14.2017.191
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Assenza di un riconoscimento di debito recante la firma manoscritta dell'escusso
26 marzo 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.191
Lugano
26 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 14
settembre 2017 da
RE 1
(patrocinato dall’abg. PA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 9 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 luglio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'950.–
oltre agli interessi del 5% dal 27 marzo 2017, indicando quale titolo di
credito la “fattura non pagata
(controvalore euro 4'500.00) per perizia di stima”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 settembre
2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, con osservazioni scritte del
28 settembre 2017 la parte convenuta ha chiesto in via
principale di dichiarare l’istanza irricevibile e in subordine
di respingerla.
C. Statuendo con decisione del 9 ottobre 2017, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 ottobre 2017 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice
di RE 1 il 10 ottobre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie al reclamo sono acclusi numerosi documenti che sembrano a
prima vista essere la copia di quelli prodotti con l’istanza. Ne fossero alcuni
nuovi, per la norma appena ricordata sarebbero da ritenere irricevibili.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il debitore del
credito posto in esecuzione non è il convenuto, bensì la società PI 1 menzionata
sulla fattura originale prodotta dall’istante. Onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 fa valere, in estrema sintesi, di avere cambiato l’intestazione
della fattura (indicando come cliente la PI 1) a domanda dell’escusso, ma sostiene
che tutta la documentazione da lui prodotta dimostra che l’incarico di
allestire la perizia, i cui costi sono stati posti in esecuzione, gli è stato conferito
dalla persona fisica CO 1.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, prima ancora di esaminare se vi è identità tra escusso e debitore
occorre verificare l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio in
conformità dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata recante la firma manoscritta dell’escusso nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO (sentenze della
CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5 e 14.1995.97 del 10 gennaio 1996
consid. 3/b). Orbene, nessun documento annesso all’istanza
risulta firmato dal convenuto né riveste le caratteristiche di un atto
pubblico. Nell’esito la decisione impugnata merita quindi conferma. La sentenza
odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'950.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).