14.2017.199
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile
29 novembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.199
Lugano
29 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 maggio 2017
dalla
CO 1
(rappr. dall’RA 2,
)
contro
RE 1
(rappr. dall’__________ RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 26 ottobre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 5 maggio 2017
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'036.75
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 settembre 2017 è comparsa unicamente la convenuta, che si
è opposta all’istanza, facendo valere di essere intenzionata a far fronte al
pagamento del dovuto mediante pagamento di rate, che avrebbe concordato direttamente
con l’istante.
C. Statuendo
con decisione del 26 ottobre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 27 ottobre 2017 alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2017
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 novembre 2017 il
presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
Il 6 novembre 2017, la reclamante ha prodotto ulteriore documentazione.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 27
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure l’atto integrativo
inoltrato lunedì 6 novembre, ossia l’ultimo giorno del termine.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente
appare passeggera (sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di
Lugano il 30 ottobre 2017 (doc. D accluso al reclamo) relativa al versamento di
fr. 11'537.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dal conteggio 30 ottobre 2017 dell’UE prodotto dalla reclamante
(doc. E) si evince che nei suoi confronti erano pendenti diciotto esecuzioni
per complessi fr. 236'420.45, ma nessun attestato di carenza di beni. La reclamante
ha dimostrato di averne estinto due – n. __________ (doc. G) e __________ (doc.
Q) – vertenti su fr. 8'710.60 e fr. 6'943.75, così come un’altra esecuzione
non riportata nel conteggio, la n. __________ (di fr. 4'389.90, doc. F). Si
sommano a un altro suo pagamento di complessivi fr. 50'000.– effettuato il
12.
luglio 2017, che ha permesso di estinguere sei esecuzioni della Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG e parzialmente una settima (doc. H), oltre a confermare
un accordo di dilazione prevedente un ammortamento di fr. 7'000.– mensili
per le altre sei esecuzioni (per fr. 97'645.85) della Cassa ancora in
corso (doc. I). Complessivamente, la reclamante risulta quindi aver saldato
debiti per oltre fr. 80'000.– dal luglio 2017, mentre le esecuzioni in corso
non solute o sospese da dilazione si sono ridotte a dieci per meno di fr. 125'000.–.
La reclamante ha d’altronde reso verosimile di pagare gli stipendi dei collaboratori
(doc. K), i contributi sociali correnti (doc. I) e le fatture dei propri
fornitori (doc. J e L), nonché di aver emesso fatture per più di fr. 265'000.–
(doc. R) e di avere firmato offerte e capitolati per il periodo 2017-2018 per
oltre fr. 3'500'000.– (doc. S).
Ciò
porta a ritenere nel complesso che la sopravvivenza economica della reclamante
non sia minacciata a breve e che la mancanza di liquidità non possa dirsi
durevole. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può, in questa procedura, essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 26 ottobre 2017 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).