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Decisione

14.2017.196

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’assicurazione. Spese amministrative. Motivazione del reclamo e documento nuovo. Doppia assicurazione

28 marzo 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi sarebbero dei “doppioni”.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1. La

proposta d’assicurazione complementare della durata minima di 5

anni sottoposta dall’CO 1 a RE 1 (acclusa al­l’istanza) è stata sottoscritta di

proprio pugno da quest’ultimo. È stata accettata dall’assicuratore come risulta

dalla polizza acclusa all’istanza, che il reclamante non contesta di avere ricevuto.

Come tali, gli atti in questione costituiscono un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 143 ad art. 82 LEF) per l’importo riconosciuto di fr. 199.60 mensili. A giusta ragione,

dunque, il Giudice di pace ha rigettato l’op­­posizione interposta dall’escusso

per fr. 1'185.30 (pari a sei mensilità di fr. 197.55 ognuna,

inferiore al premio riconosciuto), oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1

CO), non dal 1° gennaio 2017 però, bensì dal 1° marzo 2017, data media del

periodo (gennaio a giugno) oggetto della pretesa.

5.2. Ciò

vale anche per le “spese

amministrative” di fr. 110.– menzionate nel

precetto esecutivo, come si evince dai punti 13.3 e 13.4 delle condizioni

generali dell’assicurazione, ma non per le spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non

al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art.

68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.

3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

Considerandi

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico il reclamante sostiene che il fatto di aver smesso di lavorare

da indipendente e di essere ora assicurato obbligatoriamente alla SUVA quale dipendente

avrebbe fatto decadere il contratto con l’CO 1. Egli non spiega però il motivo

della propria obiezione, se non affermando che le prestazioni dell’CO 1 e della

SUVA sarebbero ridondanti (dei “doppioni”), ciò che in sé ancora non significa

che i premi della prima non siano più dovuti. Al limite del ricevibile (sopra

consid. 1.2), la censura è ad ogni modo infondata.

6.2

In

effetti, il contratto con l’CO 1 non prevede la possibilità di una disdetta

prima della scadenza del termine contrattuale quinquennale, per tacere del

fatto che le prestazioni pattuite non si confondono con quelle della SUVA, in particolare per quanto con­cerne il rimborso delle spese mediche non coperte dalle

assicurazioni sociali, ma anche per quanto attiene alle

prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, le quali appaiono stipulate come

assicurazioni di somme, cui non si applicano i limiti previsti dal­l’art. 53

LCA in caso di doppia assicurazione (Alfred Maurer, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3a ed. 1995, pagg. 271 segg., 410 ad III/1 e 529 ad n. 2). È pertanto inverosimile, in assenza di ogni indizio

oggettivo a favore della tesi del reclamante, che il contratto con l’CO 1 sia decaduto

quando egli ha iniziato a lavorare come dipendente. Su

questo punto il reclamo va pertanto respinto.

7.

In entrambe le sedi le spese processuali,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono

la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità

d’inconve­­nienza alla controparte, che non ha formulato alcuna richiesta

motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede

né in seconda.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'295.30, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è cosi riformato:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'295.30 oltre

agli interessi del 5% su fr. 1'185.30 dal 1°

marzo 2017.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).