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Decisione

14.2017.191

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito recante la firma manoscritta dell'escusso

26 marzo 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 settembre

2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del

28 settembre 2017 la parte convenuta ha chiesto in via

principale di dichiarare l’istanza irricevibile e in subordine

di respingerla.

C. Statuendo con decisione del 9 ottobre 2017, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 ottobre 2017 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice

di RE 1 il 10 ottobre, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie al reclamo sono acclusi numerosi documenti che sembrano a

prima vista essere la copia di quelli prodotti con l’istanza. Ne fossero alcuni

nuovi, per la norma appena ricordata sarebbero da ritenere irricevibili.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il debitore del

credito posto in esecuzione non è il convenuto, bensì la società PI 1 menzionata

sulla fattura originale prodotta dall’istante. Onde la reiezione dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa valere, in estrema sintesi, di avere cambiato l’intestazione

della fattura (indicando come cliente la PI 1) a domanda dell’escusso, ma sostiene

che tutta la documentazione da lui prodotta dimostra che l’incarico di

allestire la perizia, i cui costi sono stati posti in esecuzione, gli è stato conferito

dalla persona fisica CO 1.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, prima ancora di esaminare se vi è identità tra escusso e debitore

occorre verificare l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio in

conformità dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia di un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata recante la firma manoscritta dell’escusso nel sen­so dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della

CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996

consid. 3/b). Orbene, nessun documento annesso all’istanza

risulta firmato dal convenuto né riveste le caratteristiche di un atto

pubblico. Nell’esito la decisione impugnata merita quindi conferma. La sentenza

odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'950.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).