14.2017.195
Fallimento. Pagamento del credito che vi ha portato. Solvibilità
28 febbraio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.195
Lugano
28 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.3100 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 giugno 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare
della ditta individuale __________, __________
patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 6 giugno 2017 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1, titolare della ditta individuale __________, per il mancato pagamento di fr. 847.– più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 20 settembre 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 5 ottobre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 6 ottobre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 23 ottobre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
25 ottobre 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Invitata a determinarsi sul reclamo, l’CO 1 è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 23 ottobre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 20 ottobre
2017.
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. C) relativa al versamento di fr. 1'026.30
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 23 ottobre 2017, doc. E) prodotto dal
reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 9 esecuzioni per
quasi fr. 12'000.– nominali, oltre a 5 attestati di carenza di beni per
complessivi fr. 4'911.35. Essa ha però dimostrato di avere saldato,
unitamente all’esecuzione già menzionata, altre 13 esecuzioni per fr. 8'646.10
totali (doc. D), tra cui una figurante nell’estratto esecutivo (n. __________).
La Camera ha d’altronde accertato d’ufficio che nel frattempo sono state pagate
anche tutte le esecuzioni sfociate in un attestato di carenza di beni e altre
cinque in corso, sicché sono tuttora pendenti unicamente 7 esecuzioni (oltre a
due nuove per fr. 400.–-), di cui due sono sospese da opposizione, due
sono giunte allo stadio della comminatoria di fallimento e le altre si trovano
ancora nella fase preliminare della procedura. Per tre procedimenti (tra cui i
due giunti alla comminatoria di fallimento) la creditrice, la medesima CO 1, ha
concesso una dilazione (doc. G). Tolte le esecuzioni sospese da opposizione o
da dilazione, le due rimanenti esecuzioni vertono su fr. 972.–
complessivi. Il reclamante risulta d’altronde pagare regolarmente il canone di
locazione del negozio (__________) da lui gestito (doc. L).
Ciò
porta a ritenere la mancanza di liquidità sufficiente solo passeggera e la sopravvivenza dell’attività
aziendale non minacciata nell’immediato futuro. Ricordato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile,
fermo restando ch’egli dovrà comunque provvedere a pagare appena possibile
almeno le esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento,
perché non potrà contare in un’eventuale futura procedura di fallimento sulla
stessa indulgenza dimostrata oggi dalla Camera. Risultando adempiuti i
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del/la reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado le sarà riversata prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 5 ottobre 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal/la reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).