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Decisione

14.2017.2

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Esame d’ufficio del titolo di rigetto

6 febbraio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

4.1.1);

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’ema­­nazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­prozess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo;

che

il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non

renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1);

che

giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto

definitivo, le de­cisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive;

che di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF), ma per le imposte dirette, la

legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 244 cpv. 3 e 275 LT);

che

nella fattispecie – la reclamante non lo contesta – la decisione di conguaglio

dell’imposta comunale del 2013 emessa il 24 aprile 2015 (doc. C accluso all’istanza)

è passata in giudicato e costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposi­­zione;

Considerandi

che,

del resto, la reclamante non asserisce di avere inoltrato reclamo al entro il

termine di trenta giorni indicato sulla decisione di conguaglio;

che

le sue contestazioni o richieste di spiegazioni avrebbero dovute semmai essere

presentate entro quel termine all’autorità competente – come detto il Municipio

– e non lo possono più essere in sede di esecuzione;

che

gli interessi di mora, di fr. 28.45, maturati dalla scadenza di pagamento

del 30 maggio 2015 fino al 12 aprile 2016, risultano dal conteggio accluso all’istanza

(doc. D, tre primi periodi), il saggio degli interessi maturati e correnti, del

2,5%, si fonda sulla legge (art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente la

riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015,

RL 10.2.2.1.2) e la tassa di fr. 50.–

figura nella relativa diffida del 29 settembre 2015 (doc. C secondo foglio);

che

il reclamo va così respinto, non senza precisare che il giudice del rigetto non

era comunque competente per valutare la situazione economica dell’escussa,

siccome spetterà invece all’uf­­ficio d’esecuzione, in fase di proseguimento

dell’esecuzione, limitare il pignoramento del suo reddito a quanto eccede il

suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) mentre, ove il pignoramento verterà su

beni mobili, concedere, a richiesta di lei, una rateazione del pagamento del

credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della

CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2);

che

le spese processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui

versa la reclamante, contro la quale sono già stati rilasciati diversi

attestati di carenza di beni, inducono

a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale

rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

intimato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'392.10, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).