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Decisione

14.2017.194

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Litisconsorzio attivo. Convenzione di nomina di un perito arbitratore, in cui l’escusso si è impegnato a risarcire il danno accertato dal perito. Riconoscimento “

22 maggio 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 luglio 2013, i condomini appena citati, il 7 novembre 2013 la PINT2 1 quale

“promotrice”, rappresentata dal suo amministratore unico RE 1, e in data imprecisata

la società PINT3 1, in __________, hanno sottoscritto una “Convenzione” avente

quale scopo principale quello di “evitare

lunghe e costose procedure”, nonché di “giungere a una definizione certa dei difetti [riscontrati negli immobili] e degli eventuali

interventi necessari alla loro eliminazione”. Per

questo motivo i condomini e la PINT2 1 hanno nominato la PINT3 1 quale “Perito arbitratore”,

incaricandola di allestire una perizia sui difetti riscontrati dagli istanti e

già notificati alla promotrice. Al punto d) della convenzione, le parti hanno

in particolare stabilito che “le

conclusioni del nominato Perito arbitratore saranno vincolanti per le parti.

Più precisamente, in caso di un eventuale futuro contenzioso, [esse] si danno atto che queste conclusioni vincoleranno

pure il giudice di merito, ai sensi dell’art. 189 CPC”.

Inoltre,

per quanto di rilievo nella presente procedura, con la suddetta Convenzione le

parti hanno incaricato il perito di valutare ogni singolo presunto difetto

notificato, esprimendosi al riguardo e definendo in particolare modalità e costi delle riparazioni nonché – qualora il difetto non

potesse essere eliminato – il conseguente minor valore di ogni PPP della predetta particella. Essa prevedeva

inoltre (al punto p) che entro i tre mesi seguenti la ricezione della perizia

(rispettivamente delle eventuali risposte alle domande di delucidazione) la PINT2

1 avrebbe provveduto, per tutti i difetti non imputabili ai condomini,

artigiani o terzi da quest’ultimi incaricati, a risarcire loro “tanto il minor valore accertato dal Perito

arbitratore per i difetti non suscettibili di riparazione, quanto gli ulteriori

pregiudizi come da quest’ultimo quantificati”.

C.

Il 24 febbraio 2015 la PINT3 1 ha presentato alle parti il (primo) rapporto

peritale, cui è seguito il complemento del 23 febbraio 2016, contenente le

risposte alle domande supplementari formulate dai condomini. In particolare,

per quanto concerne i difetti relativi all’isolamento fonico delle parti

comuni, il perito arbitratore ha quantificato in fr. 721'091.12 il minor

valore dell’opera. Con email

del 7 aprile 2016 trasmessa, tra altri, a RE 1 e al

precedente rappresentante dei condomini, la PINT3 1 ha indicato la ripartizione

del suddetto importo in base ai millesimi di proprietà dei singoli condomini.

Con lettera del 9 dicembre 2016 alcuni condomini hanno messo in mora la PINT2 1

e RE 1 per il pagamento di quanto loro dovuto.

D. Sulla

scorta di cinque precetti esecutivi distinti, fra i quali quattro (n. __________,

__________, __________, __________) emessi il 7 marzo e il quinto (n. __________)

l’8 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1, CO 2, CO 3 e CO

4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno escusso RE 1 per l’incasso totale di fr. 261'221.07,

indicando quale titolo di credito per ognuno di essi: “Rogito di compravendita del fondo base n. __________

RFD L__________. Convenzione 12.07.2013/07.11.2013. Perizia dell’ar­­bitratore ing. PINT1 1 ultimata in

data 23.02.2016 – minor valore delle parti comuni del fondo base part. n. __________

RFD L__________”.

Nello

specifico, il primo precetto n.__________, fatto spiccare da CO 1 (proprietario della PPP n. __________ di 63/1000) è volto all’incasso

di fr. 48'848.11 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2017.

Con

il secondo precetto esecutivo n. __________ CO 2, pro­prietario della PPP n. __________

di 59.8/1000 procede per l’incasso di fr. 46'366.93 oltre agli interessi del

5% dal 31 dicembre 2016.

Col

terzo precetto n. __________ CO 3 e CO 4, proprietari della PPP n. __________

di 91/1000 postulano il pagamento di fr. 70'558.38 oltre agli interessi del

5% dal 31 dicembre 2016.

Il

quarto precetto n. __________, fatto spiccare dal proprietario del­l’unità PPP

n. __________ (recte: __________)

di 60.1/1000, CO 5, è volto all’in­­casso di fr. 46'599.54 oltre agli interessi

del 5% dal 31 dicembre 2016.

Infine,

sulla scorta del quinto precetto n. __________, CO 6 e CO 7 vantano, quali

proprietari della PPP n. __________ di 63/1000, una pretesa di fr. 48'848.11

oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2016.

E. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e cinque i precetti esecutivi, con istanza del

13 giugno 2017 i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 6 luglio 2017, chiedendo, in ordine, la disgiunzione della causa

nelle singole azioni di ciascuna delle parti istanti. Replicando spontaneamente

con uno scritto del 22 agosto 2017, gli istanti hanno confermato la loro

domanda, contestando in particolare la richiesta di disgiungere le singole

pretese.

F. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di

complessivi fr. 1'200.– a favore degli istanti.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle loro osservazioni del 16 novembre 2017 CO 1,

CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno concluso per la

reiezione del reclamo.

Con

replica e duplica inoltrate spontaneamente a questa Camera il 29 novembre dal

reclamante e il 7 dicembre 2017 dai procedenti, le parti hanno ribadito le loro

posizioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 19 ottobre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di

RE 1 l’11 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, di primo acchito ci si potrebbe chiedere se il reclamo non sia

da considerare irricevibile, giacché RE 1 si limita a riproporre i punti –

invero senza nemmeno modificarli, operando una sorta di “copia e incolla”

– già sollevati davanti al primo giudice. Occorre però entrare nel merito

poiché il magistrato non si è determinato sulla censura secondo cui i documenti

invocati dagli istanti quale titolo di rigetto provvisorio non consentivano

alle parti di determinare l’importo riconosciuto al momento in cui sono stati

sottoscritti.

1.4

Il

reclamante contesta nuovamente sia la legittimazione attiva degli istanti sia

la propria legittimazione passiva e chiede di conseguenza la disgiunzione delle

azioni dei singoli condomini. La legittimazione delle parti è una questione di

merito da esaminare come tale (limitatamente, nelle cause di rigetto, alla

domanda: chi ha riconosciuto quanto a favore di chi). Sul piano processuale,

invece, poiché fondano le loro pretese

sullo stesso titolo giuridico e su fatti simili, i sei procedenti formano un

litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC). Poco importa che la loro

qualità di proprietario risulti da titoli distinti (i contratti di cessione ed

esercizio dei singoli diritti di compera), perché non è oggetto di contestazione.

Essi potevano quindi agire con un’unica istanza, le loro singole pretese

essendo sottoposte allo stesso tipo (sommario, sopra consid. 1.2) di procedura.

Non sussistono d’altronde motivi per disgiungere le azioni (nel senso dell’art.

125.

lett. b CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di prescrizione

sollevata dall’escusso, poiché i crediti vantati dagli istanti si basano su

diversi rogiti e una convenzione di nomina di un perito arbitratore – prodotti

dagli istanti quale titolo di rigetto – per le quali sono applicabili le

disposizioni di cui all’art. 127 CO e non quelle relative al contratto d’appalto

né le norme SIA. In particolare, dal momento che la convenzione prevedeva la

nomina di un perito, per il primo giudice le pretese sono diventate esigibili

dal giorno della consegna della perizia, ossia il 23 febbraio 2016, da cui la

validità dei precetti esecutivi fatti spiccare il 7 e 8 marzo 2017. Egli ha poi

considerato pacifica la legittimazione attiva degli istanti i quali, nella loro

qualità di condomini, hanno sottoscritto la convenzione con la PINT2 1, mentre

la legittimazione passiva di RE 1 poggia sul fatto ch’egli si è esplicitamente

costituito debitore solidale di quest’ultima. Per quanto riguarda l’esistenza

di un titolo di rigetto, il Pretore si è limitato a citare i documenti prodotti

al riguardo dagli istanti (rogiti di cessione ed esercizio del diritto di compera

e convenzione di nomina del perito arbitratore) senza determinarsi, come visto,

sulle eccezioni sollevate dal convenuto.

4.

Nel

reclamo, oltre ad altre censure, RE 1 ribadisce che la convenzione e i rogiti

prodotti dalle parti istanti non costituiscono un valido riconoscimento di

debito a lui opponibile poiché al momento della loro sottoscrizione di quegli

atti il credito non era ancora determinato né determinabile, e neppure esigibile,

poiché il perito arbitratore non aveva ancora stabilito l’esisten­­za (a quel

momento eventuale) e l’importo dei debiti poi posti in esecuzione.

5.

Nelle

loro osservazioni al reclamo, i procedenti rilevano come le parti, con la sottoscrizione

della convenzione del 2013, abbiano già stabilito che le conclusioni del perito

sarebbero state vincolanti, sicché la stessa costituisce a loro parere un

valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per l’importo stabilito dal perito.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua

non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escu­­tente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o

che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente

determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF; Veuillet in : Abbet/Veuil­let

(ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 27 ad art. 82 LEF).

6.2

Nella fattispecie, gli istanti fondano le loro pretese sulla base del

rogito di costituzione del diritto di compera in cui il 6 giugno 2007 RE 1 ha

assunto solidalmente con la società di cui è amministratore unico (in virtù

dell’art. 175 CO) tutti gli impegni economici e finanziari presenti e futuri

che dovessero scaturire dall’atto di compravendita (doc. E1). Al

momento della sua sottoscrizione l’importo riconosciuto non era determinato e

neppure determinabile. Da sé solo, il rogito non costituisce quindi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

Quanto alla convenzione di nomina del perito arbitratore

del 7 novembre 2013 (doc. D), è fir­mata dall’ing. RE 1, ma non personalmente, bensì nella sua qualità

di amministratore unico in rappresentanza dell’PINT2 1.

Visto l’impegno assunto il 6 giugno 2007, si potrebbe sostenere invero ch’egli

ha accettato che le conclusioni del perito arbitratore sarebbero state

vincolanti anche per lui personalmente (doc. D, punto d). Sta comunque di fatto

che al momento della sottoscrizione, il 7 novembre 2013, l’importo riconosciuto

non era né determinato né determinabile, la perizia PINT3 1 essendo stata allestita

solo il 23 febbraio 2016 (doc. C). Esso sarebbe potuto essere determinato solo

con la consegna della perizia.

a) Per

importo “determinabile” al momento della firma del riconosci­mento di debito,

invero, si può intendere due significati diversi: secondo una prima accezione,

già in quel momento dev’essere possibile per il dichiarante determinare, ovvero calcolare, l’impor­­to di quanto si riconosce debitore, ad esempio nel caso in cui egli riconosce di

dover pagare la fornitura di un tot di litri di carburante al prezzo pubblicato

sul sito internet della ditta fornitrice. Ma l’importo potrebbe anche essere

considerato determinabile se il modo di stabilirlo in maniera univoca e indipendente

dalla volontà unilaterale di una parte è già definito al momento della firma

del riconoscimento, anche se allora l’importo concreto non è ancora quantificabile,

ciò che è precisamente il caso se il debitore s’impegna a pagare la somma che

verrà accertata da un perito o da un tribunale. La questione è controversa (pro: Staehelin, op. cit., n. 27 ad art. 82;

sentenze del Tribunale cantonale vodese in JdT 1964 II 55 e della Corte di

giustizia di Ginevra in SJ 1971, 345 seg.

ad c; nel risultato e con cognizione limitata all’arbitrario: sentenza

del Tribunale federale del 25 febbraio 1993 in

re Banca X. SA c. Y, in Rep 1994, 254; contra: Veuillet,

op. cit., n. 48 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

191; sentenze della Corte d’appello di Berna in ZBJV 1948, 508 consid. 2 e del

Tribunale cantonale vallesano in RVJ/ZWR 1976, 98 consid. 2/a; non chiari: Vock/Aepli-Wirz

in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 6 e 13 ad art. 82 LEF).

b) Nella

sua sentenza di principio sul riconoscimento di debito fondato su

un insieme di documenti (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1, sopra

consid. 6.1), il Tribunale federale ha precisato che il contenuto dei documenti

ai quali rinvia il riconoscimento firmato dal dichiarante dev’essere da lui

conosciuto al momento della sottoscrizione. Così un atto di pegno firmato dal

comproprietario di piano a garanzia del suo contributo alle spese e agli oneri

comuni costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF

solo per le spese e gli oneri a lui noti al momento della firma, ovvero che

sono oggetto di un conteggio approvato dal­l’assemblea dei comproprietari, e

non per le spese e gli oneri che devono ancora essere stabiliti e approvati

(consid. 2.4). La volontà del dichiarante di riconoscere un suo obbligo deve

infatti vertere non solo sulla sua esistenza ma anche sulla sua ampiezza, di

cui egli dev’essere cosciente.

Certo,

il Tribunale federale ha ammesso eccezioni al principio appena ricordato, in

particolare considerando quale valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore

del personale sottoscritta dal debitore del contributo sebbene l’ammontare di

que­st’ultimo dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto legalmente,

del salario coordinato (DTF 114 III 71 segg.), oppure la clausola d’indicizzazione

di una rendita dopo divorzio in funzione dell’indice dei prezzi al consumo (DTF

116.

III 62 segg.), ovvero per importi determinati in base a fattori futuri per

definizione ignoti al dichiarante al momento della sottoscrizione. Tuttavia, si

tratta appunto di eccezioni, che si giustificano per motivi di mera praticità

in ragione del carattere accessorio dell’adatta­­mento dell’importo principale

e della sua portata solitamente limitata rispetto all’importo principale, al

pari degli interessi di mora, cui si estende il rigetto provvisorio dell’opposizione

anche se, come spesso capita, non sono esplicitamente contemplati nel riconoscimento di debito (sentenza della

CEF 14.2014.82 del 3 set­tembre 2014 consid. 5.2; Staehelin, op.

cit., n. 32 ad art. 82; Veuillet,

op. cit., n. 62 ad art. 82).

6.3

Nel caso in esame, il contenuto della

perizia cui rinvia la convenzione

di nomina del perito arbitratore – e in particolare la

quantificazione del “minor

valore” per i difetti non suscettibili di riparazione e

degli “ulteriori pregiudizi” (sopra ad B) – non era noto al momento della sua sottoscrizione. D’altronde,

non si tratta di una clausola accessoria di poco conto per cui si potrebbe

ammettere un’eccezione all’esigenza di determinabilità dell’importo del debito

riconosciuto. Come rileva a ragione il reclamante, al momento della firma della

convenzione le parti non erano in grado di determinare l’esito della perizia e

neppure di ritenere scontata l’esi­­stenza di un effettivo minor valore delle

quote di comproprietà, sicché persino l’esistenza dell’obbligo da lui assunto

di risarcire i “presunti” difetti (doc. D punto h) non era certa.

Contrariamente poi a quanto reputano gli istanti, il fatto per le parti di aver

stabilito che le conclusioni del perito arbitratore sarebbero state vincolanti

in una causa di merito (doc. D, punto d) nulla cambia. Certo, dal profilo del

diritto civile un simile accordo è efficace, tanto che potrebbe fondare un’azione

di accertamento del debito riconosciuto e l’ottenimento di una sentenza

condannatoria con la quale chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF), ciò che il giudizio odierno non osta (sopra consid. 2). Fatto

sta, però, che un simile riconoscimento, “in bianco” (ovvero non cifrato), non pare poter ricadere sotto la

definizione dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Veuillet, op. cit., n. 48 ad art. 82)

perché il vantaggio processuale conferito da questa norma non poggia più solo

sul riconoscimento informato del debitore ma anche su atti di terzi.

6.4

Non

a torto, invero, gli istanti ricordano che il riconoscimento

di un obbligo subordinato a una condizione sospensiva vale titolo di rigetto

provvisorio se l’avvenimento della condizione, per definizione successivo alla

firma del riconoscimento, è provato (sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011

del 2 settembre 2011, pubblicata in SJ 2012, 149, consid. 5.1; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82; Veuillet, op.

cit., n. 65 ad art. 82; Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338). Ciò

riguarda però i casi in cui l’esistenza stessa del debito è condizionale,

mentre il suo importo è già determinato (o calcolabile) in occasione della

firma del riconoscimento. È ad esempio il caso della pattuizione secondo cui il

versamento del conguaglio convenuto è subordinato al raggiungimento di un

accordo comune delle parti per quanto riguarda le modalità e i tempi del

trasferimento del denaro (sentenza della CEF 14.2016.66 del 20 maggio 2016

consid. 6.2) o del rimborso di un mutuo subordinato a un’intesa delle parti

(sentenza del Tribunale federale

5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.2). V’è da chiedersi se ciò

vale anche quando condizionale non è l’esistenza della pretesa bensì il suo

importo, la cui determinazione è lasciata dal dichiarante a un terzo (come un

perito) o a un accordo delle stesse parti. Cometta

(op. cit., loc. cit.) pare ammettere tale possibilità laddove scrive che l’importo

riconosciuto dev’essere facilmente determinabile “secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti”,

riferendosi però a una decisione – la DTF 114 III 71 segg. – che sembra avere

carattere piuttosto eccezionale (v. sopra consid. 6.2).

6.5

A

bene vedere, nella fattispecie la questione di sapere se un riconoscimento di

debito scritto “in bianco” costituisce un titolo di rigetto provvisorio può

rimanere indecisa. In effetti, come d’al­­tronde già rilevato, il reclamante

non ha firmato la convenzione del 2013 personalmente e solidalmente con la

società. Manca pertanto un suo esplicito e personale riconoscimento dal profilo

dell’art. 82 cpv. 1 LEF. E la sua dichiarazione di assunzione solidale del

debito dell’PINT2 1 nel rogito del 6 giugno 2007 (sopra ad

A) non si riferisce – e per ovvi motivi non poteva riferirsi – alla convenzione

del 2013. Gli potranno forse essere imputati in una causa di merito i debiti

riconosciuti alla PINT2 1, ma ciò ancora non significa ch’egli abbia

riconosciuto i singoli crediti posti in esecuzione.

In

definitiva, troppi sono gli elementi d’incertezza per attribuire alla documentazione

prodotta dagli istanti valore di titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione. Va infatti ricordato che l’opposizione può essere

rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende

verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,

consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né

condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve così risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escu­­tente (v. Staehelin, op.

cit., n. 21 ad art. 82). Una

sua eventuale interpretazione può fondarsi soltanto sul titolo stesso (sentenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di

dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice

ordinario (sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1). In

assenza di un chiaro riconoscimento personale dei debiti posti in esecuzione da

parte del reclamante, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza. Il reclamo

va quindi accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione

dell’istanza, ferma restando la facoltà per gli istanti di fare valere le loro

ragioni davanti al giudice del merito (sopra consid. 2).

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso

di complessivi fr. 261'221.07, costituito dalla somma delle pretese

dedotte in giudizio nel caso di litisconsorzio facoltativo (art. 93 cpv. 1

CPC), supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dagli istanti,

sono poste a loro carico in solido. Essi sono tenuti solidalmente a rifondere a

RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste in solido a carico di CO 2,

CO 1, CO 3 e CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7, tenuti, sempre in solido, a rifondere a RE

1 fr. 3'200.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).