14.2017.196
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’assicurazione. Spese amministrative. Motivazione del reclamo e documento nuovo. Doppia assicurazione
28 marzo 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.196
Lugano
28 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 184/B/17/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 21 luglio
2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2017 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 settembre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 maggio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 1'185.30
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017 e di 2) fr. 110.–,
indicando quali titoli di credito: “1. Premi LCA: RE 1 01-2017/06-2017 fr. 1'185.30, 2. Spese amministrative”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 luglio
2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 10 settembre 2017.
C. Statuendo con decisione del 14 settembre 2017, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.–,
senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 settembre 2017 opponendosi
al pagamento di quanto richiesto dall’istante. Nelle sue osservazioni del 27
novembre 2017, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in
concreto la notifica a RE 1 avvenuta il 20 settembre 2017, il termine di dieci
giorni è scaduto sabato 30 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a
lunedì 2 ottobre 2017 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato il 26 settembre 2017 il reclamo è pertanto tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
dimostrare il carattere errato della motivazione della sentenza impugnata. La
sua argomentazione dev’essere sufficientemente esplicita da poter essere capita
dall’autorità giudiziaria superiore, ciò che presuppone una designazione
dettagliata sia dei punti contestati sia dei documenti sui quali fonda la sua
critica (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3. Nel
caso specifico, il reclamo è sprovvisto di conclusioni, ma si capisce dalla motivazione
– seppur scarsa e al limite dell’irricevibilità (sotto consid. 6) – che il reclamante
intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione
dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (DTF
136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 1.2).
1.4. Al reclamo è acclusa un’e-mail che RE 1 ha ricevuto dalla SUVA. Non
essendo stata presentata in prima istanza, risulta essere un mezzo di prova
nuovo e pertanto inammissibile. Lo stesso vale per il conteggio (doc. 4)
annesso alle osservazioni al reclamo.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la proposta d’assicurazione
sottoscritta dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene di doversi astenere
dal pagare i costi addebitatigli dalla controparte in quanto, essendo egli
obbligato ad assicurarsi presso la SUVA per infortuni, rendite d’invalidità e
rendite per superstiti quale dipendente di una società operante in campo edile,
Fatti
i medesimi sarebbero dei “doppioni”.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1. La
proposta d’assicurazione complementare della durata minima di 5
anni sottoposta dall’CO 1 a RE 1 (acclusa all’istanza) è stata sottoscritta di
proprio pugno da quest’ultimo. È stata accettata dall’assicuratore come risulta
dalla polizza acclusa all’istanza, che il reclamante non contesta di avere ricevuto.
Come tali, gli atti in questione costituiscono un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 143 ad art. 82 LEF) per l’importo riconosciuto di fr. 199.60 mensili. A giusta ragione,
dunque, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso
per fr. 1'185.30 (pari a sei mensilità di fr. 197.55 ognuna,
inferiore al premio riconosciuto), oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1
CO), non dal 1° gennaio 2017 però, bensì dal 1° marzo 2017, data media del
periodo (gennaio a giugno) oggetto della pretesa.
5.2. Ciò
vale anche per le “spese
amministrative” di fr. 110.– menzionate nel
precetto esecutivo, come si evince dai punti 13.3 e 13.4 delle condizioni
generali dell’assicurazione, ma non per le spese esecutive, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non
al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art.
68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid.
3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
Considerandi
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico il reclamante sostiene che il fatto di aver smesso di lavorare
da indipendente e di essere ora assicurato obbligatoriamente alla SUVA quale dipendente
avrebbe fatto decadere il contratto con l’CO 1. Egli non spiega però il motivo
della propria obiezione, se non affermando che le prestazioni dell’CO 1 e della
SUVA sarebbero ridondanti (dei “doppioni”), ciò che in sé ancora non significa
che i premi della prima non siano più dovuti. Al limite del ricevibile (sopra
consid. 1.2), la censura è ad ogni modo infondata.
6.2
In
effetti, il contratto con l’CO 1 non prevede la possibilità di una disdetta
prima della scadenza del termine contrattuale quinquennale, per tacere del
fatto che le prestazioni pattuite non si confondono con quelle della SUVA, in particolare per quanto concerne il rimborso delle spese mediche non coperte dalle
assicurazioni sociali, ma anche per quanto attiene alle
prestazioni in caso di decesso o d’invalidità, le quali appaiono stipulate come
assicurazioni di somme, cui non si applicano i limiti previsti dall’art. 53
LCA in caso di doppia assicurazione (Alfred Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3a ed. 1995, pagg. 271 segg., 410 ad III/1 e 529 ad n. 2). È pertanto inverosimile, in assenza di ogni indizio
oggettivo a favore della tesi del reclamante, che il contratto con l’CO 1 sia decaduto
quando egli ha iniziato a lavorare come dipendente. Su
questo punto il reclamo va pertanto respinto.
7.
In entrambe le sedi le spese processuali,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono
la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un’indennità
d’inconvenienza alla controparte, che non ha formulato alcuna richiesta
motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), né in prima sede
né in seconda.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'295.30, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è cosi riformato:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'295.30 oltre
agli interessi del 5% su fr. 1'185.30 dal 1°
marzo 2017.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).