14.2017.200
Fallimento in seguito alla revoca della moratoria concordataria provvisoria
28 novembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.200
Lugano
28 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (moratoria
concordataria provvisoria; fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 20 settembre 2017 dalla
RE 1
(rappr. dall’amministratrice unica RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione del 23 ottobre 2017, con cui il Pretore ha revocato la moratoria
concordataria provvisoria del 25 settembre 2017 e dichiarato il fallimento dell’istante;
ritenuto
in fatto: A. Con riferimento
alla causa di fallimento senza preventiva esecuzione presentata il 24 maggio
2017 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (inc. __________), il 20
settembre 2017 la società RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di concederle senza
indugio una moratoria provvisoria concordataria di tre mesi.
Fatti
B. Con
decreto del 26 settembre 2017, che annulla e sostituisce quello del giorno
precedente, il Pretore ha accolto l’istanza e ha nominato CO 1 a commissario
del concordato, assegnando all’istante un termine di dieci giorni per versare
al commissario un primo anticipo di fr. 30'000.– a garanzia delle sue
spese e onorari, e alla Pretura un anticipo di fr. 1'000.– sulla tassa di
giustizia, con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine
la moratoria sarebbe stata revocata.
C. Con
scritto del 10 ottobre 2017, il commissario del concordato ha comunicato alla Pretura che l’anticipo di fr. 30'000.– non gli era
stato versato entro il termine impartito. All’udienza del
successivo 23 ottobre, fissata a richiesta della stessa istante, essa ha precisato di non avere proceduto all’anticipazione
richiesta in quanto la banca (la PI 1) le aveva chiuso il conto.
D. Statuendo
con decisione del 23 ottobre 2017 il Pretore ha revocato la moratoria
concordataria provvisoria e dichiarato il fallimento della RE 1 dal 24 ottobre
2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di
giustizia di fr. 500.– e fr. 2'000.– per spese e onorari del
commissario.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2017
per ottenere l’annullamento del fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata dal giudice del concordato – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 295c cpv. 1, 174 cpv. 1, cui
rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 295c cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza
notificata alla RE 1 al più presto il 24 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole
valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione,
l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale
federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9
agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso una serie di documenti (da
1.
a 20), che risultano però tutti anteriori o contemporanei alla decisione impugnata.
Sono quindi tutti ammissibili senza che sia necessario verificare la solvibilità
della fallita.
3.
In
virtù dell’art. 192 LEF, il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva
esecuzione, nei casi previsti dalla legge. È in particolare il caso ove il
giudice che ha concesso una moratoria concordataria provvisoria constati poi la
manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un
concordato (art. 294 cpv. 3 LEF). Contro la decisione che, esplicitamente o
implicitamente, revoca la moratoria provvisoria o rifiuta la concessione di una
moratoria definitiva, e decreta il fallimento, il debitore può interporre
reclamo (art. 295c cpv. 1 LEF) e ottenere l’annullamento del fallimento e la concessione
di una moratoria definitiva a condizione di rendere verosimile l’esistenza di
possibilità realistiche di risanamento o di omologazione di un concordato (Hunkeler in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 16 ad art. 294 e n. 14 ad art. 295c LEF; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 3 ad art. 294 LEF con un
riferimento alla decisione del Tribunale federale 5A_950/2015 consid. 8.3.1; Umbach-Spahn/Kesselbach/Fink, op. cit., n.
14.
ad art. 295c).
4.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
rilevato che l’incapacità dell’istante di versare gli anticipi richiesti a
garanzia delle spese processuali del commissario e della Pretura appalesa già
una manifesta assenza di possibilità di risanamento o di omologazione di un
concordato. Il primo giudice ha d’altronde evidenziato come la sostanziale
inattività dei due conti bancari dell’istante riscontrata dal commissario
strida con i dati contabili da essa forniti, i quali non sono sufficientemente fededegni da evitare la revoca
della moratoria provvisoria e la dichiarazione del fallimento.
5.
La
reclamante sostiene anzitutto che l’inosservanza del termine per prestare gli
anticipi richiesti è dovuta alla chiusura, arbitraria, inaspettata e
imprevedibile, del suo conto presso la PI 1, di cui è venuta a conoscenza solo
con la comunicazione 6 ottobre 2017 del commissario. La reclamante non spiega
tuttavia perché non avrebbe potuto pagare, entro la scadenza assegnatale o perlomeno
prima del 23 ottobre, gli importi richiesti senza appoggiarsi al conto in
questione. Non contesta neppure che il saldo del conto fosse a zero già prima
della chiusura (scritto 10 ottobre 2017 del commissario, doc. 5, 2° foglio,
accluso al reclamo). Non si capisce pertanto perché l’istante non avrebbe
potuto girare direttamente al commissario e alla Pretura la somma che secondo
una vaga allegazione nel reclamo (a pag. 2, n. 1) essa avrebbe voluto
accreditare sul conto della PI 1 prima di far fronte alla richiesta d’anticipo.
Priva di rilievo, la censura va respinta. Ne segue che la moratoria provvisoria
andava revocata quale conseguenza, debitamente comunicata nella decisione del
26.
settembre 2017, del mancato versamento degli anticipi richiesti.
Che
tale revoca possa da sola giustificare l’apertura del fallimento senza preventiva
esecuzione non è scontato. L’art. 294 cpv. 3 LEF (come gli art. 293a
cpv. 3 o 296b lett. b LEF) vincola infatti il fallimento alla mancanza
di possibilità di risanamento o di omologazione del concordato e non solo alla
revoca o alla mancata concessione di una moratoria concordataria. È del resto
ammesso che in alcuni casi il giudice possa rifiutare o revocare la moratoria
senza dichiarare simultaneamente il fallimento, ove il risanamento abbia avuto
esito positivo prima della scadenza della moratoria (art. 296a cpv. 1
LEF) o la richiesta di moratoria provvisoria debba essere respinta poiché
prematura o abusiva (DTF 142 III 367 consid. 2.3; Hunkeler, op. cit., n. 22 ad art. 294; Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner,
op. cit., n. 2 ad art. 294). La
questione può ad ogni modo essere lasciata indecisa nella fattispecie perché la
decisione impugnata resiste alle (altre) critiche della reclamante anche per quanto
attiene alla questione delle prospettive di risanamento o di omologazione del
concordato.
6.
Al riguardo la reclamante spiega l’assenza di
movimentazione registrata sui suoi conti presso la PI 1
e la PI 2 (__________) con la necessità di predisporre la propria attività
commerciale, che si estende su più di venti Stati europei ed extraeuropei. D’altronde,
il secondo conto, il cui saldo è di € 3'751'335.34 (pari a fr. 4'021'431.48), è a suo dire un conto deposito “vincolato al 31.12.17
non utilizzabile per l’operatività fino alla sua scadenza”.
Dopo di che, essa assicura, i relativi fondi saranno trasferiti sui conti
operativi della società. In merito al proprio bilancio al 31 dicembre 2016,
infine, la reclamante ritiene che la contabilizzazione dei “crediti
da forniture e prestazioni” (per fr. 1'877'897.44) e
delle “prestazioni di
servizio non fatturate” (per fr. 217'616'000.–)
sia conforme alle regole del Codice delle obbligazioni svizzero, segnatamente
al suo art. 959 cpv. 3.
6.1
Così
argomentando, la reclamante perde di vista che i motivi per cui i suoi conti
non registrano attività e la regolarità formale della propria contabilità in
fondo poco importano. Le spettava invece dimostrare che il Pretore, in modo
manifestamente errato (sopra consid. 2), non avrebbe accertato la verosimile esistenza di reali possibilità di risanamento o di
omologazione di un concordato (sopra consid. 3). Invece essa si è limitata a
semplici allegazioni generiche sulla presunta attività preparatoria e
imprenditoriale svolta finora e sulla sua situazione contabile senza addurre riscontri
concreti e oggettivi. Tutti gli allegati alla scarna istanza del 20 settembre
2017.
sono documenti firmati dalla sola amministratrice unica dell’istante
medesima (fatto salvo il conteggio dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, doc.
F), compresi il bilancio al 31 dicembre 2016 (doc. C), la relazione sulla
gestione (doc. D) e il piano di liquidità (doc. G), senz’alcuna verifica di un revisore. E anche i documenti
allegati al reclamo non forniscono elementi oggettivi, esterni alla società,
che possano sostanziare le allegazioni della reclamante e i dati contabili agli
atti.
6.2
L’unico
riscontro concreto è l’estratto del conto della PI 2 (doc. 3 accluso al reclamo).
In prima sede, l’amministratrice unica della reclamante ha dichiarato al
commissario che il conto era “in
garanzia”, motivo per cui non poteva adoperarlo per anticipare le spese della procedura concordataria (scritto 10 ottobre 2017, doc.
5.
secondo foglio). Nel reclamo, invece, essa afferma che si tratterebbe di un
conto di deposito vincolato fino al 31 dicembre 2017. A parte il fatto che sull’estratto
è indicato come conto corrente, la reclamante non ha reso verosimile, ad
esempio producendo una dichiarazione della banca, di poter disporre dei
relativi fondi all’inizio del prossimo anno per finanziare il concordato. Che
non riesca neppure ad anticipare fr. 31'000.– lascia anzi pensare che,
come dichiarato al commissario, il conto sia impegnato a garanzia di terzi. D’altronde
pare inverosimile che a fronte di un utile di fr. 153'767'738.43 nel 2016
(doc. C pag. 2), seppur costituito da crediti non ancora incassati, ma
riscuotibili nel giro di un anno (art. 959 cpv. 3 CO), la reclamante non riesca
a farsi anticipare o scontare i fr. 31'000.– necessari a evitarne il fallimento.
Nelle
circostanze descritte, non si può dunque dire che il Pretore abbia accertato i
fatti in modo manifestamente errato quando ha dedotto dall’incapacità dell’istante
di far fronte anche solo all’anticipazione delle spese della procedura di
concordato la manifesta impossibilità di risanare la società o di giungere all’omologazione di un concordato.
Infondato, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata confermata. La
revoca del fallimento (art. 195 LEF) o l’omologazione di un concordato nella
procedura di fallimento (art.
332.
LEF) rimangono comunque possibili ove la reclamante dovesse riuscire a svincolare il conto della PI 2.
7.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
8.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la decisione impugnata è
confermata.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).