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Decisione

14.2017.20

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Prestito. Rappresentanza processuale. Eccezioni di compensazione

6 giugno 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha accolto

la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

L. Con

raccomandata 16 febbraio 2017 l’avv. PA 2 ha prodotto due conferme del mandato

difensivo conferitole firmate dal cliente. Nelle sue osservazioni del 22

febbraio 2017, CO 1 ha poi concluso per la reiezione del

reclamo, previa revoca del decreto di conferimento dell’effetto sospensivo e in

subordine adozione di provvedimenti cautelativi oppure imposizione al convenuto

dell’obbligo di prestare una garanzia pecuniaria.

M. Con

scritto 24 febbraio 2017 il reclamante ha eccepito la nullità dell’istanza di

rigetto, o alternativamente delle osservazioni al reclamo, siccome non firmate

da un rappresentante legale autorizzato. Il 13 marzo l’avv. PA 2 ha confermato

di aver steso e firmato lei stessa le osservazioni del 22 febbraio 2017. Con

scritto 15 marzo RE 1 ha quindi eccepito l’in­­ammissibilità dell’istanza di

rigetto, a suo dire non sottoscritta da alcun avvocato legittimato. Il 21 marzo

la rappresentante dell’i­­stante ha contestato tale eccezione e infine le parti

hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni con scritti 27 marzo e 6 aprile

2017.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 9 febbraio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di

RE 1 il 2 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che la dichiarazione del

14.

[recte: 13] ottobre 2013 (sopra ad C) costituisce di principio un

riconoscimento di debito per fr. 200'000.– oltre agli

interessi dell’8% dal 1° gennaio 2015, negando la possibilità

di una compensazione sia con i fr. 1'100'000.– menzionato nel rogito n. 793 del 10

ottobre 2014 (sopra ad B), poiché dallo stesso atto risulta che l’acconto è già

stato pagato, sia con i fr. 19'008.– fatturati dal convenuto per l’asserita

emissione di cartelle ipotecarie, ma non resi verosimili. Il primo giudice ha

inoltre considerato che – a prescindere dalla questione della validità formale

– la convenzione del 24 ottobre 2014 (sopra ad D)) non è atta a inficiare il

riconoscimento di debito. Egli ha tuttavia ammesso la compensazione con i fr. 47'000.–

di cui CO 1 si è riconosciuto debitore nei confronti di RE 1 nella convenzione

del 31 ottobre 2014 (sopra ad E).

4.

Prima

di entrare nel merito delle censure contenute nel reclamo, la Camera è

costretta a esaminare l’eccezione di carente rappresentanza processuale dell’istante

sollevata dal convenuto.

4.1

Con

scritti 24 febbraio, 15 e 27 marzo 2017 (act. XII, XIV e XVI) RE 1 ha eccepito

l’inammissibilità dell’istanza di rigetto, poiché non sarebbe stata

sottoscritta da alcun avvocato legittimato. Osserva infatti che l’avv. PI 2 è stato sospeso dall’esercizio della professione

dall’autorità zurighese di disciplina sugli avvocati e comunque non era autorizzato a rappresentare l’istante da

solo, mentre la firma dell’avv. PA 2 sull’istanza di rigetto non corrisponde a

quella apposta sulle osservazioni al reclamo.

4.2

Nelle

proprie lettere 13, 21 marzo e 6 aprile 2017 (act. XIII, XV e XVII) l’avv. PA 2

ha confermato di avere redatto e firmato le osservazioni al reclamo, precisando

che il documento prodotto dall’escusso il 24 febbraio 2017 (allegato all’act.

XII) riguarda un altro incarto pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord e

che il divieto dell’esercizio della professione pronunciato nei confronti dell’avv.

PI 2 è valido solo dal 24 gennaio 2017.

4.3

Ora, con dichiarazione del 24 ottobre 2016 l’istante ha conferito procura all’avv. PI 2 “unitamente” alla lic. iur. PA 2 (doc. A accluso all’istanza). L’istanza di rigetto è firmata dall’avv. PI 2 e da una seconda

persona, indicata come “lic.

iur. PA 2, RA” (act. I). Questa seconda firma, co­me sostenuto dal reclamante, è però diversa da quelle apposte dall’avv. PA 2 sulla replica di primo grado (act. IV), sulle osservazioni al reclamo (act. XI) e sugli scritti inviati successivamente

a questa Camera (act. XIII, XV e XVII). E ancora un altro tipo di firma figura

sull’istanza di rigetto dell’opposizione promossa da CO 1

nei confronti di PI 3, debitore solidale del convenuto,

prodotta con la segnalazione del 24 febbraio 2017 (act. XII). D’altronde, la

firma del solo avv. PI 2 sull’istanza di rigetto del 24 novembre 2016, anche se

a quel momento egli non era ancora stato sospeso dall’esercizio della

professione, potrebbe non bastare poiché la procura rilasciata il 24 ottobre 2016 potrebbe essere interpretata, per ipotesi invero

improbabile, come avente carattere collettivo a due con l’avv. PA 2. La

questione può nondimeno essere lasciata indecisa. Il 16 febbraio 2017, in

effetti, CO 1 ha confermato il mandato difensivo conferito all’avv. PA 2 con

esplicito riferimento alla decisione impugnata e al reclamo in esame. L’o­perato

precedente dei suoi patrocinatori può quindi, sia come sia, essere considerato

ratificato, con effetto retroattivo (cfr. art. 132 cpv. 1 CPC e sentenza

della CEF 14.2016.125 del 14 novembre 2016 consid. 5.2 con rinvii). La domanda volta a far accertare inammissibilità dell’istanza

di rigetto si avvera priva di fondamento.

5.

Nel

reclamo RE 1 fa prima di tutto valere, ancora una volta, la compensazione con l’anticipo

di fr. 19'008.– da lui prestato

all’istante per l’emissione di cartelle ipotecarie (sotto,

consid. 7.1). L’escusso si duole inoltre che il Pretore aggiunto – senza dare

la motivazione necessaria – non abbia preso in considerazione la convenzione

del 24 ottobre 2014, in cui il creditore procedente si sarebbe assunto oneri di

pagamento nei confronti del debitore (sotto, consid. 7.2). Relativamente alla

negata congiunzione dei due procedimenti pendenti tra le parti, il reclamante

sottolinea la necessità di tenere in considerazione le eccezioni e gli

argomenti da lui ribaditi in entrambe le cause, cosa che non sarebbe avvenuta

nella sentenza impugnata. Di conseguenza, egli ripropone anche la compensazione con quanto dovuto dal­l’istante alla PI 1 (sotto, consid. 7.3).

6.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle

parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447

con­sid. 4.1.1). Nella fattispecie, nessuno contesta – ed

è pacifico – che la dichiarazione firmata il 13 ottobre 2014 da RE 1 (doc. B)

costituisce in sé valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma (fr. 200'000.–)

oltre agli interessi (dell’8%) dal primo giorno successivo alla scadenza (il 1°

gennaio 2015) da lui esplicitamente riconosciuti (v. sopra ad C). L’unica

questione da risolvere in questa sede è quella di sapere se la decisione del

Pretore in merito alla reiezione delle (tre) eccezioni di compensazione resiste

alla critica.

7.

A norma dell’art. 82

cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo

devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in

modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione

del credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa nei confronti

dell’escutente (art. 120 CO), gli incombe di rendere verosimile non solo il suo

diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi,

l’esistenza, l’importo e l’esigibi­­lità del proprio credito. Una prova

documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale

5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; sentenza della CEF 14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin,

op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

7.1

In primo luogo il reclamante si

duole che il Pretore aggiunto non abbia riconosciuto la compensazione del

credito posto in esecuzione con il costo di fr. 19'008.– da lui pagato per l’emissione di cartelle

ipotecarie per nominali fr. 2'200'000.– nel quadro

della compravendita immobiliare del 10 ottobre 2014 (doc.

1.

e sopra ad B) e che secondo il rogito doveva essergli rimborsato dall’i­­stante.

Quest’ultimo non avrebbe mai contestato la fattura emes­sa nei suoi confronti

il 30 aprile 2015 dallo studio RE 1 e nemmeno dimostrato o affermato di averla

pagata lui stesso, motivo per cui il reclamante considera di aver perlomeno

reso verosimile il credito posto in compensazione. A mente sua la conclusione

del Pretore aggiunto è lesiva dell’art. 8 CC, l’istante non avendo dimostrato

di aver pagato il debito assuntosi con il rogito sopraindicato.

a) Nella

sentenza impugnata, il primo giudice ha negato la compensazione con i fr. 19'008.– ritenendo che la circostanza non è stata resa verosimile

(pag. 3 in basso).

b) Ora,

se è vero che la motivazione del Pretore aggiunto è succinta, il reclamante ne

ha nondimeno colto il senso, tanto che si è difeso compiutamente nel reclamo. Ma

senza convincere. Non si disconosce invero che

secondo il contratto di compravendita im­mobiliare l’acquirente CO 1 era tenuto

a rifondere al venditore RE 1 i costi dell’emissione delle cartelle ipotecarie,

e più precisamente “… (in separata sede) i

costi di emissione del titolo in questione (tasse di iscrizione a registro

fondiario e imposta di bollo) …” (doc. 1, punto IV n. 4a, pag. 6 e

sopra, consid. C). Ciò presupponeva però che il venditore avesse effettivamente

pagato tali costi. E secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF – norma speciale rispetto al­l’art.

8.

CC – spettava a lui rendere tale pagamento verosimile, così come il suo

importo, e non all’escutente dimostrare di aver estinto il debito assuntosi. Orbene, il

reclamante non ha prodotto alcun riscontro oggettivo al

riguardo. Il valore probante della fattura stesa il 30 aprile 2015 dal

suo stesso studio (doc. 2) non è infatti superiore a una semplice allegazione

di parte e il fatto che l’istante non avrebbe mai contestato la fattura, ma l’avrebbe

“ripetutamente riconosciuta nell’ambito dei

colloqui diretti tra le parti” (risposta all’istanza, act. III), non

trova alcun riscontro oggettivo ne­gli atti. Anzi, nella replica 16 gennaio

2017.

l’istante ha espressamente contestato

la fattura in questione, considerandola come “inesistente” e “frutto della asserzione avversaria” (act.

IV). L’accerta­­mento del

primo giudice non può di conseguenza essere qualificato come manifestamente

errato. Onde l’infondatezza del reclamo su questo punto.

7.2

La

seconda eccezione di compensazione fatta valere dal reclamante riguarda la

convenzione stipulata tra le due parti il 24 ottobre 2014 (doc. 4), che a mente

sua contiene rilevanti aspetti finanziari “suscettibili di vanificare la portata del preteso riconoscimento

di debito” (reclamo, pag. 7 in basso). Sottolineando che il creditore non si è

nemmeno espresso al riguardo, l’escusso ritiene che la motivazione del Pretore

aggiunto, secondo cui tale documento risulta irrilevante nella fattispecie, non

sia né comprensibile, né giusta e che il magistrato avrebbe dovuto chinarsi di

più sui “vasti rapporti di

dare e avere esistenti tra le parti, risultanti da molteplici accordi incrociati” (reclamo, pag. 8 a metà). Da ultimo, il reclamante asserisce che la

questione della forma di tale accordo è in ogni caso del tutto inconferente,

trattandosi soltanto di pattuizioni collaterali riferibili alle modalità di

pagamento che non sarebbero state rispettate.

a) Il

primo giudice ha motivato la propria decisione, spiegando che – a prescindere dalla questione della validità

formale della convenzione a norma dell’art. 216 CO – essa

non ha alcuna rilevanza nella fattispecie, motivo per cui non è atta a

inficiare il riconoscimento di debito agli atti.

b) La convenzione del 24 ottobre 2014 prevede che in deroga al punto n.

IV/3/b del contratto di compravendita del 10 ottobre 2014

(sopra ad B), l’acquirente CO 1 s’impegni a corrispondere solo fr. 300'000.–

(anziché fr. 500'000.–) entro il 3 novembre 2014 (anziché il 20 ottobre

2014), secondo le modalità già concordate, e “la differenza di CHF 200'000.– mediante deposito

fiduciario presso il notaio avv. __________, con le modalità con lo stesso

concordate, affinché il medesimo provveda ad accreditare detta somma sul conto

costruzione acceso presso la banca __________ a nome RE 1 subordinatamente all’avvenuta

rifusione del debito di CHF 200'000.– di cui alla dichiarazione di riconoscimento

di debito sottoscritto da RE 1 in data 13 ottobre 2014 e che si allega alla

presente convenzione sotto la lettera A), ma comunque non prima che siano state

concluse ed accettate da CO 1, le opere di ultimazione dei lavori dell’Immobile”

(doc. 4, pag. 1 ad 1 e 2). Sennonché il reclamante

neppure allega che uno o l’altro degli acconti non sia stato pagato,

limitandosi ad accennare vagamente a “vasti rapporti di dare e avere esistenti tra le parti”. Ad ogni modo, in prima sede egli ha fatto valere soltanto che “la componente di CHF 1'100'000.–” del prezzo dell’appartamento (di complessivi fr. 3'300'000.–)

indicata alla cifra 3/a (doc. 1, pag. 5, punto IV) non era stata pagata (act.

III pag. 1 e VII pag. 1). Non ha invece contestato il pagamento dei restanti fr. 500'000.–

(oggetto della convenzione 24 ottobre 2014) né dei fr. 1'700'000.– (doc.

1, pag. 5, punto IV, n. 3/b e 3/c). Non può poi allegare nuovi fatti – il

mancato pagamento di quei due importi – in sede di reclamo (so­pra consid.

1.

).

c) E se ciò non bastasse, RE 1 non ha

comunque re­so verosimile l’esigibilità dei crediti

che pretende di fondare sulla convenzione del 24 ottobre 2014. In

effetti, egli non ha prodotto i “separati

accordi” previsti dal punto 3/b del contratto di compravendita

né reso verosimile la conclusione e l’accettazione, da parte dell’acquirente,

delle opere di ultimazione dei lavori dell’im­­mobile, cui è subordinato il

versamento della (seconda) tranche di fr. 200'000.– (doc. 4,

pag. 1 ad 2). Nulla può in definitiva essere rimproverato al Pretore

aggiunto neppure in merito alla seconda eccezione.

7.3

Da

ultimo, facendo riferimento alla negata congiunzione delle due cause pendenti

fra le stesse parti (inc. 14.2017.19 e 20), il reclamante sostiene che il

Pretore aggiunto non ha tenuto conto delle eccezioni e degli argomenti da lui

ribaditi in entrambe le cause e in particolare di quella inerente alla compensazione con quanto eventualmente dovuto dall’istante alla PI 1 (sopra

ad A). L’escusso ripropone quindi l’eccezione di compensazione con i fr. 200'000.– (composti di fr. 72'000.– e fr. 128'000.–) dovuti da CO 1

(doc. 5, ad IV/3-4), che sarebbero però stati pagati da terzi, così subingressi

nella posizione di creditore (doc. 7).

a) Ora,

è vero che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure non si è espresso

per quel che concerne l’eccezione di compensazione con quanto eventualmente

dovuto dall’escutente alla PI 1. Egli ha negato tale possibilità soltanto nella

sentenza di cui all’inc. __________ (inc. 14.2017.19 pendente pres­so questa

Camera). Non si giustifica tuttavia di

annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Pretore aggiunto,

da una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo

senso, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe

a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili

con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenza del

Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della

CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la

causa è matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa con

pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC), la questione decisiva da risolvere essendo di natura giuridica

(v. sentenza della CEF 14.2015.104 del 1° ottobre 2015, consid. 2.2).

b) Il contratto di compravendita del 20 dicembre

2013.

(doc. 5) è stato concluso tra CO 1 e la PI 1, persona giuridica estranea

alla fattispecie, motivo per cui da tale rogito non è possibile dedurre alcuna

pretesa personale dell’escusso nei confronti

dell’escutente, in mancanza d’identità tra il creditore della pretesa dedotta

in esecuzione e il presunto debitore del credito posto in compensazione (art.

120.

cpv. 1 CO). In particolare, l’escusso non ha in alcun modo reso verosimile

il suo subingresso nella posizione di creditore della PI 1.

c) Comunque sia, con dichiarazione 10 gennaio 2017 (doc.

7) la PI 1 attesta il pagamento di fr. 200'000.–

“riferito alla compravendita della PPP __________ …”, effettuato nel seguente modo: “CHF 72'000.–

pagati da RE 1 e PI 3 tramite giroconto; CHF 128'000.– accredito su conto

corrente di PI 1 tramite notaio rogante avvocato __________”. Ciò attesta che il prezzo d’acquisto dell’immobile

stabilito con il contratto di compravendita è stato integralmente pagato da CO

1.

alla PI 1. Per quanto concerne in particolare l’importo di fr. 72'000.–, lo stesso era già stato versato al

momento della firma del rogito 20 dicembre 2013 (doc. 5, pag. 5, punto IV/ 3).

Per questa somma il debito di CO 1 era già estinto quando RE 1 ha rilasciato la

dichiarazione 13 ottobre 2014.

In

merito al pagamento degli altri fr. 128'000.– da parte di CO 1, esso

doveva intervenire entro il 27 dicembre 2013 (doc. 5, pag. 6, punto IV/3), e la

dichiarazione 10 gennaio 2017 conferma che tale somma è stata accreditata sul

conto corrente della PI 1 tramite il notaio rogante (doc. 7). Anche la scadenza

di questo pagamento, che il reclamante non contesta sia stata rispettata, è

precedente alla menzionata dichiarazione del 13 ottobre 2014.

In

queste circostanze, oltre a non esservi identità tra la società in questione e

l’escusso, quest’ultimo non ha minimamente reso verosimile l’estinzione del

credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa di fr. 200'000.–

nei confronti dell’escutente (art. 120 CO). Anche in merito a quest’eccezione,

nell’esito la sentenza impugnata resiste alla critica.

8.

Con l’emanazione della decisione odierna, l’istanza di revoca del

decreto 10 febbraio 2017 inerente alla concessione dell’effetto sospensivo

diventa senza oggetto.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 153'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1

rifonderà a CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).