Lexipedia

Decisione

14.2017.198

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Multa disciplinare e spese di diffida. Pagamento parziale. Imputazione

28 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza del 27 novembre 2017 lo

Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo della Magliasina. La convenuta non ha inoltrato osservazioni

scritte.

C. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2017, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 40.–.

D. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2017

per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 ottobre 2017 contro la sentenza notificata allo RE 1 al più

presto il 25 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istan­­za dopo

aver constatato l’assenza agli atti di una decisione che attesti l’esistenza e

l’importo della tassa per la diffida di pagamento posta in esecuzione.

4.

Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 900.– nel

frattempo versatogli dall’escussa è stato anzitutto imputato, conformemente a

quanto previsto dall’art. 85 cpv. 1 CO, alla tassa relativa alla diffida – in

quanto accessoria del credito principale – e per la parte rimanente alla multa.

A mente del­l’escutente, pertanto, la tassa di diffida è stata estinta tramite

il suddetto pagamento, mentre il credito di fr. 50.– posto in esecuzione è

riferito all’importo residuo del capitale (la multa).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e

valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,

tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni

“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio

rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

5.2

Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare

credere il primo giudice, lo RE 1 non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza

alla sola tassa di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la

differenza tra, da una parte, la somma della multa e della tassa di

diffida (pari a fr. 950.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escussa (fr. 900.–), ovvero fr. 50.–, sulla

base della decisione di multa disciplinare di fr. 900.– inflitta alla CO 1

il 27 settembre 2016 dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche annesso

all’istanza. Munita del timbro di passaggio in giudicato, tale decisione

costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo. L’unica

questione da risolvere è quindi di sapere se l’acconto di fr. 900.–, come

sostenuto dal reclamante, è servito a estinguere in priorità le tasse,

lasciando scoperta la multa per fr. 50.–, nel qual caso la decisione in

questione giustifica il rigetto dell’opposizione per tale scoperto, oppure se

invece l’acconto ha estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integra la

tassa di diffida, per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’istante

non ha prodotto la diffida.

5.3

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nel caso

specifico spet­tava dunque alla CO 1 dimostrare di avere estinto il

credito di fr. 50.– vantato dall’istante. Sebbene sia stata regolarmente

invitata a esprimersi sul reclamo, essa è rimasta silente. Non resta, in tali

circostanze, che verificare se l’imputazione del­l’acconto di fr. 50.–

operata dall’istante è corretta.

a) L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di

rigetto dell’opposizione (Weber

in: Berner Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con

rinvii; Leu in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede la

possibilità per il debitore d’imputa­­re al capitale un pagamento parziale solo

una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese”

rientrano tutti i co­sti sostenuti dal creditore per soddisfare la propria

pretesa creditoria (“zur

Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruches”, We­ber, op.

cit., n. 19 ad art. 85), compresi quelli di diffida. L’art. 85 CO ha carattere dispositivo (sentenza

della CEF 14.2017.166 del­l’11

gennaio 2018 consid. 5.2/b e i rinvii).

b) Orbene,

in assenza nel caso concreto di un

accordo contrario delle parti (non allegato né

provato dall’escussa), la somma di fr. 900.– versata finora dalla CO

1.

doveva infatti per legge andare anzitutto a coprire le tasse di diffida, che

si sono così estinte. L’imputazione effettuata dal procedente è pertanto

corretta e la conclusione contraria cui è giunto il Giudice di pace del Circolo

della Magliasina risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la parte residua

del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 50.–, l’opposizione

andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va pertanto accolto e la

decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

6.

In entrambe le sedi le spese processuali,

stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità

d’inconvenienza, giacché lo Stato del Canton Ticino non ha, in prima sede,

motivato la propria domanda a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC e non ha,

in seconda sede, formulato alcuna richiesta al riguardo.

7.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata

in via definitiva.

2. La

tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico della convenuta. Non si

assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio

sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).