14.2017.194
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Litisconsorzio attivo. Convenzione di nomina di un perito arbitratore, in cui l’escusso si è impegnato a risarcire il danno accertato dal perito. Riconoscimento “
22 maggio 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.194
Lugano
22 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 13 giugno 2017 da
CO 1,
CO 2,
CO 3,
CO 4,
CO 5,
CO 6,
CO 7,
(patrocinati dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con rogito del 6 giugno 2007 la PINT2 1,
in __________, ha concesso a PINT4 1 e a CO 1 dei diritti di compera
illimitatamente trasmissibili per cessione o eredità su sei quote di comproprietà
per piani (PPP) della particella n. __________ RFD di __________ (sulla quale
sorgono due palazzine denominate __________) come pure su 14/28 della PPP n. __________ dello stesso fondo adibita a posteggi. Al
punto 16 l’amministratore unico della società, ing. RE 1, si è costituito
debitore solidale con la PINT2 1, in virtù dell’art. 175 CO, per tutti gli
impegni economici e finanziari presenti e futuri che dovessero scaturire dall’atto
di compravendita e si è riconosciuto legittimato passivamente in eventuali
cause promosse dai beneficiari o futuri cessionari del diritto di compera.
Sulla
scorta di quattro contratti di cessione ed esercizio dei diritti di compera in
questione conclusi rispettivamente il 25 aprile 2008, il 29 novembre 2008, il
18 febbraio 2009 e il 20 marzo 2009 con PINT4 1 e CO 1, CO 6 e CO 7, CO 5, CO 2,
CO 3 e CO 4 sono diventati proprietari delle unità n. __________, rispettivamente
n. __________, __________ e __________, così come della relativa quota di
comproprietà dell’unità adibita a posteggi. Salvo nel terzo rogito, il notaio
ha reso edotti gli acquirenti dell’obbligo solidale assunto da RE 1 nel rogito
del 6 giugno 2007. D’altronde, il 1° aprile 2009 PINT4 1 e
CO 1 hanno esercitato il proprio diritto di
compera sull’unità n. __________ e sulla relativa
quota di comproprietà dell’unità adibita a posteggi, per poi il primo cedere la
sua quota di comproprietà al secondo il 12 ottobre 2016.
Fatti
B. Il
12 luglio 2013, i condomini appena citati, il 7 novembre 2013 la PINT2 1 quale
“promotrice”, rappresentata dal suo amministratore unico RE 1, e in data imprecisata
la società PINT3 1, in __________, hanno sottoscritto una “Convenzione” avente
quale scopo principale quello di “evitare
lunghe e costose procedure”, nonché di “giungere a una definizione certa dei difetti [riscontrati negli immobili] e degli eventuali
interventi necessari alla loro eliminazione”. Per
questo motivo i condomini e la PINT2 1 hanno nominato la PINT3 1 quale “Perito arbitratore”,
incaricandola di allestire una perizia sui difetti riscontrati dagli istanti e
già notificati alla promotrice. Al punto d) della convenzione, le parti hanno
in particolare stabilito che “le
conclusioni del nominato Perito arbitratore saranno vincolanti per le parti.
Più precisamente, in caso di un eventuale futuro contenzioso, [esse] si danno atto che queste conclusioni vincoleranno
pure il giudice di merito, ai sensi dell’art. 189 CPC”.
Inoltre,
per quanto di rilievo nella presente procedura, con la suddetta Convenzione le
parti hanno incaricato il perito di valutare ogni singolo presunto difetto
notificato, esprimendosi al riguardo e definendo in particolare modalità e costi delle riparazioni nonché – qualora il difetto non
potesse essere eliminato – il conseguente minor valore di ogni PPP della predetta particella. Essa prevedeva
inoltre (al punto p) che entro i tre mesi seguenti la ricezione della perizia
(rispettivamente delle eventuali risposte alle domande di delucidazione) la PINT2
1 avrebbe provveduto, per tutti i difetti non imputabili ai condomini,
artigiani o terzi da quest’ultimi incaricati, a risarcire loro “tanto il minor valore accertato dal Perito
arbitratore per i difetti non suscettibili di riparazione, quanto gli ulteriori
pregiudizi come da quest’ultimo quantificati”.
C.
Il 24 febbraio 2015 la PINT3 1 ha presentato alle parti il (primo) rapporto
peritale, cui è seguito il complemento del 23 febbraio 2016, contenente le
risposte alle domande supplementari formulate dai condomini. In particolare,
per quanto concerne i difetti relativi all’isolamento fonico delle parti
comuni, il perito arbitratore ha quantificato in fr. 721'091.12 il minor
valore dell’opera. Con email
del 7 aprile 2016 trasmessa, tra altri, a RE 1 e al
precedente rappresentante dei condomini, la PINT3 1 ha indicato la ripartizione
del suddetto importo in base ai millesimi di proprietà dei singoli condomini.
Con lettera del 9 dicembre 2016 alcuni condomini hanno messo in mora la PINT2 1
e RE 1 per il pagamento di quanto loro dovuto.
D. Sulla
scorta di cinque precetti esecutivi distinti, fra i quali quattro (n. __________,
__________, __________, __________) emessi il 7 marzo e il quinto (n. __________)
l’8 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1, CO 2, CO 3 e CO
4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno escusso RE 1 per l’incasso totale di fr. 261'221.07,
indicando quale titolo di credito per ognuno di essi: “Rogito di compravendita del fondo base n. __________
RFD L__________. Convenzione 12.07.2013/07.11.2013. Perizia dell’arbitratore ing. PINT1 1 ultimata in
data 23.02.2016 – minor valore delle parti comuni del fondo base part. n. __________
RFD L__________”.
Nello
specifico, il primo precetto n.__________, fatto spiccare da CO 1 (proprietario della PPP n. __________ di 63/1000) è volto all’incasso
di fr. 48'848.11 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2017.
Con
il secondo precetto esecutivo n. __________ CO 2, proprietario della PPP n. __________
di 59.8/1000 procede per l’incasso di fr. 46'366.93 oltre agli interessi del
5% dal 31 dicembre 2016.
Col
terzo precetto n. __________ CO 3 e CO 4, proprietari della PPP n. __________
di 91/1000 postulano il pagamento di fr. 70'558.38 oltre agli interessi del
5% dal 31 dicembre 2016.
Il
quarto precetto n. __________, fatto spiccare dal proprietario dell’unità PPP
n. __________ (recte: __________)
di 60.1/1000, CO 5, è volto all’incasso di fr. 46'599.54 oltre agli interessi
del 5% dal 31 dicembre 2016.
Infine,
sulla scorta del quinto precetto n. __________, CO 6 e CO 7 vantano, quali
proprietari della PPP n. __________ di 63/1000, una pretesa di fr. 48'848.11
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e cinque i precetti esecutivi, con istanza del
13 giugno 2017 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 6 luglio 2017, chiedendo, in ordine, la disgiunzione della causa
nelle singole azioni di ciascuna delle parti istanti. Replicando spontaneamente
con uno scritto del 22 agosto 2017, gli istanti hanno confermato la loro
domanda, contestando in particolare la richiesta di disgiungere le singole
pretese.
F. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di
complessivi fr. 1'200.– a favore degli istanti.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle loro osservazioni del 16 novembre 2017 CO 1,
CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno concluso per la
reiezione del reclamo.
Con
replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 29 novembre dal
reclamante e il 7 dicembre 2017 dai procedenti, le parti hanno ribadito le loro
posizioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 l’11 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, di primo acchito ci si potrebbe chiedere se il reclamo non sia
da considerare irricevibile, giacché RE 1 si limita a riproporre i punti –
invero senza nemmeno modificarli, operando una sorta di “copia e incolla”
– già sollevati davanti al primo giudice. Occorre però entrare nel merito
poiché il magistrato non si è determinato sulla censura secondo cui i documenti
invocati dagli istanti quale titolo di rigetto provvisorio non consentivano
alle parti di determinare l’importo riconosciuto al momento in cui sono stati
sottoscritti.
1.4
Il
reclamante contesta nuovamente sia la legittimazione attiva degli istanti sia
la propria legittimazione passiva e chiede di conseguenza la disgiunzione delle
azioni dei singoli condomini. La legittimazione delle parti è una questione di
merito da esaminare come tale (limitatamente, nelle cause di rigetto, alla
domanda: chi ha riconosciuto quanto a favore di chi). Sul piano processuale,
invece, poiché fondano le loro pretese
sullo stesso titolo giuridico e su fatti simili, i sei procedenti formano un
litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). Poco importa che la loro
qualità di proprietario risulti da titoli distinti (i contratti di cessione ed
esercizio dei singoli diritti di compera), perché non è oggetto di contestazione.
Essi potevano quindi agire con un’unica istanza, le loro singole pretese
essendo sottoposte allo stesso tipo (sommario, sopra consid. 1.2) di procedura.
Non sussistono d’altronde motivi per disgiungere le azioni (nel senso dell’art.
125.
lett. b CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di prescrizione
sollevata dall’escusso, poiché i crediti vantati dagli istanti si basano su
diversi rogiti e una convenzione di nomina di un perito arbitratore – prodotti
dagli istanti quale titolo di rigetto – per le quali sono applicabili le
disposizioni di cui all’art. 127 CO e non quelle relative al contratto d’appalto
né le norme SIA. In particolare, dal momento che la convenzione prevedeva la
nomina di un perito, per il primo giudice le pretese sono diventate esigibili
dal giorno della consegna della perizia, ossia il 23 febbraio 2016, da cui la
validità dei precetti esecutivi fatti spiccare il 7 e 8 marzo 2017. Egli ha poi
considerato pacifica la legittimazione attiva degli istanti i quali, nella loro
qualità di condomini, hanno sottoscritto la convenzione con la PINT2 1, mentre
la legittimazione passiva di RE 1 poggia sul fatto ch’egli si è esplicitamente
costituito debitore solidale di quest’ultima. Per quanto riguarda l’esistenza
di un titolo di rigetto, il Pretore si è limitato a citare i documenti prodotti
al riguardo dagli istanti (rogiti di cessione ed esercizio del diritto di compera
e convenzione di nomina del perito arbitratore) senza determinarsi, come visto,
sulle eccezioni sollevate dal convenuto.
4.
Nel
reclamo, oltre ad altre censure, RE 1 ribadisce che la convenzione e i rogiti
prodotti dalle parti istanti non costituiscono un valido riconoscimento di
debito a lui opponibile poiché al momento della loro sottoscrizione di quegli
atti il credito non era ancora determinato né determinabile, e neppure esigibile,
poiché il perito arbitratore non aveva ancora stabilito l’esistenza (a quel
momento eventuale) e l’importo dei debiti poi posti in esecuzione.
5.
Nelle
loro osservazioni al reclamo, i procedenti rilevano come le parti, con la sottoscrizione
della convenzione del 2013, abbiano già stabilito che le conclusioni del perito
sarebbero state vincolanti, sicché la stessa costituisce a loro parere un
valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per l’importo stabilito dal perito.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua
non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).
Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente
determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento
della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF; Veuillet in : Abbet/Veuillet
(ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 27 ad art. 82 LEF).
6.2
Nella fattispecie, gli istanti fondano le loro pretese sulla base del
rogito di costituzione del diritto di compera in cui il 6 giugno 2007 RE 1 ha
assunto solidalmente con la società di cui è amministratore unico (in virtù
dell’art. 175 CO) tutti gli impegni economici e finanziari presenti e futuri
che dovessero scaturire dall’atto di compravendita (doc. E1). Al
momento della sua sottoscrizione l’importo riconosciuto non era determinato e
neppure determinabile. Da sé solo, il rogito non costituisce quindi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Quanto alla convenzione di nomina del perito arbitratore
del 7 novembre 2013 (doc. D), è firmata dall’ing. RE 1, ma non personalmente, bensì nella sua qualità
di amministratore unico in rappresentanza dell’PINT2 1.
Visto l’impegno assunto il 6 giugno 2007, si potrebbe sostenere invero ch’egli
ha accettato che le conclusioni del perito arbitratore sarebbero state
vincolanti anche per lui personalmente (doc. D, punto d). Sta comunque di fatto
che al momento della sottoscrizione, il 7 novembre 2013, l’importo riconosciuto
non era né determinato né determinabile, la perizia PINT3 1 essendo stata allestita
solo il 23 febbraio 2016 (doc. C). Esso sarebbe potuto essere determinato solo
con la consegna della perizia.
a) Per
importo “determinabile” al momento della firma del riconoscimento di debito,
invero, si può intendere due significati diversi: secondo una prima accezione,
già in quel momento dev’essere possibile per il dichiarante determinare, ovvero calcolare, l’importo di quanto si riconosce debitore, ad esempio nel caso in cui egli riconosce di
dover pagare la fornitura di un tot di litri di carburante al prezzo pubblicato
sul sito internet della ditta fornitrice. Ma l’importo potrebbe anche essere
considerato determinabile se il modo di stabilirlo in maniera univoca e indipendente
dalla volontà unilaterale di una parte è già definito al momento della firma
del riconoscimento, anche se allora l’importo concreto non è ancora quantificabile,
ciò che è precisamente il caso se il debitore s’impegna a pagare la somma che
verrà accertata da un perito o da un tribunale. La questione è controversa (pro: Staehelin, op. cit., n. 27 ad art. 82;
sentenze del Tribunale cantonale vodese in JdT 1964 II 55 e della Corte di
giustizia di Ginevra in SJ 1971, 345 seg.
ad c; nel risultato e con cognizione limitata all’arbitrario: sentenza
del Tribunale federale del 25 febbraio 1993 in
re Banca X. SA c. Y, in Rep 1994, 254; contra: Veuillet,
op. cit., n. 48 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
191; sentenze della Corte d’appello di Berna in ZBJV 1948, 508 consid. 2 e del
Tribunale cantonale vallesano in RVJ/ZWR 1976, 98 consid. 2/a; non chiari: Vock/Aepli-Wirz
in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 6 e 13 ad art. 82 LEF).
b) Nella
sua sentenza di principio sul riconoscimento di debito fondato su
un insieme di documenti (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1, sopra
consid. 6.1), il Tribunale federale ha precisato che il contenuto dei documenti
ai quali rinvia il riconoscimento firmato dal dichiarante dev’essere da lui
conosciuto al momento della sottoscrizione. Così un atto di pegno firmato dal
comproprietario di piano a garanzia del suo contributo alle spese e agli oneri
comuni costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF
solo per le spese e gli oneri a lui noti al momento della firma, ovvero che
sono oggetto di un conteggio approvato dall’assemblea dei comproprietari, e
non per le spese e gli oneri che devono ancora essere stabiliti e approvati
(consid. 2.4). La volontà del dichiarante di riconoscere un suo obbligo deve
infatti vertere non solo sulla sua esistenza ma anche sulla sua ampiezza, di
cui egli dev’essere cosciente.
Certo,
il Tribunale federale ha ammesso eccezioni al principio appena ricordato, in
particolare considerando quale valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore
del personale sottoscritta dal debitore del contributo sebbene l’ammontare di
quest’ultimo dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto legalmente,
del salario coordinato (DTF 114 III 71 segg.), oppure la clausola d’indicizzazione
di una rendita dopo divorzio in funzione dell’indice dei prezzi al consumo (DTF
116.
III 62 segg.), ovvero per importi determinati in base a fattori futuri per
definizione ignoti al dichiarante al momento della sottoscrizione. Tuttavia, si
tratta appunto di eccezioni, che si giustificano per motivi di mera praticità
in ragione del carattere accessorio dell’adattamento dell’importo principale
e della sua portata solitamente limitata rispetto all’importo principale, al
pari degli interessi di mora, cui si estende il rigetto provvisorio dell’opposizione
anche se, come spesso capita, non sono esplicitamente contemplati nel riconoscimento di debito (sentenza della
CEF 14.2014.82 del 3 settembre 2014 consid. 5.2; Staehelin, op.
cit., n. 32 ad art. 82; Veuillet,
op. cit., n. 62 ad art. 82).
6.3
Nel caso in esame, il contenuto della
perizia cui rinvia la convenzione
di nomina del perito arbitratore – e in particolare la
quantificazione del “minor
valore” per i difetti non suscettibili di riparazione e
degli “ulteriori pregiudizi” (sopra ad B) – non era noto al momento della sua sottoscrizione. D’altronde,
non si tratta di una clausola accessoria di poco conto per cui si potrebbe
ammettere un’eccezione all’esigenza di determinabilità dell’importo del debito
riconosciuto. Come rileva a ragione il reclamante, al momento della firma della
convenzione le parti non erano in grado di determinare l’esito della perizia e
neppure di ritenere scontata l’esistenza di un effettivo minor valore delle
quote di comproprietà, sicché persino l’esistenza dell’obbligo da lui assunto
di risarcire i “presunti” difetti (doc. D punto h) non era certa.
Contrariamente poi a quanto reputano gli istanti, il fatto per le parti di aver
stabilito che le conclusioni del perito arbitratore sarebbero state vincolanti
in una causa di merito (doc. D, punto d) nulla cambia. Certo, dal profilo del
diritto civile un simile accordo è efficace, tanto che potrebbe fondare un’azione
di accertamento del debito riconosciuto e l’ottenimento di una sentenza
condannatoria con la quale chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF), ciò che il giudizio odierno non osta (sopra consid. 2). Fatto
sta, però, che un simile riconoscimento, “in bianco” (ovvero non cifrato), non pare poter ricadere sotto la
definizione dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Veuillet, op. cit., n. 48 ad art. 82)
perché il vantaggio processuale conferito da questa norma non poggia più solo
sul riconoscimento informato del debitore ma anche su atti di terzi.
6.4
Non
a torto, invero, gli istanti ricordano che il riconoscimento
di un obbligo subordinato a una condizione sospensiva vale titolo di rigetto
provvisorio se l’avvenimento della condizione, per definizione successivo alla
firma del riconoscimento, è provato (sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011
del 2 settembre 2011, pubblicata in SJ 2012, 149, consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82; Veuillet, op.
cit., n. 65 ad art. 82; Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338). Ciò
riguarda però i casi in cui l’esistenza stessa del debito è condizionale,
mentre il suo importo è già determinato (o calcolabile) in occasione della
firma del riconoscimento. È ad esempio il caso della pattuizione secondo cui il
versamento del conguaglio convenuto è subordinato al raggiungimento di un
accordo comune delle parti per quanto riguarda le modalità e i tempi del
trasferimento del denaro (sentenza della CEF 14.2016.66 del 20 maggio 2016
consid. 6.2) o del rimborso di un mutuo subordinato a un’intesa delle parti
(sentenza del Tribunale federale
5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.2). V’è da chiedersi se ciò
vale anche quando condizionale non è l’esistenza della pretesa bensì il suo
importo, la cui determinazione è lasciata dal dichiarante a un terzo (come un
perito) o a un accordo delle stesse parti. Cometta
(op. cit., loc. cit.) pare ammettere tale possibilità laddove scrive che l’importo
riconosciuto dev’essere facilmente determinabile “secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti”,
riferendosi però a una decisione – la DTF 114 III 71 segg. – che sembra avere
carattere piuttosto eccezionale (v. sopra consid. 6.2).
6.5
A
bene vedere, nella fattispecie la questione di sapere se un riconoscimento di
debito scritto “in bianco” costituisce un titolo di rigetto provvisorio può
rimanere indecisa. In effetti, come d’altronde già rilevato, il reclamante
non ha firmato la convenzione del 2013 personalmente e solidalmente con la
società. Manca pertanto un suo esplicito e personale riconoscimento dal profilo
dell’art. 82 cpv. 1 LEF. E la sua dichiarazione di assunzione solidale del
debito dell’PINT2 1 nel rogito del 6 giugno 2007 (sopra ad
A) non si riferisce – e per ovvi motivi non poteva riferirsi – alla convenzione
del 2013. Gli potranno forse essere imputati in una causa di merito i debiti
riconosciuti alla PINT2 1, ma ciò ancora non significa ch’egli abbia
riconosciuto i singoli crediti posti in esecuzione.
In
definitiva, troppi sono gli elementi d’incertezza per attribuire alla documentazione
prodotta dagli istanti valore di titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione. Va infatti ricordato che l’opposizione può essere
rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende
verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né
condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve così risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin, op.
cit., n. 21 ad art. 82). Una
sua eventuale interpretazione può fondarsi soltanto sul titolo stesso (sentenza
5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di
dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice
ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1). In
assenza di un chiaro riconoscimento personale dei debiti posti in esecuzione da
parte del reclamante, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza. Il reclamo
va quindi accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione
dell’istanza, ferma restando la facoltà per gli istanti di fare valere le loro
ragioni davanti al giudice del merito (sopra consid. 2).
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso
di complessivi fr. 261'221.07, costituito dalla somma delle pretese
dedotte in giudizio nel caso di litisconsorzio facoltativo (art. 93 cpv. 1
CPC), supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dagli istanti,
sono poste a loro carico in solido. Essi sono tenuti solidalmente a rifondere a
RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 2,
CO 1, CO 3 e CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7, tenuti, sempre in solido, a rifondere a RE
1 fr. 3'200.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).