14.2017.198
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Multa disciplinare e spese di diffida. Pagamento parziale. Imputazione
28 marzo 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.198
Lugano
28 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Pfister
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 152/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 22 settembre 2017 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 27 ottobre 2017 presentato dallo Stato del Canton
Ticino contro la decisione emessa il 24 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 6 luglio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton
Ticino ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 50.–, indicando quale titolo
di credito il “decreto
27/09/2016 n. 83228 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione; 1)
Multa (900.00) ; 2) Tassa diffida di pagamento 22.12.16 (50.00) (Acconti
dedotti -900.00)”.
Fatti
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 27 novembre 2017 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo della Magliasina. La convenuta non ha inoltrato osservazioni
scritte.
C. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2017, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 40.–.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2017
per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 ottobre 2017 contro la sentenza notificata allo RE 1 al più
presto il 25 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo
aver constatato l’assenza agli atti di una decisione che attesti l’esistenza e
l’importo della tassa per la diffida di pagamento posta in esecuzione.
4.
Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino precisa che l’acconto di fr. 900.– nel
frattempo versatogli dall’escussa è stato anzitutto imputato, conformemente a
quanto previsto dall’art. 85 cpv. 1 CO, alla tassa relativa alla diffida – in
quanto accessoria del credito principale – e per la parte rimanente alla multa.
A mente dell’escutente, pertanto, la tassa di diffida è stata estinta tramite
il suddetto pagamento, mentre il credito di fr. 50.– posto in esecuzione è
riferito all’importo residuo del capitale (la multa).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e
valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette,
tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni
“cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio
rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).
5.2
Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare
credere il primo giudice, lo RE 1 non ha limitato il precetto esecutivo e l’istanza
alla sola tassa di diffida, bensì ha chiesto il rigetto dell’opposizione per la
differenza tra, da una parte, la somma della multa e della tassa di
diffida (pari a fr. 950.–) e dall’altra l’acconto versato dall’escussa (fr. 900.–), ovvero fr. 50.–, sulla
base della decisione di multa disciplinare di fr. 900.– inflitta alla CO 1
il 27 settembre 2016 dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche annesso
all’istanza. Munita del timbro di passaggio in giudicato, tale decisione
costituisce indiscutibilmente un titolo di rigetto definitivo. L’unica
questione da risolvere è quindi di sapere se l’acconto di fr. 900.–, come
sostenuto dal reclamante, è servito a estinguere in priorità le tasse,
lasciando scoperta la multa per fr. 50.–, nel qual caso la decisione in
questione giustifica il rigetto dell’opposizione per tale scoperto, oppure se
invece l’acconto ha estinto, integralmente, solo la multa, lasciando integra la
tassa di diffida, per cui non sarebbe possibile alcun rigetto dal momento che l’istante
non ha prodotto la diffida.
5.3
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF la prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione incombe all’escusso. Nel caso
specifico spettava dunque alla CO 1 dimostrare di avere estinto il
credito di fr. 50.– vantato dall’istante. Sebbene sia stata regolarmente
invitata a esprimersi sul reclamo, essa è rimasta silente. Non resta, in tali
circostanze, che verificare se l’imputazione dell’acconto di fr. 50.–
operata dall’istante è corretta.
a) L’art. 85 cpv. 1 CO – applicabile anche alla procedura di
rigetto dell’opposizione (Weber
in: Berner Kommentar VI/1/4, 2a ed. 2005, n. 13 ad art. 85 CO con
rinvii; Leu in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2 ad art. 85 CO; Loertscher in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 85 CO) – prevede la
possibilità per il debitore d’imputare al capitale un pagamento parziale solo
una volta estinti eventuali interessi e spese. Sotto il termine “spese”
rientrano tutti i costi sostenuti dal creditore per soddisfare la propria
pretesa creditoria (“zur
Verfolgung und Durchsetzung seines Anspruches”, Weber, op.
cit., n. 19 ad art. 85), compresi quelli di diffida. L’art. 85 CO ha carattere dispositivo (sentenza
della CEF 14.2017.166 dell’11
gennaio 2018 consid. 5.2/b e i rinvii).
b) Orbene,
in assenza nel caso concreto di un
accordo contrario delle parti (non allegato né
provato dall’escussa), la somma di fr. 900.– versata finora dalla CO
1.
doveva infatti per legge andare anzitutto a coprire le tasse di diffida, che
si sono così estinte. L’imputazione effettuata dal procedente è pertanto
corretta e la conclusione contraria cui è giunto il Giudice di pace del Circolo
della Magliasina risulta giuridicamente errata. Ne discende che per la parte residua
del credito contenuto nel titolo (sopra, consid. 5.2), di fr. 50.–, l’opposizione
andava rigettata in via definitiva. Il reclamo va pertanto accolto e la
decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
6.
In entrambe le sedi le spese processuali,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità
d’inconvenienza, giacché lo Stato del Canton Ticino non ha, in prima sede,
motivato la propria domanda a norma dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC e non ha,
in seconda sede, formulato alcuna richiesta al riguardo.
7.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata
in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico della convenuta. Non si
assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio
sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).