14.2017.2
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte comunali. Esame d’ufficio del titolo di rigetto
6 febbraio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.2
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 5 ottobre 2016 da
Comune di RA 1, __________
(rappresentato dal proprio Municipio, __________
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 dicembre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 24 maggio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, il Comune di RA 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'313.65
oltre agli interessi del 2.5% dal 13 aprile 2016, di fr. 28.45 e di fr. 50.–,
indicando quali titoli di credito l’imposta comunale 2013, rispettivamente gli
interessi aggiornati sino al 12 aprile 2016 e la tassa della diffida del 29
settembre 2015;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 ottobre
2016 il Comune di RA 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo di Agno;
che
nel termine impartitole, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza;
che statuendo con decisione del 9 dicembre 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e
un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 dicembre 2016 invocando l’impossibilità per lei, come studentessa universitaria, di
pagare una tassa “così alta” e la propria incomprensione circa i motivi della tassazione;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 16 dicembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 10 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art.
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché
tutte le sue allegazioni di fatto sono nuove e pertanto inammissibili;
che
ciò nonostante in ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
Fatti
4.1.1);
che
in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto
definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su
una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo;
che
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non
renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1);
che
giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto
definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive;
che di
norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF), ma per le imposte dirette, la
legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 244 cpv. 3 e 275 LT);
che
nella fattispecie – la reclamante non lo contesta – la decisione di conguaglio
dell’imposta comunale del 2013 emessa il 24 aprile 2015 (doc. C accluso all’istanza)
è passata in giudicato e costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione;
Considerandi
che,
del resto, la reclamante non asserisce di avere inoltrato reclamo al entro il
termine di trenta giorni indicato sulla decisione di conguaglio;
che
le sue contestazioni o richieste di spiegazioni avrebbero dovute semmai essere
presentate entro quel termine all’autorità competente – come detto il Municipio
– e non lo possono più essere in sede di esecuzione;
che
gli interessi di mora, di fr. 28.45, maturati dalla scadenza di pagamento
del 30 maggio 2015 fino al 12 aprile 2016, risultano dal conteggio accluso all’istanza
(doc. D, tre primi periodi), il saggio degli interessi maturati e correnti, del
2,5%, si fonda sulla legge (art. 6 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente la
riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015,
RL 10.2.2.1.2) e la tassa di fr. 50.–
figura nella relativa diffida del 29 settembre 2015 (doc. C secondo foglio);
che
il reclamo va così respinto, non senza precisare che il giudice del rigetto non
era comunque competente per valutare la situazione economica dell’escussa,
siccome spetterà invece all’ufficio d’esecuzione, in fase di proseguimento
dell’esecuzione, limitare il pignoramento del suo reddito a quanto eccede il
suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) mentre, ove il pignoramento verterà su
beni mobili, concedere, a richiesta di lei, una rateazione del pagamento del
credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della
CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2);
che
le spese processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui
versa la reclamante, contro la quale sono già stati rilasciati diversi
attestati di carenza di beni, inducono
a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale
rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
intimato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'392.10, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).