TPF ha del resto appurato che “dall’interrogatorio
dibattimentale dell’imputato […] così come da quello d’importanti testimoni […] si è reso
evidente come AC 1, in realtà, non abbia mai abbandonato né la facoltà di
gestire i patrimoni in questione né quella di disporne”, compresi quelli poi intestati alla PI 1 (doc. Q consid. 12 pag. 57).
Tale conclusione del TPF, che il Pretore ha fatto sua, a un esame di mera
verosimiglianza resiste alla critica, poiché la reclamante non ha dimostrato
che tali accertamenti di fatto siano manifestamente errati. Spettava semmai a
lei contestare con una motivazione specifica e documentata che le testimonianze
cui si riferisce il TPF nella sua sentenza del 19 novembre
2012.
(doc. Q pag. 57) con un preciso rinvio agli atti del
MPC (“ci.82 p. 930.56 e seg.;
930.
, 74”) e i riferimenti agli usi privati dei
fondi che il marito ha fatto nel proprio interesse siano manifestamente
inidonee a desumerne la facoltà dispositiva riconosciuta al debitore.
8.3
RE
1.
(ad 9/d) si duole che il Pretore ha negato ogni valore probatorio alle
testimonianze dei due collaboratori PI 2 dinanzi al TPF, in particolare a
quella di PI 4, il quale ha dichiarato che la procura amministrativa sui conti
della PI 1 conferita a AC 1 gli permetteva solo di amministrare il patrimonio della
fondazione, ma non di disporne senza l’accordo del Consiglio di fondazione
(doc. 6 pti 41.9 e seg.), organo che può ricevere ordini solo dal primo beneficiario
economico (doc. 6 pti 71.1 seg.), ossia dall’opponente.
a) Queste
testimonianze, invero, non fanno che confermare il fatto – incontroverso – che formalmente la relazione bancaria sequestrata è intestata
alla SMAC Familienstiftung e l’opponente
ne è la beneficiaria principale. Come già detto (sopra consid 7), ciò non ne
osta in sé il sequestro a carico di AC 1. Il TPF ha già valutato la pertinenza
delle risultanze testimoniali confrontandola con quella degli altri elementi
probatori. La reclamante non rende verosimile che l’esito cui è giunto il TPF,
e men che meno il Pretore, sia manifestamente errato (v. sopra consid. 8.2/c).
b) Del
resto emerge dalla testimonianza della stessa opponente davanti al Tribunale di
Roma (doc. U, pagg. 15 seconda metà e 23 i.f.) ch’ella aveva solo “carta formale”; nei fatti a gestire la fondazione e i conti della
stessa e a prendere le decisioni era unicamente il marito. La moglie era, secondo
le proprie parole, una “figura
di riporto”. Non dà dunque adito a critiche decisive, in una
procedura sommaria come quella in oggetto, il fatto che il Pretore abbia considerato
fittizia l’intestazione alla PI 1 del conto sequestrato, di cui AC 1 pare avere sempre
mantenuto il pieno controllo. Ne
consegue che sotto questo aspetto, la sentenza impugnata va confermata.
9.
La reclamante (ad 11) si duole inoltre di un’insostenibile interpretazione
della decisione del TPF, che a suo dire ha accertato in modo definitivo che la
restituzione alla sequestrante non può eccedere € 2'900'236.87, ovvero la
somma di cui il Tribunale di Parma ha disposto la restituzione all’avente
diritto (ossia la sequestrante).
9.1
In realtà i giudici italiani hanno
riconosciuto tale limitazione, di natura penale,
unicamente per il fatto che per il residuo non vi era certezza sull’origine
penalmente punibile dei fondi, ma hanno per il resto
constatato che gli averi depositati sul conto intestato formalmente alla Fondazione erano senza
limiti nella “disponibilità di
AC 1” (sopra consid. 8.1). Ora, se le autorità penali
possono restituire alla persona lesa soltanto i beni di cui è dimostrato che le
sono stati sottratti con atti penalmente reprensibili, il sequestro ai sensi
dell’art. 271 LEF verte su tutti i beni di cui il debitore è proprietario o
titolare, oppure ch’egli ha abusivamente intestato a terzi per porli a riparo
dei propri creditori, indipendentemente dal fatto ch’essi siano di provenienza
lecita o illecita. La restituzione di € 2'900'236.87 si limita all’ambito
penale, mentre dal profilo civile AC 1 risponde con tutto il proprio patrimonio
della pretesa della CO 1 di fr. 145'398'000.–.
9.2
Il
Pretore non ha quindi interpretato in modo errato la sentenza
parziale del 27 luglio 2016 (acclusa all’istanza
di adduzione di nuovi fatti e prove presentata da RE 1 il 29 luglio 2016,
act. XXIV, consid. 3.9), con cui il giudice unico del TPF ha
ordinato il dissequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto della PI
1.
per la parte eccedente le somme assegnate alla CO 1
(fr. 16'313.20 e € 152'250.–), le spese procedurali (fr. 4'500.–) e le ripetibili dovutele da AC 1 (fr. 41'024.30). Né i giudici italiani né quelli svizzeri hanno infatti
statuito sulle pretese civili della CO 1, “da liquidarsi in separato
giudizio” (doc. A pag. 1014),
pur riconoscendole (i primi) una provvisionale di € 120'000'000.– (doc. A pag.
1015).
10.
La
reclamante (ad 12) denuncia inoltre un’errata applicazione del diritto laddove
il Pretore ha secondo lei incorettamente fatto astrazione delle donazioni tra
coniugi avvenute nel 2000 e nel 2005, ritenendo a torto ininfluente, in ambito
di sequestro secondo la LEF, il carattere lecito o meno della provenienza dei
beni.
10.1
Più
in dettaglio essa sostiene in primo luogo di avere regolarmente costituito la PI 1 e conferitole i capitali accumulati legittimamente dal marito e
da lui ricevuti in donazione sul conto “R__________” e su quello transitorio
presso PI 2. Il Pretore avrebbe a suo parere misconosciuto l’indipendenza
giuridica della fondazione di famiglia (reclamo ad 12/a).
a) Intanto,
come correttamente argomentato dal Pretore, nell’esecuzione
per debiti, diversamente da quanto vale in materia penale, il sequestro dev’essere
concesso, qualora siano dati i presupposti dell’art. 271 LEF, su tutti i beni di
cui il debitore è proprietario o titolare, oppure ch’egli ha abusivamente
intestato a terzi per porli a riparo dei propri creditori, indipendentemente
dal fatto ch’essi siano di provenienza lecita o illecita. Nel caso specifico,
non risulta che AC 1 avesse il controllo solo su una parte degli attivi
depositati sul conto sequestrato (per ipotesi quella di origine illecita).
Nulla può quindi essere rimproverato al Pretore neppure su questo punto.
Sia
come sia, del resto, il TPF ha acclarato, in base a una documentazione bancaria
più ampia di quella giunta a conoscenza delle autorità penali italiane (doc. Q
pag. 27 consid. 7.4.1), che tutte e cinque le operazioni oggetto d’indagine
erano distrazioni criminali, sia sotto il profilo del diritto svizzero che di
quello italiano, a danno delle società del Gruppo __________ – tra cui la sequestrante
–, i cui proventi sono illecitamente confluiti sui conti di AC 1, per poi
essere trasferiti su varie relazioni bancarie presso banche in Svizzera
riferibili sempre a lui (doc. Q pag. 35 consid. 7.8 e 8) mediante atti di
riciclaggio, e segnatamente (doc. Q pag. 45 consid.
8.
) con il trasferimento dal conto “S__________” a quello della fondazione
per il tramite del conto transitorio della reclamante presso PI 2 (doc. Q pagg.
39-40, capi d’accusa I.1.3.19 e I.1.3.22), nonché con il passaggio dal conto “R__________”,
alimentato in parte con il provento delle distrazioni illecite depositato in
precedenza sul conto “A__________” (doc. Q pagg. 26 ad 7.3 e 36-37, capi d’accusa
n. I.1.3.5 e I.1.3.6) a quello della fondazione (doc. Q pagg. 40-41, capo d’accusa
I.1.3.25) (v. anche sopra consid. 8.2/b). Temerario, quindi, da parte della
reclamante sostenere che si tratti di “capitali accumulati legittimamente dal marito”.
b) Stante
l’origine apparentemente illecita di parte dei fondi sequestrati, la validità
giuridica delle asserite donazioni del 2000 e del 2005 pare alquanto dubbia
(art. 20 cpv. 1 CO, 788 CCit.), ricordato che la donazione di beni altrui è
nulla in assenza d’impoverimento del
sedicente donatore (Baddeley in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a
ed. 2012, n. 19 ad art. 239 CO). Ad ogni modo, le donazioni in questione appaiono
simulate, e quindi inefficaci, il loro vero scopo essendo probabilmente quello
di porre i beni “donati” al riparo dei creditori del donante (v. sentenza del
Tribunale federale 5C.279/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4; Baddeley, op. cit., n. 30 ad art. 239).
Del resto, in assenza di un loro reale trasferimento, giacché AC 1 ha verosimilmente
conservato il pieno controllo dei fondi confluiti sul conto della fondazione
(sopra consid. 8.3/b), sembra escluso parlare di donazione.
c) Quanto
alla pretesa indipendenza giuridica della fondazione, la sua invocazione appare
in concreto abusiva – e pertanto inopponibile alla sequestrante (sopra consid.
6.
) – siccome, ancora una volta, AC 1 sembra nei fatti controllarne il conto.
10.2
La
reclamante non condivide neppure la deduzione del Pretore circa l’inverosimile
appartenenza dei beni sequestrati a lei, fondata sulla condanna di AC 1 per
averla istigata a dichiararsi proprietaria dei valori patrimoniali depositati
sul conto “S__________” e sul conto transitorio e sulla condanna di lei per
ripetuta falsità in documenti in relazione a tali conti contenuta
nel decreto d’accusa del 5 maggio 2015 del MPC (reclamo
ad 12/b).
a) Anzitutto
la reclamante rileva che siffatte condanne riguardano unicamente la falsità nell’indicazione
dell’avente diritto economico sui formulari A riferiti al conto “S__________” e
a quello transitorio a lei intestati, ma che nulla le è mai stato rimproverato
in relazione al conto “R__________”, da cui proviene “buona parte” del denaro. Niente di sorprendente. A differenza
degli altri due conti il conto “R__________” era intestato al marito, non a lei,
mentre per quanto attiene al formulario “A” riferito al
conto sequestrato, l’attestazione secondo cui la moglie ne è l’avente diritto
economico è stata fatta dagli organi della fondazione – non da lei – in base a
una falsa indicazione del marito, il quale è però stato prosciolto dall’accusa
di averne fatto uso a scopo d’inganno per assenza di prove (doc. Q consid. 10
pag. 55 a metà e consid. 12 pag. 57 in fondo). Che il trapasso dal conto “R__________”
a quello della fondazione sia un atto di riciclaggio (perlomeno in parte) non è
però rimesso in discussione (sopra consid. 10.1/a).
b) Anche
per i fondi trasferiti dagli altri due conti, a detta della reclamante, i reati
in questione non sarebbero decisivi, perché secondo gli stessi accertamenti del
TPF __________ ne è solo, con la moglie, il comproprietario “sostanziale”, per
tacere del fatto ch’essa non è stata parte nel procedimento penale a carico
del marito.
aa) In
verità, il TPF si è limitato a considerare che, anche nella concezione dell’opponente
secondo cui il conto fa parte del patrimonio comune della famiglia, AC 1 ne è “almeno” un
contitolare con la moglie, sicché l’attestazione secondo cui quest’ultima ne è
l’unica avente diritto economico è perlomeno incompleta e quindi è penalmente
punibile (doc. Q pag. 57). Il TPF non ha così avuto necessità di esaminare più
approfonditamente la questione – di natura civile – dell’appartenenza (formale)
dei fondi poi sequestrati. Sia come sia, tale questione non è di rilievo per
quanto attiene al sequestro di cui è chiesta la revoca, poiché è verosimile che
AC 1 abbia conservato la facoltà effettiva di disporre dei fondi malgrado il
formale trapasso, come appurato dallo stesso TPF (sopra consid. 8.2/c).
bb) Che poi l’atto d’accusa riguardi AC 1 e non la moglie nulla muta ai rilevamenti nello stesso contenuti in riferimento alla
proprietà dei beni sequestrati, sui quali ella ha avuto modo di esprimersi
nella procedura in esame. Ad ogni modo anche la reclamante è stata condannata,
con giudizio definitivo e passato in giudicato, per ripetuta falsità in
documenti, in particolare per aver dichiarato, istigata dal marito, di essere
avente diritto economico del conto “S__________” e di quello transitorio
presso PI 2 sottoscrivendo i relativi formulari “A” (decreto d’accusa del 5
maggio 2015, doc. T ad E 1.2.1). Appare quindi più che verosimile l’appartenenza
dei beni sequestrati al debitore, di modo che la sentenza impugnata va
confermata anche su questo punto.
c) La
reclamante contesta invero i reati per cui è stata condannata, a suo dire solo
perché i suoi avvocati hanno interposto opposizione tardivamente. Ciò non
basta, evidentemente, a rimettere in discussione gli accertamenti penali.
d) A
sua mente, del resto, i formulari “A” attestano unicamente la proprietà
economica, non quella giuridica, la sola di rilievo in materia di sequestro a
norma della LEF. È appena il caso di ricordare che il principio secondo cui in
materia di sequestro è determinante la nozione giuridica della proprietà
ammette eccezioni (sopra consid. 6), segnatamente in casi come quello in esame
(consid. 8).
e) Stante
quanto precede non v’è motivo di limitare il sequestro al 35% degli attivi
sequestrati (corrispondente secondo i calcoli della reclamante a fr. 3'134'271.14),
ovvero alla sola parte proveniente dal conto transitorio. Anche il
trasferimento dal conto “R__________” pare essere stato un atto di riciclaggio
destinato a farne perdere la traccia, pur lasciandone l’effettiva e intera
disponibilità a AC 1.
10.3
A detta di RE 1, il Pretore non ha tenuto conto
del fatto che il TPF ha accertato l’esistenza a favore della moglie di
donazioni valide di parte dei fondi poi sequestrati, tanto che ne ha
considerato il marito come un “comproprietario
sostanziale”. Il primo giudice – essa soggiunge – non
poteva rinunciare a determinare il suo patrimonio se non violando il suo
diritto di proprietà e titolarità legittima sugli averi a lei donati dal marito
e da lei validamente conferiti alla fondazione (reclamo ad
12/c).
Basta
al riguardo rinviare a quanto espresso sopra nel considerando 10.2/b/aa.
10.4
La
reclamante chiede la revoca del sequestro perlomeno per quanto eccede la somma
di € 2'900'236.87, di cui il Tribunale di Parma ha ordinato la
restituzione alla sequestrante (in cui sarebbe incluso l’importo che il TPF ha
devoluto a quest’ultima), ossia per almeno il 64.16% degli averi della fondazione
(reclamo ad 12/d).
Secondo
i calcoli del TPF, tuttavia, fondati su una più ampia documentazione bancaria
di quella giunta a conoscenza delle autorità penali italiane (sopra ad 10.1/a),
le somme totali di origine criminale riciclate, compresi i rendimenti,
ammontavano a più di fr. 6'600'000.– al 7 novembre 2012 (doc. Q pag. 50
consid. 8), ma in ragione della prescrizione penale di tutti gli atti di
riciclaggio tranne i tre ultimi, il sequestro penale è stato mantenuto solo su fr. 61'837.40
e € 152'250.–. Ora, la relazione della PI 1 presso l’PI 2
ascendeva al momento dell’esecuzione del sequestro (il 14 dicembre 2012) a fr. 9'249'871.–
(doc. 15). Fatto sta quindi che oltre la metà degli attivi è
stata accertata di provenienza illecita. E nulla indica che AC 1 non controlli anche l’eventuale quota pulita,
sicché la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica (sopra consid.
10.
/a).
10.5
Che
AC 1, per il TPF, potesse disporre degli averi sul conto della fondazione non
esclude, secondo la reclamante, che pure essa disponesse di diritti di gestione
e di disposizione, questione sulla quale i giudici federali non si sono
espressi. Ribadisce d’altronde che il Pretore ha ignorato la documentazione
bancaria e la testimonianza del consulente PI 4 nonché il fatto che solo tre
operazioni di poco conto sono finalmente state sanzionate, concludendo che il
patrimonio della fondazione sicuramente non apparteneva esclusivamente a AC 1
(reclamo ad 12/e).
Avendo
il TPF assodato il potere di disposizione del marito sul conto della
fondazione, spettava alla moglie rendere verosimile di avere anch’essa
proceduto ad atti di disposizione. Ma ella si limita a considerazioni del tutto
generali, inidonee a rimettere in discussione la sentenza impugnata. Le altre
censure sono già state trattate (sopra consid. 8.3 e 8.2/b), non pone conto
ripetersi.
11.
RE
1.
si
duole infine che le “vere e proprie macchinazioni” cui si riferisce il Pretore
in merito all’intestazione fittizia della relazione bancaria in oggetto a terzi
non sono descritte in modo preciso né sono state rese verosimili (reclamo ad
13).
11.1
Ancorché
in modo sintetico, il Pretore ha identificato le macchinazioni del debitore
nell’apertura e la chiusura di diversi conti per il transito degli averi così
come nei “cambiamenti a
livello di titolarità e/o di avente diritto economico”,
volti a vanificarne il rintracciamento da parte degli enti danneggiati, tra cui
spicca proprio la società sequestrante (sentenza impugnata, pag. 8 in basso).
Circa la verosimiglianza di tali operazioni, il primo giudice si è poi riferito
a ragione alle constatazioni del TPF. La critica della reclamante cade quindi
nel vuoto.
11.2
Asserisce
la reclamante che il rimando alla sentenza penale del TPF non è pertinente,
perché la decisione riguarda AC 1, non l’opponente, la quale ha costituito la
fondazione in completa buona fede e non aveva motivo per credere che i capitali
a lei donati dal marito fossero, anche solo in parte, di dubbia provenienza.
La
censura cozza però contro la sua condanna per ripetuta falsità in documenti, da
cui risulta che “RE 1 sapeva
pertinentemente che gli ingenti valori patrimoniali depositati sulle relazioni
sopra menzionate non erano di sua proprietà bensì del marito AC 1” (doc. T pag. 2 ad D). Anche il TPF ha d’altronde avuto modo di
constatare, trattando dell’imputazione di AC 1 per falsità in documenti, che “sia lui che la consorte non potevano non
essere, già allora, consapevoli del fatto che egli avrebbe comunque potuto
continuare a godere del patrimonio in questione, come in effetti è poi
avvenuto” (doc. Q pag. 57, secondo paragrafo). Pure a
questo riguardo il rinvio alla sentenza del TPF non appare insostenibile.
11.3
Quanto
alla falsità in documenti, secondo la reclamante non concerne l’origine dei capitali
ricevuti in donazione nel 2000, ma solo la qualità di avente diritto economico.
Prova ne è, a suo dire, ch’essa non è mai stata indagata, né in Italia né in
Svizzera, per riciclaggio né per un altro tipo di reato patrimoniale.
Come
già rammentato più volte, l’origine dei capitali non è in sé di rilievo in
materia di sequestro a norma della LEF (sopra consid. 9.1 e 10.1/a). Conta solo
il fatto che la moglie si è prestata alle manovre del marito nella
consapevolezza ch’egli avrebbe continuato a gestire e a utilizzare a suo
piacimento i fondi trasferiti sul conto della fondazione, onde la loro
sequestrabilità a favore dei creditori di lui.
11.4
Infine – conclude la reclamante – le asserite macchinazioni non sono
comunque manifeste, tutt’al contrario, in seguito alle donazioni del 2000 e del
2005, vertenti su un patrimonio lecito (come accertato dal TPF), e al loro
conferimento alla fondazione, essa è proprietaria a tutti gli effetti di legge
dei beni (o perlomeno del 64.16% degli stessi).
Orbene,
risulta evidente dalle inchieste penali che il debitore ha distratto dalle casse in particolare della sequestrante
importi milionari e ha poi provato a occultarne le tracce con l’apertura e la
chiusura di diversi conti sui quali ha fatto transitare i fondi distratti,
intestandoli negli ultimi stadi alla moglie e per finire alla PI 1 (v. le 32
operazioni descritte nell’atto d’accusa, doc. Q pag. 36 segg.), sapendo che
prima o poi le malversazioni sarebbero state scoperte e conseguentemente egli
sarebbe stato condannato a retrocedere agli aventi diritto gli importi
sottratti. Rivendicare ora beni che secondo diversi indizi convergenti appaiono
essere rimasti sempre in mano del debitore costituisce a prima vista un abuso
di diritto manifesto non meritevole di protezione (art. 2 cpv. 2 CC). A un
esame di mera verosimiglianza, la conclusione del Pretore, fondata su accertamenti
di fatto che non risultano manifestamente errati, non può ch’essere confermata.
Della
garanzia giusta l’art. 273 LEF
12.
Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia
del debitore sia di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
12.1
Il creditore può essere costretto d’ufficio
a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n.
5.
LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche
a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende
leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale
federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Incombe
al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5/c). Il dovere di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo
non adempiono il loro dovere di diminuire il danno e decade se commettono una
colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale
federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2). Al giudice
del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto
delle particolarità della fattispecie.
12.2
Un
elemento essenziale per stabilire una garanzia nel senso dell’art. 273 LEF è l’esistenza
di un eventuale danno che il sequestro come tale può causare al debitore (DTF 126
III 100 consid. 5/c). Il debitore sequestrato deve rendere verosimile che il
blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo.
Se egli ci riesce, il giudice, qualora ritenga che i presupposti per la concessione del sequestro
non siano certi, può valutare se obbligare il sequestrante a prestare
una garanzia. Tanto più si è
vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro
e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo
maggiore il rischio di un sequestro infondato – segnatamente perché il credito
o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante potrebbero
rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro potrebbe aver colpito
beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente maggiore l’ipotesi di
un danno (sentenza della CEF 14.2011.225/ 14.2012.4 del 16 febbraio 2012
consid. 5.1). Se invece nessun
danno è reso verosimile, nessuna garanzia può essere posta a carico del
sequestrante, a prescindere dalla verosimiglianza dei
presupposti del sequestro.
12.3
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia di fr. 70'000.–
formulata dall’opponente facendo notare ch’ella non ha reso verosimile il danno
che ritiene subire dal sequestro e neppure ha allegato in che maniera il
provvedimento in relazione al conto bancario la danneggerebbe. Per il primo
giudice RE 1 non può limitarsi a chiedere la copertura dei costi di patrocinio
per l’opposizione al sequestro, riconducendo la garanzia dell’art. 273 LEF alla
cauzione per le spese ripetibili dell’art. 99 cpv. 1 CPC, inapplicabile in
procedura sommaria.
Da
parte sua la reclamante assevera per contro che tra i danni per i quali può
essere chiesta una garanzia secondo l’art. 273 LEF vi è anche quello connesso
con i costi di patrocinio e le spese processuali della procedura di
opposizione. Essendo la creditrice insolvente, come già accertato dal Tribunale
federale, il deposito di garanzia deve servire a scongiurare le difficoltà d’incasso
dell’opponente qualora la domanda di sequestro fosse respinta. Siccome RE 1 ha
nel frattempo anche avviato una causa ordinaria tendente all’accertamento del
diritto prevalente rispetto a quello della CO 1 davanti alla Pretura di Lugano
(inc. OR.2015.215), l’importo dev’essere adeguato a fr. 150'000.–, anche
per garantire le spese della causa da lei promossa in virtù degli art. 106
segg. LEF.
12.4
Tra
i danni consecutivi a un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali di una procedura di opposizione al sequestro
(art. 278 LEF) e di convalida del sequestro (art. 279 LEF) (DTF 113 III 101 consid. 10/c; sentenza del Tribunale
federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 4.3.1),
come pure di rivendicazione dei beni sequestrati (art. 109 per il rinvio dell’art.
275.
LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003,
n. 15 ad art. 273 LEF), ad
esclusione delle spese di sequestro e dell’esecuzione a
convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art.
68.
cpv. 1 LEF; DTF 113 III 101 consid. 10/a; Kren Kostkiewicz in:
Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG,
2017, n. 2 ad art. 273 LEF Stoffel, op. cit., n. 9 e 22 ad art. 273; Gilliéron, op. cit., n. 15
ad art. 273; sentenza della CEF
14.2002.26
del 3 luglio 2002 consid. 7.1).
a) L’art.
273.
cpv. 1, 2° periodo LEF è all’evidenza una norma speciale rispetto all’art.
99.
cpv. 1 CPC, anche perché le due disposizioni si distinguono per scopi, campo
d’applicazione e presupposti. Non può dunque essere condivisa la motivazione
adottata dal Pretore per respingere la domanda di garanzia.
b) Visto
che il conto sequestrato è formalmente intestato alla PI 1, di cui l’opponente
è la beneficiaria principale, non si può del tutto escludere che in caso di
ricorso contro il giudizio odierno il Tribunale federale possa revocare il
sequestro, considerando, a differenza delle autorità cantonali, che non sono
date le condizioni per far astrazione dei rapporti di diritto formali. In tale
ipotesi tasse di giustizia e ripetibili nei tre gradi di giurisdizione
andrebbero poste a carico della CO 1.
Tenuto conto della sua dubbia solvibilità (decreto del
Tribunale federale del 29 luglio 2014 nella procedura 5A_331/2014, doc. 19),
le va di conseguenza imposta la prestazione di una garanzia atta a prevenire il
rischio che non faccia fronte ai suoi (eventuali) obblighi.
c) Relativamente
alla quantificazione della garanzia, in caso di ribaltamento della decisione
odierna le spese e le ripetibili di prima (fr. 2'000.– + 15'000.–) e di
seconda istanza (fr. 3'000.– + 20'000.–), pari a fr. 40'000.–,
sarebbero a carico della sequestrante, come la tassa di giustizia del Tribunale
federale, di almeno fr. 10'000.– (art.
1.
della relativa Tariffa, RS 173.110.210.1), e le ripetibili, non inferiori
a fr. 20'000.– (art. 4 dello specifico Regolamento, RS 173.110.210.3) per
un valore litigioso superiore a fr. 5'000'000.– (in casu fr. 9'249'871.–,
doc. 15). A fronte di ciò l’importo di fr. 70'000.– chiesto come garanzia
con il memoriale integrativo prodotto all’udienza
di discussione del 12 giugno 2015 risulta pertanto il minimo esigibile, di
modo che la relativa domanda può senz’altro essere accolta nella misura
proposta.
d) Solo
con il reclamo RE 1 ha postulato altresì un aumento a fr. 150'000.– della
garanzia da prestarsi dalla sequestrante per garantire inoltre i costi della procedura di rivendicazione da lei
promossa nel frattempo. Tale circostanza nuova è idonea in sé a giustificare
una nuova richiesta di garanzia (DTF 113 III 97 consid. 6 e sopra consid.
12.
), la quale non potrebbe però essere presentata per la prima volta
direttamente all’autorità giudiziaria cantonale superiore, la competenza al
riguardo spettando al “giudice del sequestro” (sentenza del Tribunale federale
5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2). Parimenti anche l’istanza di
adeguamento della garanzia a seguito di nuove circostanze va presentata al giudice
del sequestro (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 8). Ne
segue in concreto che la richiesta di aumentare di fr. 80'000.– l’importo
della garanzia da prestare dalla sequestrante si appalesa inammissibile in sede
di reclamo.
13.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la
pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC. Le
ripetibili vanno determinate in base al valore litigioso di fr. 9'249'871.–
(doc. 15), equivalente al saldo del conto sequestrato al 27 marzo 2015 (DTF 139
III 195 consid. 4.3.2).
14.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 9'249'871.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ammissibile il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza
il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
2. La
domanda di RE 1 tendente all’attribuzione di una garanzia è accolta. Di
conseguenza:
2.1 È fatto
obbligo alla CO 1 di prestare una garanzia di fr. 70'000.– di primario
istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente in favore di RE
1 per eventuali danni a lei cagionati dal sequestro decretato il 14 dicembre
2012 dal Pretore del Distretto di Lugano (inc. SO.2013.64), qualora detto sequestro risultasse infondato.
2.2 La
garanzia dovrà essere prestata alla Pretura del Distretto di Lugano entro
trenta giorni dall’intimazione della presente sentenza, pena la revoca del
sequestro.
2.3 La
garanzia dovrà valere fino al passaggio in giudicato della decisione finale su
un’eventuale causa di risarcimento promossa dalla beneficiaria in virtù dell’art.
273 cpv. 2 LEF, ma almeno fino alla scadenza del termine di prescrizione di un
anno (art. 60 CO) per promuovere tale azione, decorrente dal passaggio in
giudicato della decisione finale sull’opposizione al sequestro, atteso che la
garanzia potrà essere liberata prima della decorrenza di questi termini
soltanto con il consenso esplicito della beneficiaria oppure su ordine del giudice.
II. Le
spese processuali di fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla CO 1 fr. 20'000.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).